Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
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MODELLAZIONE STRUTTURALE DELL'ARCHITETTURA
(obiettivi)
Il corso ha come obiettivo l’approfondimento della formazione sulle tematiche della modellazione e dell’analisi strutturale, con particolare riferimento alla schematizzazione strutturale, e alla relativa implementazione informatica. Attraverso l'individuazione dei modelli delle azioni e del sistema strutturale e la loro implementazione in codici di calcolo, si intende completare ed estendere le conoscenze teoriche e i procedimenti operativi per l'analisi delle costruzioni, e incrementare le competenze specifiche per l'impostazione e lo sviluppo dell'analisi strutturale di costruzioni complesse nuove ed esistenti.
Descrittori di Dublino Conoscenza e capacità di comprensione Il corso utilizza le metodologie dell’ingegneria inversa per l'analisi dettagliata del funzionamento, della progettazione e dello sviluppo di un organismo edilizio esistente con particolare attenzione ai temi del suo funzionamento strutturale. I temi della modellazione e dell’analisi strutturale, con particolare riferimento alla schematizzazione strutturale, e alla relativa implementazione informatica sono affrontati per permettere allo studente l’acquisizione di conoscenze e capacità di comprensione, nonché abilità che consentano di supportare, sotto il profilo teorico-metodologico, le valutazioni inerenti la condizione delle strutture esistenti e le scelte relative alle modalità di intervento nelle condizioni di assenza degli idonei livelli di sicurezza . Lo studente dovrà, inoltre, avere acquisito una conoscenza adeguata e specifica degli strumenti, delle procedure per analizzare i funzionamenti strutturali di organismi architettonici complessi, anche attraverso l’ausilio di metodi di calcolo automatico. La verifica delle conoscenze sarà operata attraverso la costruzione di esempi di individuazione dei modelli delle azioni e del sistema strutturale e la loro implementazione in codici di calcolo, completando ed estendendo le conoscenze teoriche e i procedimenti operativi per l'analisi delle costruzioni, e incrementando le competenze specifiche per l'impostazione e lo sviluppo dell'analisi strutturale di costruzioni complesse nuove ed esistenti. Obiettivi specifici Conoscenza e capacità di comprensione Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà avere acquisito conoscenze e capacità di comprensione, nonché abilità che consentano di supportare, sotto il profilo teorico-metodologico, le valutazioni inerenti la condizione delle strutture esistenti e le scelte relative alle modalità di intervento nelle condizioni di assenza degli idonei livelli di sicurezza. Lo studente dovrà, inoltre, avere acquisito una conoscenza adeguata e specifica degli strumenti, delle procedure e dei meccanismi attuativi per operare nel campo dell’analisi e modellazione strutturale, anche attraverso i diversi momenti di apprendimento in aula e di verifica sia su casi reali che in fase di elaborazione dei dati. Il riscontro sulle conoscenze acquisite avverrà attraverso prove in itinere e con la prova di esame. Capacità di applicare conoscenza e comprensione Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare la padronanza di un approccio sperimentale e analitico-progettuale integrato per la finalizzazione delle conoscenze e della capacità di comprensione acquisite, per risolvere problemi complessi, quali quello del riconoscimento, dell’idealizzazione, e della definizione del funzionamento dei sistemi strutturali di organismi edilizi e architettonici. In particolare, lo studente dovrà essere in grado di riconoscere gli elementi strutturali, mono- bi- e tri-dimensionali e descriverne le funzioni ed il comportamento meccanico in presenza di azioni statiche e dinamiche. Tali capacità saranno verificate durante il corso del semestre attraverso il lavoro di gruppo ed individuale, durante l’attività su casi studio reali e attraverso le prove in itinere e finale. Autonomia di giudizio. Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare la capacità di acquisire conoscenze ed esperienze, di valutarle e di rielaborarle ai fini della formazione di un giudizio autonomo e originale. In particolare, deve dimostrare abilità nella gestione autonoma dell’analisi strutturale del comportamento strutturale e degli eventuali stati di danno, di organismi edilizi esistenti con l’obiettivo di poter gestire autonomamente il processo di valutazione delle condizioni. Il conseguimento di tali capacità di giudizio critiche e autonome sarà acquisito nel corso delle attività di modellazione e sperimentazione numerica, attraverso simulazioni in aula ed esperienze concrete. La verifica delle conoscenze sarà operata, inoltre, attraverso le prove in itinere e la prova di esame finale. Abilità comunicative. Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare, a fronte dell’acquisizione e della capacità operativa rispetto alle conoscenze teorico-metodologiche e tecniche proprie dell’insegnamento, di essere in grado di comunicarle, in modo efficace e innovativo, traducendo i contenuti del corso e i risultati ottenuti in fase di modellazione strutturale attraverso l’ausilio di strumenti di comunicazione propri dell’ambito della definizione di relazioni tecniche con l’utilizzo di specifiche forme di linguaggio, verbale e scritto-grafico. Il conseguimento di tali abilità sarà acquisito progressivamente durante il corso, mentre la verifica di tali abilità sarà operata attraverso le prove in itinere e la prova finale. Capacità di apprendimento Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare una elevata capacità di apprendimento autonomo, che consenta di aggiornare e accrescere con continuità le proprie conoscenze e competenze nell’ambito dell’analisi strutturale, della modellazione automatica e della valutazione dello stato di condizione delle strutture di organismi architettonici. L’acquisizione di tali capacità avverrà attraverso i contributi teorici specifici impartiti dal docente durante il corso, volti ad ampliare il quadro delle competenze per accedere a metodologie, strumenti e applicazioni innovative e attraverso la partecipazione costante alle attività pratiche in aula e all’esterno su specifici casi studio. La verifica delle capacità avverrà, soprattutto, attraverso la prova di esame, strutturata in modo da evidenziare l’autonomia nell’organizzare il proprio apprendimento. |
6 | ICAR/08 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
10595948 - LABORATORIO DI ARCHITETTURA TECNICA E COSTRUZIONE EDILIZIA | ||||||||
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STRUMENTI DIGITALI PER L'EDILIZIA
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D'Amico Alessandro
(programma)
Il corso fornisce elementi teorici e applicativi riguardanti gli strumenti digitali per la comprensione del rapporto tra architettura e costruzione edilizia. Il modulo di laboratorio si integra al corso di Architettura Tecnica e Costruzione Edilizia, focalizzando i temi della costruzione con esemplificazioni pratiche, attraverso la disamina di progetti di architettura moderna e contemporanea da realizzare con l’ausilio degli strumenti digitali per l’edilizia. L’analisi dell’organismo edilizio richiama i concetti del programma del corso di Architettura Tecnica e Costruzione Edilizia nella sua scomposizione fisica nei sistemi tecnologico e ambientale, e il suo parallelismo digitale nella creazione di ossia modelli informativi. Attraverso l’applicazione dell’approccio prestazionale alle diverse scale edilizie, da quella urbana a quella del particolare costruttivo, si forniscono gli elementi di progettazione e rappresentazione della costruzione. Il corso si articola in 4 moduli, suddivisi in lezioni frontali riguardanti aspetti teorici, l’impostazione dell’attività di laboratorio e aspetti operativi legati agli strumenti digitali per l’edilizia, quali il BIM:
1. L’organismo edilizio e i modelli informativi digitali: programmazione e progettazione 2. Le dimensioni del BIM per la rappresentazione delle tecniche costruttive e la valutazione di sostenibilità ambientale 3. Gli strumenti digitali per la conoscenza dell’apparecchiatura costruttiva 4. La costruzione e la modellazione del dettaglio costruttivo “virtuale” Dispense dei docenti
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3 | ICAR/10 | - | - | 30 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
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ARCHITETTURA TECNICA
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CURRA' EDOARDO
(programma)
Il corso fornisce elementi teorici e applicativi sul rapporto tra architettura e costruzione edilizia.
Si introduce il concetto di organismo edilizio e architettonico e lo si affronta in funzione delle tecniche costruttive, dei materiali e dei principi di sostenibilità ambientale. Disamina dell’organismo edilizio nei sub-sistemi tecnologico, ambientale e funzionale-spaziale e applicazione dell’approccio prestazionale alle diverse scale edilizie. La struttura e l’involucro: principi costruttive e geometria della struttura portante, principi ambientali, costruzione dell’involucro e risparmio energetico. Gli impianti e l'integrazione con l'architettura. Dispense dei docenti
(Date degli appelli d'esame)
Mandolesi Enrico, Edilizia, UTET 1978 Gulli Riccardo, Struttura e costruzione - Structure and construction, FUP, ed. 2012 Salvadori M. Heller R., Le strutture in architettura, terza ed., ETAS Libri, Milano, 1992 |
6 | ICAR/10 | - | - | 60 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
10588624 -
ELEMENTI DI GEOTECNICA
(obiettivi)
Nel corso si introducono i principi della meccanica delle terre su base sperimentale e teorica, con riferimento ai quali si affrontano, nella parte finale di esso, alcuni schematici problemi di ingegneria geotecnica. In dettaglio, il percorso formativo ha inizio con l’identificazione e classificazione dei terreni, per poi affrontare gli aspetti specifici della meccanica del mezzo multifase, introducendo i necessari elementi di idraulica del sottosuolo. Sono discusse poi alcune semplici leggi costitutive e le più comuni prove di laboratorio utilizzate per la caratterizzazione del comportamento meccanico dei terreni; vengono infine illustrate alcune applicazioni relative alla valutazione della sicurezza e degli spostamenti di semplici strutture geotecniche.
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LANZO GIUSEPPE
(programma)
Il programma del corso prevede la trattazione dei seguenti argomenti: Descrizione e classificazione dei terreni - Il principio delle tensioni efficaci - Stato di tensione e deformazione nei terreni - Pressione dell’acqua in condizioni idrostatiche - Permeabilità e moti di filtrazione - Modelli di comportamento del terreno - Condizioni drenate, non drenate e consolidazione - Sperimentazione in sito e in laboratorio - Determinazione dei parametri di compressibilità e resistenza al taglio - Definizione del modello geotecnico di sottosuolo con riferimento ad un caso applicativo.
Lanzo G. – Dispense del corso di Geotecnica
(Date degli appelli d'esame)
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6 | ICAR/07 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
10589115 -
DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI
(obiettivi)
La diagnosi energetica degli edifici è lo strumento fondamentale per tracciare un quadro delle azioni e degli investimenti necessari per la determinazione e l’eventuale riduzione dei costi economici, energetici e ambientali legati alla gestione degli edifici stessi.
Una diagnosi energetica deve essere condotta con una notevole accuratezza e completezza, così da permettere di individuare gli interventi volti al miglioramento del conto economico dell’impresa e/o del cittadino. Ad oggi la diagnosi energetica è regolata da normativa, ma tuttavia, non sono ancora molto sviluppate le competenze tecniche tali da permettere la stesura di diagnosi energetiche che riproducano con fedeltà il reale stato energetico dell’immobile. Infatti, la diagnosi energetica viene erroneamente intesa come strumento semplificato di certificazione energetica e valutazione economica. Quando la diagnosi viene effettuata in modo qualificato, può e deve proporsi come strumento che aiuti i proprietari dell’edificio ad una corretta individuazione e gestione degli interventi per ridurre le spese relative ai consumi energetici. Obiettivi specifici Conoscenza e capacità di comprensione Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà avere acquisito conoscenze e capacità di comprensione, nonché abilità che consentano di supportare, sotto il profilo teorico-metodologico, e pratico per poter svolgere in completa autonomia una diagnosi energetica. Lo studente dovrà, inoltre, avere acquisito una conoscenza adeguata e specifica degli strumenti, delle procedure e dei meccanismi attuativi per operare nel campo della fisica tecnica e fisica dell’edificio. La verifica delle conoscenze sarà operata attraverso prove in itinere e la prova di esame propriamente detta. Capacità di applicare conoscenza e comprensione Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare la padronanza di un approccio sperimentale e analitico-progettuale integrato per la finalizzazione delle conoscenze e della capacità di comprensione acquisite, per risolvere problemi complessi, sugli aspetti operativi della diagnosi energetica, sulle norme tecniche che governano la materia. In particolare, lo studente dovrà essere in grado di sperimentare una metodologia pratica, utilizzando i metodi, le tecniche, gli strumenti, le procedure, i meccanismi attuativi acquisiti. Allo studente saranno fornite le competenze di base per l’esecuzione di una diagnosi energetica di un edificio, fino alla validazione dei modelli di calcolo attraverso un confronto con i reali consumi energetici necessari per il corretto funzionamento termofisico dell’edificio. Tali capacità saranno verificate nell’ambito delle attività sperimentali e progettuali, attraverso l’utilizzo di un software dedicato, per consentire lo svolgimento della diagnosi energetica di immobili residenziali, volte a sviluppare la capacità di approccio individuale e di gruppo ai problemi applicativi e professionali. La verifica delle conoscenze sarà operata, inoltre, attraverso la prova di esame propriamente detta e attraverso prove in itinere. Autonomia di giudizio. Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare la capacità di acquisire conoscenze ed esperienze, di valutarle e di rielaborarle ai fini della formazione di un giudizio autonomo e originale. In particolare, lo studente deve dimostrare abilità nello studio dei comportamenti energetici degli edifici. Il conseguimento di tali capacità di giudizio critiche e autonome sarà acquisito nel corso delle attività sperimentali e progettuali, attraverso simulazioni di diagnosi ed esperienze concrete. La verifica delle conoscenze sarà operata, inoltre, attraverso la prova di esame propriamente detta e attraverso prove in itinere. Capacità di apprendimento Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare una elevata capacità di apprendimento autonomo, che consenta di aggiornare e accrescere con continuità le proprie conoscenze e competenze nell’ambito del comportamento energetico degli edifici L’acquisizione di tali capacità avverrà attraverso i contributi teorici specifici impartiti dal docente durante il corso, volti ad ampliare il quadro delle competenze per accedere a metodologie, strumenti e applicazioni innovative e attraverso la partecipazione costante alle attività. Lo studente dovrà modellare, con l’ausilio di un software dedicato, il sistema edificio-impianto, dapprima validando i consumi reali per poi successivamente valutare gli interventi migliorativi attraverso un ‘ analisi di investimento tecnica ed economica. La verifica delle capacità avverrà, soprattutto, attraverso la prova di esame , strutturata in modo da evidenziare l’autonomia nell’organizzare il proprio apprendimento. |
9 | ING-IND/11 | 72 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
10589029 -
METODI DI RAPPRESENTAZIONE E MODELLAZIONE DIGITALE
(obiettivi)
Il corso è finalizzato all’acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità necessarie al controllo dello spazio della costruzione dei sistemi edilizi attraverso l’esercizio critico della rappresentazione del modello – geometrico, grafico, informatico.
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di risolvere la modellazione solida di forme complesse, anche in ambito parametrico, sapendole impostare criticamente con riferimento ai fondamenti della geometria solida. Conoscenza e capacità di comprensione Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà avere acquisito conoscenze e capacità di comprensione, nonché abilità che consentano di supportare, sotto il profilo teorico-metodologico, il processo di conoscenza del sistema edilizio attraverso gli strumenti del disegno e della rappresentazione. Inoltre, lo studente dovrà avere appreso una conoscenza adeguata e specifica degli strumenti, delle procedure e dei meccanismi attuativi per operare nel campo del rilievo e della modellazione virtuale, attraverso i diversi momenti di apprendimento in aula e di verifica sia sul campo che in fase di elaborazione dei dati. Il riscontro sulle conoscenze acquisite avverrà attraverso prove in itinere e con la prova di esame. Capacità di applicare conoscenza e comprensione Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare la padronanza di un approccio sperimentale e analitico-progettuale integrato per la finalizzazione delle conoscenze e della capacità di comprensione acquisite, per risolvere problemi complessi, quali quello della acquisizione delle informazioni relative al contesto reale e la sua traduzione in rappresentazioni bidimensionali e tridimensionali. In particolare, lo studente dovrà essere in grado di sperimentare i principali metodi di rilievo digitale 3D e la traduzione dei dati rilevati in forme di rappresentazione codificate, utilizzando i metodi, le tecniche, gli strumenti, le procedure, i meccanismi attuativi acquisiti. Tali capacità saranno verificate durante il corso del semestre attraverso il lavoro di gruppo ed individuale, durante l’attività in situ e attraverso le prove in itinere e finale. Autonomia di giudizio. Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare la capacità di acquisire conoscenze ed esperienze, di valutarle e di rielaborarle ai fini della formazione di un giudizio autonomo e originale. In particolare, deve dimostrare abilità nella gestione autonoma del percorso di acquisizione e trattamento dei dati 3D fino alla loro traduzione in modelli e rappresentazioni virtuali, con l’obiettivo di poter gestire autonomamente il processo di rilievo digitale dell’esistente e la sua rappresentazioni virtuale, a supporto e verifica del progetto edilizio. Il conseguimento di tali capacità di giudizio critiche e autonome sarà acquisito nel corso delle attività sperimentali e progettuali, attraverso simulazioni in aula ed esperienze concrete. La verifica delle conoscenze sarà operata, inoltre, attraverso le prove in itinere e la prova di esame finale. Abilità comunicative. Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare, a fronte dell’acquisizione e della capacità operativa rispetto alle conoscenze teorico-metodologiche e tecniche proprie dell’insegnamento, di essere in grado di comunicarle, in modo efficace e innovativo, traducendo i contenuti del corso e i risultati ottenuti in fase di rilievo attraverso l’ausilio di strumenti di comunicazione propri dell’ambito della rappresentazione e forme diverse di linguaggio, verbale e scritto-grafico. Il conseguimento di tali abilità sarà acquisito progressivamente durante il corso, mentre la verifica di tali abilità sarà operata attraverso le prove in itinere e la prova finale. Capacità di apprendimento Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare una elevata capacità di apprendimento autonomo, che consenta di aggiornare e accrescere con continuità le proprie conoscenze e competenze nell’ambito del rilievo, della modellazione e della rappresentazione digitale. L’acquisizione di tali capacità avverrà attraverso i contributi teorici specifici impartiti dal docente durante il corso, volti ad ampliare il quadro delle competenze per accedere a metodologie, strumenti e applicazioni innovative e attraverso la partecipazione costante alle attività pratiche in aula e all’esterno. La verifica delle capacità avverrà, soprattutto, attraverso la prova di esame, strutturata in modo da evidenziare l’autonomia nell’organizzare il proprio apprendimento.
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RUSSO MICHELE
(programma)
Il corso si propone come principale obbiettivo l’utilizzo integrato degli strumenti del rilievo e della rappresentazione per la conoscenza dei sistemi edilizi. In particolare, il corso affronterà i due principali percorsi di rilievo e rappresentazione a supporto del processo di progetto: da una parte la traduzione digitale della realtà esistente attraverso le tecniche di rilievo 3D, come strumento di conoscenza ed analisi della architettura esistente. Dall’altro il disegno e la costruzione di modelli vettoriali e grafici a supporto della rappresentazione e comunicazione del progetto edilizio. L’integrazione di lezioni teoriche, pratiche ed esercitazioni in aula consentiranno allo studente di comprendere, analizzare criticamente ed acquisire le competenze legate ai principali metodi della rappresentazione e modellazione digitale del patrimonio costruito. Saranno sperimentate le potenzialità del disegno quale fondamentale strumento di indagine e di comunicazione nel piano e nello spazio.
Il corso intende sviluppare nello studente la capacità di immaginare e controllare le forme nello spazio e saperle rappresentare attraverso la costruzione di modelli. La geometria descrittiva è la scienza che insegna a costruire questi modelli, grafici, digitali o fisici, attraverso il controllo metrico e morfologico delle forme a tre dimensioni e attraverso lo studio, in forma analogica, e cioè visiva, delle loro proprietà. In questo corso saranno approfonditi in particolare i metodi grafici della rappresentazione, fra cui la prospettiva, l’assonometria e la rappresentazione in pianta e alzato, in relazione al ruolo che questi metodi assumono rispetto alle diverse finalità di descrizione e comunicazione della forma. • Guidi Gabriele, Russo Michele, Beraldin Jean Angelo, Acquisizione 3D e modellazione poligonale, Edizione McGraw-Hill, 2010.
(Date degli appelli d'esame)
• Livio del Luca, La fotomodellazione architettonica, Flaccovio Editore. • A.A.V.V. Geometria Descrittiva. Volume II – Tecniche e Applicazioni, a cura di Riccardo Migliari, Città Studi Edizioni, Novara 2009. • Riferimenti bibliografici specifici indicati durante lo svolgimento del corso. |
6 | ICAR/17 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
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10595947 - LABORATORIO AVANZATO DI COSTRUZIONI | ||||||||
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FONDAZIONI
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AMOROSI ANGELO
(programma)
Richiami di Meccanica delle Terre.
Le fondazioni: aspetti generali, funzionali e tipologici. Analisi e progetto di fondazioni superficiali: collasso generalizzato e sua estensione per includere carichi eccentrici o inclinati; collasso per punzonamento. Previsione dei cedimenti; criteri di ammissibilità dei cedimenti. Uso della normativa tecnica vigente. Analisi e progetto di fondazioni profonde: carico limite di un palo soggetto a forze verticali. Materiale didattico distribuito dal docente
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6 | ICAR/07 | 30 | - | 30 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- COSTRUZIONI ANTISISMICHE | 9 | ICAR/09 | 45 | - | 45 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
10596179 - PROJECT AND CONSTRUCTION MANAGEMENT | ||||||||
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PROJECT MANAGEMENT
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GIOVENALE ANNA MARIA
(programma)
Obiettivo specifico del modulo di Project Management è quello di fornire metodi e strumenti della cultura tecnologica per un corretto approccio all’interno dell’iter decisionale, per il controllo qualitativo, per la gestione delle scelte progettuali e realizzative degli interventi.
Al termine del modulo di Project Management, gli studenti dovranno: -aver acquisito la conoscenza delle principali fasi operative, dei principali attori e degli strumenti di controllo della qualità tecnologica, -aver acquisito , anche attraverso la sperimentazione effettuata attraverso l’esercitazione, le metodologie di controllo della qualità progettuale e realizzativa, partendo dal progetto di fattibilità tecnico-economica, verso i successivi stadi di approfondimento tecnico dell’iter. Guida, P.L., Ortenzi A., Project Management in edilizia e nelle costruzioni civili – Manuale per Project Manager e RUP, Roma 2018
(Date degli appelli d'esame)
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6 | ICAR/12 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
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METODI E TECNICHE DI VALUTAZIONE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO
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TAJANI FRANCESCO
(programma)
NOZIONI DI MICROECONOMIA E MACROECONOMIA
● Definizioni fondamentali. ● La teoria del consumatore. ● La teoria dell’impresa. ● Il mercato e lo scambio: domanda, offerta, formazione del prezzo. ● Le principali forme di mercato. ● I tre problemi macroeconomici principali: inflazione, disoccupazione e crescita economica. NOZIONI DI MATEMATICA FINANZIARIA ● Definizioni fondamentali. ● Il trasferimento dei capitali nel tempo. ● L’accumulazione in uno stesso istante di importi finanziari. ● Il piano di ammortamento di un mutuo. PRINCIPI DI ESTIMO ● Introduzione all’Estimo. ● Prezzo e valore. ● Il valore di un bene dipende dallo scopo della stima. ● Gli aspetti economici di un bene ed i criteri di stima. ● Il prezzo è fondamento della stima. ● La previsione è il carattere immanente della stima. ● Il principio della permanenza delle condizioni. ● Giudizi di stima e giudizi di convenienza economica. ● La teoria dell’ordinarietà e la curva di Gauss. ESTIMO GENERALE ● I procedimenti di stima: una classificazione. ● Gli aspetti economici fondamentali: il valore di mercato e il valore di costo. ● La stima diretta del valore di mercato: la stima monoparametrica. ● I fattori intrinseci ed estrinseci. ● Fonti di informazione. ● Aggiunte e detrazioni al valor capitale. ● La stima pluriparametrica “per punti di merito”. ● La stima indiretta per capitalizzazione dei redditi. ● La stima delle aree edificabili. ● La stima indiretta del valore di mercato delle aree edificabili col valore di trasformazione. ● Il valore di trasformazione per i giudizi di convenienza economica sulle aree fabbricabili. ● Il valore di costo. La stima sintetica (o diretta) del costo di costruzione. La stima analitica del costo di costruzione con il Computo Metrico Estimativo (CME). ● Gli Standard Internazionali di Valutazione. MANAGEMENT DEI PROCESSI DI PRODUZIONE ● Le opere pubbliche: gli attori del processo edilizio, riferimenti normativi, pratica professionale. ● Il ciclo del progetto: dalla ideazione alla gestione dell’opera. ● Stima sommaria (o sintetica) del costo di costruzione. Esempi di stima sintetica mono e pluriparametrica. ● Stima analitica del costo di costruzione: i documenti e le fasi del Computo metrico estimativo. ● I principali documenti di contabilità dei lavori. ● Tipologie di appalto ed effetti del tipo di appalto sulla progettazione e sulla ripartizione del rischio tra committente ed appaltatore. ● Criteri di aggiudicazione degli appalti. Oltre ai riferimenti bibliografici di volta in volta richiamati nel corso delle lezioni, è consigliata la consultazione dei seguenti testi:
Vinci S., Introduzione alla microeconomia, Liguori, Napoli 1993. Graziani A.: Teoria economica. Prezzi e distribuzione. Edizioni Scientifiche Italiane, 1976. Medici G., Principi di Estimo, Calderini, Bologna 1972. Michieli I e MIchieli M., Trattato Di Estimo, Il Sole 24 ore Ed agricole, 2002. Forte C. De Rossi B., Elementi di economia ed estimo urbano, Etas libri, Milano 1974. De Mare G. e Morano P., La stima del costo delle opere pubbliche, UTET Libreria, Torino 2002. Dandri G., Economia per ingegneri e architetti, DEI, 1999. Thuesen G.J. e Fabrycky W.J., Economia per ingegneri, il Mulino Perentice Hall International, 1994. |
6 | ICAR/22 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
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10588658 -
DIRITTO DEI CONTRATTI E APPALTI PUBBLICI
(obiettivi)
Il corso è finalizzato a fornire conoscenze sugli aggiornamenti della normativa e dei lavori pubblici. I principali argomenti saranno: nozioni di lavori e opere pubbliche; cenni sulla evoluzione normativa italiana ed europea; l'organizzazione pubblica del settore; la programmazione e la progettazione dei lavori pubblici; le modalità di affidamento dei lavori pubblici; i tipi di gara; i criteri di aggiudicazione; l'esecuzione dei lavori; la variazione delle opere; il termine dei lavori; la finanza di progetto; le controversie. Verranno forniti agli studenti gli strumenti idonei alla comprensione del sistema pubblico in materia di appalti dei servizi.
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CONTI MARIA LUCIA
(programma)
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA CORSO DI LAUREA MAGISTRALE GESTIONE DEL PROGETTO E DELLA COSTRUZIONE DEI SISTEMI EDILIZI
DIRITTO DEI CONTRATTI E APPALTI PUBBLICI (IUS 10) Semestre : 1 6 CFU 48 Supporto alla didattica in uso posta sul sito a disposizione degli studenti DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Decreto ministeriale 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico (G.U. 4 gennaio 2017, n. 3) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Decreto ministeriale 2 dicembre 2016 Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Decreto ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263 Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2017) MINISTERO DEI BENI DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO - Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14. Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la reda- zione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49. Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità̀ di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione». DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 2018, n. 76 Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico. (G.U. n. 145 del 25 giugno 2018) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CIRCOLARE n. 8 del 24 ottobre 2019: Modalità̀ operative per l’applicazione del calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, ATTUAZIONE E INTEGRAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, RECANTE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” NUOVE SOGLIE COMUNITARIE DAL 1 GENNAIO 2020 ★ Regolamento Delegato (UE) 2019/1827 della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni ★ Regolamento delegato (UE) 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione ★ Regolamento Delegato (UE) 2019/1829 della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione ★ Regolamento Delegato (UE) 2019/1830 della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA Esempio di calcolo per l’attribuzione dei punteggi dell’offerta economica, dell’offerta tecnica e dell’offerta di tempo QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».(G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) Articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016 (tutti gli altri articoli sono abrogati dal 19 aprile 2016): DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.” ESEMPI di Avvisi di gara Bandi di gara Disciplinari di gara Capitolati speciali d’appalto Modalità di frequenza • Facoltativa Modalità di erogazione • Tradizionale Obiettivi dell’insegnamento Dare gli strumenti e la conoscenza necessaria per la realizzazione di opere pubbliche dalla fase di programmazione a quella di realizzazione comprese le sub fasi della progettazione , della verifica, della validazione, delle procedure e criteri di aggiudicazione, della stipula del contratto, della direzione dei lavori e del collaudo Programma • I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive comunitarie ” Il rapporto tra la normativa comunitaria e la normativa italiana relativa ai contratti pubblici • L’Autorità nazionale anticorruzione ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture • Il Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici • La Programmazione dei lavori pubblici e i contratti di rilevanza comunitaria • Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento per i contratti relativi ai lavori pubblici • Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento per i servizi di ingegneria il concorso di progettazione – il concorso di idee • La progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori pubblici progetto di fattibilità, progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo • Il partenariato-pubblico e privato le concessione di lavori pubblici e la finanza di progetto • La verifica e la validazione del progetto prima delle procedura di gara • Appalti a corpo ed a misura • Procedura aperta e ristrette - Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara - Procedura negoziata – accordo Quadro – dialogo competitivo Partenariato per l’innovazione • Criteri di aggiudicazione • La direzione dei lavori e le varianti al progetto in corso d’opera • Gli atti contabili e le modalità di pagamento degli operatori economici • Il collaudo tecnico amministrativo e il certificato di regolare esecuzione Modalità di esame • Orale sulla base di un disciplinare di gara, un avviso di gara, un Capitolato speciale d’appalto a scelta dello studente a dimostrazione della conoscenza acquisita sul procedimento di aggiudicazione di un’opera pubblica e che conclude la fase pubblicistica Bibliografia • Legge 28 gennaio 2016, n. 11 Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture • Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) come integrato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017) • Delibera n. 417 del 15 maggio 2019 Linee Guida n. 1, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 Aggiornamento (G.U. n. 137 del 13 giugno 2019). • Delibera n. 636 del 10 luglio 2019 Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità̀ con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 Aggiornamento al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. • Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” Approvate dal Consiglio dell’Autorità̀ con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 Aggiornamento al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 (G.U. n. 120 del 25 maggio 2018) • Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità̀ con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (G.U. n. 69 del 23 marzo 2018) • Delibera n. 4 del 10 gennaio 2018 Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici». (G.U. n. 28 del 03 febbraio 2018) • Delibera n. 1007 dell’11 ottobre 2017 Linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». Approvate dal Consiglio dell’Autorità̀ con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 • Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 Linee Guida n. 5 - Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (G.U. n. 283 del 3 dicembre 2016) • Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 Linee Guida n. 6 - Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2017) ***************** RACCOLTA LEZIONI SUI CONTRATTI PUBBLICI ********************* Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e successive modifiche ed integrazioni ***************** Dott. Arch. Maria Lucia Conti AGGIORNAMENTO SETTEBRE 2020 1° LEZIONE 6 OTTOBRE 2020 I PRINCIPI GENERALI RELATIVI AI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE In modo schematico si possono individuare due grandi categorie: i soggetti pubblici e i soggetti privati. Per comprendere la differenza concettuale ed operativa che sussiste, nel campo dell'ingegneria civile, fra gli interventi (opere o lavori) eseguiti da soggetti privati e da soggetti pubblici, appare opportuno richiamare, anche se in modo elementare, alcuni concetti di natura generale. Con il termine opera viene generalmente individuato l'esito di una azione o meglio di un insieme organizzato di azioni finalizzato alla realizzazione di un bene materiale. La definizione giuridica di opera è “il risultato di un insieme di lavori, che di per se esplichi una funzione economica o tecnica”. La distinzione fra opera e lavoro consiste nel fatto che mentre la prima (l'opera) costituisce l'esito di cui si è detto, il secondo (il lavoro) non produce necessariamente tale risultato. Ad esempio le attività di demolizione o di scavo, o anche la stessa manutenzione di opere esistenti, sono definibili quali lavori, ma non danno luogo ad opere. Pertanto, mentre la realizzazione di un'opera comporta sicuramente l'esecuzione di lavori, non risulta sempre verificato il contrario. In particolare, invece, un'opera si definisce pubblica quando è eseguita da un soggetto pubblico per soddisfare un interesse pubblico. Ciò che caratterizza un'opera pubblica è quindi, da un lato la natura del soggetto che la realizza, dall'altro la finalità per cui è realizzata. Ciò significa che possono sussistere opere realizzate da soggetti pubblici non qualificabili come pubbliche, in quanto finalizzata ad interessi non pubblici; è il caso, ad esempio, delle opere eseguite dagli enti previdenziali, per scopi patrimoniali. Passando, invece, alla nozione di lavoro, questo è riferito, nell'attuale quadro normativo, alle attività di costruzione, demolizione, restauro, manutenzione di opere e viene definito pubblico quando è eseguito, in linea generale e semplificando molto, da un soggetto pubblico (esistono però casi ben identificati dalla norma in cui tale dizione viene estesa anche a lavori eseguiti da soggetti privati). Un soggetto pubblico quando deve realizzare un’opera pubblica deve sicuramente eseguire lavori e, molto sovente, affidare servizi – ad esempio la progettazione - ed acquisire forniture. Per fare ciò deve, quasi sempre, ricorrere alle prestazioni di soggetti esterni alla propria organizzazione. Con questi soggetti, che devono essere dotati di particolari requisiti di cui si dirà in seguito, si instaura quindi un rapporto formalizzato tramite un contratto attraverso il quale un soggetto, dotato delle necessarie capacità tecniche, organizzative ed economiche, si impegna a realizzare un'opera o un lavoro, ovvero a prestare un servizio, o eseguire una fornitura. Se quella che viene affidata è la sola esecuzione di lavori o la progettazione ed esecuzione degli stessi, ovvero l'affidamento di un servizio o di una fornitura si parla di contratto di appalto . Quando, oltre all'esecuzione e progettazione, l'opera frutto del lavoro pubblico è anche gestita - funzionalmente ed economicamente - dal soggetto che l’ha realizzata si parla di contratto di concessione. Esempio tipico di opere oggetto di concessione è la rete autostradale del nostro paese. Il Concessionario (colui cioè che è titolare della concessione) viene ristorato dei costi sostenuti per realizzare l'opera, anche o solo, attraverso i proventi della gestione della stessa durante un periodo prestabilito di tempo. Un contratto di concessione può riguardare oltre ai lavori anche i servizi. La differenza fondamentale fra l'azione di un soggetto pubblico e quella di un soggetto privato nel campo delle opere e dei lavori, dei servizi e delle forniture, consiste, pertanto, nel fatto che, per ogni soggetto pubblico, ogni azione, ogni scelta, deve avvenire attraverso procedure definite per legge e finalizzate al rispetto di principi, codificati. Questi ultimi, per come espressi dall'attuale cultura giuridica, sono frutto di un lungo affinamento politico e culturale, che tiene anche conto della collocazione dell'Italia all'interno di una realtà sopranazionale quale la Comunità Europea. Essi prevedono che “l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, nonché di servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni ed essere caratterizzata da economicità, efficacia, tempestività, correttezza, l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità” (articolo 2 del “Codice dei contratti pubblici ”, d'ora in avanti Codice). LA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE SUI CONTRATTI PUBBLICI Per comprendere quali siano le origini e le caratteristiche dell'attuale quadro normativo concernente i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, è opportuno compiere una sintetica ricostruzione dei precedenti storici. Come si è detto la realizzazione di opere e lavori pubblici ha costituito e costituisce attività fondamentale per lo sviluppo di una società evoluta e per tale motivo in relazione ad essa è stato definito un quadro normativo e regolamentare immediatamente dopo la conclusione del processo di unificazione dell'Italia. É infatti del 1865 la prima legge concernente i lavori pubblici che, unitamente al Regolamento del 1895 ed alle norme sulla contabilità di Stato degli anni venti, ha regolato, praticamente per quasi un secolo e mezzo, tale materia. E' solo con gli anni novanta che, sia per contrastare i processi degenerativi che si erano manifestati nel settore in questione, sia per ammodernare il quadro normativo che per renderlo congruente con l'evoluzione culturale ed economica nel frattempo intervenuta e compatibile con i principi espressi in materia dal Trattato della Comunità Europea, è emersa la necessità di riscrivere radicalmente le norme di riferimento. Ciò è avvenuto nel 1994 con la promulgazione della cosiddetta Legge Merloni denominata “Legge quadro in materia di lavori pubblici”. La volontà già espressa dal titolo era appunto quella di produrre un atto normativo contenente i principi di riferimento della materia in questione. Le Legge Merloni, soprattutto nella sua prima veste, (è stata poi modificata ben quattro volte) era uno strumento legislativo snello, contenente più che altro principi. A corredo e in attuazione della legge predetta sono poi stati emanati altri atti di normazione secondaria che hanno completato il quadro di riferimento. Nel 1999 è stato emanato il Regolamento di attuazione; nel 2000, in rapida successione, i decreti che definivano le procedure per la qualificazione delle imprese e introducevano il nuovo Capitolato generale d'appalto . Tale complesso di atti normativi, come si è visto, regolamentavano esclusivamente l'esecuzione dei lavori pubblici. In relazione ai contratti facenti riferimento all'acquisizione di servizi, o di forniture ed ai cosiddetti settori speciali (ne fanno parte i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica) l'Italia, data l'assenza o la parzialità della normativa di riferimento, aveva recepito le Direttive in merito della Comunità Europea tramite tre distinti decreti legislativi (rispettivamente il 152/95 per i servizi, il 358/92 per le forniture ed il 158/95 per i settori esclusi). Alla fine degli anni novanta esisteva pertanto un insieme di atti normativi fra loro distinti che regolamentavano i diversi settori sopra elencati. Le Direttive della Comunità Europea (la 2004/17/CE e la 2004/18/CE) hanno imposto all’Italia il coordinamento, l’uniformità e la semplificazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. A tal fine si è fatto ricorso allo strumento codicistico, già utilizzato per altre materie (Codice dei beni culturali e del paesaggio, Codice dell'ambiente,..) e con il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è stato emanato il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in attuazione delle Direttive citate, e tutta la normativa è stata riunificata in un unico atto che costituiva, pertanto, il punto di riferimento degli operatori del settore in materia di contratti pubblici. Il Codice di cui al D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 è stato un atto assai più complesso rispetto alla Legge Merloni, vuoi per il più ampio ambito oggettivo, vuoi per la sua natura codicistica che ha finito per contenere anche norme di natura regolamentare. La complessa materia di tale Codice era stata organizzata nelle seguenti cinque parti: I - Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice; II - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari; III - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali; IV - Contenzioso; V - Disposizioni di coordinamento, finali e transitorie – Abrogazioni. Il Regolamento applicativo del Codice di cui al D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 previsto all’art. 5 del Codice stesso è stato emanato con il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nel quale sono confluite le disposizioni regolamentari concernenti la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (ex DPR 34/2000) e parte di quelle contenute nel Capitolato generale d'appalto (ex D.M. 145/2000). Tale Codice, come si è detto, ha recepito l’ordinamento giuridico comunitario contenuto nelle citate Direttive. In tema di contratti pubblici, e segnatamente di lavori, la normativa comunitaria è stata da sempre caratterizzata, rispetto a quella italiana, da un diverso ordine di priorità. Nella prima sembra prevalere l'interesse ad assicurare la scelta del migliore contraente per l'amministrazione e a garantire la trasparenza dell'attività amministrativa in un settore che coinvolge rilevanti interessi economici. Inoltre essa si pone prevalentemente dal punto di vista delle imprese, in quanto preordinata a garantire la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento. La normativa nazionale, invece, privilegiava il punto di vista delle amministrazioni pubbliche con la salvaguardia delle migliori condizioni economiche per l'affidamento dell'appalto riducendo al minimo la discrezionalità del soggetto pubblico. Nel 2014 sono intervenute tre nuove direttive europee relative ad appalti pubblici e servizi in sostituzione delle due direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE e la innovativa direttiva concessioni che sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Comunità economica europea n. L.94/1IT del 28 marzo 2014. Si tratta: • della Direttiva 2014/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. • della Direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE; • della Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE; Gli Stati membri sono stati obbligati entro il 17 aprile 2016 a recepire le nuove disposizioni nella legislazione nazionale. Le soglie di applicazione della Direttive Comunitarie I valori delle soglie di rilevanza comunitaria, oltre le quali è obbligatorio il rispetto integrale dei principi dichiarati nelle citate direttive, riportate nell’art. 35 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 sono costantemente aggiornate con riferimento ai Diritti speciali di prelievo dalla Commissione europea la quale, periodicamente pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Economica Europea i relativi provvedimenti con cui stabilisce i valori. Le norme in merito al Regolamento che modifica le soglie di rilevanza, trovano una diretta applicazione dalla data di pubblicazione, e sono direttamente applicabili in tutti gli ordinamenti nazionali e non hanno bisogno di norme di recepimento. Nella GUUE 31/10/2019, n. L 279 sono stati pubblicati i seguenti quattro Regolamenti che hanno modificano le soglie di applicazione della normativa europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni : - il Regolamento 2019/1828, che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari; - il Regolamento 2019/1829, che modifica la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali; - il Regolamento 2019/1827, che modifica la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni; - il Regolamento 2019/1830, che modifica la Direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza. Per effetto dei sopra richiamati Regolamenti, dal 1 gennaio 2020 le soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35, commi 1 e 2, del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 sono le seguenti: APPALTI NEI SETTORI ORDINARI (articolo 35, D.lgs. n. 50/2016) a) 139.000 Euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità. Se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa (diversi da quelli di cui al D.lgs. n. 208/2011, per i quali vedi paragrafo apposito), questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII, D.lgs. n.50/2016 (allegato III, Dir. 2014/24/UE); b) 214.000 Euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni. Tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa (diversi da quelli di cui al D. Leg.vo 208/2011, per i quali vedi paragrafo apposito), allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII, D.lgs. n. 50/2016 (allegato III, Dir. 2014/24/UE); c) 5.350.000 Euro, per gli appalti di lavori pubblici. Inoltre si ricorda che per gli appalti di lavori e di servizi sovvenzionati, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 le disposizioni del codice dei contratti pubblici si applicano, altresì, all’aggiudicazione dei seguenti contratti: a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività: 1) lavori di genio civile di cui all’allegato I dello stesso Codice; 2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche; b) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a). APPALTI NEI SETTORI SPECIALI (articolo 35, D.lgs. n. 50/2016) a) 428.000 Euro, per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione; b) 5.350.000 Euro, per gli appalti di lavori. APPALTI NEI SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA (articolo 10, D.lgs. n. 50/2016) a) 428.000 Euro per gli appalti di forniture e servizi; b) 5.350.000 Euro per gli appalti di lavori. CONCESSIONI (articolo 35, D.lgs. n. 50/2016) a) 5.350.000 Euro. I DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO COSA SONO, ORIGINE, USO I Diritti speciali di prelievo sono ufficialmente nati nel 1969, ma poggiano le loro radici nei decenni precedenti. Infatti nel 1944 gli accordi di Bretton Woods (Stati Uniti) istituirono il nuovo sistema monetario internazionale, basato su un sistema di cambi fissi tra le valute, con il dollaro come riferimento per gli scambi. La moneta statunitense era l’unica a garantire la convertibilità in oro, con un tasso di cambio di 35 dollari per ogni oncia (circa 28 grammi) del metallo prezioso. In pochi anni però questo sistema iniziò a entrare in difficoltà. A causa del boom del commercio internazionale degli anni Sessanta, il problema principale di un sistema monetario internazionale “dollaro-centrico” era quello di avere sempre maggiore bisogno di liquidità, ossia avere più dollari in giro, stimolando gli Stati Uniti a fare più deficit. Avrebbero dovuto insomma comprare più dall’estero che vendere. Verso la metà degli anni Sessanta, per contrastare i limiti del sistema introdotto con Bretton Woods, alcuni Paesi – tra cui l’Italia – proposero di creare all’interno del Fmi un nuovo sistema di riserva di valore, che integrasse quello esistente dell’oro e delle valute. Nel 1967 il Fondo monetario internazionale stabilì la creazione di un nuovo sistema, basato proprio sui “diritti speciali di prelievo” (Dsp). La nascita ufficiale di questi strumenti risale al 1969 mentre la loro prima distribuzione avvenne nel 1970. I “diritti speciali di prelievo” non sono una valuta, come lo sono, per esempio, il dollaro, l’euro e le altre valute nazionali ma sono risorse che possono essere create dal Fondo monetario internazionale tramite un particolare procedimento che possono essere utilizzate dai Paesi del Fondo per scambiare e ottenere alcuni tipi di valute, quelle considerate più “forti”. I Dsp funzionano anche da unità di conto del Fondo monetario internazionale ossia come metro comune per misurare il valore delle transazioni economiche gestite dal fondo stesso. Alla fine degli anni Sessanta il Fondo monetario internazionale stabilì il valore iniziale di un Dsp pari a quello di un dollaro, che a sua volta corrispondeva a circa 0,88 grammi di oro puro. Nel 1974 il valore di un Dsp era stabilito sulla base di un paniere di 16 valute (tra le quali c’era anche la lira italiana), sceso a cinque valute (franco, marco tedesco, dollaro, yen giapponese e la sterlina britannica), nel 1981. Dal 1999, con la nascita dell’euro, il paniere passò a quattro valute (con franco e marco tedesco sostituiti dalla moneta comunitaria, che accompagnava il dollaro, lo yen giapponese e la sterlina britannica), e dal 2016 entrò a farne parte anche il renminbi cinese. Ogni cinque anni il Fondo monetario internazionale rivede il peso che le singole valute hanno all’interno del paniere, mentre il valore dei Dsp cambia ogni giorno in base alle oscillazioni dei mercati . Dal 1970 ai primi anni Duemila le distribuzioni (“allocazioni”, il termine tecnico) di Diritti speciali di prelievo sono state in totale due: una tra il 1970 e il 1972, per un valore 9,3 miliardi di Dsp, e una tra il 1979 e il 1981, per un valore di 12,1 miliardi di Dsp. Quando è arrivata la crisi economica del 2008 ad agosto 2009 furono distribuiti in totale circa 182,7 miliardi di Dsp, portando il valore dei Dsp allocati dal 1970 ad oggi tra le riserve dei Paesi a circa 204,1 miliardi di Dsp, per un valore pari a oltre 277 miliardi di dollari o oltre 250 miliardi di euro. Quando il Fmi decide di allocare nuovi Dsp, questi vengono distribuiti a tutti i suoi 189 Paesi membri in base alle quote sottoscritte nel Fondo dai singoli Paesi. Per esempio, l’Italia detiene il 3,17 per cento delle quote del Fondo, che le garantiscono all’interno del Consiglio dei governatori – l’organo decisionale principale dell’istituzione – un “peso” in termini di voti pari al 3 per cento. I Dsp possono essere posseduti dalle banche centrali dei Paesi membri del Fmi e da alcuni istituti finanziari, ma non dal settore privato. Le assegnazioni di nuovi Dsp non sono un prestito ma si possono utilizzare per ottenere alcuni tipi di valute e tecnicamente, per essere più precisi, gli special drawing rights sono un diritto da qui il loro nome – a poter ottenere una o più delle cosiddette “valute liberamente utilizzabili” (freely usable currencies, come le chiama il Fmi) che i Paesi membri del Fondo detengono nelle loro riserve ufficiali. Questo meccanismo genera anche dei costi e dei guadagni. Ogni singolo Paese paga infatti interessi, sui Dsp che gli sono stati allocati nel tempo, e guadagna interessi sulle proprie disponibilità di Dsp. Infatti se le disponibilità di Dsp di un Paese equivalgono ai Dsp che ha ricevuto con le allocazioni del Fmi, costi e guadagni si equivalgono. Se un Paese ha meno Dsp di quelli che ha ricevuto, perché ne ha dati via alcuni per ottenere valuta forte, pagherà gli interessi sulla differenza tra le sue disponibilità di Dsp e quelli che ha ricevuto con le allocazioni. Viceversa, chi ha maggiore disponibilità di Dsp, perché ne ha scambiati dando valuta, guadagnerà gli interessi sulla differenza tra le sue disponibilità e i Dsp che gli sono stati allocati. Insomma, il valore dei Dsp come riserve internazionali deriva dal diritto che hanno i Paesi membri del Fmi di poterli scambiare per ottenere valute come dollaro o euro. Attraverso questo meccanismo i Dsp ricoprono un ruolo importante nel fornire liquidità al sistema economico globale. I Dsp non sono una valuta vera e propria, come lo sono il dollaro e gli euro, ma – semplificando – sono risorse che permettono di essere scambiate per ottenere valute forti. Sono creati «dal nulla», ma non nello stesso senso con cui una banca centrale, per esempio, stampa moneta. I Dsp sono storicamente infatti nati a fine anni Sessanta come risorsa di valore complementare all’oro o altre valute Le nuove Direttive comunitarie • Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari; • Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali; • Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni; Con le nuove direttive del 2014 si è profilato un pesante intervento sul Codice dei Contratti allora vigente di cui al D.L.vo n. 163 del 18 aprile 2006 e sul suo Regolamento di attuazione di cui al DPR n. 207 del 5 ottobre 2010. La Direttive 24 aveva l’obiettivo, anche, di semplificazione dell’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche e l’idea (art. 39) di aggregazione delle gare pubbliche (creazione di centrali di committenza del settore sanitario di Francia, Italia, Gran Bretagna, Belgio, Lussemburgo, Spagna, Austria aperta alla adesione degli altri Stati Membri) con lo scopo di garantire negli appalti pubblici e concessioni una qualità e un rapporto qualità-prezzo migliori. Più facilitazioni per le piccole e medie imprese nel presentare offerte e disposizioni più severe in materia di subappalto. In particolare la Direttiva 24/2014 ha modificato le norme sugli appalti pubblici comunitari con i seguenti obiettivi: - semplificazione e maggiore flessibilità delle procedure d’appalto, attraverso il crescente ricorso all’autocertificazione ed una rivisitazione delle procedure; - promozione degli appalti elettronici in grado di favorire efficienza e risparmi di spesa; - miglioramento dell’accesso al mercato delle piccole e medie imprese; - vigilanza della correttezza delle procedure, mediante le norme dedicate ai conflitti di interesse ed al comportamento illecito. In materia di concessioni, invece, la Direttiva 23 è stata estremamente innovativa in quanto per la prima volta il legislatore europeo è entrato nel merito del settore delle concessioni con apposita Direttiva che ha permesso: - la definizione di un chiaro quadro giuridico della materia ed un maggior dettaglio della procedura di aggiudicazione; - l’applicazione della normativa per concessioni di servizi e di lavori con valore pari o superiore alle soglie comunitarie; - l’introduzione di una definizione più precisa di contratti di concessione con particolare riferimento al concetto di “rischio operativo sostanziale”; - la precisazione dei casi in cui i contratti di concessione non sono soggetti all’applicazione delle norme sull’aggiudicazione delle concessioni, ovvero il c.d. “in house providing”. Il citato D.L.vo n. 163/2006 allora vigente ha avuto origine dalla legge delega 18 aprile 2005, n.62 che ha dato mandato e delega al Governo di recepire le allora nuove direttive sugli appalti (n. 17 e n. 18 del 2004). Prima del 2004 il diritto comunitario disciplinava con 4 distinte direttive gli appalti e le concessioni di lavori, servizi, forniture e dei cd. Settori esclusi (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento area geografica). La dir. 18 aveva unificato la disciplina degli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, mentre la 17 ha disciplinato gli appalti nei settori esclusi Solo nel 2010 è stato approvato con il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18, in vigore dal 9 giugno 2011 (180 gg. dopo la pubblicazione in G.U.) Le direttive 17 e 18 aveva apportato significative innovazioni in tutti i comparti, con particolare riferimento ai lavori e l’introduzione dei nuovi strumenti negoziali comunitari quali l’accordo quadro, il dialogo competitivo, la centrale di committenza, il project financing, il contraente generale per le grandi opere, il leasing immobiliare, i contratti di sponsorizzazione e meccanismi di modernizzazione. Sono stati introdotti nella normativa Nazionale nuovi ulteriori mezzi di garanzia della concorrenza (rigore nella predeterminazione dei criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa), contraddittorio nella verifica delle offerte anomale, utilizzabilità di criteri ambientali e sociali nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, possibilità di riservare l’affidamento degli appalti a laboratori che impiegano disabili, speciali procedure per la realizzazione di programmi edilizia residenziale pubblica (ERP). Gli indirizzi comunitari prevedono che nella fase di affidamento e di esecuzione siano rispettati i seguenti principi, applicabili indistintamente ai lavori, ai servizi ed alle forniture. Fase di esecuzione: - il principio di economicità - il principio di efficacia - il principio di tempestività - il principio di correttezza Fase di affidamento. - il principio di libera concorrenza - il principio di parità di trattamento - il principio di non discriminazione - il principio di trasparenza - il principio di proporzionalità - il principio di pubblicità Le principali innovazioni apportate dalle nuove direttive 2014/23 -2014/24-2014/25/UE si possono indicare sinteticamente in: - regolazione delle società in house, - imposizione di una mentalità non più̀ esclusivamente "mercatale" degli spazi comunitari ma di promozione sociale, ambientale e di coesione sociale, - tutela delle PMI. Questi temi hanno un elemento denominatore comune, quello di elevare la competenza della Pubblica amministrazione (PA) nella gestione di procedimenti complessi, nella tecnica di negoziazione, nella distribuzione dei rischi nei contratti pubblici, nell'utilizzo di strumenti collegati all'Information Tecnology per il monitoraggio delle fasi dell'intero ciclo del progetto (B.I.M - Building Information Modelling - Modello d'Informazioni di un Edificio - metodo per l'ottimizzazione della pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni tramite aiuto di un software.) o spunti interpretativi per favorire le PMI in sede di recepimento delle Direttive. Le direttive 2014/23, (Direttiva concessioni), 2014/24 settori ordinari (Direttiva appalti) e 2014/25 (Direttiva appalti settori speciali), delineano il modus operandi di uno Stato moderno. La Gran Bretagna ha recepito la direttiva forniture, lavori e servizi nel febbraio del 2015 con il Public Contracts Regulation. La scelta tempestiva, preceduta da una condivisione con gli stakeholder, ha introdotto quasi senza filtri la direttiva 2014/24: laddove lo Stato era facoltizzato ad imporre norme limitative, invece, ha lasciato libertà alle PA di disciplinare gli ambiti al momento della redazione dei bandi: così non ha limitato le centrali di committenza ad operare in specifici campi e non ha reso obbligatoria la lottizzazione degli appalti. La Francia nel settembre 2014 ha adottato immediatamente le norme self executing che non necessitano di chiarimenti, modificando il proprio Codice degli appalti vigente (decreto 975/2006); sempre nel dicembre del 2014 il Parlamento ha autorizzato il Governo a dare attuazione alle direttive mediante la formulazione di una ordonnance sugli appalti da approvarsi nel primo semestre 2015 e sulle concessioni da approvarsi prima della fine del 2015. In Germania il Governo ha approvato in Consiglio dei Ministri nel gennaio 2015 gli elementi portanti della riforma ed ha inviato ai Lander ad aprile una bozza di progetto di legge di riforma complessiva che è in discussione presso entrambe le Camere. La Spagna il 17 aprile 2015 ha pubblicato le bozze di due progetti di legge provvisori per la trasposizione delle Direttive. L’Italia ha adottato un diverso approccio sulla tempistica e di metodo, preferendo elaborare, discutere e audire esclusivamente in sede parlamentare per redigere il DDL a formazione progressiva, man mano che transitava da un ramo del Parlamento all'altro e in Commissione. In prima lettura il Senato ha approvato il DDL il 18 giugno e il 17 novembre 2015 è stata la volta dell'approvazione con modifiche della Camera, che ha rinviato al Senato in terza lettura il testo, tra l'altro già modificato l'8 ottobre 2015 in sede di Commissione VIII Ambiente e lavori pubblici; infine è stata approvata la Legge Delega il 28 gennaio 2016, n.11. La Legge delega Legge 28 gennaio 2016, n. 11 “Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 23 del 29 gennaio 2016) è stata estremamente dettagliata nel definire il mandato al Governo per il recepimento delle Direttive comunitarie rendendo estremamente difficile la redazione del Codice per evitare di uscire dallo stretto spazio delineato in sede di mandato governativo. Al riguardo si rinvia al testo della citata Legge 28 gennaio 2016, n. 11 (G.U. n. 23 del 29 gennaio 2016) La Legge Delega è stata molto attenta alla tempistica del 18 aprile 2016, che costituiva il tempo limite di recepimento delle direttive, ed è stato imposto come una vera e propria barriera invalicabile. L'art.1 della Legge Delega riflette interamente questa consapevolezza quando, cosciente delle lentezze e dei temporeggiamenti del Legislatore nazionale stabilisce che entro il 18 aprile, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato «decreto di riordino», ferma restando la volontà del Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo . Il Governo ha puntato tutto pur di non perdere l'appuntamento con il 18 aprile 2016, "minacciando" di procedere con il copy out delle direttive, come ha fatto la Gran Bretagna, e poi con un D.lgs. di riordino da completarsi tre mesi più̀ tardi, piuttosto che trascinarsi il vecchio sistema. Sul piano interno la mossa del Governo ha accelerato il processo di redazione del nuovo Codice per evitare l'applicazione delle Direttive nel sistema giuridico nazionale senza alcuna mediazione. Ma tale accelerazione ha comportato la redazione di un nuovo Codice dei Contratti a volte non coerente con il sistema giuridico nazionale e in più parti incompleto. IL NUOVO CODICE La mappa del nuovo Codice appalti, dopo quasi due anni di lavoro, si è composta con la pubblicazione del Decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture “ nei limiti dei principi indicati nella legge delega e che, in qualche altro, ha introdotto delle novità inattese anche non di indirizzo comunitarie. Un elemento su tutti che è stato presente sin dalla prima bozza della legge delega e non è mai stato messo in discussione: la centralità dell’Anac. L’attuazione del nuovo Codice è stata prevista attraverso decreti attuativi e linee guida che si sarebbero configurate e definite nel tempo per la completa funzionalità del sistema. ***************** RACCOLTA LEZIONI SUI CONTRATTI PUBBLICI ********************* Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e successive modifiche ed integrazioni ***************** Dott. Arch. Maria Lucia Conti AGGIORNAMENTO SETTEBRE 2020 2° LEZIONE 9 OTTOBRE 2020 IL NUOVO CODICE E LE MODIFICHE APPORTATE Con il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 sono state apportate le prime modifiche sostanziali al Codice dei Contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In particolare sono state oggetto di modifiche le seguenti disposizioni CONTRATTI SOTTO SOGLIA (art. 36) - affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro: possibilità di procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta; - affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; - facoltà per la stazione appaltante di non richiedere le garanzie provvisoria per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 93; - affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori possibilità di procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori (anziché cinque). - affidamenti per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, possibilità di procedere mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici (anziché dieci). - Nelle procedure negoziate, la verifica dei requisiti solo sull’aggiudicatario ferma restando la possibilità di verificare gli altri partecipanti. - Nei mercati elettronici per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e’ effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico. resta ferma la verifica sull’aggiudicatario. LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE (art. 23) Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell’espletamento delle procedure di dibattito pubblico nonché’ dei concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità e’ sempre redatto in un’unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali Viene reintrodotto l’uso obbligatorio dei parametri di cui al m. 143/2013 per il calcolo dei compensi a base di gara; Viene prevista l’ adozione da parte ministero delle infrastrutture, su proposta del consiglio superiore dei lavori pubblici, di apposite linee guida per la progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (art. 31) Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano il RUP nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione. Con le Linee guida ANAC saranno determinati, altresì, l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell’esecuzione. QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI (art. 38) Tra i parametri qualificanti anche l’assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall’Autorità, come individuati dalla stessa Autorità RAGGRUPPAMENTI (art. 48) Le ipotesi di modificazione trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ai componenti si verifichino in fase di gara. APPALTO INTEGRATO ED IRREGOLARITA’ DELLE OFFERTE (art. 59) Ampliamento delle ipotesi di ricorso all’appalto integrato nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori. Per l’appalto integrato: si introduce un periodo transitorio che prevede che l’appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del Codice e nei casi di urgenza; Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, saranno considerate irregolari (non più inammissibili) le offerte: a) che non rispettano i documenti di gara; b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con cui si indice la gara; c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. COMMISSIONE GIUDICATRICE (art. 77) Modificata la rubrica dell’articolo e le modalità di deroga al sorteggio: la Stazione appaltante potrà nominare alcuni componenti interni, escluso il Presidente, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nel rispetto del principio di rotazione. MOTIVI DI ESCLUSIONE (art. 80) Integrate le seguenti cause di esclusione; “b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico”. CRITERI DI SELEZIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO (art. 83) Reintrodotto l’obbligo per la mandataria di possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria in caso di RTI. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, senza pagamento della sanzione: in particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Eliminato, dunque, il soccorso istruttorio per le irregolarità formali. QUALIFICAZIONE ESECUTORI LAVORI PUBBLICI (art. 84) Il periodo di attività documentabile sarà quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Gli organismi di diritto privato autorizzati dovranno segnalare immediatamente all’ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. L’ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell’operatore economico, tenendo conto della gravità del fatto e della sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera g), per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita dall’ANAC, l’iscrizione perde efficacia ed è immediatamente cancellata. AVVALIMENTO (art. 89) Il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA (art. 93) Si applicherà la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo della disposizione, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, per le quali non sarà neppure necessario l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva. OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA (art. 95) Modifiche alle ipotesi di esclusivo utilizzo dell’Offerta economicamente più vantaggiosa e di quelle in cui può essere utilizzato il criterio del minor prezzo. La stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (art. 97) Nelle ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la valutazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2, potrà essere effettuata solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. SUBAPPALTO (art. 105) Divieto di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto ad un operatore economico che abbia preso parte alla procedura di gara per l’affidamento del medesimo contratto. Confermato l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori per le procedure sopra soglia ovvero anche per procedure sotto soglia qualora le prestazioni abbiano ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa; in caso di appalti con più tipologie di prestazioni, la terna andrà indicata per ciascuna tipologia di prestazione omogenea. ANAC (art. 211) Abrogato l’atto di raccomandazione vincolante con correlata sanzione, resta fermo il parere di precontenzioso. Con il decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 denominato come “decreto sblocca cantieri convertito con la legge 14 giugno 2019 n. 55 (pubblicata G.U. n. 140 del 17 giugno 2019) vengono introdotte nel Codice dei Contratti Pubblici ulteriori importanti modifiche in particolare: REINTRODUZIONE REGOLAMENTO UNICO La norma prevede il superamento delle Linee Guida dell’Anac con l’introduzione di un regolamento unico degli appalti. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge verrà adottato un regolamento unico su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il MEF per le norme di attuazione, esecuzione e integrazione del Codice dei contratti pubblici. Le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle disposizioni descritte nella stessa norma rimangono in vigore non oltre 180 giorni dall’entrata in vigore della disposizione. CONTRATTI SOTTO SOGLIA - importanti sono le novità recate all’art. 36 del codice appalti che disciplina i contratti sotto soglia e le relative classi di importo per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture. - per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi, si procede con l’affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi ove esistenti per i lavori, e, per i servizi e forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. - per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro si applicherà la procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. - per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro si provvederà tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; - infine, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 codice appalti, si procederà mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60 del codice appalti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8. MODIFICHE APPALTO E SUBAPPALTO Reintroduzione dell’appalto integrato. in via sperimentale, per i progetti definitivi approvati entro il 31 dicembre 2020 e messi a gara per l’affidamento dei lavori entro i successivi 12 mesi, non troverà applicazione il divieto di “appalto integrato” (salvo alcune eccezioni), ovvero il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori. Fino al 31 dicembre 2020, è sospeso l’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di provvedere ad acquisti di lavori, servizi e forniture tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti. Sospeso anche l’obbligo di scelta dei commissari di gara dall’albo tenuto dall’ANAC, ma resta fermo quello dell’individuazione dei commissari in base a regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Modificato anche l’istituto del subappalto: ( dal 30% al 40% fino al 31 dicembre 2020 e sospensione alla dichiarazione della terna in sede di gara ) e si prevede una disciplina transitoria fino a una revisione complessiva del codice stesso. COMMISSARI STRAORDINARI PER CANTIERI PRIORITARI Possibilità di commissariare grandi e medie opere bloccate. In particolare, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il MEF, dispone la nomina di uno o più Commissari straordinari. L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici. Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici. DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI CRISI DI IMPRESA Previste modifiche alla disciplina vigente per garantire la prosecuzione della gara e la realizzazione dell’opera in caso di crisi di impresa. In particolare, si prevede una disciplina transitoria (fino all’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa) secondo cui le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, risoluzione, recesso dal contratto o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti risultanti dalla graduatoria dell'originaria procedura di gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. Le disposizioni del concordato con continuità aziendale si applicano alle imprese che hanno depositato domanda di concordato. L’ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto. Con il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale convertito con la 15 settembre 2020 n. 120 sono state apportate ulteriori modifiche ed innovazioni: NUOVE MODALITÀ PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Fino al 31 dicembre 2021 per l’affidamento di lavori, servizi e forniture e di servizi di architettura e ingegneria sotto soglia, delle procedure diverse da quelle attualmente indicate dal codice con le seguenti modalità: - lavori di importo inferiore a 150 mila euro, assegnati con affidamento diretto; - servizi e forniture + servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 75 mila euro, assegnati con affidamento diretto; - servizi e forniture + servizi di architettura e ingegneria con importi pari o superiori a 75 mila euro e fino alle soglie, affidati con procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) a 5 operatori diretto nel rispetto del criterio di rotazione; - lavori di importo pari o superiore a 150 mila euro e inferiore a 350 mila, assegnati con procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) a 5 operatori; - lavori di importo pari o superiore a 350 mila e inferiore a 1 milione di euro affidati con procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) a 10 operatori; - lavori pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle le soglie affidati con procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) a 15 operatori. La pubblicazione di tutte le procedure riportate nel precedente elenco viene effettuata nei siti internet istituzionali delle stazioni appaltanti e la pubblicazione dell’avviso sui risultati, che deve contenere anche l’indicazione dei soggetti invitati, non è obbligatoria per gli affidamenti inferiori a 40 mila euro. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi riportati nell’articolo 32, comma 2 del codice. L’aggiudicazione può avvenire sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità previste dall’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2 ter del d.lgs. 50/2016 (anche con un numero di offerte pari o superiore a cinque). Fino al 31 dicembre 2021, la stazione appaltante, in situazioni ordinarie, non richiede garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del codice (garanzia fideiussoria del 2%) e le offerte potranno essere esaminate prima della verifica dei requisiti. Nel caso di determina a contrarre (o altro atto equivalente di avvio del procedimento) adottata entro il 31 dicembre 2021, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della legge 120/2020, deve avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento. Nell’ambito degli affidamenti di attività per l’esecuzione di lavori, servizi, forniture e servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, prevede l’utilizzo della procedura aperta, ristretta, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 o del dialogo competitivo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti La procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125 del codice, per i settori speciali può essere utilizzata (previa pubblicazione dell’avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto del criterio di rotazione) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Questa procedura può essere utilizzata anche nel caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiori alle soglie di cui all’articolo 35 del codice anche nel caso di singoli operatori economici che si trovano con la sede operativa collocata in aree di crisi industriale). IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO Nel caso di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche e fino alla data del 31 dicembre 2021, l’articolo 6 della legge 120/2020 prevede l’istituzione, da parte delle stazioni appaltanti, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche insorte nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto del Collegio consultivo tecnico (di fatto un arbitrato irrituale). La costituzione del Collegio consultivo tecnico è obbligatoria per le opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016 mentre per le opere di importo inferiore l’eventuale istituzione resta facoltà della stazione appaltante. Questo Organismo è composto da tre o cinque componenti dotati di adeguata professionalità e qualificazione professionale individuati, come previsto dall’articolo 6, comma 2 del d.L. 76/2020, tra ingegneri, architetti, giuristi e economisti con comprovata esperienza pratica e professionale di almeno 10 anni nel settore di riferimento. I componenti possono essere scelti dalle parti, il componente con funzioni di presidente viene scelto dai componenti di parte o, in caso di mancato accordo, dal Ministero delle infrastrutture che provvede, nel termine di cinque giorni dalla richiesta, alla nomina del componente mancante con funzioni di presidente. Per quanto riguarda gli eventuali profili di incompatibilità dei componenti che le stazioni appaltanti intendono nominare non vengono indicate, nel decreto in oggetto, condizioni ostative che possano pregiudicare la partecipazione a tale Organismo da parte di soggetti incardinati nella P.A. o in altri Enti pubblici o privati. I termini e le modalità di adozione delle determinazioni del Collegio consultivo tecnico sono disciplinati dall’articolo 6, commi 3,4,5 e 6 del decreto legge n. 76/2020 ed il compenso, a carico delle parti, previsto per i componenti del Collegio è stabilito sulla base dei criteri indicati dal comma 7 dello stesso articolo 6 del decreto legge n. 76/2020. Il limite degli incarichi nell’ambito di collegi consultivi tecnici che lo stesso componente può ricoprire non deve essere superiore a cinque assunti contemporaneamente e non può essere superiore a dieci svolti ogni due anni. LA CONSEGNA IN VIA D’URGENZA E L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI Sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza (o esecuzione del contratto in via d’urgenza per i servizi e forniture) nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del codice e dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura. L’articolo 8, comma 7 della legge 120/2020 interviene sull’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori (ex appalto integrato) con una ulteriore estensione temporale di quanto disposto dell’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 55/2019 (che aveva fissato la praticabilità dell’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori fino al 31 dicembre 2020) spostando quel termine fino al 31 dicembre 2021. LE DEFINIZIONI Riveste particolare importanza per la materia l’analisi dell’articolo 3 del Nuovo Codice di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) per iniziare a comprendere la materia trattata ed acquisire un corretto linguaggio attraverso definizioni univoche. Si riportano di seguito alcune definizioni riportate nel Codice di uso comune: Art. 3. (Definizioni) 1. Ai fini del presente codice si intende per: a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti; b) «autorità governative centrali», le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell’allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti; c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali»: tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali; d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria il cui elenco non tassativo è contenuto nell’allegato IV: 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 2) dotato di personalità giuridica; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla: 1) parte II del presente codice, gli enti che: 1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121; 1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente; 2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attività di cui all’allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali: 2.1. le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti; 2.2. le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma; 2.3. gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell’esercizio di una o più delle attività di cui all’allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2.3; f) «soggetti aggiudicatori», ai solo fini delle parti IV e V, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e) nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alle citate parti IV e V; g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente codice; h) «joint venture», l’associazione tra due o più enti, finalizzata all’attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale o finanziaria; i) «centrale di committenza», un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie; l) «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base permanente riguardanti: 1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti; 2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti; m) «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata; 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata; n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza iscritte nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g); p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi; q) «concessionario», un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione; r) «promotore», un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato; …………… u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta; v) «consorzio», i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica; ………………… aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; bb) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l’aggiudicazione di una concessione; cc) «offerente», l'operatore economico che ha presentato un'offerta; dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti; ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi; ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all’articolo 35; gg) «settori ordinari», i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice, in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici; hh) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice; ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi; ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto: 1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I; 2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera; 3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera; ……………. nn) «lavori» di cui all’allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere; oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all’utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali; oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara; ; testo aggiunto oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11; ; testo aggiunto oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità; ; testo aggiunto oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità; testo aggiunto pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica; qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti; ……………. ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll); tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione; uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere; testo modificato vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi; zz) «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito al concessionario all'operatore economico nei casi di cui all'articolo 180. Si considera che il concessionario l'operatore economico nei casi di cui all'articolo 180 assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario all'operatore economico nei casi di cui all'articolo 180 deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile; testo modificato aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento dell’opera; bbb) «rischio di disponibilità», il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti; ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa; ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi; eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat; fff) «equilibrio economico e finanziario», la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell’arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento; ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità», il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori; hhh) «contratto di disponibilità», il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti; iii) «accordo quadro», l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste; …………………….. nnn) «profilo di committente», il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall’allegato V; ooo) «documento di gara», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, l’avviso periodico indicativo o gli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari; ppp) «documento di concessione», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale la stazione appaltante fa riferimento per descrivere o determinare gli elementi della concessione o della procedura, compresi il bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le condizioni proposte per la concessione, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari; qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie; rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento», l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee; sss) «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta; ttt) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice; uuu) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto; vvv) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura; zzz) «sistema telematico», un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice; aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione; bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica; cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto: 1) le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori; 2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo; 3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo; dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione: 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo; 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza; 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale; 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice; eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti telematici di negoziazione», strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti mediante un sistema telematico; f fff) «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico; gggg) «amministrazione diretta», le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento; hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all'utilizzazione; ……………. tttt) «Vocabolario comune per gli appalti pubblici», CPV (Common Procurement Vocabulary), la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, (come modificato dal Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007) assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti; uuuu) «codice», il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE; zzzz) «categorie di opere generali» le opere e i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte; aaaaa) «categorie di opere specializzate» le lavorazioni che, nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità; testo originale sostituito aaaaa) «categorie di opere specializzate», le opere e i lavori che, nell’ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità; testo aggiunto bbbbb) «Opere e lavori puntuali» quelli che interessano una limitata area di territorio; ccccc) «opere e lavori a rete» quelli che, destinati al movimento di persone e beni materiali e immateriali, presentano prevalente sviluppo unidimensionale e interessano vaste estensioni di territorio; ddddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto; eeeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto; ggggg-ter) «unità progettuale», il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto; ; testo aggiunto ggggg-quater) «documento di fattibilità delle alternative progettuali», il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico; ; testo aggiunto ggggg‐quinquies) «programma biennale degli acquisti di beni e servizi», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall’amministrazione preposta; ; testo aggiunto ggggg‐sexies) «programma triennale dei lavori pubblici», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall’amministrazione preposta; ; testo aggiunto ggggg‐septies) «elenco annuale dei lavori», l’elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso; ; testo aggiunto ggggg‐octies) «elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi», l’elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso; ; testo aggiunto ggggg-nonies) «quadro esigenziale», il documento che viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati; ; testo aggiunto ggggg-decies) «capitolato prestazionale», il documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l'opera costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di requisiti e prestazioni che l'opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima di qualità da assicurare nella progettazione e realizzazione; ; testo aggiunto ggggg-undecies) «cottimo», l'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'appaltatore. ; testo aggiunto ***************** RACCOLTA LEZIONI SUI CONTRATTI PUBBLICI ********************* Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e successive modifiche ed integrazioni ***************** Dott. Arch. Maria Lucia Conti AGGIORNAMENTO SETTEBRE 2020 3° LEZIONE 13 OTTOBRE 2020 IL RUOLO CENTRALE ALL'ANAC (Articoli 213 e altri) Il nuovo codice attribuisce un ruolo centrale e decine di nuovi compiti all'Anticorruzione Basta considerare che doveva essere proprio l’ ANAC a scrivere molte delle norme di attuazione del nuovo testo unico, attraverso le linee guida da approvare, alcune, con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti. L'ANAC diventava così vera Authority di regolazione del settore. L'ANAC dovrà anche assegnare i rating di impresa, qualificare le stazioni appaltanti, mettere in piedi l'albo dei commissari di gara, indirizzare il mercato su aspetti specifici (linee guida e bandi-tipo), sanzionare le concessionarie inadempienti sull'in house. Ovviamente rimanevano in piedi i vecchi poteri già riconosciuti all'Autorità come quello di vigilanza (con precontenzioso vincolante) e se ne aggiungono di altri. Come il potere di «raccomandazione» alle amministrazioni che "scivolano" su atti illegittimi, con sanzione in caso di mancato adeguamento. GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO DEL CODICE DI CUI AL D.L.VO n. 50/2016 TITOLO II – GOVERNANCE Art. 213. (Autorità Nazionale Anticorruzione) 1. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l’attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice, all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. 2. L’ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l’impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall’ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice. 3. Nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’Autorità: a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché sui contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice; b) vigila affinché sia garantita l’economicità dell’esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario; c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore; d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore; e) predispone e invia al Governo e al Parlamento la relazione (anticorruzione) prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, annuale sull’attività svolta evidenziando le disfunzioni riscontrate nell’esercizio delle proprie funzioni; f) vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori; g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all’articolo 163 del presente codice; h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell’attività di gestione dell’intera procedura di gara; h-bis) al fine di favorire l’economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le normative di settore, all'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. 4. L’Autorità gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. 5. Nell’ambito dello svolgimento della propria attività, l’Autorità può disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato nonché dell’ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. 6. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti. 7. L’Autorità collabora con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione del “Rating di legalità” delle imprese di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10. 8. Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Per le opere pubbliche, l’Autorità, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 dell'articolo 29 concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di cui all'articolo 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di unicità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva. Ferma restando l’autonomia della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, l’Autorità e il Ministero delle infrastrutture e trasporti concordano le modalità di interscambio delle informazioni per garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di tutela della legalità dell’Autorità e nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l’utilizzo dei dati nell’interesse della fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti. 9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l’Autorità si avvale dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L’Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso le sezioni regionali e presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. L’Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l’Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La sezione centrale dell’Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio per l’acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, sulla base di appositi accordi con le regioni. La sezione centrale dell’Osservatorio provvede a monitorare l’applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui all’articolo 34 comma 1 e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. 10. L’Autorità gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 80. L’Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c), dell’attribuzione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84. L’Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all'articolo 81.(si veda il Regolamento approvato con delibera ANAC 6 giugno 2018, n. 533, in G.U. n. 148 del 28 giugno 2918) 11. Presso l’Autorità opera la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all’articolo 210. 12. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266. 13. Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00. Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Autorità forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l’eventuale sanzione penale, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo di euro 50.000,00. Con propri atti l’Autorità disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza. 14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 211 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere destinate, con decreto dello stesso Ministro, alla premialità delle stazioni appaltanti, secondo i criteri individuati dall'ANAC ai sensi dell'articolo 38. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 15. L’Autorità gestisce e aggiorna l’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 78 nonché l’elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell’articolo 192. 16. E' istituito, presso l’Autorità, nell’ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l'elenco dei soggetti aggregatori. 17. Al fine di garantire la consultazione immediata e suddivisa per materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall’ANAC comunque denominati, l’ANAC pubblica i suddetti provvedimenti con modalità tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento. 17-bis. L’ANAC indica negli strumenti di regolazione flessibile, di cui al comma 2, e negli ulteriori atti previsti dal presente codice, la data in cui gli stessi acquistano efficacia, che di regola coincide con il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che, in casi di particolare urgenza, non può comunque essere anteriore al giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data di decorrenza di efficacia indicata dall’ANAC ai sensi del primo periodo; in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, si applicano alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Legge14 giugno 2019 n. 55, conversione con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (GU n.140 del 17-6-2019) Con l'entrata in vigore del Decreto-Legge n. 32/2019 (c.d. Sblocca cantieri), convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 oltre alla sospensione fino al 31 dicembre 2020 di alcune delle disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti pubblici del 2016 è stata introdotta la previsione di un nuovo Regolamento unico dei contratti pubblici in sostituzione dei provvedimenti attuativi precedentemente disseminati tra linee guida ANAC (vincolanti e non vincolanti) e decreti ministeriali (approvati, in corso di approvazione e in bozza). In particolare, lo Sblocca Cantieri ha previsto al comma 27-octies dell’articolo 216 del Nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al decreto legislativo n, 50/2016 un nuovo regolamento recante disposizioni nelle seguenti materie: • Nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento • Progettazione di lavori, servizi e forniture e verifica del progetto • Sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali • Procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie • Direzione dei lavori e dell'esecuzione • Esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali • Collaudo e verifica di conformità • Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici • Lavori riguardanti i beni culturali Il Codice dei Contratti Pubblici attribuiva invece prevalentemente all’ANAC in relazione ai sopra riportati argomenti l’ “adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante”, mantenendo ferma “l'impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa”. Al riguardo il Consiglio di Stato con parere n. 855 del 1 aprile 2016 reso sul testo del nuovo Codice aveva distinto 3 specie di linee guida: linee guida adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari; linee guida adottate con delibera dell’ANAC a carattere vincolante erga omnes; linee guida adottate dall’ANAC a carattere non vincolante, alle quali dovrebbe assegnarsi un valore di indirizzo a fini di orientamento dei comportamenti di stazioni appaltanti ed operatori economici. In riferimento a tali Linee guida ANAC, il Consiglio di Stato ha ammesso l'esistenza di due tesi: • la prima per la quale il tenore letterale dell’articolo 213, comma 2, del Codice dei contratti non avrebbe consentito di riconoscere alle linee guida alcun valore vincolante, se non nelle ipotesi espressamente previste dalla legge; • la seconda che, valorizzando l’opportunità di una valutazione casistica, affermavano l’intrinseca efficacia obbligatoria degli atti che avessero trovato espressione in precetti attuativi o integrativi della fonte primaria. Con l'adozione del nuovo Regolamento perderanno efficacia quelle linee guida e i Decreti ministeriali del Codice dei contratti che riguardano le materie suindicate o comunque recanti una disciplina incompatibile con le disposizioni del nuovo regolamento unico. Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento del Codice dei contratti è stata prevista la transitoria conservazione degli effetti delle linee guida e dei decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli: • 24, comma 2 (requisiti dei progettisti) DM 2 dicembre 2016, n. 263; • 31, comma 5 (compiti del RUP);Linea Guida ANAC deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e agg.to deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 • 36, comma 7 (procedure sottosoglia); Linea Guida ANAC deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e agg.to deliberazione del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 • 89, comma 11 (elenco categorie SIOS); DM 10 novembre 2016, n. 248 • 111, commi 1 e 2 (verifica di conformità e di collaudo); DM 7 marzo 2018, n. 49. • 146, comma 4 (requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e modalità di verifica ai fini dell'attestazione); DM 22 agosto 2017, n. 154 • 147, commi 1 e 2, e articolo 150, comma 2 (qualificazione, progettazione e collaudo nel settore beni culturali). DM 22 agosto 2017, n. 154 Il nuovo comma 27-octies non investe, tuttavia, la totalità delle norme del Codice dei contratti pubblici il cui contenuto precettivo può essere attuato o integrato dall’ANAC con linee guida vincolanti. Non muta infatti la formulazione dell’articolo 80, comma 13, secondo cui è rimessa all’ANAC la precisazione dei mezzi di prova e delle specifiche carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto strumentali alla dimostrazione dei gravi illeciti professionali di cui al comma 5, lettera c), del medesimo articolo 80. Parimenti, risultano inalterati i poteri dell’Autorità con riguardo sia alle procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto (articolo 110, comma 6, del d.lgs. 50/2016), sia al monitoraggio dell’Amministrazione aggiudicatrice sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato (articolo 181, comma 4, del d.lgs. 50/2016). In definitiva con l'entrata in vigore dello Sblocca Cantieri, il potere dell'ANAC di adottare linee guida vincolanti è limitato alle residue ipotesi in cui le norme del codice dei contratti pubblici espressamente rinviano all’apporto attuativo o integrativo dell’Autorità. Resta la facoltà dell’ANAC di suggerire soluzioni interpretative o prassi applicative attraverso gli strumenti di regolazione flessibile non muniti di efficacia obbligatoria. Coerentemente, l’intervento delle linee guida non vincolanti (e il corrispondente potere in materia di appalti e concessioni) deve ammettersi con riferimento alle disposizioni che disciplinano le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ivi comprese le concessioni) o l’esecuzione degli stessi. Va escluso, invece, che, al di fuori del perimetro ora indicato, l’ANAC abbia il potere di adottare linee guida, seppur di tipo non vincolante. Si tratta di limitazioni che riguardano esclusivamente i poteri dell’ANAC riferibili al settore dei contratti pubblici, mentre restano immutati i poteri, anche regolamentari, attribuiti all’ANAC in differenti materie (trasparenza, anticorruzione, ecc.). L’ANAC sui contenuti del cosiddetto Decreto Sblocca Cantieri ha espresso le proprie perplessità e critiche con una estesa e dettagliata Relazione nella prospettiva di un’eventuale Segnalazione a Governo e Parlamento sulle possibili criticità̀ contenute nel D.L. 32/19 effettuando un primo approfondimento sulle principali novità̀ introdotte dal decreto. Tali prime valutazioni di impatto sul sistema degli appalti pubblici esaminano alcuni degli aspetti dell’attuale Codice modificati dal decreto. In particolare: linee guida e nuovo Regolamento attuativo, appalti sotto-soglia, motivi di esclusione, trasparenza, qualità e controlli, subappalto, progettazione, centrali di committenza e qualificazione delle stazioni appaltanti, commissari straordinari. A parere dell’ANAC il quadro normativo sui contratti pubblici soggetto a continue mutuazioni comporta una instabilità del sistema e una visione sempre meno chiara infatti si legge nella relazione che tutte le modifiche intervenute sul Codice, dalla sua emanazione ad oggi, incluse quelle recate dallo sblocca cantieri rendono il quadro normativo di settore in continuo divenire con evidenti difficoltà applicative delle norme di riferimento da parte degli operatori del settore. In particolare l’ANAC ha rilevato che: • la sostituzione dei provvedimenti attuativi del Codice (linee guida e dei decreti ministeriali) con un Regolamento non è coerente con l’introduzione all’art. 110 del Codice stesso di nuove Linee guida dell’ANAC per individuare e stabilire “requisiti aggiuntivi” che l’impresa in concordato deve possedere per partecipare a gare d’appalto. • Le modifiche apportate alla disciplina degli appalti sotto-soglia non appaiono idonei alla semplificazione ampliando l’ambito di applicazione delle procedure aperte e la preferenza accordata al criterio del prezzo più basso e neutralizzato dalla reintroduzione dell’appalto integrato che implica l’utilizzo del criterio offerta economicamente più vantaggiosa • L’inversione procedimentale, oltre a non essere coerente con un sistema di aggiudicazione del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale che calcola la soglia di anomalia sulla base delle offerte ammesse, implica appesantimento procedurale (secondo calcolo della soglia di anomalia, aumento del contenzioso, soccorso istruttorio) . • L’introduzione della causa di esclusione “facoltativa” nei confronti degli operatori economici che non abbiano ottemperato agli obblighi di pagamento di imposte o contributi in caso di violazioni “non definitivamente” accertate rischia di ingenerare inutile contenzioso e andrebbe temperata richiamando il carattere di gravità della violazione, in ossequio al principio di proporzionalità. • Criticità vengono riscontrate riguardo all’efficacia temporale dell’interdizione alle procedure di gara: • Relativamente alle sentenze penali di condanna, e ai casi diversi dalle condanne penali, con la previsione di una durata fissa (tre anni) per l’interdizione che difetta della necessaria proporzionalità • L’abrogazione dell’obbligo di pubblicare il provvedimento recante le ammissioni e/o esclusioni, nella sezione “Amministrazione Trasparente necessita di coordinamento con l’art. 76, comma 2-bis, del Codice, laddove è previsto l’obbligo di comunicare individualmente il provvedimento • L’estensione da 10 a 15 anni del periodo documentabile per il possesso dei requisiti per l’attestazione di qualificazione SOA per gli esecutori di lavori pubblici, introdotta dal d.l. 32/2019 sblocca cantieri rende prevalente la sola esperienza risalente nel tempo mantenendo nel mercato imprese non in possesso delle competenze tecniche più aggiornate • L’innalzamento della quota di affidamento subappaltabile (dal 30% al 50%) e la completa eliminazione della verifica dei requisiti del subappaltatore in gara non rispondono alle osservazioni avanzate in sede di procedura di infrazione dall’Europa . • Le modifiche introdotte tendono ad aumentare i limiti del subappalto ma posticipano a fase successiva all’aggiudicazione ogni verifica che possa riguardare i subappaltatori ed anche l’individuazione degli stessi. Infatti il limite del 50% risulta essere virtuale per i lavori, in relazione al combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (ancora in vigore anche ai sensi del nuovo art. 216 comma 27 octies del Codice) . • L’introduzione all’art. 24 del Codice del nuovo comma 3 bis che estende anche alle manutenzioni straordinarie la possibilità di affidamento sulla base della sola progettazione definitiva e senza limite di importo, al pari delle manutenzioni ordinarie, incrementa il rischio criticità in fase esecutiva e il ricorso a varianti, data l’evidente differenza tra le due tipologie di manutenzione e la maggiore complessità delle prime. • L’attribuzione della progettazione esecutiva all’aggiudicatario ha mostrato, già nel previgente sistema, manifesti limiti in termini di incremento dei costi di partecipazione alle gare per gli operatori economici (predisposizione del progetto esecutivo in fase di gara); nessuna riduzione significativa del ricorso alle varianti in corso d’opera; nessuna riduzione del contenzioso amministrativo; negativa incidenza sulla qualità dei lavori. Per effetto della reintroduzione dell’appalto integrato troverà, inoltre, consistente mitigazione l’utilizzo del criterio del prezzo più basso e ciò in controtendenza con gli stessi obiettivi di celerità prefissati dalla norma . • facoltà, anche per i comuni non capoluogo, di svolgere le procedure di gara senza l’ausilio degli strumenti aggregativi (centrali di committenza, ai soggetti aggregatori o alle stazioni appaltanti uniche) ostacola il processo di riduzione del numero delle stazioni appaltanti e, ripropone le criticità connesse alle capacità gestionali dei piccoli comuni (in termini di: competenza, contenimento dell’azzardo morale, facilitazione dei controlli da parte dei soggetti deputati, economia degli affidamenti). • La facoltà di nomina di commissari straordinari per interventi prioritari che possono operare in deroga alla generalità dei settori/materie (es.: urbanistica, contrattualista pubblica ecc.), con talune eccezioni (es.: i principi inderogabili derivanti dall’appartenenza alla U.E., la legislazione antimafia). La norma non prevede criteri in base ai quali individuare gli interventi prioritari e non indica la normativa applicabile in concreto, lasciando ai singoli commissari la soluzione dei problemi applicativi e interpretativi (con evidenti riverberi sull’operatività dei commissari stessi). L' EX AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI Una delle novità introdotte dalla Legge Merloni, fin dalla sua prima stesura, ai fini di una più efficace ed efficiente gestione dei lavori pubblici, è stata quella della creazione di una Autorità di vigilanza con competenza specifica in tale materia. Si trattava di una delle tante espressioni della tendenza, manifestatasi in quegli anni, di istituire organismi terzi rispetto ai soggetti di amministrazioni attive (CONSOB, Antitrust, Garante della privacy, Autorità per l'energia elettrica e il gas,). L'azione del legislatore, nel prevedere e definire l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, ha avuto quindi due punti di riferimento, uno di matrice comunitaria ed uno interno. Dalla Comunità Europea era infatti pervenuto l'invito agli stati membri di istituire autorità nazionali, indipendenti dalle stazioni appaltanti, che assicurassero la conformità al diritto comunitario dei comportamenti degli operatori e delle medesime stazioni appaltanti attraverso la risoluzione dei dubbi interpretativi e dei problemi di accesso al mercato. Il campo operativo dell'Autorità era inizialmente limitato ai soli lavori pubblici. A seguito dell'emanazione nel 2006 del Codice di cui al D.L.vo 163/2006 che ha, anche, unificato in un’unica fonte normativa la materia concernente i contratti di lavori, servizi e forniture l'Autorità è stata incaricata di estendere la sua vigilanza anche alle ultime due tipologie di contratti. E' stata pertanto rinominata Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed il numero dei componenti, in relazione all'estensione delle competenze, è stato incrementato. L'Autorità di vigilanza era un organismo collegiale costituito da sette componenti, scelti fra soggetti di provata professionalità che operavano in settori tecnici, economici e giuridici, nominati con determinazione adottata d'intesa fra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I componenti restano in carica per sette anni e non sono rinnovabili. L'Autorità aveva sede in Roma ed era connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa. Tali caratteristiche discendono anche dall'investitura parlamentare. I compiti dell'Autorità erano dettagliatamente elencati dal precedente Codice (art. 6, comma 7) di cui al D.L.vo 163/2006. In sintesi l'Autorità vigilava sulle Stazioni appaltanti affinché operassero in modo da assicurare l'economicità dei lavori, la regolarità delle procedure, l'osservanza delle norme. Svolge inoltre funzione di controllo e di garante della concorrenza, nonché di qualità della spesa. All'Autorità era stato attribuito anche il compito di esprimere parere non vincolante, su richiesta delle Stazioni appaltanti, in relazione a questioni insorte durante le procedure di gara. L'Autorità interloquiva altresì, con il potere legislativo ed esecutivo, segnalando al Parlamento ed al Governo, fenomeni patologici particolarmente gravi (inosservanza di norme o applicazione distorta delle stesse) e formulando al Governo e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a ciascuno per quanto di competenza, proposte di modifica della legislazione vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Predisponeva ed inviava al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale venivano evidenziate, fra l'altro, le principali disfunzioni riscontrate nell'ambito vigilato. La funzione preminente dell'Autorità era, pertanto, quella di vigilanza, unita a compiti ispettivi e talvolta anche sanzionatori. I compiti di vigilanza erano espletati in due distinti ambiti: quello delle gare e dei contratti e quello della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, che sono contraddistinti da diversi gradi di intensità del potere esercitato, minore nel primo ambito, maggiore nel secondo. Analogamente i meccanismi sanzionatori sono stati alquanto ridotti in relazione alla vigilanza sul primo ambito; sono stati invece più incisivi quelli sul sistema di qualificazione. In quest'ultimo caso l'Autorità esplicava la sua vigilanza sia sugli organismi preposti al rilascio dell'attestazione (SOA – Società Organismi di Attestazione), sia sugli attestati da questi rilasciati. Presso l'Autorità era stata inoltre istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui si dirà più diffusamente nel paragrafo dedicato alla risoluzione del contenzioso nei contratti pubblici. L'Autorità si esprimeva attraverso varie tipologie di atti: atti di regolazione, determinazioni, deliberazioni, pareri (tutti reperibili sul sito www). La differenza fra i primi e le seconde è di natura genetica nel senso che l'atto di regolazione è di natura esogena ed è preceduto dall'audizione dei soggetti coinvolti, mentre la determinazione, di natura endogena, non contempla tale tipo di adempimento. Gli atti di regolazione e le determinazioni, inoltre, riguardano casi e questioni aventi valenza di ordine generale e, quindi, di massima, le deliberazioni si riferiscono, invece, generalmente, ai casi di specie. Si tratta, comunque, di atti di indirizzo, lettura qualificata di norme, quindi di mera interpretazione amministrativa e non avendo natura provvedimentale, non sono suscettibili di impugnazione giurisdizionale. La funzione di vigilanza che caratterizzava l'Autorità può essere espletata solo tramite un'approfondita e costante conoscenza dell'ambito vigilato. A tal fine l'Autorità riceveva le informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti, in via ordinaria, attraverso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ma anche tramite l'utilizzo di indagini particolari, perizie, ispezioni del proprio Servizio Ispettivo ed accertamenti della Guardia di Finanza. L'Osservatorio predetto operava nell'ambito dell'Autorità, ed era articolato in una sezione centrale e in sezioni regionali con sede presso le regioni e le province autonome e provvedeva alla raccolta ed elaborazione dei dati concernenti i contratti pubblici relativi all'intero territorio nazionale (bandi e avvisi di gara, aggiudicazioni e affidamenti, impiego della mano d'opera e relative norme di sicurezza, costi e scostamenti rispetto a quelli preventivati, tempi di esecuzione e modalità di attuazione degli interventi, ritardi e disfunzioni rilevate). L'Osservatorio operava attraverso procedure informatiche, in collaborazione con il CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione), e con il supporto delle banche dati di altri soggetti (ANCI, UPI, CONSIP, ..). L'Osservatorio inoltre doveva determinare annualmente i costi standardizzati che, fra l'altro, dovrebbero costituire la base per compiere la stima sommaria del costo di un intervento nella fase iniziale della progettazione relativa al progetto di fattibilità, curava la messa a disposizione degli atti programmatori delle singole amministrazioni favoriva la tenuta di archivi settore. L'aspetto più rilevante per le Stazioni appaltanti è stato sicuramente quello relativo all'obbligo inderogabile di trasmissione, all'Osservatorio, dei dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi, forniture stipulati dalle stesse, di importo superiore ai 150.000 euro, secondo scadenze e modalità indicate dal Codice e precisate con apposito atto regolamentare. Va ricordato che la trasmissione predetta è uno dei compiti del Responsabile del procedimento e che la mancata o mendace trasmissione di dati è oggetto di sanzioni amministrative. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice è stata acquisita presso (art. 20, comma 1, lettera a della legge n. 35 del 2012) la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità con l’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice Amministrazione digitale ) per consentire alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario degli operatori economici esclusivamente tramite la medesima Banca dati nazionale. L’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Con l'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n.190, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche ha assunto la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.). L’Autorità come stabilito dal Dl 101/2013 convertito con la legge n. 125/2013 è un organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell’ANAC non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell’Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica Con l’articolo 19 della legge n.114 dell’11 agosto 2014 di conversione del Decreto legge 90 del 24 giugno 2014 è stata Soppressa l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed i relativi organi sono decaduti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge ed è confluita nella Autorità nazionale anticorruzione. Il piano per il riordino dell'Autorità ha stabilito: a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni specificando che il personale in servizio presso l’ANAC, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche confluisce in un unico ruolo insieme con il personale della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture b) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti; c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento. Il piano di riordino ha acquisito efficacia a seguito dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previo parere dei competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo piano al Presidente del Consiglio dei ministri. L'Autorità nazionale anticorruzione: 1) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 2) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 13 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del codice. Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo l’obbligo di denuncia di cui all’articolo 331 del codice di procedura penale; 3) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento. 4) Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni è competente il tribunale in composizione monocratica. 5) Nella relazione di cui alla legge n.190/2012 l’Autorità nazionale anticorruzione dà altresì conto dell’attività svolta indicando le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell’affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell’Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione ha formulato ad esempio proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo Milano 2015 ed alla Società Expo 2015 p.a. per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento. Il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione segnala all’autorità amministrativa le violazioni in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di obblighi di pubblicazione previste. Allo svolgimento dei compiti il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, L’ANAC come risulta dal proprio atto di organizzazione di cui alla delibera n. 143/2014 e nell’atto di organizzazione delle Aree e degli Uffici dell’ANAC del 29 ottobre 2014, come modificato in data 14 gennaio 2015, il nuovo modello organizzativo ordina i processi chiave in cui si articola la missione istituzionale dell’Autorità in quattro ambiti strategici: Presidenza - Indirizzo e programmazione: - Supporto alla missione istituzionale, pianificazione e controllo delle attività: Segretariato Generale - Area Vigilanza - Area Regolazione STRUTTURE E UFFICI DELLA PRESIDENZA Il Presidente, nell’esercizio dei poteri di rappresentanza ed indirizzo dell’ANAC, nonché nell’esercizio delle funzioni attribuite allo stesso in via esclusiva dalla normativa vigente, si avvale, in via generale, delle risorse e delle strutture dell’ANAC nonché dello specifico supporto delle strutture che non prevedono responsabilità dirigenziali, di seguito riportate. Il Presidente, altresì, cura direttamente le relazioni internazionali avvalendosi del supporto di funzionari del suo staff. Segreteria e staff del Presidente Segreteria e staff del Consiglio Segreteria tecnica Unità operativa speciale EXPO Inoltre, per assicurare l’unitarietà dell’indirizzo dell’Autorità in materia di vigilanza, regolazione e attività sanzionatoria, il Presidente si avvale dei seguenti Uffici di livello dirigenziale. - Ufficio di indirizzo, determinazioni generali e indicatori per la vigilanza - Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali - Ufficio ispettivo - Ufficio precontenzioso e affari giuridici - Ufficio contenzioso giurisdizionale STRUTTURE E UFFICI DEL SEGRETARIATO GENERALE Il Segretario generale, nell’esercizio delle funzioni di vertice dell’Amministrazione, coordina le strutture dell’Autorità e, per lo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti, si avvale anche dello specifico supporto della seguente struttura che non prevede responsabilità di livello dirigenziale. - Segreteria e staff del Segretario Generale - Ufficio protocollo, flussi documentali e supporto ai processi decisionali - Ufficio risorse umane e finanziarie - Ufficio servizi generali, gare, contratti e logistica - Ufficio esercizio sistemi informativi - Ufficio progettazione e sviluppo servizi informatici e gestione del Portale dell’ANAC AREA VIGILANZA L’Area Vigilanza è una struttura che prevede, al momento, un livello di responsabilità dirigenziale generale e ha il compito di coordinare tutte le attività di vigilanza e sanzionatorie che l’Autorità è chiamata a svolgere in ragione delle sue attribuzioni. All’Area è preposto un dirigente di I fascia di ruolo secondo l’ordinamento della soppressa AVCP. L’Area è articolata in 8 uffici di livello dirigenziale. L’attività di vigilanza, organizzata fondamentalmente per materia, viene svolta da 7 uffici. L’attività sanzionatoria relativa alla verifica dei requisiti per la partecipazione alle procedure di gara, al fine di garantire unitarietà d’indirizzo ed evitare disparità di trattamento, è affidata ad un unico ufficio. Per dare supporto al dirigente dell’Area è prevista, al momento, una struttura in staff di segreteria e coordinamento. - Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione e accreditamento dei Responsabili della prevenzione della corruzione - Ufficio vigilanza sugli obblighi di trasparenza - Ufficio vigilanza SOA - Ufficio vigilanza attestazioni - Ufficio sanzioni - Ufficio vigilanza lavori - Ufficio vigilanza analisi varianti - Ufficio vigilanza forniture e servizi AREA REGOLAZIONE L’Area Regolazione è una struttura che prevede, al momento, un livello di responsabilità dirigenziale generale e ha il compito di coordinare le attività di regolazione che l’Autorità deve svolgere nell’ambito delle attribuzioni in materia di prevenzione della corruzione, di obblighi di trasparenza e contratti pubblici, con la finalità di indirizzare le attività delle pubbliche amministrazioni nei settori oggetto della vigilanza al fine di aumentare la correttezza e l’efficacia applicativa dell’apparato normativo di riferimento. L’Area, inoltre, coordina i servizi connessi all’Osservatorio alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. All’Area è preposto un dirigente di I fascia di ruolo secondo l’ordinamento della soppressa AVCP. L’Area è articolata in 7 uffici di livello dirigenziale, dei quali due preposti alla regolazione, alla formulazione di linee guida e bandi tipo e i restanti 5 alla progettazione e allo sviluppo dei sistemi di rilevazione finalizzati alla vigilanza e alla gestione dei servizi agli utenti mediante le banche dati dell’Autorità, nonché alla elaborazione dei dati. Per dare supporto al dirigente dell’Area è prevista, al momento, una struttura in staff di segreteria e coordinamento. - Ufficio regolazione in materia di anticorruzione, trasparenza e PNA - Ufficio regolazione in materia di contratti pubblici - Ufficio monitoraggio flussi informativi e verifica adempimenti - Ufficio analisi e elaborazione dati - Ufficio Monitoraggio acquisizione beni e servizi e Soggetti aggregatori - Ufficio Costi standard e prezzi di riferimento - Ufficio analisi flussi informativi Il Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è stato approvato con Delibera n. 803 in data 4 luglio 2018 ed è disponibile sul sito dell’Autorità www.anticorruzione.it LA FIGURA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELL'AMBITO DEI LAVORI PUBBLICI Negli anni novanta la pubblica amministrazione ha subito, con la legge 241/90 , una sostanziale innovazione e una totale rivisitazione del proprio ruolo e del rapporto con l’utente; la sua attività perde il carattere autoritario e s’ ispira alle norme del diritto privato, nel rispetto dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza. Il soggetto pubblico in tale ottica non può, quindi, essere più un organismo indistinto e anonimo, ma assume connotati privatistici con l’obbligo di individuare, tra i propri dipendenti, il soggetto responsabile dell’istruttoria e d’ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento amministrativo, fino all’adozione del provvedimento finale. Il dipendente pubblico assume precise responsabilità nei confronti dell’utente e dell’amministrazione stessa e deve operare con il costante coinvolgimento del soggetto nei confronti del quale il provvedimento finale è destinato a produrre effetto (artt. 7 e 8). Per consentire la partecipazione unitaria di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo nasce, con la legge in questione, l’istituto della Conferenza di servizi (art. 14 e seguenti) il cui svolgimento, perfezionato nel corso degli anni con apposite modifiche e integrazioni, assume un ruolo fondamentale nell’attività non autoritativa della pubblica amministrazione I contenuti della legge 241/90 hanno totalmente innovato il procedimento amministrativo in ogni settore della pubblica amministrazione e hanno, in particolare, prodotto effetti diretti nella complessa procedura di realizzazione di un’opera pubblica il cui utente finale è costituito da tutta la collettività che oltre ad essere la destinataria, è anche con la propria contribuzione il soggetto finanziatore. La Legge 11 febbraio 1994 n. 109 ha, quindi, introdotto nella gestione dei lavori pubblici le innovazioni della legge n. 241/90 ed, in particolare, la figura del Responsabile del procedimento (art. 7) che ha assunto un ruolo essenziale per tutte le fasi di realizzazione dell’opera, dalla programmazione al collaudo. Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.L.vo n. 50/2016 (art. 31) conferma i contenuti e il ruolo del Responsabile del procedimento per i lavori pubblici i servizi e le forniture della pubblica amministrazione. Le funzioni e i compiti attribuiti al Responsabile del procedimento per i lavori pubblici sono molteplici. Sinteticamente il Responsabile: formula proposte e fornisce tutti gli elementi necessari per la predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici; vigila su tutte le fasi di realizzazione del lavoro pubblico, (progettazione, affidamento, esecuzione), verificando il corretto svolgimento di ogni sub-procedimento, la qualità delle prestazioni, il rispetto dei tempi stabiliti e la coerenza con la spesa prevista; fornisce all’amministrazione ogni informazione e notizia sullo stato di attuazione dell’opera e sugli eventuali scostamenti dalle previsioni proponendo le eventuali soluzioni; accerta il corretto svolgimento di tutti i sub-procedimenti connessi all’opera pubblica compresa la disponibilità delle aree e degli immobili necessari all'esecuzione dei lavori svolgendo tutte le attività a tal fine necessarie (esproprio, sgombero dei locali, ecc.); propone all’amministrazione la conclusione di Accordi di Programma (art. 34, D Lgs 18 agosto 2000, n. 267) e la conclusione della Conferenza di servizi svolgendo tutte le attività propedeutiche. Il Responsabile del procedimento nell’ambito dei lavori pubblici riconduce ad unità il complesso procedimento di realizzazione dell’opera pubblica: assume la diretta responsabilità di ogni sub-procedimento, coordina tutte le attività connesse all’intervento, promuove ogni iniziativa utile alla celerità delle singole fasi e segnala tempestivamente all’amministrazione ogni impedimento o problematica che compromette la realizzazione. Il Responsabile del procedimento è un funzionario tecnico di ruolo o, in caso di carenza nei ruoli, in servizio abilitato all’esercizio della professione in relazione alla tipologia dell’opera affidata, con qualifica anche non dirigenziale, benché le funzioni attribuite dalla norma gli conferiscono la facoltà e il potere di assumere impegni in nome e per conto dell’Amministrazione. Il Responsabile del procedimento può, inoltre, svolgere la funzione di progettista o direttore dei lavori per interventi d’importo inferiore ai 500.000 euro come dettagliato all’attualità nella Linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017. Nell’eventualità di opere particolarmente complesse il dirigente competente può individuare una struttura di supporto, composta da soggetti aventi specifiche competenze tecniche, economico-finanziarie e legali. L’intera procedura per la realizzazione dell’intervento ruota intorno alla figura del Responsabile del procedimento che: promuove gli accertamenti e le indagini preliminari per la verifica della fattibilità tecnica dell’intervento; verifica la conformità ambientale, paesaggistica, territoriale, urbanistica dell’opera e promuove l’avvio, ove necessario, della variante urbanistica; redige il documento di fattibilità alla progettazione e richiede al CIPE il codice unico di progetto (CUP) al fine del monitoraggio degli investimenti pubblici (Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 11) ; accerta e certifica la carenza nell’organico dell’Amministrazione aggiudicatrice di professionalità idonee allo svolgimento delle attività tecniche connesse alla progettazione e Direzione dei lavori con la conseguente necessità di avvalersi di professionisti esterni. Attiva tutte le procedure per il conferimento degli incarichi compresa la predisposizione dei bandi di gara e dei disciplinari d’incarico, individuando i servizi di ingegneria e architettura necessari ed il loro costo; coordina e sovrintende alla redazione del progetto di fattibilità verificando la conformità al documento di fattibilità, al progetto definitivo e al progetto esecutivo; propone all’Amministrazione le procedure di appalto dei lavori e il criterio di aggiudicazione da adottare in relazione alle caratteristiche dell’opera e richiede, ove necessario, la nomina della commissione giudicatrice; promuove l’istituzione dell’Ufficio di Direzione dei lavori, certificando, previo accertamento di carenza nell’organico dell’Amministrazione sulla base dei dati forniti dal dirigente, la necessità di avvalersi di professionalità esterne; promuove la nomina del collaudatore o della commissione di collaudo certificando, ove necessario, la carenza di soggetti idonei nell’ambito dell’amministrazione; adotta gli atti necessari in relazione alle segnalazioni del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 ; verifica, prima dell’approvazione e dell’appalto, tutti i livelli di progettazione, accerta la rispondenza del progetto alle vigenti normative, agli indirizzi dell’amministrazione e alla disponibilità finanziaria e certifica la disponibilità dei siti e degli immobili necessari alla realizzazione dell’opera attivando, ove necessario, le procedure d’esproprio necessarie; accerta ed attesta, nell’eventualità di lavori realizzati per lotti, l’avvenuta redazione del progetto di fattibilità dell’intero intervento e il suo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici e la fruibilità e l’utilizzo del singolo lotto; svolge le attività necessarie per lo svolgimento della Conferenza di servizi o del dibattito pubblico curando gli adempimenti e la pubblicità e verifica il recepimento nel progetto delle indicazioni e prescrizioni eventualmente rese dai soggetti preposti al rilascio dei pareri, nulla-osta e autorizzazioni; svolge la funzione di vigilanza nella fase di esecuzione dell’opera con la verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali e del cronoprogramma, verificando ogni termine dell’opera (consegna, sospensioni, riprese, ultimazione). Accerta il ricorrere delle condizioni previste dalla norma (art.106 del Decreto Legislativo) per le varianti in corso d’opera. Applica, su indicazione del Direttore dei lavori, le penali per il mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali. Propone la risoluzione del contratto, la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono durante la fase d’esecuzione. Raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dell’ANAC tutti i dati e gli elementi relativi all’intervento; assume il ruolo di Responsabile dei lavori ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e svolge le funzioni e attività di cui al DLgs 9 aprile 2008, n. 81 provvedendo ai relativi adempimenti. Dall'insieme dei compiti sopra elencati si può comprendere come il Responsabile del procedimento costituisca la figura centrale dell'iter attuativo di un’opera pubblica ed è tenuto a rispondere dei danni derivanti dal suo comportamento, fermi restando gli eventuali provvedimenti disciplinari previsti dall’ordinamento d’appartenenza. La valenza e l’entità delle funzioni conferite hanno portato ad escludere la possibilità di individuare tale soggetto all’esterno della Amministrazione aggiudicatrice. L’ANAC con la Linea Guida n. Linee Guida n. 3 ha definito i limiti, i ruoli e la formazione occorrente per la svolgimento di tale indispensabile funzione. Tali Linee Guida saranno sostituite con l’emissione del nuovo regolamento di attuazione E’ evidente la finalità della norma in relazione alle funzioni attribuite: tra il Responsabile del procedimento e l’Amministrazione deve esistere un rapporto gerarchico di dipendenza per evitare l’uso improprio dei poteri conferiti e consentire il costante controllo. Il Responsabile del procedimento può richiedere al dirigente competente la nomina di una struttura di supporto in relazione alla complessità dell’intervento affidato e individua le caratteristiche e le professionalità occorrenti. Qualora tali professionalità non siano presenti tra il personale dipendente dell’Amministrazione aggiudicatrice il Responsabile del procedimento certifica tale carenza e attiva le procedure per l’individuazione all’esterno di idonei soggetti attraverso un appalto di servizi L’ARTICOLO DI RIFERIMENTO DEL CODICE DI CUI AL D.L.VO n. 50/2016 Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) 1. Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato. 2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta. 3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP: a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione; b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi; e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari; f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento; g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni; h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati; i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni. 5. Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies è definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con il medesimo regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera e), della legge n. 55 del 2019) (Si vedano ora le Linee Guida n. 3 di ANAC) 6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. 7. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all’opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara. 8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. (si vedano le Linee Guida n. 1 di ANAC) 9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell’ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture. 10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute. 11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione. 12. Il soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente in relazione all’intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell’ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell’indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all’articolo 113. 13. E' vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l’attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati. 14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente. - LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI La definizione “lavori pubblici” comprende, l’insieme dei lavori edilizi o di genio civile finalizzati alla realizzazione di un’opera che esplica una funzione economica o tecnica per la collettività, finanziata con fondi pubblici e i cui soggetti attuatori sono amministrazioni o organismi pubblici. La valutazione delle risorse finanziarie disponibili, in sede di bilancio preventivo, è la prima fondamentale fase per la realizzazione di un’opera o di un lavoro pubblico; un’errata valutazione dell’entità della spesa da parte del soggetto pubblico compromette la fattibilità dell’intervento e l’inizio dell’opera senza idonea disponibilità economica, costituisce un incremento di costo e un danno per la collettività. Strettamente connessa a tale prima fase è la corretta valutazione dei costi e dei tempi di realizzazione: sulla base di tale stima il soggetto pubblico valuta, in relazione alle risorse disponibili, gli interventi che può attivare nell’ambito del proprio limite di spesa. La capacità di “ programmare” è essenziale e racchiude al suo interno tutta una serie di attività tecniche e amministrative che si concludono nell’approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche (art. 21 del Codice) e del connesso elenco annuale . La vigente normativa sui lavori pubblici stabilisce che ogni contratto trovi il suo riferimento nell’ambito del Programma triennale e nell’allegato elenco annuale, approvato quest’ultimo, dal soggetto attuatore unitamente al bilancio preventivo, con l’individuazione delle risorse e dei mezzi finanziari in relazione alle proprie entrate. L’obbligo della programmazione triennale nell’ambito dei lavori pubblici è stato introdotto dalla Legge 109/1994 (art. 14), poi recepito nell’art. 128 del D.L.vo 163/2006 ed ore nell’articolo 21 del D.L.vo n. 50/2016 . Il Programma triennale dei lavori pubblici identifica e quantifica i bisogni delle Amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito degli obiettivi, degli indirizzi assunti e delle necessità della collettività ed è redatto sulla base dei documenti di fattibilità, predisposti ai sensi del comma 4 dell’articolo 31 del D.L.vo 50/2016 dai Responsabili del procedimento che indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economiche dell’opera e dei lavori. Il progetto di fattibilità deve consentire di accertare la fattibilità dell’opera pubblica e contenere l’analisi dello stato di fatto di ogni intervento proposto, nonché gli approfondimenti tecnici e amministrativi necessari ad individuare i tempi e le risorse occorrenti evidenziando, ove possibile, la possibilità di realizzazione attraverso capitali privati in quanto suscettibili di una gestione economica. Nel redigere il Programma triennale le Amministrazioni aggiudicatrici, verificata la fattibilità degli interventi, devono inserire i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori in corso, i progetti esecutivi già approvati, nonché gli interventi suscettibili di finanziamento con capitali privati. La priorità degli interventi indicata nel programma è vincolante per le amministrazioni fatto salvo il verificarsi di eventi imprevisti o calamitosi. Nel Programma triennale sono inseriti i beni immobili pubblici oggetto di alienazione, previa verifica attraverso lo studio di fattibilità, della disponibilità e della consistenza ai fini della valorizzazione, nonché un finanziamento destinato a garantire l’eventuale copertura d’oneri derivanti da eventuali transazioni, accordi bonari. Lo schema di Programma triennale è reso pubblico prima dell’approvazione mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Amministrazione (denominato nel Codice profilo di committente). Con appositi Decreti ministeriali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti procede all’individuazione delle modalità e contenuti minimi della programmazione e i termini di redazione per assicurare che tutte le Stazioni appaltanti procedano alla predisposizione di omogenei Programmi triennali assicurando la dovuta pubblicità. Il Programma triennale delle opere pubbliche unitamente all’elenco annuale dei lavori relativo al 1° anno è approvato insieme al Bilancio preventivo. Al riguardo si evidenzia che il Programma triennale delle opere pubbliche è un atto d’indirizzo e, pertanto, è adottato e approvato dalla struttura politica dell'Amministrazione aggiudicatrice. E’ l’organo d’indirizzo politico che, nel rispetto delle priorità stabilite dalla norma e delle esigenze e necessità individuate dalle strutture amministrative e tecniche dell'Amministrazione aggiudicatrice sceglie, con riferimento ai propri obiettivi e indirizzi programmatici, i lavori e le opere da inserire in programma. La valutazione tecnica è condizione per l’inserimento degli interventi nel Programma: per i lavori d’importo superiore a un milioni di euro tale valutazione è contenuta nel documento di fattibilità che evidenzia le esigenze ed individua le soluzioni idonee al soddisfacimento, con particolare riferimento alle norme di tutela, Nell’Elenco annuale sono inseriti i lavori pubblici per i quali è stata accertata la possibilità d’ inizio nell’anno delle opere; condizione per l’inserimento è la conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, nonché l’avvenuta approvazione del progetto di fattibilità (lavori di importo superiore ad un milione di euro) o del documento di fattibilità (lavori di importo inferiore ad un milione di euro). Con la legge n. 196/2009 è stata prevista una specifica delega per il passaggio dal bilancio della Stato in termini di competenza e di cassa al bilancio di sola cassa previa una sperimentazione di tre anni a partire dal 1° luglio 2010 per allineare il sistema nazionale di bilancio alle regole adottate dall’Unione Europea. Dal 1 gennaio 2017 è in attuazione il bilancio di cassa. I due criteri attengono alla fondamentale distinzione in merito alle modalità di registrazione delle transazioni. La competenza, che ha di mira la descrizione in termini monetari dell’entità dei diritti sottostanti all’obbligazione giuridica, registra l’ammontare delle entrate da accertare e le spese da impegnare in un determinato periodo finanziario, ossia le entrate e le spese per le quali si prevede, rispettivamente, che si perfezionerà, nel corso del successivo esercizio, il diritto alla riscossione (obbligazione attiva) e l’obbligo al pagamento (obbligazione passiva). Dunque, essa attiene al sorgere delle obbligazioni giuridiche rispettivamente di credito e di debito. La cassa individua, invece, le entrate che si presume di incassare e le spese che si prevede di pagare, quindi il preciso onere o la precisa entrata che si realizzeranno, nel corso dell’anno Come noto, in un contesto internazionale nel quale la maggior parte dei Paesi ricorre al solo bilancio di cassa, la situazione italiana, fin dal 1978, è caratterizzata dalla coesistenza del doppio criterio “di competenza giuridica” e “di cassa” (art. 1 comma 1 della legge n.468/1978, legge sopravvissuta per oltre un trentennio e abrogata solo con la citata legge 196/2009). L’articolo 5 della legge n. 39/2011 ha sostituito la rubrica del capo V del titolo VI della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la denominazione: "Riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e potenziamento della funzione del bilancio di cassa" ed ha riformulato la delega (da esercitare entro quattro anni), prevedendo principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell’emanazione del decreto legislativo volto a riordinare la disciplina della gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza. Per quanto sopra il Governo non è più chiamato ad adottare decreti legislativi per l’abbandono del doppio binario della cassa e della competenza ed il passaggio ad una redazione in termini di sola cassa bensì, deve rafforzare il ruolo programmatico di quest’ultimo, confermando, in sostanza, l’attuale configurazione del bilancio dello Stato sia in termini di competenza sia in termini di cassa. In tale contesto è particolarmente rilevante la capacità di programmare correttamente l’opera pubblica per garantire che la stessa sia tecnicamente necessaria, fattibile e integralmente finanziata ed evitare la realizzazione di interventi inutili o l’inizio di lavori che devono poi essere sospesi per carenza di finanziamenti con conseguenti maggiori oneri a carico della collettività. A tale proposito è notevole la responsabilità del tecnico che procede all’accertamento della fattibilità dell’opera pubblica e alla stima dei costi, in quanto una non corretta valutazione induce l’Amministrazione aggiudicatrice ad una errata programmazione delle risorse e al mancato raggiungimento dei propri obiettivi. Tuttora, a distanza di molti anni dall’emanazione della Legge Merloni, molti tecnici continuano a sottovalutare la fase di programmazione delle opere pubbliche nella logica errata che poi, una volta iniziata la procedura per la realizzazione dell’intervento, in qualche modo l’Amministrazione “trovi” il finanziamento. La programmazione dei lavori pubblici è la prima, e più importante, fase della complessa procedura per la realizzazione degli interventi pubblici e si può così sintetizzare: Individuazione dei fabbisogni; Verifica della fattibilità tecnica degli interventi; Valutazione economica degli stessi, comprensiva di tutti gli oneri accessori (progettazione, sicurezza, indennità di esproprio, IVA,....); Valutazione dei tempi di realizzazione degli interventi; Nomina del Responsabile del procedimento dei singoli interventi; Redazione del documento di fattibilità e dei progetti di fattibilità relativi ai lavori da inserire nell’elenco annuale; Indicazione della priorità in relazione alle necessità della collettività e alle risorse di Bilancio disponibili, tenuto conto dell’accantonamento per le transazioni e gli accordi bonari; Proposta (ora entro il 30 settembre) del Programma triennale unitamente all’elenco annuale da sottoporre all’Organo di governo per l’adozione (ora entro il 15 ottobre); Pubblicazione sui siti informatici per 60 giorni; Approvazione da parte dell’Organo politico unitamente al Bilancio di previsione. L’ ARTICOLI DI RIFERIMENTO DEL CODICE DI CUI AL D.L.VO n. 50/2016 TITOLO III - PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE Art. 21. (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti. 2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione. 3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5.(ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 55 del 2019, per gli anni 2019 e 2020 si possono avviare le procedure di affidamento della progettazione e dell'esecuzione nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo) 4. Nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. 5. Nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione. 6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4. 8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti: (si veda il d.m. 16 gennaio 2018, n. 14) a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale; c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento. 8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza. 9. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3. ***************** RACCOLTA LEZIONI SUI CONTRATTI PUBBLICI ********************* Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e successive modifiche ed integrazioni ***************** Dott. Arch. Maria Lucia Conti AGGIORNAMENTO SETTEBRE 2020 4° LEZIONE 16 OTTOBRE – PROGETTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE I livelli di progettazione ed i relativi contenuti La progettazione è quell'attività intellettuale che, partendo dai bisogni espressi dal Committente - il cosiddetto quadro esigenziale - li traduce, nel rispetto delle norme e delle regole tecniche vigenti, in un insieme di elaborati descrittivi tali da consentire al Committente stesso di valutare la rispondenza ai propri bisogni ed alle norme di cui si è detto, di conoscerne il costo ed agli operatori del settore di poterla compiutamente esaminare, ai fini della formulazione dell'offerta in sede di gara, e di eseguirla senza incertezze in caso di aggiudicazione. Una delle più importanti innovazioni introdotte dalla cosiddetta “Legge Merloni” è stata quella di aver affermato la centralità della progettazione all'interno dell'iter attuativo di un'opera o di un lavoro pubblici. Un buon progetto è senza dubbio condizione necessaria per una realizzazione di pari livello, anche se, come si dirà, non sufficiente. A tal fine la Legge Merloni è intervenuta secondo due direttrici: innanzi tutto affidando l'indirizzo ed il controllo di tale attività ad un unico soggetto; dall'altro modificando l'articolazione in fasi dell'attività stessa. Per quanto riguarda il primo punto, la Legge Merloni ha collegato in un unico percorso logico ed operativo la programmazione, quale momento tecnico-politico di allocazione delle risorse a fronte di bisogni espressi, e la progettazione, quale soluzione tecnica dei bisogni stessi in congruenza con le risorse disponibili. Il soggetto posto a guida di questo percorso è, come si è visto, il Responsabile del procedimento (che per natura giuridica e per compiti sarebbe più giusto chiamare Responsabile di progetto, anche per distinguerlo dalla figura generale di Responsabile del procedimento istituita dalla Legge 241/90). La relativa attività si esplica sin dalla fase iniziale di un intervento. E' il Responsabile del procedimento infatti che formula le proposte da inserire nel Programma triennale, verifica la fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi, e, nel caso specifico, redige il Documento di fattibilità che contiene tutti gli elementi necessari al progettista per svolgere il proprio compito in modo consapevole (obiettivi da perseguire, esigenze da soddisfare, regole e norme tecniche da rispettare, eventuali vincoli esistenti, fasi della progettazione ....) e che costituisce il parametro di riferimento per la successiva valutazione della rispondenza del progetto a quanto richiesto dal Committente . Per quanto riguarda il secondo punto, la Legge Merloni ha articolato la progettazione non più in due fasi, come avveniva precedentemente, (progetto di massima e progetto esecutivo) bensì in tre progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo. Tale articolazione discende anche da considerazioni legate ai principi che devono guidare l'esecuzione di un’opera o di un lavoro pubblici ed è quindi finalizzata, tenuto conto del costo dell'attività di progettazione, ad evitare inutili sprechi di risorse. E' contrario ai principi di economicità e di efficacia definire progettualmente in modo dettagliato qualcosa che poi si riveli irrealizzabile per carenze dei presupposti, vuoi amministrativi, vuoi tecnici. La ex legge 109/94 e l’ex D.L.vo 163/2006 hanno definito le caratteristiche ed i contenuti delle tre fasi che sono state dettagliate dalle disposizioni regolamentari e il nuovo codice di cui al D.L.vo n. 50/2016 ha ripercorso la medesima suddivisione della progettazione in tre fasi sostituendo al progetto preliminare il progetto di fattibilità per approfondire maggiormente la fase iniziale della realizzazione dell’opera pubblica con maggiori studi e indagini consentendo di valutare la soluzione più idonea al perseguimento degli obiettivi della collettività con particolare riferimento alla valutazione costi e benefici. Quello che è importante comprendere, al di là delle disposizioni normative di dettaglio, è lo spirito della norma che ha inteso da un lato ripartire l'attività progettuale in fasi fra loro concatenate e caratterizzate da un sempre maggiore grado di approfondimento, dall'altro definire la tipologia di elaborati che corredare ciascuna fase, affinché ne sia garantita la correttezza, la completezza, la chiarezza e l'aderenza agli obiettivi e alle esigenze espresse. La suddivisione in fasi e l'elencazione degli elaborati che le caratterizzano devono pertanto essere intesi non in senso letterale e tassativo, ma quale livello minimo, tanto è vero che la legge concede ampia facoltà al Responsabile del procedimento di scegliere, in relazione al tipo ed alla complessità dell'opera o del lavoro, quali siano le fasi da sviluppare ed i relativi tempi e quale il livello di definizione ed i contenuti della progettazione. In ogni caso la progettazione deve assicurare: - la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; - la conformità alle norme ambientali e urbanistiche; - il soddisfacimento dei requisiti essenziali definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. L’ ARTICOLO DI RIFERIMENTO DEL CODICE DI CUI AL D.L.VO n. 50/2016 Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) 1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare: a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; d) un limitato consumo del suolo; e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti; f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere; g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche; h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture; i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche. 2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall’articolo 24. 3. Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4.(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera a), della legge n. 55 del 2019) 3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti. (ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019, per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo). 4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione. 5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3 nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater) nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa. (comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera a), della legge n. 55 del 2019) 5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed è redatto ai sensi del comma 5. 6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l’individuazione della localizzazione o del tracciato dell’infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale necessarie. (comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera a), della legge n. 55 del 2019) 7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16. 8. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. 9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall’articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione. 10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze. 11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.(ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 55 del 2019, per gli anni 2019 e 2020 si possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione) 11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento.(comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera a), della legge n. 55 del 2019) 11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze trasferite all’Agenzia del demanio. (comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera a), della legge n. 55 del 2019) 12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l’attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l’avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall’articolo 26, comma 3. 13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L’uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all’articolo 38. 14. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche. 15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche. 16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso. PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA Il progetto di fattibilità tecnica ed economica definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed ha verificato l’individuazione della migliore soluzione. Non a caso l'avvenuta redazione del progetto di fattibilità costituisce la base per l'inclusione nell'Elenco annuale degli interventi ed è composto: a) Relazione generale; b) Relazione tecnica; c) Studio preliminare ambientale; d) studi specialistici per giungere ad un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti e indagini in sito ed in laboratorio storiche, archeologiche, urbanistiche, topografiche, geognostiche geologiche , idrologiche ed idrauliche, geotecniche sismiche, , nonché sulle interferenze dell’intervento con il sedime di edifici o infrastrutture preesistenti, con le relative relazioni tecniche ed elaborati grafici, atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate, studio di inserimento urbanistico con relativi elaborati grafici e analisi del traffico, della domanda d’uso dell’opera e della domanda di trasporto, ove pertinenti. e) planimetria generale ed elaborati grafici relativi all’intervento, nonché per gli interventi sull’esistente, il rilievo di massima degli immobili, corredato da relazione tecnica sullo stato di consistenza e di conservazione degli stessi che riporti gli esiti delle ricerche ed indagini finalizzate ad acquisire gli elementi necessari per la scelta dei tipi e metodi d’intervento, da approfondire nel progetto definitivo, nonché per la stima sommaria del costo dell’intervento; f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi; g) analisi della fattibilità economica e sociale, (analisi costi-benefici o analisi costi-efficacia, integrate, nei casi che lo richiedano, da analisi multicriteria di scelta della soluzione progettuale) e ove necessario analisi della fattibilità finanziaria (costi e ricavi) con schema di sistema tariffario in relazione al tipo di intervento; h) calcolo sommario della spesa e quadro economico di progetto; i) piano economico e finanziario di massima, ove pertinente; l) programma temporale dell’intervento; m) piano particellare preliminare delle aree; n) per le opere soggette a VIA e comunque, ove richiesto, elementi preliminari dei sistemi di monitoraggio previsti. Come si vede, si tratta di elaborati di diversa natura, tecnica e finalità. La stessa tipologia di elaborati si ritrova, con le dovute differenze, in tutte le fasi progettuali. Quello che cambia, come si è detto, è il livello di approfondimento. L'elenco degli elaborati si apre con le relazioni. La prima è la relazione illustrativa. Si tratta di un documento di grande importanza che sintetizza tutti gli elementi salienti della fase progettuale, utili a chi, per qualsiasi motivo, debba valutare il progetto. Nel progetto di fattibilità sintetizzando la ben più estesa e dettagliata elencazione che sarà contenuta nel nuovo Regolamento di attuazione come stabilito con la Legge 14 giugno 2019, n. 55 di Conversione con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.( Gazzetta Ufficiale 17/06/2019, n. 140) in fase di pubblicazione la relazione deve almeno: - illustrare le varie soluzioni alternative esaminate e la motivazione che ha portato a sceglierne una; - descrivere la soluzione prescelta, illustrandone anche gli aspetti funzionali; - esporre la fattibilità della soluzione anche in base alle indagini svolte ed agli accertamenti relativi ad eventuali situazioni vincolistiche; - riepilogare gli aspetti economici e finanziari del progetto. - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale La relazione tecnica è invece dedicata espressamente all'illustrazione degli esiti di tutte le indagini che sono state effettuate, anche in base alle richieste del Responsabile del procedimento, nonché alla disamina di tutte le problematiche operative (presenza di vincoli, di interferenze, espropri,..) e tecniche inerenti l'intervento. Lo studio di prefattibilità ambientale è, invece, finalizzato alla ricerca delle soluzioni che consentano la salvaguardia e il miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto in cui s’inserisce l'intervento. Fa parte di quegli studi e valutazioni che sempre maggiore rilevanza hanno assunto in questi ultimi anni in concomitanza con la crescente attenzione per l'ambiente e per lo sviluppo sostenibile. Vi sono alcune tipologie di interventi che, per la loro natura e/o collocazione sono sottoposti a particolari procedure tese a verificarne la compatibilità ambientale. Senza entrare in questa complessa materia – che è regolata dal Codice dell'ambiente – si può sinteticamente ricordare che le predette procedure – che riguardano opere o lavori da chiunque realizzati e quindi anche i soggetti privati - sono riconducibili a tre tipologie, lo Studio di impatto ambientale (SIA), la Valutazione di impatto ambientale (VIA) e la Valutazione ambientale strategica (VAS). Nel caso di interventi soggetti a VIA, lo studio di prefattibilità ambientale, contiene gli elementi necessari alla fase preliminare della VIA stessa. Per quanto concerne gli elaborati grafici gli stessi devono essere, in linea generale, redatti nella “scala opportuna”, in quella cioè che meglio consente di rappresentare l'opera in relazione al livello di approfondimento richiesto. Il Decreto ministeriale li individuerà con maggiore precisione differenziandoli a seconda della tipologia dell'opera (opere e lavori puntuali, opere e lavori a rete). Nel caso ad esempio di opere puntuali (quali ad esempio la realizzazione di un edifico), gli elaborati grafici devono essere elaborati ad una scala che consenta l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dell'opera o del lavoro. Anche a livello economico il progetto di fattibilità presenta caratteri di schematicità. Si parla infatti di “stima sommaria” dell'opera, effettuata cioè non sulla base di un computo metrico estimativo che non sarebbe possibile redigere dato il livello di approfondimento, bensì in base a costi parametrici (€/metro quadro o €/metro cubo) individuati in base alla tipologia dell'opera (residenza, edificio scolastico, ospedale, strada, ....) dedotti dai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio operante nell'ambito dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici. Oltre alla stima di cui si è detto deve essere elaborato un quadro economico (di cui si parla più dettagliatamente nella parte dedicata al progetto definitivo) che deve essere redatto sulla scorta dell'indicazione che saranno contenute nel nuovo Regolamento di attuazione e fino alla pubblicazione dello stesso nel Regolamento di cui al DPR n. 207/2010 (art. 16) tutt’ora vigente per la norma transitoria (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione) e titolo XI, capi I e II (articoli da 239 a 247: lavori sul patrimonio culturale), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate) Appare evidente che anche il quadro economico va via, via precisandosi in funzione del livello di approfondimento della progettazione. L'insieme degli elaborati è completato dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Si tratta di un documento molto importante che, come indica la denominazione, è redatto per ogni singolo intervento (per questo è “speciale”, in quanto più specifico rispetto al Capitolato generale) al fine di descriverne le caratteristiche ed indicare i livelli prestazionali richiesti. Come si può desumere dal quadro sintetico sopra riportato, il progetto di fattibilità rappresenta il momento deputato all'esecuzione di tutte le indagini, verifiche, analisi, approfondimenti tesi a controllare la fattibilità dell'opera o del lavoro, ivi comprese le indagini archeologiche preliminari – così importanti per un paese quale l'Italia - alle quali la normativa dedica dettagliate procedure (articolo 25 del Codice). Progetto definitivo Il progetto definitivo rappresenta una fase particolarmente importante del processo progettuale, non a caso è sulla base dello stesso che, di norma, avviene l'acquisizione di tutti gli atti di assenso (pareri, autorizzazioni, nulla-osta,) in Conferenza di servizi. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, sviluppando gli elaborati grafici e descrittivi e i calcoli strutturali ed impiantistici preliminari ad un livello tale che “nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo”. In più punti del quadro normativo viene ricordata la continuità che deve sussistere fra il progetto di fattibilità e il progetto definitivo, nel senso che quest'ultimo ne deve costituire la logica evoluzione. Gli elaborati principali dettagliati nel Regolamento e nel prossimo DM quali componenti del progetto definitivo sono i seguenti: Relazione generale; Relazioni specialistiche; Studio di impatto ambientale (SIA) e studio di fattibilità ambientale; Elaborati grafici; Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; Piano particellare di esproprio; Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi; Computo metrico estimativo; Quadro economico; Per quanto riguarda le relazioni valgono le considerazioni svolte in merito al progetto di fattibilità L’unica differenza, oltre al grado di affinamento progettuale, consiste nella presenza di relazioni concernenti argomenti specifici – e quindi definite specialistiche – fra i quali quelli geologici, idraulici ed idrologici, archeologici, architettonici, strutturali, geotecnici, impiantistici, nonché quelli riguardanti la gestione delle materie (ad esempio la modalità di trattamento delle rocce e terre da scavo) e delle interferenze (fondamentale, ad esempio, nella realizzazione di opere a rete, quali acquedotti, fognature, strade,...). Lo Studio di impatto ambientale (SIA) costituisce lo sviluppo dello Studio di prefattibilità ambientale e la base sulla quale avviene, ove necessario, il procedimento di Valutazione dell'impatto ambientale (VIA) per la quale, come si è detto si rinvia al citato Codice dell'Ambiente . Per quanto concerne gli elaborati grafici, in analogia con quanto disposto per il progetto di fattibilità nel regolamento e nel futuro Regolamento sono individuati dettagliatamente i grafici da elaborare e le scale metriche da usare in relazione alle diverse tipologie di opera o lavoro. Le strutture e gli impianti devono essere definiti mediante calcoli preliminari che ne individuino, fra l'altro, tutti gli aspetti dimensionali verificandone la rispettiva compatibilità con il progetto architettonico. L'importanza di tale aspetto conferma il ruolo svolto dal Progettista che deve coordinare fra loro le varie progettazioni specialistiche onde evitare che una di queste prevalga sulle altre o, peggio, non ne tenga conto, con conseguenze assai negative in fase realizzativa (molto sovente capita che il progetto architettonico ignori o sottovaluti i vincoli imposti dagli elementi strutturali o, ancora più sovente, la dimensione e il posizionamento delle componenti impiantistiche che nell'edilizia moderna hanno assunto un carattere preponderante). Va da sé che per rispettare il dettato della norma che vorrebbe l'identità o il piccolo scostamento dal punto di vista tecnico e di costo fra il progetto definitivo e l’esecutivo, il primo deve essere portato ad un livello di definizione tale da demandare alla fase successiva solo questioni di mero dettaglio. Il Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici riveste una particolare importanza nella precisa individuazione delle lavorazioni, dei materiali da impiegarsi, delle modalità della loro posa in opera, delle loro caratteristiche prestazionali anche assemblati in elementi compiuti. In caso di interventi comportanti la necessità di acquisizione di edifici o aree (tipica ad esempio dell'esecuzione di opere a rete quali strade, autostrade, ferrovie) il progetto definitivo deve contenere anche il Piano particellare di esproprio, elaborato che consente di definire gli espropri e gli asservimenti necessari alla realizzazione dell'opera o del lavoro. Il Piano deve essere corredato dall'elenco dei soggetti le cui proprietà, desumibili dal Catasto, devono essere espropriate o asservite e dal calcolo dell'indennità di esproprio che dev’essere inserita nel quadro economico dell'intervento. La quantificazione del costo di un progetto definitivo è ben più puntuale rispetto a quella del progetto di fattibilità. In quest'ultimo il costo dell'opera o dei lavori era determinato su base parametrica. Il grado di definizione che caratterizza invece un progetto definitivo consente la precisa determinazione del relativo costo, sia per quanto attiene la parte imputabile ai lavori, inclusi i costi della sicurezza, sia per quanto attiene gli altri costi che il Committente deve affrontare per realizzare l'opera, che vanno sotto la dizione di “Somme a disposizione della Stazione Appaltante”. Tali costi sono evidenziati in un Quadro economico redatto secondo le modalità già richiamate in relazione al progetto di fattibilità. Per quanto attiene la determinazione del costo dei lavori questa avviene individuando tutte le lavorazioni da effettuare ed attribuendo alle stesse i relativi prezzi desunti, in via prioritaria, dal prezziario in uso da parte della Stazione Appaltante e, se mancante, elaborando delle Analisi di prezzo secondo schemi predefiniti. Questo elaborato si chiama Elenco prezzi unitari. Applicando le quantità desunte dal progetto ai prezzi si ottiene il Computo metrico estimativo che consente di individuare il costo dei lavori da riportare nel quadro economico. A titolo esemplificativo si riporta di seguito lo schema di un quadro economico tipo, elaborato in base alle norme. A) Lavori a.1 Costo dei lavori a corpo, a misura o a corpo e a misura € di cui costo della mano d’opera € a.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € Importo totale dei lavori (A) € B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante b. 1 Lavori in economia e rimborsi a fattura € b. 2 Rilievi, accertamenti e indagini € b. 3 Allacciamenti ai pubblici servizi € b. 4 Imprevisti € b. 5 Acquisizione di aree e immobili (indennità di esproprio) € b. 6 Accantonamento per accordi bonari transazione € b. 7 Spese tecniche € b. 8 Spese per attività tecnico-amministrative € b. 9 Spese per commissioni giudicatrici € b.10 Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche € b.11 Spese per accertamenti di laboratorio € b.12 IVA ed altre imposte € Importo totale delle Somme a disposizione (B) € Costo totale dell'intervento (A+B) € Anche in questo caso è bene rammentare che le indicazioni contenute nel Regolamento non sono tassative, vale a dire che un quadro economico dovrà contenere almeno le voci indicate, ferma restando la possibilità di adeguarlo alla specificità di ciascun intervento. In caso di appalto di un'opera o di un lavoro sulla base di un progetto definitivo, in analogia a quanto già detto per il progetto di fattibilità, il progetto definitivo dev’essere integrato dal Piano di sicurezza e coordinamento, che per legge è parte integrante del contratto, nonché dallo Schema di contratto (per entrambi si veda la parte dedicata al progetto esecutivo).del Capitolato speciale d’appalto Progetto esecutivo Il progetto esecutivo rappresenta l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni che caratterizzano un'opera o un lavoro e quindi definisce compiutamente in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. La legge stabilisce che il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che “ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo”. Inoltre la legge dispone che il progetto esecutivo debba essere redatto nell'assoluto rispetto del progetto definitivo. A livello di elaborati, il progetto esecutivo replica sostanzialmente quelli del progetto definitivo, con l'unica differenza che l'approfondimento e la definizione progettuale sono condotti al livello precedentemente indicato, tale cioè da consentire una sicura ed inequivocabile individuazione dell'opera e conseguentemente certa esecuzione della stessa. Gli elaborati indicati dal Regolamento a corredo del progetto esecutivo sono i seguenti: Relazione generale; Relazioni specialistiche; Elaborati grafici; Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; Piani di sicurezza e coordinamento; Cronoprogramma; Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi; Computo metrico estimativo e quadro economico; Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto; Per le relazioni vale quanto già osservato per il progetto definitivo, con la precisazione che la relazione generale deve contenere l'illustrazione dei criteri seguiti per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche contenute nel progetto definitivo. Gli elaborati grafici devono essere caratterizzati da una scala di definizione e di dettaglio tale “da consentire all'esecutore una sicura interpretazione dei lavori in ogni elemento”. Le strutture sono compiutamente definite attraverso calcoli esecutivi accompagnati da una relazione che illustri i criteri e le modalità di calcolo. Gli elaborati grafici del progetto strutturale vengono poi individuati in relazione al tipo di struttura (strutture in cemento armato semplice o precompresso, strutture metalliche o lignee, strutture murarie). Analoghe indicazioni sono previste per gli impianti. Per quanto concerne gli aspetti economici, il progetto esecutivo si articola negli stessi elaborati previsti per il progetto definitivo: Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico. In particolare i due ultimi elaborati costituiscono l'eventuale integrazione ed aggiornamento di quelli allegati al progetto definitivo. Il progetto esecutivo è caratterizzato dalla presenza di particolari tipologie di elaborati che vengono di seguito brevemente descritti. Lo Schema di contratto e Capitolato prestazionale o descrittivo, ancorché riuniti in un unico documento sono ben distinti in quanto a contenuti e finalità. Il primo rappresenta il trasferimento delle scelte progettuali sul piano contrattuale ed esecutivo e contiene le clausole atte a regolare il rapporto fra la Stazione Appaltante ed Appaltatore in relazione allo specifico intervento cui è riferito ed in particolare a: - termini di esecuzione (tempo contrattuale) e penali; - programma di esecuzione dei lavori; - sospensioni e riprese dei lavori; - oneri a carico dell'Appaltatore; - contabilizzazione dei lavori (a misura, a corpo, ovvero a corpo e a misura) ; - modalità di liquidazione dei corrispettivi; - controlli; - modalità specifiche e termini di collaudo; - modalità di soluzione delle controversie; Questo elaborato si chiama appunto Schema di contratto, perché contiene elementi di natura contrattuale che sono recepiti, anche se in forma più sintetica, dal contratto stesso. Nel caso di interventi appaltati a “corpo” lo schema di contratto contiene una “tabella di ripartizione” all'interno della quale le lavorazioni sono raggruppate in macrocategorie (opere provvisionali, scavi, demolizioni, ...) espresse in percentuale sul totale dei lavori, in base alla quale vengono liquidati i lavori in relazione agli stati di avanzamento degli stessi. Allo Schema di contratto è allegato il Capitolato speciale d'appalto che contiene le prescrizioni tecniche da applicare. Come si è già detto è definito “speciale” perché riferito ad un singolo intervento e per distinguerlo dal Capitolato generale d'appalto, contenente invece norme generali applicabili a tutti gli interventi. Esso è suddiviso in due parti: una contenente la descrizione delle singole lavorazioni facenti parte dell'intervento; l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche. In caso di interventi particolarmente complessi il capitolato speciale deve anche contenere un piano di qualità di costruzione e installazione e un piano dei controlli di cantiere. ll Capitolato speciale è un documento particolarmente importante che integra gli elaborati grafici, definendo e chiarendo quello che gli stessi non possono o non riescono a rappresentare. Il Cronoprogramma è uno strumento assai rilevante sia ai fini della precisa definizione del tempo contrattuale, sia ai fini della pianificazione dell'intervento, del suo controllo e quale riferimento in caso di contenzioso. Eseguibile con tecniche più o meno raffinate commisurate alla complessità e rilevanza economica dell'intervento, il cronoprogramma consiste nella rappresentazione grafica delle lavorazioni raggruppate secondo una logica desunta dalla natura dell'intervento e rappresentate secondo una sequenza logica (ad esempio allestimento cantiere, demolizioni, scavi, fondazioni,.....) dalla quale si desume la durata temporale delle stesse e, volendo, la relativa quantizzazione economica. Il Piano di manutenzione dell'opera è un documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma l'attività di manutenzione dell'opera realizzata. Il piano è commisurato alla importanza e specificità dell'intervento e contiene : - il manuale d'uso; - il manuale di manutenzione; - il programma di manutenzione; La finalità del piano è quella di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico del bene realizzato, costituendo il corollario di quel procedimento virtuoso volto oltre che a realizzare opere di qualità, anche a conservarne le caratteristiche nel tempo. L'aggiornamento del Piano di manutenzione in relazione a quanto effettivamente realizzato e alle varianti eventualmente disposte è uno dei compiti del Direttore dei lavori e deve essere coerente , soprattutto per quanto concerne gli impianti, con lo stato finale dei lavori. I Piani di sicurezza e coordinamento sono elaborati previsti dalla normativa in materia di sicurezza nei cantieri mobili finalizzati ad individuare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi alle lavorazioni necessarie a realizzare una determinata opera o lavoro e ad organizzarle in modo da prevenire o ridurre i rischi stessi. I Piani sono redatti in relazione ad ogni specifico cantiere finalizzato alla realizzazione di un'opera o lavoro. L'obbligo della redazione non è legato alla natura del soggetto che li realizza, bensì alla compresenza di più operatori nello stesso cantiere, anche non contemporanea. I Piani sono composti da elaborati atti ad individuare, descrivere le attività lavorative e ad analizzare e valutare i rischi connessi alla loro esecuzione, anche in rapporto alle caratteristiche del sito ed a problemi di coordinamento derivanti dalla presenza contemporanea di più operatori. Sono, inoltre, integrati da un disciplinare contenente le disposizioni operative volte a garantire la prevenzione degli infortuni e la salute dei lavoratori, il calcolo dei costi della sicurezza che andranno poi evidenziati, in quanto non soggetti a ribasso, nel quadro economico di ogni singolo intervento. L'importanza del tema della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nel caso specifico, in quel particolare luogo di lavoro rappresentato dai cantieri mobili, è riaffermato nella recente produzione legislativa finalizzata a riordinare e razionalizzare tutta la normativa concernente la materia, per responsabilizzare, anche con inasprimenti sanzionatori, tutti i soggetti coinvolti. Una delle indicazioni contenute riguarda proprio l'obbligo di indicare nei bandi i costi della sicurezza, che devono “risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei lavori”. ACQUISIZIONE DEI PARERI Per realizzare un'opera o eseguire un lavoro, pubblico o privato che sia, è necessario acquisire dai soggetti titolari della competenza nelle materie interessate (edilizia, urbanistica, sicurezza pubblica, tutela della salute, dell'ambiente, dei beni culturali, del paesaggio,....) gli atti di assenso necessari. Le stazioni appaltanti per gli interventi che comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti attivano prioritariamente prima di procedere alle successive fasi progettuali la procedura di Verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25 del Codice dei Contratti Pubblici e trasmettono al soprintendente territorialmente competente, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari già effettuate nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Il soprintendente, qualora ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico attiva, a spese del proponente, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico attraverso successive fasi di approfondimento dell'indagine archeologica attraverso : a) esecuzione di carotaggi; b) prospezioni geofisiche e geochimiche; c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori. La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva che contiene la descrizione analitica delle indagini eseguite e certifica che: a) lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela per cui si può procedere alla realizzazione dell’intervento ; b) i reperti individuati consentono interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento per cui si può procedere alla realizzazione dell’intervento con le prescrizioni rese dalla Soprintendenza ; ; c) i reperti individuati sono complessi e la conservazione non può che essere assicurata in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito per cui vene apposto dal Soprintendente il Vincolo e si può procedere alla realizzazione dell’intervento limitatamente alle parti che consentono la salvaguardia integrale dei reperti e il rispetto del vincolo apposto; Conclusa la verifica di interesse archeologico gli ulteriori pareri devono essere acquisiti prima di dare avvio ai lavori e sulla scorta di un livello progettuale che ne consenta di comprendere con chiarezza le caratteristiche. Come si è detto questo livello, tranne casi particolari, è individuato nel progetto definitivo. E' sulla base di quest'ultimo che viene acquisito il permesso di costruire, rilasciata la conformità urbanistica, espletata la verifica di impatto ambientale (VIA), acquisita l'autorizzazione da parte delle Soprintendenze, quali organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali competenti in materia di tutela dei beni culturali e l'autorizzazione paesaggistica da parte del soggetto competente in materia di tutela del paesaggio (regione o comune, unitamente al parere delle Soprintendenze). Nel caso di esecuzione di opere o lavori pubblici, per velocizzare e snellire il procedimento di acquisizione degli atti di assenso di cui si è detto, è stato individuato un istituto denominato Conferenza di servizi con lo scopo di riunificare tale acquisizione in un unico momento. Senza entrare nel merito della procedura che presenta aspetti operativamente piuttosto complessi, si vuole qui segnalare che la conferenza consiste nella convocazione ad un medesimo tavolo anche virtuale di tutti i soggetti competenti al rilascio degli atti di assenso necessari. La finalità della procedura è chiara e, grazie anche a recenti modifiche alla stessa, consente al soggetto pubblico (in alcuni casi anche privato) che vuole realizzare un'opera o un lavoro di conoscerne, in tempi più rapidi e certi, la fattibilità amministrativa e le eventuali condizioni a cui la stessa è subordinata . La Conferenza di servizi si indice, di regola, sulla base del progetto definitivo, ma, soprattutto in caso di opere pubbliche di una certa rilevanza, è opportuno attivarla sin dal progetto di fattibilità per ottenere sullo stesso le indicazioni necessarie per l'ottenimento dell'assenso e quindi per il successivo sviluppo progettuale. Anche in questo caso è chiara la finalità volta ad assicurare l'economicità del processo evitando di compiere scelte che potrebbero successivamente rivelarsi impraticabili. Senza approfondire eccessivamente l'argomento che comunque riveste una comprensibile rilevanza in relazione alla fattibilità di un'opera o di un lavoro pubblico, si segnala che una delle più significative modifiche apportate recentemente alla procedura è quella che consente all'amministrazione procedente, quella cioè che ha indetto la Conferenza, di adottare il provvedimento finale anche in assenza della totalità degli atti di assenso favorevoli. Per gli interventi relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulla città o sull’assetto del territorio il nuovo codice all’articolo 22 ha previsto l’istituto del dibattito pubblico che si svolge previa pubblicazione da parte dell’amministrazione sul proprio sito istituzionale del progetto di fattibilità e attraverso incontri e dibattiti con i portatori di interesse vengono recepiti i contributi e le indicazioni da recepire nel progetto definitivo per la condivisione dell’opera . (Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76 Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico. (G.U. n. 145 del 25 giugno 2018) All’esito dei lavori della Conferenza l’amministrazione, preso atto dei pareri acquisiti, predispone l’atto conclusivo del procedimento. Al riguardo occorre precisare che la Conferenza di servizi, come tutti gli organismi collegiali a carattere consultivo, non produce effetti autorizzativi e, pertanto, è errata la dizione spesso utilizzata “il progetto è stato approvato in sede di Conferenza di servizi”. E' l’atto amministrativo (Determina dirigenziale o Decreto direttoriale) che, preso atto degli esiti della Conferenza, approva il progetto. GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO DEL CODICE DI CUI AL D.L.VO n. 50/2016 Art. 22. (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulla città o sull’assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall’amministrazione e relativi agli stessi lavori. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto, sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definite le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura. Con il medesimo decreto sono, altresì stabilite le modalità di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata. Per la partecipazione alle attività della commissione non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. (il provvedimento è stato emanato con d.p.c.m. 10 maggio2018, n. 76) 3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal decreto di cui al comma 2. 4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenze di servizi relative all'opera sottoposta al dibattito pubblico. Art. 25. (Verifica preventiva dell’interesse archeologico) 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti. 2. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 7. 3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 8 e seguenti. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni. 4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il soprintendente, con modalità anche informatiche, richiede integrazioni documentali o convoca il responsabile unico del procedimento per acquisire le necessarie informazioni integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine di cui al comma 3, fino alla presentazione delle stesse. 5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è esperibile il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio. 6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo procede, contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio. 7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari ivi previsti, compresa la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice. 8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità: a) esecuzione di carotaggi; b) prospezioni geofisiche e geochimiche; c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori. 9. La procedura si conclude in un termine predeterminato dal soprintendente in relazione all’estensione dell’area interessata, con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni: a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela; b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento; c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito. 10. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, il responsabile unico del procedimento può motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti del procedimento. 11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio. 12. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante. 13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera. 14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il soprintendente, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un apposito accordo con la stazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici della stazione appaltante. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina, altresì, le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte. 15. Le stazioni appaltanti, in caso di rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o di avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull’economia o sull’occupazione, già inseriti nel programma triennale di cui all’articolo 21, possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento adottato in attuazione dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti o quando non siano rispettati i termini fissati nell’accordo di cui al comma 14. 16. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal presente articolo. Art. 27. (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori) 1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990. 1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all’annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni nel progetti e in materia di regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica né in materia di disciplina urbanistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza delle variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente non effettuate. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità. 3. In sede di conferenza dei servizi di cui all’articoli 14-bis della legge n. 241 del 1990 sul progetto di fattibilità, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell’opera, anche presentando proposte modificative, nonché a comunicare l’eventuale necessità di opere mitigatrici e compensative dell’impatto. In tale fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze. Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato, nonché al progetto di risoluzione delle interferenze e alle opere mitigatrici e compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui all’articolo 14-bis, comma 3-bis [il comma 3-bis non esiste, il riferimento si deve intendere ai commi 3 e 5 - n.d.r.] e all'articolo 14-quater, comma 3 della predetta legge n. 241 del 1990,non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità. 4. In relazione al procedimento di approvazione del progetto di fattibilità di cui al comma 3, gli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o dell'insediamento produttivo, e di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza. Il soggetto aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruità i costi di progettazione per la risoluzione delle interferenze indicate dall'ente gestore. La violazione di tali obblighi che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l’ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. 5. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze. 6. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 5 approvato unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti. Il mancato rispetto del suddetto programma di risoluzione delle interferenze, che sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori, comporta per l’ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. 7. Restano ferme le disposizioni vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, nonché l'applicazione della vigente disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale. ***************** RACCOLTA LEZIONI SUI CONTRATTI PUBBLICI ********************* Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e successive modifiche ed integrazioni ***************** Dott. Arch. Maria Lucia Conti AGGIORNAMENTO SETTEBRE 2020 5° LEZIONE 20 OTTOBRE LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE Indipendentemente dal soggetto che ha eseguito l'attività di progettazione, il progetto deve essere sottoposto a verifica, sia sotto il profilo della rispondenza ai bisogni espressi dal Committente, sia dal punto di vista della sua completezza ed esaustività che del rispetto di tutta la normativa vigente nelle materie interessate dal progetto stesso. Tale procedura è basata quindi sia su valutazioni formali (intendendosi per tali quelle basate sul mero riscontro della rispondenza di quanto prodotto in relazione al disciplinare di incarico o alle disposizioni regolamentari), che sostanziali, che avvengono in relazione a ciascuna fase progettuale e che sono correlate ai relativi contenuti. Questa importante ed impegnativa attività era stata inizialmente affidata al Responsabile del procedimento, in quanto coordinatore dell'attività progettuale e rappresentante della Stazione appaltante. Già durante i primi anni di applicazione della Legge Merloni ci si è resi conto della delicatezza e della gravosità di tale incombenza, soprattutto nel caso di interventi molto complessi. Il Nuovo Codice, pertanto, ha confermato la procedura confermando che tutti i livelli di progettazione devono essere sottoposti a verifica con diverse modalità e soggetti in relazione all’entità economica dell'intervento, affiancando al Responsabile del procedimento strutture di supporto dotate di idonei requisiti. Le verifiche hanno quale finalità quella di accertare: - la completezza della progettazione; - la coerenza e completezza del quadro economico; - l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; - l'appaltabilità della soluzione prescelta; - la possibilità di ultimazione dell'opera nei tempi previsti; - la minimizzazione dei rischi connessi a varianti e contenzioso; - i presupposti per la durabilità dell'opera e la manutenibilità delle opere, ove richiesto; - la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori. Come si vede l'attività di verifica tocca tutti gli aspetti salienti di un progetto sia dal punto di vista tecnico, che economico, ma anche aspetti di natura contrattuale e procedurale quali la credibilità della stima temporale e la possibilità di appaltare l'opera, nonché la valutazione di eventuali aspetti critici che possano portare all'esecuzione di varianti o favorire l'instaurarsi del contenzioso fra Amministrazione aggiudicatrice ed Appaltatore: La verifica deve valutare anche aspetti riguardanti la gestione dell'opera quali la sua durabilità e manutenibilità nel tempo, nonché le questioni connesse alla sicurezza sia in fase di realizzazione, che di gestione. Le verifiche sono condotte secondo i seguenti criteri: - affidabilità; - completezza ed adeguatezza; - leggibilità, coerenza e ripercorribilità; - compatibilità. Il primo criterio riguarda l'affidabilità del progetto vale a dire la sua rispondenza alle norme specifiche, alle regole tecniche e la coerenza delle ipotesi progettuali nell'insieme ed in rapporto ai singoli aspetti specialistici. Il secondo è riferito ai riscontri formali concernenti i progettisti e gli elaborati prodotti rispetto a quelli previsti, nonché alla verifica della esaustività del progetto rispetto al quadro esigenziale e delle informazioni contenute nei singoli elaborati. Il progetto deve essere leggibile, vale a dire redatto in modo da essere comprensibile in base ai linguaggi codificati e le procedure di calcolo in esso contenute, devono essere ripercorribili. Alla compatibilità infine viene ascritta la verifica della rispondenza della soluzione progettuale ai requisisti espressi nelle fasi precedenti ed alla normativa inerente tutte le materie coinvolte (ambiente, strutture, sicurezza, accessibilità,...). Ferma restando la competenza del Responsabile del procedimento in merito alla procedura di verifica, l'individuazione dei soggetti abilitati ad effettuarla è legata all'importo dei lavori: sopra i 20 milioni di euro la verifica è demandata a strutture di controllo accreditate (ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020); sotto la cifra predetta la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti se il progetto è stato redatto da professionista esterno o le stesse dispongano di un sistema di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati. Al di sotto della soglia comunitaria (articolo 35 oggi pari a 5.350 milioni di euro ) dagli uffici tecnici della stazione appaltante dotati di un sistema di controllo di qualità. Per gli importi pari o superiori a 1 milione di euro per lavori la verifica è effettuata dal Responsabile del procedimento. In ogni caso il soggetto che effettua la verifica deve essere munito di polizza indennitaria civile per danni a terzi. In via prioritaria la verifica deve essere effettuata da strutture tecniche della Stazione appaltante o da strutture tecniche di altre Amministrazioni. In caso di carenza di tali professionalità, il Responsabile del procedimento può affidare tale attività tramite un appalto di servizi, il cui costo deve essere contenuto nel quadro economico dell'intervento. Al riguardo si evidenzia che ai sensi dell’art. 205 comma 2 del Codice non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica. Ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020, tale comma è sospeso pertanto possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica Distinzione tra verifica e validazione Le due attività sono connesse e conseguenziali ma svolgono ruoli ben diversi e definiti in particolare si intende: Verifica: Attività tecnico-amministrativa di istruttoria e di controllo Riguarda tutti i livelli di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) indipendentemente dalla provenienza del soggetto redattore (incaricato dalla Stazione Appaltante, ovvero dal contraente in caso di concessione o partenariato pubblico e privato. È condotta tante volte quanti sono i livelli di progettazione e può essere reiterata per un medesimo livello (verifiche intermedie). • Avviene in contraddittorio con i progettisti. • È eseguita da soggetti interni o, in caso di carenza di organico, può essere affidata a soggetti esterni alla Stazione Appaltante. È documentata attraverso: • Rapporti tecnici di controllo, redatti e sottoscritti dal verificatore (verifiche intermedie) • Rapporti tecnici di controllo conclusivi e Verbali, in contraddittorio con i progettisti. Validazione: Atto formale conclusivo recante gli esiti della verifica. • È emesso un’unica volta con riferimento al solo progetto posto a base di gara. • È di esclusiva competenza del RUP. Nella Parte VII della Linee Guida n. 1 - Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria delib. n. 973 del 14 settembre 2016 (G.U. n. 228 del 29 settembre 2016) l’ANAC riprendendo alcune parti del Regolamento 207/2010 ha confermato i requisiti dei verificatori collegati principalmente a • Importo dei lavori • Natura dei Lavori • Progettazione (interna / esterna) • Struttura di controllo( interna /esterna) • A tale proposito si evidenzia che: 1) L’Importo dei lavori, da cui dipende il sistema di controllo da applicare, è ripartito nelle seguenti tre soglie di riferimento: • Lavori di importo superiore ai 20 milioni di euro; • Lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e superiore alla soglia comunitaria (articolo 35 euro 5.350); • Lavori di importo inferiore a 1 milione di euro per opere puntuali • 2) I requisiti dei soggetti verificatori, variano in relazione all’importo e natura dei lavori, in particolare: - Per lavori sopra i 20 milioni di euro i verificatori devono essere Organismi di controllo accreditati ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17020; - Per lavori di importo compreso tra i 20 milioni euro e la soglia comunitaria i verificatori devono essere dotati di un sistema interno di controllo di qualità ai sensi della UNI EN ISO 9001/2000; - Per lavori di importo inferiore 1 milione di euro (5 milioni per opere a rete) il verificatore è automaticamente il Responsabile del Procedimento, fatta eccezione nel caso in cui questi sia anche progettista, con conseguente trasferimento delle funzioni di verifica ad altri Uffici della Stazione Appaltante, ovvero a verificatori esterni, se è accertata la carenza di organico. Verifiche interne tramite ricorso a strutture tecniche di altre amministrazioni In via generale la Stazione Appaltante provvede all’attività di verifica della progettazione attraverso STRUTTURE e PERSONALE TECNICO della propria amministrazione, ammettendo in alternativa la possibilità di fare ricorso a STRUTTURE TECNICHE di altre amministrazioni. Sono considerate strutture tecniche di controllo interne : 1) Responsabile del Procedimento 2) Uffici Tecnici delle Stazioni Appaltanti 3) Uffici tecnici delle Stazioni Appaltanti dotate di un sistema interno di controllo di qualità 4) Unità tecnica della Stazione Appaltante accreditata ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Gli articoli 37 38 e 39 del Codice, contengono disposizione in virtù della quale le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni alle stazioni appaltanti qualificate nonché a centrali di committenza. Verifiche attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante È ammesso il ricorso a strutture esterne, qualora ricorrano le seguenti ipotesi: • Assenza dei requisiti di legge da parte della Stazione Appaltante (es. inesistenza di un sistema interno di controllo di qualità, ove occorra, inesistenza dell’Unità Tecnica Interna accreditata) • Carenza di organico, accertata dal responsabile del procedimento su indicazione della stazione appaltante. In tali casi la Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento e in relazione all’importo dei lavori, può affidare all’esterno il servizio di verifica a operatori professionali qualificati DISTINZIONE tra “SISTEMA INTERNO DI CONTROLLO DI QUALITÀ”, “ORGANISMI DI CONTROLLO ACCREDITATI”, “ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA UNI EN ISO 9001” e “ORGANISMI DI ACCREDITAMENTO AI SENSI DELLA UNI CEI EN ISO IEC 17020” Come si è avuto modo di verificare, sulla base di quanto finora esposto, i soggetti interni ed esterni che complessivamente possono svolgere attività di verifica, secondo i casi specifici (in relazione all’importo dei lavori e alla progettazione interna o esterna), sono i seguenti: 1) Responsabile del Procedimento 2) Uffici Tecnici delle Stazioni Appaltanti 3) Uffici tecnici delle Stazioni Appaltanti dotate di un sistema interno di controllo di qualità formalizzato attraverso procedure operative e manuali d’uso 4) Uffici tecnici delle Stazioni Appaltanti dotate di un sistema interno di controllo di qualità coerente con i requisiti delle norme ISO 9001 5) Unità tecnica della Stazione Appaltante accreditata ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17020 quale organismo di ispezione di tipo B 6) Operatori professionali qualificati per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di cui all’articolo 46 del Codice 7) Operatori professionali qualificati per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di cui all’articolo 46 del Codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità, certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 8) Organismi di ispezione esterni alla Stazione Appaltante di tipo A o C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 A differenza degli altri soggetti, le seguenti strutture per poter essere riconosciute tali, devono essere convalidate da organizzazioni terze, secondo le seguenti competenze: • dotate di un sistema interno di controllo di qualità ai sensi della UNI EN ISO 9001 Le strutture dotate di un sistema interno di controllo di qualità ai sensi della UNI EN ISO 9001 sono convalidate dal Servizio Tecnico centrale, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici oppure da Organismi di CERTIFICAZIONE ai sensi della UNI EN ISO 9001. • accreditate ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17020, Le strutture accreditate ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17020:dal Servizio Tecnico centrale, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici oppure da Organismi di ACCREDITAMENTO ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Sistema interno di controllo di qualità e organismi di certificazione ai sensi della UNI EN ISO 9001 (Lavori sotto 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 35 ) Si distinguono i seguenti casi: 1) Nel caso di verifica interna il sistema interno di controllo di qualità è un sistema formalizzato adottando misure coerenti con la norma UNI EN ISO 9001:2008 (procedure operative, manuali d’uso, ecc.). Nel caso di amministrazioni dello Stato, il controllo di coerenza può essere esercitato dal Servizio tecnico centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 2) Nel caso di verifica esterna il sistema interno di controllo di qualità del soggetto incaricato deve essere formalizzato con il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 ((Art. 48, comma 1 lett. b, punto 2, Reg.) rilasciata e rinnovata a seguito dell’azione di controllo esercitata da appositi Organismi di certificazione. Organismi di ispezione accreditati ai sensi della UNI CEI EN ISO 17020 (lavori oltre 20 milioni di euro) L’ organismo di controllo in generale può essere sia interno che esterno. Nel primo caso, qualora appartenga ad un’amministrazione dello Stato, prende il nome di UNITA’ TECNICA DELLA STAZIONE APPALTANTE. Nell’ambito delle costruzioni, le norme in materia distinguono tre settori soggetti ad attività ispettive e ad accreditamento, sintetizzabili in: I) Costruzioni edili, opere di ingegneria civile e impiantistiche, presidio, ecc. II) Opere impiantistiche e industriali III) Prodotti, componenti e servizi per le costruzioni Nell’ambito di ciascun settore, le accreditate possono svolgere ispezioni su Progettazione delle opere (verifiche), Esecuzione delle opere, prodotti e componenti, servizi, ecc. Verbali di verifica, rapporti tecnici di controllo e rapporto conclusivo Lo svolgimento dell’attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica . Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell’attività svolta e accerta l’avvenuto rilascio da parte del direttore lavori e del responsabile del procedimento della attestazione relativa a: a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto; c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori. Si evince da quanto sopra che i documenti e le relative competenze scaturenti dall’attività di verifica sono i seguenti: - Verbali di verifica - Contraddittorio verificatore/progettista - Rapporti (cd. Rapporti tecnici di controllo). Redatti dal verificatore - Rapporto conclusivo. Redatto dal verificatore Nella fattispecie, al termine dell’attività di verifica, il soggetto incaricato redige il Rapporto Conclusivo recante gli esiti della stessa, con riferimento agli appositi verbali, redatti in contraddittorio con il progettista nel corso della verifica con riferimento, anche, all’avvenuto adeguamento del progetto alle eventuali prescrizioni, modifiche o integrazioni contenute nel medesimo parere. Nell’eventualità di mancato adeguamento del progetto alle prescrizioni il Rapporto Conclusivo evidenzierà tale mancanza, esponendone le motivazioni. L’esplicazione delle conclusioni è preceduta da una prima parte introduttiva, contenente i dati generali del progetto (tipologia, importi, codici, soggetti coinvolti, ecc.) e gli elementi propedeutici alla verifica (precedenti controlli, permessi, ecc.) e da una seconda parte analitica, costituita da una check list di verifica dettagliata. Il potere di deroga del responsabile del procedimento Compete alla stazione appaltante ai senso del comma 4 dell’articolo 23 del Codice in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indicare le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione tenendo conto: a) dei livelli di progettazione, nonché dei contenuti e del grado di definizione degli stessi stabiliti nel documento di fattibilità alla progettazione ; b) degli adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento c) della natura e complessità dell’opera, dei vincoli normativi, delle risorse umane e attrezzature disponibili, della tempistica, ecc. L’ atto di validazione del responsabile del procedimento Ai sensi dell’articolo 26 comma 8 del codice di cui al D.L.vo n. 50/2016 il responsabile del procedimento procede alla validazione del progetto posto a base di gara con atto formale che riporta gli esiti della verifica con specifico riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. La Validazione - “è sottoscritta dal Responsabile del Procedimento” - “fa preciso riferimento al rapporto tecnico conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista”, Ne discende che nel redigere l’atto di propria competenza il Responsabile del Procedimento ne sarà l’unico sottoscrittore, essendo stata del tutto espunta la componente relativa al contraddittorio con i progettisti, quest’ultima collocata nella fase di verifica. Il profilo pubblicistico della validazione Gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara possono essere riportati nel bando e nella lettera di invito per l’affidamento dei lavori 6.4 Progettazione e verifica di interventi concernenti i beni culturali I beni culturali rappresentano una categoria speciale, ed è per questo che sono state definite norme particolari per l'esecuzione dei lavori che li riguardano. Innanzi tutto va chiarito che quando si parla di beni culturali si fa riferimento a quelli giuridicamente definibili come tali, vale a dire quelli individuati e tutelati in base alla legge che li concerne (Codice dei beni culturali e del paesaggio) . In relazione all'esecuzione di contratti relativi a lavori, servizi e forniture concernenti i beni culturali, il Codice ha inserito la normativa di riferimento nel TITOLO VI - REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO – Capo III mantenendo fino alla data di entrata in vigore del Nuovo Regolamento il DM 22 agosto 2017, n. 154 previsto dall'articolo 146, comma 4 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Vengono individuate tre tipologie di interventi: - scavo archeologico; - restauro e manutenzione di beni immobili; - restauro e manutenzione di beni mobili e di superfici architettoniche decorate. in relazione alle quali viene definita la disciplina speciale in ordine alle diverse fasi dell'iter attuativo dell'intervento. Non viene qui esaminata la programmazione, perché, per tale tipologia di lavori, non si differenzia dalla restante casistica, se non per l'applicazione del metodo della conservazione programmata. Per quanto attiene, invece, la progettazione, pur venendo per la stessa confermata, in linea generale, l'elaborazione su tre livelli, la scelta della fase a cui limitare l'approfondimento progettuale appare qui più fortemente legata alla tipologia di intervento ed è rinviata alla decisione del Responsabile del procedimento. E' del tutto evidente la differenza concettuale ed operativa intercorrente fra un intervento comportante la realizzazione di un bene prima non esistente e quello che interviene su di un bene esistente, fino al caso estremo dello scavo archeologico. La precisazione dell'oggetto da realizzare attraverso successivi affinamenti progettuali, appare meno efficace nei confronti di qualcosa che già esiste e che, molto sovente, è difficile o impossibile conoscere in modo completo ed esaustivo. Emerge inoltre, soprattutto per gli interventi riguardanti i beni mobili e le superfici architettoniche decorate, il ruolo svolto dai restauratori, categoria di operatori - dei quali per legge è definito il percorso formativo – che è chiamata a partecipare alle fasi del processo attuativo, dalla fase progettuale a quella esecutiva sino al collaudo. L’ARTICOLO DI RIFERIMENTO DEL CODICE DI CUI AL D.L.VO n. 50/2016 Art. 26. (Verifica preventiva della progettazione) 1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente. 2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori. 3. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. 4. La verifica accerta in particolare: a) la completezza della progettazione; b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta. 5. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. 6. L’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti: a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all’articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;(lettera così modificata dall'art. 1, comma 20, lettera c), della legge n. 55 del 2019) c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 e fino a un milione di euro (rectius: di importo pari o superiore a un milione di euro), la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni; d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9. 7. Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo. 8. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara. 8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attività di verifica. QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI - LE CENTRALI DI COMMITTENZA L'utilizzo dei contratti pubblici quale motore per lo sviluppo e la crescita industriale ed economica della comunità europea e dei suoi stati membri richiede che la pubblica amministrazione sia sempre più professionale ed evoluta e in grado di utilizzare i nuovi strumenti di affidamento con consapevolezza e capacità. Per tale motivazione con le nuove direttive comunitarie insieme all’apertura a strumenti di negoziazione e affidamento più evoluti e flessibili e la prevalenza del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa che valorizza il rapporto costi/efficacia e qualità/prezzo è stato introdotto il principio recepito nella legge delega e nel nuovo Codice di uno specifico sistema di qualificazione, la cui gestione dell’elenco è affidata all’ANAC, delle stazioni appaltanti, che sia in grado di misurarne la capacità tecnica e organizzativa sulla base di parametri oggettivi La qualificazione delle stazioni appaltanti sarà indispensabile per poter gestire contratti e in base al grado di qualificazione conseguito sono individuati gli ambiti di autonomia gestionale che saranno consentiti per le procedure di affidamento. Con la qualificazione delle stazioni appaltanti si procederà alla progressiva riduzione del numero dei soggetti abilitati all'esperimento delle gare accentrando in pochi soggetti abilitati tale attività strumentale alla realizzazione delle opere, all’acquisizione di una fornitura e di un servizio da parte dei soggetti pubblici. Le stazioni appaltanti attive sul territorio italiano sono all’attualità comprese tra 30.000 e 40.000 soggetti e tale elevatissimo numero ha comportato una generale incapacità e inefficienza dei sistemi di controllo adottati e una complessiva disomogeneità di comportamenti con difficoltà per gli operatori economici nella partecipazione alle gare. Altresì il frazionamento dei centri di spesa ha comportato sul territorio nazionale costi diversificati per i medesimi oggetti e lavori non giustificabili se non con la mancanza di una idonea programmazione e aggregazione della domanda. Nella legge delega n. 11/2016 il sistema di aggregazione e centralizzazione della committenza è stato particolarmente valorizzato prevedendo l’aggregazione o centralizzazione delle committenze obbligatorie per i comuni non capoluogo di provincia , a livello di unioni di comuni se esistenti o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore stabilendo anche di aggiornare i sistemi di centralizzazione della domanda promuovendo la costituzione di reti di committenza per gli affidamenti di tipo telematico. Ma il comma 4 dell’articolo 37 del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 che prevedeva la centralizzazione obbligatoria per i comuni non capoluogo di provincia è stato sospeso fino al 31 dicembre 2021 (art. 1, comma 1, lett. a), della Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge “sblocca cantieri “18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, come modificato dall'art. 8, comma 7, della Legge 11 settembre 2020. 120 di Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» - Decreto Semplificazioni) Il sistema di qualificazione delle pubbliche amministrazioni è modellato su quello degli operatori economici e le stazioni appaltanti dovranno dimostrare di rispettare i requisiti stabiliti dell’Anac. Il meccanismo di qualificazione sarà organizzato sulla base della complessità dei contratti stipulati nell’ultimo triennio e per fasce di importi. L'Anticorruzione valuterà tre ambiti di base a seguito della modifica introdotta dall'art. 8, comma 5, lettera a), della citata legge11 settembre 2020 n. 120) a) capacità di progettazione; b) capacità di affidamento; c) capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. E tali ambiti saranno sviluppati sulla base dei seguenti parametri: 1) strutture organizzative stabili 2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze 3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale; 4) numero di gare svolte nel quinquennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; 5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall’Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell’articolo 213, comma 9; 5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e dall’articolo 29, comma 3; 5-quater) disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara; Il nuovo codice di cui al D.L.vo 50/2016 all’articolo 37 ha articolato un sistema abbastanza complesso di qualificazione delle stazioni appaltanti affidando all’ANAC la definizione dei tempi e dei modi consentendo nel frattempo alle piccole amministrazioni di muoversi in autonomia per i lavori fino alla soglia di euro 150.000,00 e ottenere il rilascio del Cig dall’ANAC per attivare la gara. Per superare tale soglia le stazioni appaltanti non qualificate dovranno obbligatoriamente passare da una centrale di committenza o procedere mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti qualificate. Le stazioni appaltante qualificate avranno una prima soglia (servizi e forniture sopra i 40.000,00 euro e sotto la soglia comunitaria di euro 214.000,00 - lavori di manutenzione ordinaria sopra i 150.000,00 euro e sotto il 1.000.000,00 euro) per cui potranno procedere con l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza certificate ovvero svolgere una procedura ordinaria attraverso una centrale di committenza o una aggregazione con una o più stazioni appaltanti qualificate. Sopra tale prima soglia le stazioni appaltanti qualificate possono procedere in autonomia o ricorrere a una centrale di committenza qualificata sulla base della diversa qualificazione acquisita dall’ANAC non appena definiti i termini e le modalità con DPCM su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata. I Comuni non capoluogo saranno ulteriormente limitati in quanto procederanno, dopo la sospensione fino al 31 dicembre 2021, sempre tramite una centrale di committenza o un soggetto aggregatore, ovvero tramite unioni di Comuni qualificate o associandosi, oppure facendo ricorso a una stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta (provincie). Con ulteriore DPCM il Governo su proposta del ministero dell’Economia dovrà individuare gli ambiti territoriali di riferimento, in applicazione “dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di Comuni non capoluogo di provincia”. Le centrali di committenza sulla base delle indicazioni contenute nel D.L.vo n. 50/2016 possono aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti; gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici e svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati nel citato DPCM La centrale di committenza è responsabile delle attività svolte individuando il relativo responsabile GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO DEL CODICE DI CUI AL D.L.VO n. 50/2016 TITOLO II - QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) 1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38. 2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice. 3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica. 4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: (comma sospeso fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020) a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l’ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l’ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10. 6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell’articolo 38. 7. Le centrali di committenza possono: a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti; c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici. 8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5. 9. La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile. 10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell’appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell’atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31. 11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto. 12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell’individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell’Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, dandone adeguata motivazione. 13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell’Unione europea solo per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza. 14. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatari che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g). Art. 38. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza) 1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l’ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.(comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera a), della legge n. 120 del 2020) 1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la società Sport e salute Spa è qualificata di diritto centrale di committenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice.(comma introdotto dall'art. 1, comma 27, della legge n. 55 del 2019) 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, di intesa con la Conferenza unificata e sentita l’ANAC, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione. 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis la qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti: (comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera a), della legge n. 120 del 2020) a) capacità di progettazione; b) capacità di affidamento; c) capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. 3-bis. Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti di cui al comma 3, lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni relative all’acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori, le attività correlate all’ambito di cui al comma 3, lettera c) possono essere effettuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte le suddette aggiudicazioni purché qualificati almeno in detto ambito secondo i criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.(comma introdotto dall'art. 8, comma 5, lettera a), della legge n. 120 del 2020) 4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri: a) requisiti di base, quali: 1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3; 2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3; 3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale; 4) numero di gare svolte nel quinquennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; 5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall’Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell’articolo 213, comma 9; 5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e dall’articolo 29, comma 3; 5-quater) disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara; (numero aggiunto dall'art. 8, comma 5, lettera a), della legge n. 120 del 2020) b) requisiti premianti, quali: 1) valutazione positiva dell’ANAC in ordine all’attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità; 2) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 3) (numero soppresso dall'art. 8, comma 5, lettera a), della legge n. 120 del 2020) 4) livello di soccombenza nel contenzioso; 5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell’attività di progettazione e affidamento. 4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione. 5. La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e può essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante. 6. L'ANAC stabilisce le modalità attuative del sistema di qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza, anche per le attività ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresì, modalità diversificate che tengano conto delle peculiarità dei soggetti privati che richiedano la qualificazione. 7. Con il provvedimento di cui al comma 6, l’ANAC stabilisce altresì i casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione con riserva ha una durata massima non superiore al termine stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. 8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l’ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all’acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. Fino alla predetta data, si applica l'articolo 216, comma 10. 9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui all’articolo 213, comma 14, attribuite alla stazione appaltante con il decreto di cui al citato comma è destinata dall’amministrazione di appartenenza della stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unità organizzative competenti per i procedimenti di cui al presente codice. La valutazione positiva della stazione appaltante viene comunicata dall’ANAC all’amministrazione di appartenenza della stazione appaltante perché ne tenga comunque conto ai fini della valutazione della performance organizzativa e gestionale dei dipendenti interessati. 10. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g). ***************** RACCOLTA LEZIONI SUI CONTRATTI PUBBLICI ********************* Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e successive modifiche ed integrazioni ***************** Dott. Arch. Maria Lucia Conti AGGIORNAMENTO SETTEBRE 2020 6° LEZIONE 23 OTTOBRE I SOGGETTI PREPOSTI ALLA PROGETTAZIONE: I SERVIZI DI INGEGNERIA Tutte le attività tecniche connesse alla realizzazione di un’opera pubblica hanno la finalità di raggiungere il migliore risultato in termini di qualità ed efficienza per ottenere un elevato rapporto tra costi e benefici, anche per quanto attiene alle spese di esercizio e manutenzione dell’opera, in quanto i costi di gestione gravano integralmente sulle risorse della collettività. A tal fine le scelte progettuali devono partire da un’attenta valutazione delle esigenze da soddisfare attraverso l'esame di più soluzioni; tale attività propedeutica va indicata nel Documento di fattibilità redatto dal Responsabile del procedimento in sede di proposta programmatica per l’inserimento dell’opera nel Programma triennale dei lavori pubblici. Nel documento di fattibilità delle alternative progettuali», all’avvio della progettazione il Responsabile del procedimento individua la soluzione progettuale prescelta tra le varie esaminate in riferimento agli obiettivi da perseguire e alle esigenze da soddisfare. Esso indica inoltre tutte le attività da svolgere per la redazione del progetto, sia in termini di qualità e di quantità, che di costi e di tempi, comprese le modalità di individuazione dei soggetti preposti alla progettazione, nonché le fasi della progettazione da sviluppare (fattibilità, definitiva, esecutiva), gli elaborati tecnici e grafici da redigere per l’acquisizione delle autorizzazioni e nulla-osta e per ogni fase, individua infine, le procedure da espletare per il passaggio alle successive. Il Responsabile del procedimento, nel redigere il documento di fattibilità delle alternative progettuali», deve individuare le caratteristiche tecniche e le professionalità necessarie per lo sviluppo delle fasi progettuali affinché il Dirigente competente possa verificare la presenza e la disponibilità di tali professionalità tra i dipendenti dell’Amministrazione, poiché l’accertamento e la dichiarazione di tale carenza effettuata dal medesimo dirigente di professionalità interne è condizione per l’affidamento dell’attività di progettazione a soggetti esterni. L’affidamento della progettazione a professionisti esterni incide sensibilmente sui tempi di redazione e sviluppo del progetto e, quindi, sulle previsioni temporali di svolgimento dell’attività progettuale che il Responsabile del procedimento deve indicare nel Documento di fattibilità delle alternative progettuali. Per tale motivo l’attività di verifica e accertamento devono essere effettuati prima della redazione del Documento stesso. In particolare l’art. 24, comma 1 del Codice stabilisce che per i lavori pubblici le attività di progettazione o di supporto al Responsabile del procedimento sono, espletate dai funzionari tecnici dipendenti dall’Amministrazione aggiudicatrice, dagli uffici tecnici consortili costituiti ai sensi degli art. li 30, 31 e 32 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni, da liberi professionisti singoli o associati, dalle società di professionisti o di ingegneria, da raggruppamenti temporanei e consorzi di professionisti. Un pubblico dipendente non può assumere incarichi professionali nell’ambito territoriale dell’ufficio d’appartenenza, né dalla propria amministrazione (DLgs 30 marzo 2001, n. 165) , né da altre amministrazioni o soggetti pubblici come esplicitato al comma 3 del citato articolo 24 del Codice. Il progetto, nonché le prestazioni tecniche, chiunque sia il soggetto individuato interno o esterno alla Stazione appaltante o all'Amministrazione aggiudicatrice, devono essere firmate da soggetto abilitato all’esercizio della professione in relazione alla natura dell’intervento, dotato di polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale. Nell’eventualità di un progettista interno tale polizza è a totale onere dell’Amministrazione stessa. Gli incaricati della progettazione o d’attività tecniche connesse all’intervento pubblico non possono, senza specifica dimostrazione di non trovarsi in una posizione di previlegio rispetto agli altri concorrenti, partecipare all’appalto dell’intervento stesso per ovvi motivi di trasparenza e parità di trattamento tra tutti i partecipanti alla procedura concorsuale. Qualora il Dirigente della stazione appaltante accerti e certifichi la carenza di professionalità interne idonee allo svolgimento dell’attività tecnica di progettazione e non intenda avvalersi d’uffici tecnici di altre Amministrazioni aggiudicatrici, deve procedere all’appalto dei servizi d’ingegneria necessari per la redazione del progetto nel rispetto delle procedure indicate dal Codice stesso, con riferimento al valore economico della prestazione professionale. L’importo complessivo stimato per i servizi di ingegneria determina la soglia e le conseguenti modalità dell’affidamento in relazione alla sua rilevanza comunitaria con particolare riferimento alle forme e ai termini della pubblicità (art. 35 del Codice). Per la determinazione del valore economico della prestazione professionale da affidare, il Responsabile del procedimento utilizza come base di riferimento, le Tariffe professionali di cui al DM 143 del 31 ottobre 2013 come integrate con il DM 17 giugno 2016 in relazione alle prestazioni e al livello della progettazione da redigere. L’importo così determinato è, quindi, incrementato dal rimborso spese e dalla stima delle prestazioni professionali accessorie con esclusione dell'IVA. Sull’importo complessivo posto a base di gara i concorrenti offrono, di norma, un unico ribasso percentuale, salva diversa indicazione del Responsabile del procedimento. E’ vietato il frazionamento artificioso delle prestazioni professionali per evitare di sottrarre l’affidamento alle forme di pubblicità e concorrenza, con particolare riferimento alle procedure di rilevanza comunitaria. L’importo complessivo della prestazione, con esclusione dell’IVA, oltre che necessario per individuare le modalità di svolgimento della gara, le forme di pubblicità e i tempi di svolgimento è necessario per individuare i requisiti economici, tecnici, professionali e di ordine generale di qualificazione che devono possedere i soggetti che partecipano alla gara. I requisiti di partecipazione ai sensi dell’articolo 83 del D.L.vo 50/2016 per i servizi di ingegneria sono individuati con riferimento alla tipologia ed entità della prestazione professionale richiesta. In particolare: - i requisiti di ordine generale (art. 80): sono le condizioni generali di partecipazione di tutti i soggetti che partecipano alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e sono finalizzate a dimostrare l’affidabilità morale del futuro contraente che deve dichiarare di non trovarsi ad esempio: - in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per dichiarazione di una di tali situazioni; - con pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011); - con una sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; - con la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; - con gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro - con grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante - con violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; - con iscrizione nel casellario informatico per falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; - con violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; - con mancata certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; - con applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - con iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione - essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria - rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. - con delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; - con delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo i requisiti economici, tecnici e professionali (art. 87 allegato XVII del D.L.vo 50/2016) sono finalizzati a verificare l’affidabilità economica e professionale dei partecipanti e sono riferiti: Parte I: Capacità economica e finanziaria Può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze: a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico; c) una dichiarazione concernente il fatturato minimo annuo che non può superare il doppio del valore stimato per l’affidamento d) copertura assicurativa contro i rischi professionali. Parte II: Capacità tecnica Può essere provata mediante una o più dei seguenti elementi come evidenzia l’ANAC nelle Linee Guida n.1 /2016 in quanto il quadro normativo vigente non fornisce più̀ indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici. Tuttavia in ossequio ai principi di adeguatezza e proporzionalità̀, si segnalano i seguenti requisiti per attestare la capacità tecnica : a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell’importo a base di gara. Le stazioni appaltanti possono anche , in alternativa al fatturato, richiedere un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo dell’intervento da progettare b) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento; d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in una misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e, al massimo, non superiore al doppio; e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti. f) g) misure di gestione ambientale - Professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – “Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons” o equivalente come stabilito nell’allegato 2 del Decreto ministeriale 11 gennaio 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) Qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l’iscrizione all’Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537). Con decreto ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263 del Ministro delle Infrastrutture e trasporti (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2017) è stato emanato il Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee come stabilito all’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare sono stati stabiliti i seguenti requisiti: Professionisti singoli o associati a) possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali; b) abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea a cui appartiene il soggetto. Società di professionisti a) organigramma della società comprendente i soggetti impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche con l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità assunte nonché di controllo della qualità e in particolare: a) i soci; b) gli amministratori; c) i dipendenti; d) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.; Società di ingegneria 1. almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale 2. delega della società al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. ad approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante. 3. Il direttore tecnico è formalmente consultato dalla società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione. 4.organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: a) i soci; b) gli amministratori; c) i dipendenti; d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A. Se la società svolge attività diverse dai servizi di ingegneria e architettura nell’organigramma devono essere indicate le capacità professionali espressamente dedicate ai citati servizi con i relativi costi evidenziati nel conto economico. Raggruppamenti temporanei I requisiti dei professionisti singoli devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione individuato quale progettista. Per i servizi tecnici che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. Il progettista presente nel raggruppamento può essere: a) un libero professionista singolo o associato; b) un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società di ingegneria una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA; c) conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui risiede un soggetto avente caratteristiche equivalenti, al libero professionista singolo o associato, ovvero alla società di ingegneria se costituito in forma societaria. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE I medesimi requisiti posseduti dai professionisti singoli o associati o dalle società di ingegneria devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE e devono essere costituiti da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura. Le società di ingegneria e professionali in possesso dei requisiti per svolgere servizi di architettura e ingegneria comunicano all'A.N.A.C., per l’inserimento nel casellario delle società di ingegneria e professionali, i seguenti dati: a) entro trenta giorni dall'adozione, l'atto costitutivo e ogni altro atto relativo a successive variazioni dell'assetto societario; b) entro dieci giorni dall'adozione, l'organigramma nonché ogni successiva variazione; c) entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci, il fatturato speciale; d) entro cinque giorni dall'iscrizione dell'atto sul registro imprese, la delibera di nomina del direttore tecnico. Al riguardo per maggiori approfondimenti si rinvia al Decreto ministero Infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2017”) Per la verifica dei requisiti e delle capacità tecniche ed economiche delle società di ingegneria e professionali nelle procedure di affidamento di servizi di architettura e di ingegneria si procede attraverso il casellario dell'A.N.A.C. che confluisce nella banca dati nazionale degli operatori economici per la verifica dei requisiti e delle capacità stabilite nel codice. Il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti. Per l’affidamento dei servizi di ingegneria si può utilizzare l’appalto di servizi (art. 157 del D.L.vo n. 50/2016) il Concorso di progettazione (art. 152 ) che può, anche, avvenire in due gradi (art. 156 comma 7 ), nonché il Concorso di idee (art. 156 ). Lo svolgimento può avvenire sia con la procedura aperta che con la procedura ristretta utilizzando per l’individuazione dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.L.vo n. 50/2016 il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Al riguardo per quanto attiene ai servizi di ingegneria e architettura inferiori ai 40.000,00 euro è consentito il ricorso al criterio del prezzo più basso. Per il dettaglio sulle modalità di affidamento si richiamano le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria “Approvate dal Consiglio dell’Autorità̀ con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità̀ n. 138 del 21 febbraio 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità̀ n. 417 del 15 maggio 2019 (G.U. n. 137 del 13 giugno 2019) GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO DEL CODICE DI CUI AL D.L.VO n. 50/2016 CAPO IV - CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE CAPO IV - CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE Art. 152. (Ambito di applicazione) 1. Il presente capo si applica: a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi; b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti. 2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la soglia di cui all'articolo 35 è pari al valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la soglia di cui all'articolo 35 è pari al valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso. 3. Il presente capo non si applica: a) ai concorsi di progettazione affidati ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 161; b) ai concorsi indetti per esercitare un'attività in merito alla quale l'applicabilità dell'articolo 8 sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto articolo sia considerato applicabile conformemente alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), del medesimo articolo. 4. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, salvo nei casi di concorsi in due fasi di cui agli articoli 154, comma 5, e 156, comma 7. Nei casi in cui viene previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica in fasi successive, il concorrente sviluppa il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5; l’amministrazione sceglie la proposta migliore, previo giudizio della commissione di cui all’articolo 155; il vincitore del concorso, entro i successivi sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati previsti per la seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione. 5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Ove l’amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi sono affidati con procedura negoziata di cui all’articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando stesso. In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all’articolo 35, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l). Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti. Art. 153. (Bandi e avvisi) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso. Se intendono aggiudicare un appalto relativo a servizi successivi ai sensi dell'articolo 63, comma 4, lo indicano nell'avviso o nel bando di concorso. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 72 e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di una particolare impresa, pubblica o privata, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi. 3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo contengono le informazioni indicate negli allegati XIX e XX, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea in atti di esecuzione, e sono pubblicati secondo quanto previsto dagli articoli 71, 72 e 73. Art. 154. (Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti) 1. Per organizzare i concorsi di progettazione, le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni dei titoli I, II, III e IV della Parte II e del presente capo. 2. L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata: a) al territorio della Repubblica o a una parte di esso; b) dal fatto che i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche. 3. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24, comma 2. I requisiti di qualificazione devono comunque consentire condizioni di accesso e partecipazione per i piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e per i giovani professionisti. 4. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. Il secondo grado, avente ad oggetto l'acquisizione del progetto di fattibilità, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nel primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando. 5. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di un concorso in due fasi, la prima avente ad oggetto la presentazione di un progetto di fattibilità e la seconda avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica. Il bando può altresì prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione esecutiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto definitivo. Art. 155. (Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione) 1. La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche, alle quali si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e astensione di cui all'articolo 77, comma 6, nonché l'articolo 78. 2. Qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente. 3. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri. 4. I membri della commissione giudicatrice esaminano i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice. In particolare, la commissione: a) verifica la conformità dei progetti alle prescrizioni del bando; b) esamina i progetti e valuta, collegialmente ciascuno di essi; c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione; d) assume le decisioni anche a maggioranza; e) redige i verbali delle singole riunioni; f) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti; g) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante. 5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E' redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati. Art. 156. (Concorso di idee) 1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. 2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso. 3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. La partecipazione deve avvenire in forma anonima. 4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori. 5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, le quali possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. Alla procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi. 6. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare. 7. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilità, ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione è corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal decreto per i corrispettivi professionali di cui al comma 8 dell'articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in forma singola o associata, il predetto rimborso è pari al 25 per cento. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando. Art. 157. (Altri incarichi di progettazione e connessi) (si vedano le Linee Guida n. 1 di ANAC) 1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo 23 nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. 2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice. 3. E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, di direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice. Appalto di servizi E’ utilizzato quando occorre affidare prestazioni tecniche a supporto del Responsabile del procedimento o complementari alla progettazione ovvero di progettazione di non particolare complessità o ideazione. La procedura di svolgimento della gara non differisce come detto da quella per l’affidamento di un lavoro o di una fornitura. Nel bando e nel Disciplinare di gara è descritta la prestazione richiesta, il tempo previsto e l’importo stimato delle attività tecniche, nonché i requisiti di qualificazione d’ordine generale, economici, tecnici e professionali necessari per la partecipazione. Al riguardo negli appalti di servizi per le attività di ingegneria o architettura bisogna prestare particolare attenzione affinché i requisiti tecnici professionali previsti per la partecipazione non vengano, poi, valutati qualitativamente ai fini dell'attribuzione dei punteggi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Concorso di progettazione (art. 152 comma 1 lettera a del Codice ) In sede di gara, è richiesta, ai soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione, la presentazione di un progetto di fattibilità tecnica e di un’offerta di ribasso sul premio da assegnare al vincitore determinato dalla stazione appaltante dell'importo presunto per la redazione del progetto di fattibilità da presentare calcolato sulla base delle Tariffe professionali ovvero del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016; Nel bando deve essere prevista un ulteriore premio da ripartire tra i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.. La Commissione all’uopo nominata (art. 155 del Codice ) procede alla valutazione qualitativa dei progetti presentati e all’attribuzione dei punteggi stabiliti nel bando con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il punteggio attribuito alla qualità del progetto viene sommato a quello relativo al prezzo offerto e il totale consente di individuare il vincitore, cui sarà corrisposto il premio con conseguente acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della proprietà del progetto. Nell’eventualità che si voglia affidare al vincitore del concorso anche la progettazione definitiva ed esecutiva o ulteriori attività tecniche, tale facoltà deve essere indicata nel bando di gara insieme al relativo corrispettivo che concorre, insieme alla sommatoria di tutti i premi stabiliti, alla definizione della soglia indicata nell’art. 35 del Codice. Concorso di progettazione in due gradi (art. 154 comma 4) Si utilizza per interventi di particolare rilevanza ove il Responsabile del procedimento ritenga necessario, prima di procedere allo sviluppo del progetto di fattibilità, individuare tra le proposte di idee presentate la migliore soluzione progettuale. In tale eventualità il concorso di progettazione si svolge in due fasi distinte: - nella prima fase la Commissione verifica il possesso dei requisiti indicati nel bando di gara, escludendo coloro che non hanno la qualificazione richiesta, valuta e seleziona senza formazione di graduatoria di merito e assegnazione di premi, le migliori proposte di idee presentate dai soggetti ammessi; - nella seconda fase sono invitati i soggetti titolari delle proposte selezionate, i cui requisiti di qualificazione sono già stati verificati, a sviluppare e presentare sulla base della propria idea il progetto di fattibilità, che sarà oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio, sia per quanto attiene alla qualità, che al prezzo offerto nei termini e nei modi già indicati per il concorso di progettazione in un’unica fase. Anche per questa tipologia di concorso si prevede nei bandi la corresponsione di premi di partecipazione per tutti i partecipanti alla seconda fase quale rimborso delle spese sostenute per la redazione del progetto preliminare. Concorso di Idee(art. 156 Codice ) E’ un sistema di affidamento finalizzato all’acquisizione di una proposta ideativa che viene compensata con un premio commisurato al valore dell’opera. Sono ammessi a partecipare a questa tipologia di gara tutti i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80) e di abilitazione all’esercizio della professione. Il bando e il disciplinare di gara indicano gli obiettivi che l’amministrazione intende perseguire e il fabbisogno che la proposta ideativa deve soddisfare nonché i parametri e i vincoli di riferimento inderogabili, qualora presenti. Nel medesimo bando sono indicati gli elaborati richiesti, che non possono essere di livello superiore a quelli previsti per il progetto di fattibilità, l’entità del compenso che sarà corrisposto al vincitore e, qualora previsti, gli ulteriori premi destinati ai partecipanti (per individuare la soglia di cui all’art. 35), e il termine di presentazione della proposta. L’idea progettuale è acquisita in proprietà dall’Amministrazione aggiudicatrice e può essere posta a base di un successivo concorso di progettazione a cui possono partecipare gli stessi soggetti, compreso il vincitore, del Concorso di idee qualora in possesso dei requisiti di qualificazione tecnici, economici e professionali . Al fine della partecipazione al Concorso di progettazione i soggetti che hanno già concorso possono associarsi con altri professionisti per conseguire i requisiti di qualificazione. I termini e le modalità di svolgimento delle procedure di gara, nonché le forme di pubblicità sono equivalenti a quelle per l’affidamento dei lavori e delle forniture (procedura aperta procedura ristretta). In relazione alla tipologia di prestazione professionale richiesta in sede di gara e degli elaborati stabiliti nel bando, il Responsabile del procedimento deve valutare attentamente i termini concessi per la presentazione dell’offerta per evitare che un tempo troppo limitato comprometta la partecipazione e un periodo eccessivo rallenti la realizzazione dell’opera pubblica. ***************** RACCOLTA LEZIONI SUI CONTRATTI PUBBLICI ********************* Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e successive modifiche ed integrazioni ***************** Dott. Arch. Maria Lucia Conti AGGIORNAMENTO SETTEBRE 2020 7° LEZIONE 27 OTTOBRE LE PROCEDURE E I CRITERI DI AFFIDAMENTO Le procedure per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture finanziati, in tutto o in parte prevalente, con capitali pubblici, devono rispettare i principi comunitari di trasparenza parità di trattamento libera circolazione delle merci, delle persone e degli operatori economici. Al fine di garantire il rispetto di tali principi il Codice di cui al D.L.vo n. 50/2016 ha stabilito una serie di adempimenti che impongono alle Amministrazioni aggiudicatrici di seguire un percorso procedurale complesso e vincolante (art. 32), sia per quanto attiene alle forme di pubblicità, che alle modalità di svolgimento della gara una volta che sia stato individuato il sistema di affidamento e il criterio di aggiudicazione. Tutte le procedure per l’affidamento devono essere conformi agli atti di programmazione e, per i lavori pubblici, l’intervento deve essere inserito nel Programma triennale e nell’Elenco annuale a garanzia della disponibilità del finanziamento e della conformità agli indirizzi e obiettivi del Committente. L’atto amministrativo che dispone l’avvio delle procedure di affidamento (decreto o determinazione dirigenziale) deve individuare, oltre agli elementi essenziali dell’intervento e del contratto da stipulare (tipologia di lavoro, caratteristiche, tempi e luogo), anche i riferimenti relativi all’approvazione del Programma triennale, nonché il sistema di affidamento e il criterio di individuazione della migliore offerta. Il Responsabile del procedimento, conclusa la fase di progettazione, acquisiti tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla-osta necessari attraverso la Conferenza di servizi, procede a certificare con la Validazione la conformità del progetto agli obiettivi dell’Amministrazione, l’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie, la corretta redazione degli elaborati progettuali, il rispetto e conformità dell’intervento alle vigenti normative urbanistiche, edilizie e di tutela, la congruità del costo dell’intervento e la rispondenza agli atti di programmazione, la disponibilità dei luoghi per l’esecuzione dei lavori. La certificazione, con i contenuti di cui sopra, conclude la fase di progettazione e dà inizio alla fase relativa all’affidamento. In relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell’intervento il Responsabile del procedimento individua la procedura di affidamento e il criterio di aggiudicazione, predisponendo, sia l’atto amministrativo, sottoscritto dal Dirigente competente, di approvazione del progetto, che la conseguente determina a contrarre (art. 32 comma 2) indispensabile per dare inizio alla procedura di affidamento che si conclude con l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. Nella determina a contrarre è, inoltre, indicato se il contratto sarà stipulato “a corpo”, “a misura”, o parte a corpo e parte a misura in relazione alla tipologia dei lavori Il corrispettivo a misura è utilizzato per le opere di difficile quantificazione, quali le manutenzioni, il restauro, gli scavi archeologici , mentre per tutti i restanti lavori è previsto l’uso del compenso “a corpo”, Le opere e i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente con contratti d’appalto o di concessione; l’appalto pubblico di lavori è un contratto, a titolo oneroso, stipulato tra l’Amministrazione e un operatore economico e prevede il pagamento di un corrispettivo per l’esecuzione dell’opera, mentre la concessione di lavori pubblici, pur avendo le stesse caratteristiche dell’appalto pubblico di lavori, prevede, quale corrispettivo per l’esecuzione dell’opera, il diritto alla gestione funzionale ed economica dell’opera stessa accompagnato, ove previsto, da un prezzo per equilibrare il piano finanziario. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva l ’intervento può iniziare solo dopo che il Responsabile del procedimento ha approvato il progetto esecutivo. Il bando di gara può prevedere la corresponsione diretta al progettista del compenso corrispondente agli oneri della progettazione al netto del ribasso offerto in sede di gara. Per l’individuazione della migliore offerta le Stazioni appaltanti hanno a disposizione alcune ben definite procedure che sono rimaste sostanzialmente le stesse, anche se con modifiche di tipo lessicale la procedura aperta e la procedura ristretta e, in casi ben definiti, la procedura negoziata. GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO DEL CODICE DI CUI AL D.L.VO n. 50/2016 Art. 32. (Fasi delle procedure di affidamento) 1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti. 2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019) 3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice. 4. Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione. 6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8. 7. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 8. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.(comma così modificato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 120 del 2020) 9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi: a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva; b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b). 11. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare. 12. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti. 13. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8. 14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto. Art. 33. (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento) 1. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata. 2. L’eventuale approvazione del contratto stipulato avviene nel rispetto dei termini e secondo procedure analoghe a quelle di cui al comma 1. L’approvazione del contratto è sottoposta ai controlli previsti dai rispettivi ordinamenti delle stazioni appaltanti. Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) 1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione. 36. (Contratti sotto soglia)(per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 si veda la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020) Ovvero 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati. 3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l’affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come “decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, fino all’importo di cui alla lettera d), comma 1, dell’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 5-bis. All’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria». 5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l’affidamento, ai sensi dell’articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l’accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.(comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera 0a-bis), della legge n. 120 del 2020) 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;(comma così modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020) b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8.(lettere b), c) e d), così sostituite dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019) 3. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2. 4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 9, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l’articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 5. (comma abrogato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019) 6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. 6-bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici.(comma sostituito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019) 6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis. (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019) 7. Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019)(si vedano le Linee Guida n. 4 di ANAC) 8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza. 9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori. 9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019; attenzione alla diversa previsione dell'art. 148, comma, 6) Per quanto attiene ai contratti sotto soglia comunitaria di cui all’articolo 36 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs n. 50/2016 si richiamano più volte aggiornate e riviste a seguito delle continue modifiche normative le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità̀ con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. Il confronto competitivo Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero non inferiore a quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici. Nell’avviso pubblico di avvio dell’indagine di mercato ovvero di costituzione dell’elenco, la stazione appaltante indica i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Se non ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall’indagine di mercato o presenti nell’elenco, la stazione appaltante deve indicare, nell’avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico dell’affidamento nonché della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici la stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato dalla stazione appaltante in sede di avviso pubblico e non siano stati previsti, prima dell’avvio dell’indagine di mercato o dell’istituzione dell’elenco degli operatori economici, criteri ulteriori di selezione la stazione appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine di mercato o nell’avviso di costituzione dell’elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. La stazione appaltante indica nella determina a contrarre o nell’atto equivalente il procedimento applicato per la selezione dei fornitori. La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall’articolo 75, comma 3, del Codice dei contratti pubblici oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico. L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria, tra cui almeno: • l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato; • i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco; • il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa; • l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; • il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 95 del Codice dei contratti pubblici • Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione; • la misura delle penali; • l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; • l’eventuale richiesta di garanzie; • il nominativo del RUP; Nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell’articolo 97, comma 8, Decreto Legislativo n. 50/2016, purché pervengano almeno cinque offerte valide( fino al 31 dicembre 2021, l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, in luogo di 10, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020), con l’avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, previo sorteggio in sede di gara uno dei seguenti metodi : a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). Nella data, all’orario e nel luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, il Rup o il seggio di gara procedono all’apertura dei plichi e della documentazione amministrativa. Le sedute di gara, siano esse svolte dal Rup che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è regolata dall’articolo 36, comma 5, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari ai minimi previsti dall’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell’atto equivalente. La stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine di mercato o nell’avviso di costituzione dell’elenco e che, in ogni caso, venga evitata la conoscibilità dei soggetti invitati, prima della scadenza del termine Procedure aperta e ristretta Sono i metodi ordinari d’individuazione del contraente – non a caso definite procedure ad evidenza pubblica – alle quali possono partecipare tutti i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel bando. Esse si differenziano solo nelle modalità di svolgimento e in particolare: Nella procedura aperta gli operatori economici presentano la propria offerta unitamente ai documenti attestanti il possesso dei requisiti nei termini stabiliti nel bando di gara. L’Amministrazione, in seduta pubblica, contestualmente verifica il possesso dei requisiti, apre l’offerta economica di tutti coloro in possesso dei citati requisiti e procede all’aggiudicazione provvisoria; Nella procedura ristretta i concorrenti inoltrano, nei termini indicati nel bando, la richiesta d’invito unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti. L’Amministrazione verifica, in seduta riservata, il possesso dei requisiti e invita tutti coloro che ne sono in possesso a presentare la propria offerta. In seduta pubblica nel giorno stabilito l’Amministrazione apre tutte le offerte pervenute e procede all’aggiudicazione provvisoria. Con l'art. 8, comma 5, lettera a-quater), della legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) è stata confermata la sospensione sino al 31 dicembre 2021 del divieto di ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori stabilito dall’articolo 59, comma 1 del Codice dei contratti,sospensione già prevista dall’articolo 1, comma 1, lett. a del d.l. 18 aprile 2019 n. 32 convertito con modificazione con la legge 14 giugno 2019 n. 55 (cosiddetto “Decreto Sbloccacantieri”) Dal Codice dei Contratti Pubblici CAPO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI Art. 59. (Scelta delle procedure e oggetto del contratto) 1. Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l’articolo 216, comma 4-bis(comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera a-quater), della legge n. 120 del 2020) (il quarto periodo del comma è sospeso fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, nella parte in cui vieta il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori) 1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. m), della legge n. 55 del 2019) 1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione. 1-quater. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato. (comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lett. m), della legge n. 55 del 2019) 2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d): (in disparte che il comma 4 non presenta alcuna lettera d), il rinvio è privo di senso, il comma 4 non riguarda affatto i soggetti) a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili; 2) implicano progettazione o soluzioni innovative; 3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII; b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dall'80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto. 2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre nella sostanza le condizioni contrattuali originarie. 3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte: a) che non rispettano i documenti di gara; b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara; c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. 4. Sono considerate inammissibili le offerte: a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi; b) che non hanno la qualificazione necessaria (lettera astrusa: offerte e qualificazione sono due argomenti che non hanno nulla in comune - n.d.r.); c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. 5. La gara è indetta mediante un bando di gara redatto a norma dell'articolo 71. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono, in deroga al primo periodo del presente comma, utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 70. Se la gara è indetta mediante un avviso di preinformazione, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 75. 5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura. Articolo . 60. (Procedura aperta) 1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. 2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni: a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione; b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara. 2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni a il termine di cui al comma 1, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati. Art. 61. (Procedura ristretta) 1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa. 2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. 3. A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 91. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. 4. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni: a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nel citato allegato XIV, parte I, lettera B sezione B1, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione; b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara. 5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la presentazione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. 6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati è impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice può fissare: a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara; b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. ***************** RACCOLTA LEZIONI SUI CONTRATTI PUBBLICI ********************* Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e successive modifiche ed integrazioni ***************** Dott. Arch. Maria Lucia Conti AGGIORNAMENTO SETTEBRE 2020 8° LEZIONE 30 OTTOBRE Procedura negoziata (articolo 63 ) E’ una modalità d’affidamento, consentita solo in presenza di particolari e speciali condizioni indicate dalla norma. I limiti imposti all’uso di tale procedura derivano dalla parziale deroga che tale procedura consente ai principi generali di pubblicità e di libera partecipazione comuni a tutti gli affidamenti relativi ai contratti pubblici. La procedura negoziata può avere luogo sia previa pubblicazione di un bando di gara che senza pubblicazione. Si tratta di una modalità di appalto eccezionale per il sopra soglia e l’Amministrazione aggiudicatrice deve rispettare i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, invitando, per gli interventi sopra soglia, almeno cinque operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione, salvo il verificarsi delle condizioni che consentono di individuare un unico soggetto, come nei casi previsti dall’articolo 63 . Dal Codice dei Contratti Pubblici Art. 63. (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) 1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. (si vedano le Linee Guida n. 8 di ANAC) 2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83; b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; (si veda l'art. 5 del d.lgs. n. 30 del 2005) Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici. 3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti: a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo; b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni; c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime; d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali. 4. La procedura prevista dal presente articolo è, altresì, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati. 5. La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale. 6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione. PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art.63 ) E DIALOGO COMPETITIVO (art. 64 ) E’ una procedura nuova per la nostra cultura introdotta direttiva n.18/2004 attraverso il Codice di cui al D.lgs. n.163/2006 che può essere utilizzata in presenza di appalti particolarmente complessi ove l’Amministrazione aggiudicatrice si trovi nell’impossibilità di individuare la soluzione progettuale più idonea in termini tecnici, economici e temporali a soddisfare i propri bisogni o perseguire i propri obiettivi. In tale situazione, non essendo chiaramente definito l’oggetto della gara, le procedure aperte o ristrette potrebbero non consentire l’aggiudicazione. Il dialogo competitivo è una procedura nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, per elaborare una o più soluzioni idonee a soddisfare le proprie necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte. In sede di definizione viene stabilito che qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare al dialogo competitivo. Le modalità di svolgimento del dialogo competitivo sono indicate nell’art. 63 e 64 del Codice che definisce i termini per i quali è possibile ricorrere a tale procedura di appalto particolarmente complesso per il quale la stazione appaltante ritiene che non sia possibile il ricorso alle ordinarie procedure di aggiudicazione dell’appalto. Devono sussistere le seguenti condizioni: - la stazione appaltante non è oggettivamente in grado di definire e individuare i mezzi tecnici atti a soddisfare le proprie necessità e obiettivi da perseguire; - la stazione appaltante non è oggettivamente in grado di specificare l’impostazione giuridica o finanziaria del progetto; - la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all’individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento degli stessi. In presenza di tali condizioni la norma consente alle stazioni appaltanti di individuare la soluzione o le soluzioni ricorrendo agli operatori economici e alla loro capacità tecnologica e professionale. Il dialogo competitivo non può essere utilizzato per limitare la concorrenza e obbliga l’esplicitazione della motivazione. Le modalità di svolgimento del dialogo competitivo Nella prima fase le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara nel quale precisano gli obiettivi che intendono perseguire con apposito disciplinare descrittivo allegato al bando stesso. Nel bando sono indicati i requisiti di ammissione, i criteri di valutazione delle offerte e il termine entro il cui gli operatori economici possono richiedere di partecipare. Le stazioni appaltanti utilizzano, quindi, nella fase di pre qualifica le ordinarie procedure di gara Dopo la selezione degli operatori economici effettuata sulla base dei requisiti indicati nel bando inizia la procedura del dialogo tra la stazione appaltante e gli operatori stessi. Le indicazioni del Codice sulle modalità di svolgimento del dialogo competitivo sono indicative e non dettagliate stabilendo solo l’obbligo di garantire la parità di trattamento e la non discriminazione tra gli operatori economici infatti è precisato che non si possono comunicare le soluzioni proposte da un operatore agli altri e da ciò si evince che le fasi del dialogo devono aver luogo con i singoli operatori selezionati esaminando la relativa proposta e i connessi aspetti tecnici ed amministrativi Gli operatori economici ammessi nel termine stabilito devono presentare la propria offerta corredata da almeno un documento di fattibilità delle alternative progettuali con relativa previsione di costo. Il soggetto che risulterà aggiudicatario del dialogo, quindi, si occuperà della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dell’opera. Il Codice stabilisce che il dialogo competitivo con i singoli operatori economici prosegue finché la stazione appaltante non individuata la soluzione o le soluzioni che soddisfano le proprie esigenze e nell’eventualità che nessuna proposta sia ritenuta idonea verrà comunicata tale decisione a tutti i partecipanti Qualora sia invece individuata la proposta idonea la stazione appaltante dichiara concluso il dialogo con apposita comunicazione a tutti gli operatori economici e contestualmente li invita a presentare la propria offerta finale sulla soluzione selezionata. Il criterio di aggiudicazione è esclusivamente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto nei termini stabiliti dalla stazione appaltante la soluzione a base di gara può essere migliorata e perfezionata. La collaborazione tra stazione appaltante ed operatori economici continua anche in questa ultima fase infatti l’offerta risultata economicamente più vantaggiosa può essere oggetto di ulteriori perfezionamenti su richieste della stazione appaltante medesima senza però modificare gli elementi fondamentali dell’offerta stessa. Dal Codice dei Contratti Pubblici Art. 62. (Procedura competitiva con negoziazione) 1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. 2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. 3. Le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura. 4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. I termini di cui al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6. 5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito. I termini di cui al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6. 6. Solo gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91. 7. Salvo quanto previsto dal comma 8, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da essi presentate, tranne le offerte finali di cui al comma 12, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione. 8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse. 9. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 11, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. 10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 53, non possono rivelare agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di questi ultimi. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale, ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate. 11. Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale di tale facoltà. 12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti e all'articolo 94, valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l'appalto ai sensi degli articoli 95, 96 e 97. Art. 64. (Dialogo competitivo) 1. Il provvedimento con cui le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), decidono di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione, i cui contenuti sono richiamati nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139 sulla sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso allo stesso. L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 95, comma 6. 2. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante, per la selezione qualitativa. 3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito a confermare interesse. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 91. 4. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara le loro esigenze e i requisiti richiesti e li definiscono nel bando stesso, nell'avviso di indizione o in un documento descrittivo. 5. Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell'appalto. 6. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri. 7. Conformemente all'articolo 91. le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante al dialogo, senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate. 8. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo le stazioni appaltanti indicano se sceglieranno tale opzione. 9. La stazione appaltante prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità. 10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, le stazioni appaltanti invitano ciascuno a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. Su richiesta della stazione appaltante le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti o i complementi delle informazioni non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio. 11. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo e applicano, altresì, le seguenti disposizioni: a) i documenti alla base delle offerte ricevute possono essere integrati da quanto emerso nel dialogo competitivo; b) su richiesta della stazione appaltante possono essere condotte negoziazioni con l'offerente che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell'offerta attraverso il completamento dei termini del contratto. 12. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 11 si applicano qualora da ciò non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, ovvero che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni. 13. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo 14.4 Accordo quadro (articolo 54) L’istituto dell’ accordo quadro, previsto originariamente dalla Direttiva 93/38 e poi da quella 2004/17, solo per i settori speciali, è stato recepito anche per i settori ordinari. La differenza rispetto all’istituto così come previsto precedentemente, è costituita dall’obbligo di ricorrere ad una vera e propria gara per la sua stipula, mentre nei settori speciali il previo confronto concorrenziale consiste in una procedura negoziata senza bando. . L’accordo quadro è una procedura di aggiudicazione sui generis, attraverso la quale la stazione appaltante definisce con una o più imprese, contestualmente selezionate, un accordo volto a definire le clausole (prezzo e quantità) relative agli appalti da aggiudicare durante un lasso di tempo predefinito. In particolare: - Non è un appalto pubblico strictu sensu in quanto la sottoscrizione non comporta diritti ed immediati obblighi di esecuzione; - È un contratto aperto in cui vengono definiti solo alcuni aspetti dei futuri contratti (il prezzo) ma non tutti (le quantità che variano secondo le esigenze che si manifestano di volta in volta); - per i lavori è opportuno per le opere di manutenzione e ripetitive e quindi è abbastanza utile; - è ammesso per forniture e servizi connotati da serialità e ripetitività; - è un contratto normativo che non disciplina uno specifico rapporto contrattuale, ma determina i contratti che si andranno a stipulare in relazione agli elementi e le modalità; - presenta il vantaggio di fornire alla stazione appaltante una rosa di candidati la cui qualificazione è già stabilita a monte di ogni singola gara di appalto e di precostituire le specifiche tecniche che definiscono l’oggetto dell’appalto; - ha la funzione di assicurare la possibilità della stazione appaltante di gestire le proprie commesse sul lungo periodo. Le circostanze che lo giustificano sono i bisogni non quantificabili e non programmabili nel tempo (ad es. manutenzioni, assistenza tecnica, prestazioni caratterizzate da elevata tecnologia, prodotti informatici e prodotti con trend di prezzi in diminuzione). Gli accordi quadro non possono definirsi come contratto, in quanto le condizioni non sono precisate e quindi non possono essere soggette alle stesse modalità di esecuzione di un contratto. Gli accordi quadro applicati in caso di acquisti regolari per scegliere determinati operatori economici, si traducono in strumenti contrattuali solo nel momento in cui si aggiudica il singolo servizio, la singola fornitura o il singolo lavoro. Pertanto la situazione giuridica riconducibile a coloro che hanno stipulato l’accordo quadro è un interesse legittimo e non un diritto soggettivo con tutte le conseguenze che ne derivano anche nel campo giurisdizionale. LE FASI: 1) Nella prima fase la stazione appaltante individua gli operatori economici attraverso una procedura aperta o ristretta e aggiudica un accordo quadro al prezzo più basso o all’offerta economicamente più vantaggiosa. Le imprese prescelte si impegnano, preventivamente in merito ad alcune modalità di esecuzione degli appalti fissate dall’Amministrazione per tutta la durata dell’accordo la cui massima estensione è limitata a quattro anni. E’ prevista la possibilità, per i casi eccezionali debitamente motivati, di prolungarne la durata in ragione della particolare natura dell’oggetto dell’accordo, purchè tale facoltà non comporti la compressione della concorrenza. 2) Nella seconda fase si ha la conclusione dei singoli contratti. Quando un accordo è concluso con un solo operatore economico, la stazione appaltante si rivolgerà a lui per futuri contratti da stipulare sulla base delle condizioni fissate nell’accordo quadro; per la loro aggiudicazione la stazione appaltante ha la facoltà di consultare per iscritto l’operatore, chiedendogli di completare se necessario la sua offerta. Vige il divieto di modificare le condizioni dell’accordo. Quando l’accordo è concluso con più operatori, le regole variano secondo le condizioni stabilite nell’accordo stesso. Gli operatori non possono essere inferiori a tre, in difetto di tale numero l’accordo non può essere concluso. Gli accordi con più operatori possono essere aggiudicati senza un nuovo “confronto competitivo”, prevedendo per es. l’ordine di priorità che privilegia il criterio di rotazione se l’accordo fissa tutte le condizioni. Quando l’accordo non fissa tutte le condizioni, gli appalti successivi possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il “confronto competitivo” fra le parti; in questa fase ogni operatore presenta le proprie offerte in relazione a ciascun appalto e la stazione appaltante aggiudica l’appalto all’operatore che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di valutazione indicati nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro L’accordo quadro come è delineato rispetto alle precedenti esperienze nazionali in materia di forniture (convenzioni quadro Consip) si distingue per la possibilità di essere concluso anche con più operatori economici. Infatti mentre nel caso di accordo concluso con un solo operatore economico, si applicano ai contratti successivi le medesime condizioni definite nell’accordo quadro potendo la stazione appaltante nei singoli contratti di affidamento chiedere la sola definizione dell’offerta in termini quantitativi senza variazione delle condizioni già prestabilite che valgono per tutta la durata dell’Accordo stesso. Nel caso di Accordo Quadro tra più operatori economici rispetto alla norma comunitaria che prevede la possibilità per ognuno di migliorare l’offerta con conseguente possibilità di aggiudicarsi uno o più contratti, il Codice introduce un sistema di rotazione, in modo che ogni operatore economico parte del medesimo accordo non possa aggiudicarsi più di un affidamento .qualora si formuli la migliore offerta. L’Accordo Quadro è utilizzabile per i lavori di manutenzione in “sostituzione” del c.d. “contratto aperto” “ Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante” I contratti aperti presentavano tre caratteristiche essenziali: ripetitività degli interventi previsti in contratto - prestazioni in funzione del tempo stabilito nel contratto, mancata predeterminazione della quantità delle prestazioni richieste. Le origini dell’istituto: “appalti flessibili” L’accordo quadro di cui alla direttiva 2004/18/Ce nasce dalla comunicazione della Commissione sugli appalti pubblici nell’Unione europea COM 143 dell’11 marzo 1998, che esplicitamente segnalava la necessità, anche per i settori ordinari di uno strumento flessibile analogo a quello dell’Accordo quadro dei settori esclusi regolato dalla direttiva 93/38/CEE. Nel 2000 la Commissione propose al riguardo una direttiva che si proponeva di garantire alle stazioni appaltanti di acquistare prodotti e servizi con rapidità ad un prezzo favorevole assicurando la certezza del regolare svolgimento delle attività pubbliche consentendo risparmi di tempo e risorse pubbliche per l’indizione delle procedure di appalto. Tale prima procedura di Accordo Quadro si articolava in due fasi nella prima l’amministrazione con procedure ordinarie individuava almeno tre operatori che in caso di bisogno venivano invitati a presentare offerta migliorando le condizione stabilite nella prima fase di selezione. Tale procedura fu ritenuta non idonea e solo dopo ampio dibattito in sede comunitaria fu predisposto un nuovo testo normativo che consentisse ai committenti pubblici di gestire le proprie commesse sul lungo periodo, avvantaggiandosi della possibile evoluzione dei prodotti e dei prezzi, soprattutto per gli appalti relativi a beni e servizi oggetto di un rinnovamento continuo e di permettere alle imprese partecipanti all’accordo di meglio programmare la propria attività. La Direttiva 2004/18/Ce disponeva che le amministrazioni committenti dovevano seguire le procedure previste dalla direttiva solo per aggiudicare l’accordo stesso, mentre per l’aggiudicazione dei contratti “applicativi” dovevano distinguersi due ipotesi: - quando l’accordo quadro era concluso con un solo operatore economico, gli appalti applicativi potevano essere aggiudicati direttamente senza seguire alcuna particolare procedura, eventualmente se necessario chiedendo all’operatore parte dell’accordo quadro di completare la sua offerta; - quando l’accordo quadro era concluso con più operatori economici, i contratti applicativi dovevano essere aggiudicati rilanciando il confronto competitivo tra gli operatori economici che hanno partecipato alla conclusione dell’accordo quadro. La durata dell’intesa quadro non poteva superare i quattro anni, L’accordo quadro non è un contratto di somministrazione (art. 1559 cc.) in quanto non definisce con esattezza l’oggetto in termini di quantità dei beni e servizi da aggiudicare con i contratti applicativi L’accordo quadro non è neanche un contratto normativo che deve contenere la disciplina dei negozi giuridici futuri fissando in via preventiva, i termini, senza però determinare l’insorgenza di diritti ed obblighi tra le parti. La Cassazione ha definito il contratto normativo come il contratto “avente ad oggetto la disciplina di negozi giuridici eventuali e futuri, dei quali fissa preventivamente il contenuto” e che, però, “non comporta il sorgere di un rapporto da cui scaturiscono immediatamente diritti e obblighi per i contraenti, ma detta norme intese a regolare il rapporto, nel caso che le parti intendano crearlo” L’accordo quadro non sembra riconducibile a un contratto preliminare di cui all’art. 1351 cc nel quale le parti si impegnano a stipulare un futuro contratto di cui sono definiti solo gli elementi essenziali in quanto l’oggetto del contratto non è determinato attesa la possibilità per le parti di non indicare la quantità dei prodotti che ne costituiranno l’oggetto. La tipologia contrattualistica italiana che più si avvicinava all’Accordo Quadro come detto era quella dei contratti aperti di manutenzione ex art. 154 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999 che si caratterizzava per il fatto che l’operatore economico è remunerato con certezza per la messa a disposizione dei mezzi di impresa idonei ad eseguire la prestazione in un determinato periodo e per l’effettuazione di una percentuale minima di prestazione stabilita nella misura massima nel contratto e nel bando di gara Una consistente parte di dottrina nega tutt’ora qualsiasi carattere contrattuale all’accordo quadro. L’Accordo quadro è alla base di un contratto pubblico di tipo “procedimentale”; l’operatore economico, selezionato a seguito di procedura ad evidenza pubblica, s’impegna ad eseguire e fornire le prestazioni richieste per un periodo di tempo prefissato nel bando di gara, che non può essere superiore ai quattro anni, alle condizioni offerte in sede di gara nei limiti dell’importo complessivo prestabilito. Le procedure di svolgimento della gara e i termini di pubblicità sono gli stessi di una procedura aperta o ristretta sulla base dei medesimi criteri (offerta economicamente più vantaggiosa). L’Amministrazione aggiudicatrice negli elaborati a base di gara indica le caratteristiche e la tipologia delle prestazioni e gli operatori economici offrono il prezzo che sarà invariabile per il periodo di tempo stabilito. Per tutta la durata dell’Accordo l’Amministrazione, senza ulteriori appalti, affida la prestazione all’operatore economico. Questo sistema di aggiudicazione è spesso usato per le forniture dalle Centrali di committenza come la CONSIP (società del Ministero dell’economia) che provvede, tra l’altro, ad assicurare il materiale d’uso corrente per le amministrazioni pubbliche. Quando l’Accordo quadro è concluso gli appalti vengono affidati all’operatore economico alle condizioni prefissate definendo sulla base dell’offerta, ove necessario, le caratteristiche della prestazione. L’Accordo può essere concluso con più operatori qualificati che hanno presentato offerte corrispondenti ai criteri di aggiudicazione e, in tale caso, l’Accordo quadro contiene l’ordine di priorità con cui l’Amministrazione aggiudicatrice procederà ad affidare il singolo appalto garantendo la rotazione qualora siano state definite nel contratto tutte le condizioni per eseguire la prestazione. Nell’eventualità che occorra la definizione di alcuni termini, si attiva un confronto competitivo tra i vari operatori selezionati e si affida l’appalto al soggetto che ha presentato la migliore offerta. Dal Codice dei Contratti Pubblici Art. 54. (Accordi quadro) 1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro. 2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3. 3. Nell’ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L’amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta. 4. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità: a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro. L'individuazione dell'operatore economico parte dell'accordo quadro che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione; b) se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro conformemente alla lettera c), qualora tale possibilità sia stata stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori, forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro. Tali documenti di gara precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni previste dalla presente lettera, primo periodo, si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture per altri lotti; c) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture. 5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere b) e c), si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura: a) per ogni appalto da aggiudicare l'amministrazione aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto; b) l'amministrazione aggiudicatrice fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte; c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione; d) l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro. 6. Nei settori speciali, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto competitivo, l'ente aggiudicatore fissa un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del presente decreto o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. ***************** RACCOLTA LEZIONI SUI CONTRATTI PUBBLICI ********************* Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e successive modifiche ed integrazioni ***************** Dott. Arch. Maria Lucia Conti AGGIORNAMENTO SETTEBRE 2020 9° LEZIONE 3 NOVEMBRE SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (Articolo 55) E’ una procedura di aggiudicazione interamente elettronica ed è aperta per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica. E’ utilizzata per servizi, forniture e lavori standardizzati. Si attiva attraverso una procedura aperta e tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione ammessi al Sistema. L’Amministrazione aggiudicatrice utilizza per lo svolgimento esclusivamente mezzi informatici. Ogni singolo appalto è oggetto di confronto concorrenziale tra tutti gli operatori qualificati ammessi al sistema e l’aggiudicazione avviene a favore del soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri indicati nel bando di gara che ha attivato il Sistema dinamico. l Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) è lo strumento di negoziazione telematico previsto dall’art. 55 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (di seguito Codice). Il Sistema dinamico di acquisizione rimane aperto per tutta la sua durata, prestabilita dalla Stazione Appaltante che lo indice mediante un bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, ed è consentita la partecipazione di qualsiasi operatore economico che ne richieda l’ammissione e che soddisfi i criteri di selezione stabiliti e non può essere limitata la partecipazione ne può essere posto un limite al numero dei candidati ammessi. Il Sistema dinamico di acquisizione può essere suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell’appalto da svolgere. Per ogni categoria le Stazioni Appaltanti precisano i criteri di selezione che saranno applicati. Per l’aggiudicazione dei singoli appalti specifici devono essere seguite le norme previste per la procedura ristretta di cui all’art. 61 del Codice. Il Sistema dinamico di acquisizione è suddiviso in due fasi: 1. pubblicazione di un bando istitutivo per una o più categorie merceologiche a cui gli operatori economici in possesso dei requisiti chiedono l’ammissione. 2. indizione e aggiudicazione di appalti specifici in cui tutti i partecipanti ammessi sono invitati a presentare offerta . - Il termine minimo per la ricezione delle offerte negli appalti specifici è quello indicato all’art. 55 c. 3 del Codice, ovvero 10 giorni dalla trasmissione dell’invito. Per ogni appalto specifico aggiudicato, o comunque espletato, si rende necessaria la pubblicazione dell’esito di gara ai sensi dell’art. 98 c. 4 del Codice da parte della Stazione Appaltante. Il Sistema Dinamico di Acquisizione è stato introdotto da Consip sulla propria piattaforma acquistinretepa, affiancandolo agli altri strumenti disponibili, quali Convenzioni, Accordi Quadro e Mercato Elettronico (MePA). Si tratta di uno strumento diverso da Convenzioni e Accordi Quadro in quanto non è Consip a negoziare e aggiudicare per conto delle pubbliche amministrazioni ma sono le stesse pubbliche amministrazioni a farlo direttamente utilizzando la piattaforma di Consip. Compito della Società per azioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Consip) è quello di indire il Sistema Dinamico di Acquisizione attraverso la pubblicazione di un bando in GUUE (che rimarrà pubblicato per la sua intera durata), saranno poi le Stazioni Appaltanti aderenti a pubblicare i propri appalti specifici, seguendo le regole definite all’interno del bando istitutivo e nei suoi allegati, messi a disposizione da Consip. La differenza principale tra il Sistema Dinamico di Acquisizione e il MePA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) è l’assenza di limiti di importo, anche superiore alla soglia comunitaria, delle procedure di gara pubblicate attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione Altra differenza rispetto a MePA è che non è possibile acquistare attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione prodotti/servizi da un catalogo offerto dagli operatori economici iscritti al sistema senza svolgere una procedura di gara. La predisposizione e conseguente pubblicazione della procedura di gara sul portale consiste nella compilazione di un elenco di passi, iter quasi identico a quello previsto per il MePA. Dal Codice dei Contratti Pubblici Art. 55. (Sistemi dinamici di acquisizione) 1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Il sistema dinamico di acquisizione è un procedimento interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti. 2. Per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti seguono le norme previste per la procedura ristretta di cui all'articolo 61. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema; il numero dei candidati ammessi non deve essere limitato ai sensi degli articoli 91 e 135, comma 2. Le stazioni appaltanti che hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi conformemente al comma 1, precisano i criteri di selezioni applicabili per ciascuna categoria. 3. Nei settori ordinari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, si applicano i seguenti termini: a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione è stato inviato; b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. Se del caso si applica l'articolo 61, comma 5. 4. Nei settori speciali, si applicano i seguenti termini: a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione dopo l'invio dell'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico; b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. Si applica all'articolo 61, comma 5. 5. Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all'articolo 52, commi 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9. 6. Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti: a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione; b) nei documenti di gara precisano almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d'acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento; c) indicano un'eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie; d) offrono accesso libero, diretto e completo, ai documenti di gara a norma dell'articolo 74. 7. Le stazioni appaltanti concedono a tutti gli operatori economici, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammessi al sistema alle condizioni di cui ai commi da 2 a 4. Le stazioni appaltanti valutano tali domande in base ai criteri di selezione entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine può essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi motivati, in particolare per la necessità di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti. In deroga al primo, secondo e terzo periodo, a condizione che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato, le stazioni appaltanti possono prorogare il periodo di valutazione, purché durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara la durata massima del periodo prorogato che intendono applicare. Le stazioni appaltanti comunicano al più presto all'operatore economico interessato se è stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione. 8. Le stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all'articolo 75 e all’articolo 131. Se il sistema dinamico di acquisizione è stato suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, le stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un'offerta. Esse aggiudicano l'appalto: a) nei settori ordinari, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse; b) nei settori speciali, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione, nell'invito a confermare interesse, o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare un'offerta. 9. I criteri di cui al comma 8, lettere a) e b), possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito a presentare offerte. 10. Nei settori ordinari, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è trasmessa tale richiesta. L'articolo 85, commi da 5 a 7, si applica per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. 11. Nei settori speciali, gli enti aggiudicatori che, ai sensi dell'articolo 136, applicano motivi di esclusione e criteri di selezione previsti dagli articoli 80 e 83, possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è trasmessa tale richiesta. L'articolo 85, commi da 5 a 7, si applica per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. 12. Le stazioni appaltanti indicano nell'avviso di indizione di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. Esse informano la Commissione di qualsiasi variazione di tale periodo di validità utilizzando i seguenti modelli di formulari: a) se il periodo di validità è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l'avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione; b) se è posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui agli articoli 98 e 129, comma 2. 13. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione i contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. 14. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di CONSIP S.p.A., può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici e curando l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e di consulenza necessari. L’ASTA ELETTRONICA (art. 56) L’asta elettronica è una modalità utilizzabile dalla stazione appaltante nelle procedure aperte, ristrette e negoziate con bando di gara oppure, altro possibile utilizzo, nella fase del rilancio competitivo tra le parti con riferimento ad un preciso accordo quadro descritto nel bando di gara. L’asta elettronica può riguardare: 1) solo i prezzi, quando la gara di appalto prevede che per l’aggiudicazione verrà utilizzato il criterio del prezzo più basso; 2) il rapporto che esiste fra prezzi/valori, se il criterio di aggiudicazione del contratto di appalto si basa sul metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Così come avviene di consueto in tutti i tipi di aste, gli elementi ed i rilanci devono essere indicati in cifre oppure in valori percentuali. Esistono dei limiti al suo utilizzo ed in particolare : 1) non si può utilizzare il metodo dell’asta elettronica per le gare di appalto di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali; 2) si può utilizzare questa procedura se le specifiche dell’appalto sono fissate in modo preciso ed in particolare, se la valutazione delle varie offerte presentate dai concorrenti siano espressi in cifre o valori percentuali in modo da essere trattati in automatico da un sistema elettronico; 3) se gli elementi oggetto dell’appalto possono essere valutati automaticamente dal sistema informatico; 4) le stazioni appaltanti non possono utilizzare le aste elettroniche con lo scopo di impedire, distorcere o limitare la partecipazione di alcuni concorrenti così da impedire la libera concorrenza; 5) non si possono usare le aste elettroniche in modo da modificare l’oggetto di una gara di appalto già indicato nel bando. Se è prevista la procedura dell’asta elettronica, il bando di gara deve indicare in modo preciso i criteri di valutazione e più esattamente: – gli elementi dell’appalto oggetto di una valutazione automatica; – i valori minimi e massimi che devono avere determinati elementi; – i termini per avere maggiori informazioni; – informazioni dettagliate in merito allo svolgimento dell’asta; – dispositivi elettronici e modalità informatiche di collegamento. In particolare, devono essere precisate le condizioni alle quali i concorrenti possono praticare rilanci (al ribasso ovviamente) e quali sono gli scarti minimi richiesti per il rilancio. Quindi, bisogna fare molta attenzione a questi particolari e calcolare fino a che punto si è disposti a praticare un prezzo ribassato. E’ una procedura complessa e bisogna essere molto determinati per seguire tutto il percorso burocratico/amministrativo. Occorrono giuste competenze informatiche e strumenti per partecipare a un’asta elettronica. La procedura in sintesi si articola con le seguenti fasi 1. la stazione appaltante esegue una prima valutazione delle varie offerte ricevute con i metodi di aggiudicazione indicati nel bando; 2. i partecipanti che hanno consegnato delle offerte giudicate “ammissibili” saranno invitati dalla stazione appaltante a presentare dei nuovi prezzi o nuovi valori entro una certa data e ora; l’invito avviene con posta elettronica certificata (PEC) direttamente alla casella indicata dal concorrente; 3. l’asta si svolge in una seduta unica e può iniziare dopo che siano trascorsi almeno 2 giorni dalla data di trasmissione dell’invito di cui sopra al concorrente; 4. l’invito di partecipazione al concorrente all’asta elettronica conterrà alcuni elementi essenziali quali ad esempio, la formula matematica utilizzata per determinare, durante l’asta, la riclassificazione automatica dei nuovi prezzi o valori presentati; se il criterio per l’aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’invito conterrà il risultato della valutazione dell’offerta del concorrente sulla base dell’art. 56 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 5. in fase di svolgimento dell’asta, la stazione appaltante comunica in tempo reale a tutti i concorrenti, le informazioni per conoscere la propria classificazione in base i rilanci ma in ogni caso, non sarà resa nota l’identità dei vari offerenti; 6. l’asta è dichiarata chiusa nella data e ora indicate nell’invito. Dal codice dei contratti pubblici. Art. 56. (Aste elettroniche) 1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti strutturano l'asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche. 2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un'indizione di gara, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, può essere fissato in maniera precisa. Alle stesse condizioni, esse possono ricorrere all'asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro di cui all'articolo 54, comma 4, lettere b) e c) e comma 6, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55. 3. L'asta elettronica è aggiudicata sulla base di uno dei seguenti elementi contenuti nell'offerta: a) esclusivamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo; b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara, quando l'appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia. 4. Le stazioni appaltanti indicano il ricorso ad un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonché, per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. I documenti di gara comprendono almeno le informazioni di cui all'allegato XII. 5. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano una valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione. 6. Nei settori ordinari, un'offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi dell'articolo 80, che soddisfa i criteri di selezione di cui all'articolo 83 e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10. 7. Nei settori speciali, un'offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi dell'articolo 135 o dell'articolo 136, che soddisfa i criteri di selezione di cui ai medesimi articoli 135 e 136 e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10. 8. Sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l'asta, o che la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse. 9. Sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l'importo posto dalle stazioni appaltanti a base di gara stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. 10. Un'offerta è ritenuta inadeguata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi manifestamente incongruente, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta adeguata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80, o dell'articolo 135, o dell'articolo 136, o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 o dall'ente aggiudicatore ai sensi degli articoli 135 o 136. 11. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti. 12. L'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articoli 95, commi 8 e 9. L'invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo il caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa sia individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata. 13. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, purché previsto nei documenti di gara, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati. Possono, inoltre, rendere noto in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell'asta. In nessun caso, possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica. 14. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità: a) alla data e all'ora preventivamente indicate; b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica; c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto. 15. Se le stazioni appaltanti intendono dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi del comma 14, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma, l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta. 16. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica. Art. 57. (Cataloghi elettronici) Nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, le stazioni appaltanti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta. 2. I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati o dagli offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dalle stazioni appaltanti. I cataloghi elettronici, inoltre, soddisfano i requisiti previsti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonché gli eventuali requisiti supplementari stabiliti dalle stazioni appaltanti conformemente all'articolo 52. 3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, le stazioni appaltanti: a) nei settori ordinari, lo indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso di preinformazione; nei settori speciali, lo indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare; b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 52, commi 8 e 9, relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo. 4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano, alternativamente, uno dei seguenti metodi: a) invitano gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione; b) comunicano agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi all'accordo quadro. 5. Le stazioni appaltanti, in caso di riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici in conformità al comma 4, lettera b), indicano agli offerenti la data e l'ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico e danno agli offerenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni. Le stazioni appaltanti prevedono un adeguato periodo di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di informazioni. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti presentano le informazioni raccolte all'offerente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l'offerta così costituita non contiene errori materiali. 6. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico. Le stazioni appaltanti possono, inoltre, aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al comma 4, lettera b), e al comma 5, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformità con le specifiche tecniche e il formato stabilito dalla stazione appaltante. Tale catalogo è completato dai candidati, qualora sia stata comunicata l'intenzione della stazione appaltante di costituire offerte attraverso la procedura di cui al comma 4, lettera b). LE PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE L’uso degli strumenti telematici nell’ambito degli affidamenti pubblici è uno dei principali obiettivi delle Direttive europee del 2014 e nel Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 sono ripetitive le disposizioni con lo scopo di introdurre la digitalizzazione delle gare con un conseguente, progressivo abbandono del cartaceo. In particolare, l’art. 58 del Codice, rubricato dispone che . L’art. 40 del Codice, impone l’obbligo di utilizzare i mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, secondo le modalità previste dal CAD, a decorrere dal 18 ottobre 2018. Occorre osservare che l’obbligo imposto dall’art. 40 è sicuramente adempiuto laddove le stazioni appaltanti espletino le procedure in modalità interamente telematica avvalendosi di piattaforme telematiche di negoziazione o di acquisto. D’altro canto, tale obbligo non impone il ricorso alle piattaforme telematiche, considerandosi lo stesso adempiuto anche se la stazione appaltante si limiti a ricevere e trasmettere la documentazione e le informazioni di gara mediante mezzi elettronici. In altri termini, il ricorso obbligatorio a mezzi di comunicazione elettronici non implica necessariamente che le stazioni appaltanti effettuino anche il trattamento e la valutazione elettronici delle offerte. Tanto ciò è vero che l’art. 37, comma 2 del Codice stabilisce che, in caso di indisponibilità di strumenti telematici di negoziazione propri o delle Centrali di committenza, le stazioni appaltanti possano operare mediante lo svolgimento di procedure ordinarie. Altra importante disposizione sul tema è l’art. 44, rubricato , in base al quale, con apposito decreto interministeriale e sentita l’AGID, . Lo scopo è quello di garantire procedure più spedite, perché improntate alla massima collaborazione tra enti e ad una ampia interoperabilità dei sistemi, nonché volte alla trasparenza e alla massima semplificazione. Correlata all’obbligo di utilizzo esclusivo di mezzi di comunicazione elettronici nelle procedure di affidamento, è la norma contenuta nell’art. 52 del Codice, che prescrive che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, da eseguirsi mediante mezzi di comunicazione elettronici, debbano impiegare strumenti che abbiano . La medesima disposizione prevede alcune deroghe all’obbligo sancito dall’art. 40. In particolare, tale obbligo non sussiste quando: a) a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati in genere non disponibili; b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l’offerta, utilizzano formati non aperti o non generalmente disponibili; c) l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti; d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici; e) l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario per ragioni di sicurezza o per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello particolarmente elevato di protezione. In una procedura gestita interamente in modalità telematica, secondo quanto precisato dal citato art. 58 del Codice, il sistema telematico deve creare ed attribuire in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l’attribuzione di user ID e password per accedere e operare all’interno del sistema. La corretta ricezione delle offerte sarà notificata in via elettronica a ciascun concorrente e, a conclusione della procedura, il sistema telematico produrrà in automatico la graduatoria. Esso dovrà altresì garantire l’accessibilità da parte delle persone con disabilità. Altra importante finalità della digitalizzazione delle procedure va ravvisata nella maggior garanzia che la stessa offre in termini di integrità e sicurezza delle offerte, nonché di tracciabilità di tutte le operazioni compiute nel corso della procedura. Le offerte presentate in una gara telematica sono infatti firmate digitalmente, spesso munite di marcatura temporale, che è un processo informatico che coinvolge un soggetto certificatore terzo, che consente di stabilire l’esistenza di un documento informatico a partire da un certo istante e di garantirne la validità nel tempo. Firma digitale e marca temporale sono tutti accorgimenti che consentono alla stazione appaltante di verificare che le offerte caricate nella piattaforma telematica non siano state in alcun modo modificate e di avere una traccia certa del momento in cui le stesse siano state firmate e caricate e, dunque, formalmente presentate. Inoltre, il sistema tiene traccia di tutte le operazioni compiute dagli operatori economici in fase di presentazione delle offerte e dalla stazione appaltante in ogni fase della procedura, informazioni queste che potrebbero rivelarsi molto utili in caso di eventuali contenziosi. La tracciabilità delle operazioni, a sua volta, è garanzia di trasparenza dell’azione amministrativa ed utile strumento per prevenire la corruzione. Il rispetto dell’integrità dei dati e delle informazioni prodotte in una gara e la garanzia di riservatezza delle offerte sono infatti due dei principali strumenti per scongiurare eventuali fenomeni corruttivi. Altro vantaggio di non poco conto delle procedure svolte interamente in modalità telematica è la perdita di rilievo che in esse assume la vicinanza fisica degli addetti ai lavori (funzionari della stazione appaltante, commissari di gara, operatori economici). Di questo aspetto stiamo facendo ora esperienza, mai come prima, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha investito l’Italia e il mondo intero dagli inizi del 2020 e nella quale siamo ancora coinvolti Con l’avvento delle procedure di gara telematiche è di fatto venuto meno l’obbligo di svolgere sedute pubbliche per l’espletamento delle fasi di gara. Infatti, il ricorso alle piattaforme web gestite dalle stazioni appaltanti e rese disponibili ai concorrenti mediante, ad esempio, credenziali di accesso riservate, garantisce il pieno rispetto dei principi dell’azione amministrativa – trasparenza e pubblicità in primo luogo – oltre che offrire massima sicurezza e ordine nella conduzione delle fasi di gara, la tracciabilità di ogni atto, l’integrità e l’inviolabilità della documentazione “caricata” dai concorrenti e dalla Stazione appaltante. Secondo la giurisprudenza, nell’ambito delle gare telematiche, l’espletamento delle sedute pubbliche non è essenziale, in quanto la piattaforma elettronica assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta sul sistema elettronico, senza possibilità di alterazioni. Dal codice dei contratti pubblici. Art. 58. (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) 1. Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. 2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 56. 3. (abrogato) 4. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l'attribuzione di userID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all'interno del sistema. 5. Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa. 6. (abrogato) 7. Conclusa la procedura di cui al comma 6, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria. 8. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 9. Le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurare l'accessibilità delle persone con disabilità, conformemente agli standard europei. 10. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) emana, entro il 31 luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione Partenariato per l’innovazione (articolo 65) L’istituto è totalmente innovativo nell’ambito della Direttiva 2014/24/UE (articolo 31) ed è stato recepito nell’ ordinamento nazionale all’articolo 65 del D.L.vo n. 50/2016. Questa specifica procedura di appalto risponde ad esigenze che non possono essere soddisfatte ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, ed è in particolare diretta a “sviluppare prodotti, servizi e lavori innovativi” e ad “acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano” come precisato nei considerato della Direttiva comunitaria . Esiste una distinzione tra il partenariato per l’innovazione e l’appalto pre-commerciale: • L’appalto pre-commerciale organizza l’attività di ricerca e conoscenza per elaborare in via sperimentale dei prototipi senza alcuna certezza che possano essere assorbiti dal mercato. • Il partenariato per l’innovazione è connesso a beni e servizi che hanno una prospettiva solida in termini di futura commercializzazione poiché risultano da fabbisogni rilevati ed accertati dalla stazione appaltante. Inoltre, la procedura riguarda tanto lo sviluppo quanto il successivo acquisto dei prodotti, dei servizi e dei lavori innovativi da parte dell’amministrazione infatti la direttiva fornisce la definizione di innovazione come “attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o significativamente migliorato” allo scopo di contribuire ad affrontare le sfide sociali secondo gli obiettivi della strategia Europa 2020. La procedura dei partenariati per l’innovazione richiama quella della procedura competitiva con negoziazione (art. 62 del decreto legislativo n. 50/2016). Qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta ad un bando in cui l’amministrazione identifica l’esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta ricorrendo a quanto è disponibile sul mercato e indica i requisiti minimi che tutti i concorrenti devono possedere. Il contratto di partenariato per l’innovazione può essere stipulato con un solo operatore economico o con più operatori economici che condurranno separatamente le proprie attività di ricerca e sviluppo. Le stazioni appaltanti sono tenute a non rivelare informazioni riservate fornite da un concorrente senza il suo consenso. Il partenariato si svolge per fasi successive correlate al processo di ricerca e innovazione (ideazione, implementazione e commercializzazione), e al raggiungimento degli obiettivi intermedi prefissati e dalla previsione di pagamenti rateizzati per le prestazioni svolte. Sulla base di quanto stabilito nei documenti di gara, la stazione appaltante può decidere di risolvere il partenariato per l’innovazione prima della sua conclusione o di ridurre il numero degli offerenti. Il criterio di aggiudicazione è quello miglior rapporto qualità- prezzo (articolo 95 comma 2) utilizzando quali elementi di valutazione relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto di soluzioni innovative precisando modalità diritti di proprietà intellettuale. Sussistono alcune criticità sull’utilizzo del nuovo istituto per l’articolazione del procedimento e la corretta regolazione dei rapporti contrattuali tra amministrazione e operatori economici. Le esperienze straniere hanno evidenziato che gli appalti pre-commerciali non sono correlati alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e il partenariato per l’innovazione dovrebbe consentire una sinergia tra pubblico, quale soggetto catalizzatore di beni innovativi o migliorativi, e il privato. All’art. 40 del codice “Consultazioni preliminari di mercato” è stabilito che prima di avviare una procedura d’appalto, le amministrazioni possono consultare il mercato per informare delle iniziative programmate e dei requisiti richiesti per attivare un confronto preliminare con i differenti attori del mercato per definire i contenuti della procedura di partenariato stimolando l’innovazione attraverso un dialogo stabile con gli operatori economici e gli utenti. Il partenariato per l’innovazione rappresenta una forma stabile nel tempo di sinergia tra pubblico e privato per risultati condivisi e innovativi. Le politiche europee hanno incentivato gli stati membri a perseguire gli obiettivi sociali e di innovazione con l’obiettivo della piena occupazione e progresso sociale in coerenza con i principi del Trattato sull’Unione europea. L’innovazione sociale richiede nuovi mezzi e strumenti contrattuali che consentano la collaborazione tra settore pubblico e settore privato e in tale contesto è pensato e si inserisce il nuovo istituto. Dal codice dei contratti pubblici. Art. 65. (Partenariato per l'innovazione) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono ricorrere ai partenariati per l'innovazione nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti. 2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori fissano i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare, in modo sufficientemente preciso da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura. 3. Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione qualitativa. 4. L'amministrazione aggiudicatrice e l'ente aggiudicatore possono decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con uno o più operatori economici che conducono attività di ricerca e sviluppo separate. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare alla procedura in conformità all'articolo 91. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 95. 5. Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene. 6. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori negoziano le offerte iniziali e tutte le offerte successive presentate dagli operatori interessati, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni. 7. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Essi informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 8, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. Nel rispetto dell'articolo 53, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate. 8. Le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per l'innovazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore indica se si avvarrà di tale opzione. 9. Nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano in particolare i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale. Nel caso di un partenariato per l'innovazione con più operatori, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non rivela agli altri operatori, nel rispetto dell'articolo 53, le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un operatore nel quadro del partenariato, senza l'accordo dello stesso. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche. 10. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi, riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori non deve essere sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo. ***************** RACCOLTA LEZIONI SUI CONTRATTI PUBBLICI ********************* Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e successive modifiche ed integrazioni ***************** Dott. Arch. Maria Lucia Conti AGGIORNAMENTO SETTEBRE 2020 10° LEZIONE 6 NOVEMBRE CONTRATTI DI CONCESSIONE - IL PARTENIARATO PUBBLICO E PRIVATO La Concessione di lavori pubblici (art.li 164 – 173) E’ una procedura di affidamento da cui deriva un contratto pubblico nel quale il corrispettivo della prestazione è costituito, in prevalenza, dalla concessione, da parte dell’Amministrazione, del diritto a gestire l’opera pubblica per un determinato periodo di tempo o da tale diritto accompagnato da un prezzo corrisposto dalla Amministrazione stessa per equilibrare il piano economico-finanziario dell’opera. L’operatore economico, selezionato di norma attraverso una procedura ristretta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa utilizza le proprie risorse finanziarie, predispone il progetto definitivo ed esecutivo, realizza l’opera, la pone in esercizio, provvedendo alla relativa gestione, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e trova la remunerazione del suo investimento attraverso il canone o le tariffe praticate agli utenti per l’utilizzo dell’opera stessa. Alla scadenza del periodo di concessione l’opera pubblica torna nella totale disponibilità dell’Amministrazione concedente, che può gestire direttamente l’opera stessa o proporre una nuova procedura di concessione per l’affidamento della gestione dell’opera con la corresponsione da parte dell’operatore economico di un canone. Il bando e il disciplinare di gara sono resi pubblici nei modi e nei termini previsti dal Codice e la procedura di gara si svolge, di norma, sulla base di un progetto di fattibilità verificato dal Responsabile del procedimento, approvato dall’Amministrazione aggiudicatrice con allegato un piano economico finanziario sulla base del quale, in relazione ai costi dell’opera, alla remunerazione dell’investimento e agli utili da corrispondere viene stabilita la durata della concessione. Per equilibrare il piano economico-finanziario può essere prevista la corresponsione di un prezzo che consenta la remunerazione dell’investimento qualora il rendimento derivante dalla gestione dell’opera sia limitato da tariffe prefissate o da altri vincoli imposti dall’Amministrazione stessa, quali la contrazione della durata della concessione o particolari servizi o attività complementari. La durata della concessione deve assicurare il rientro del capitale investito e l'equilibrio economico-finanziario del Piano Economico Finanziario e le condizioni offerte in sede di gara possono essere adeguate, anche attraverso la proroga del termine di scadenza della concessione, qualora l'Amministrazione introduca modifiche o stabilisca nuove condizioni di esercizio che determinino variazione del piano economico- finanziario al fine del suo riequilibrio. Il concessionario può recedere dal contratto qualora ritenga le nuove condizioni non remunerative. L’Amministrazione aggiudicatrice può, inoltre, prevedere nel bando che il concessionario provveda all’esecuzione dell’opera affidando a terzi una percentuale del costo complessivo dell’opera In ogni caso, in sede di gara l’operatore economico è obbligato ad indicare la percentuale dei lavori che intende appaltare a terzi con le procedure previste dal Codice. La previsione di affidamento a terzi di una parte dei lavori attraverso procedure ad evidenza pubblica, ove il concessionario svolga la funzione di stazione appaltante, è finalizzata ad evitare la chiusura del mercato ed a garantire la massima partecipazione di operatori economici considerato, anche, che possono essere affidati, direttamente al concessionario, anche lavori complementari fino al 50% del contratto originale. L’istituto della concessione è lo strumento contrattuale con cui si attua la finanza di progetto nonché tutte le forme di partenariato pubblico e privato. . L’istituto della concessione ha origine nella carenza di finanziamenti dello Stato e di competenze tecniche per la realizzazione e gestione di opere pubbliche e la fornitura di servizi di pubblica utilità̀: l’amministrazione ricerca la “collaborazione” del privato per far fronte alle proprie necessità e perseguire i propri interessi. Per questo motivo la concessione di lavori rappresenta il modello tipico di Partenariato pubblico e privato mentre le concessioni di servizi pubblici venivano originariamente considerate come strumentali a quelle di lavori e, dunque, prive di rilevanza autonoma. Tali strumenti all’attualità sono stati potenziati e ampliati stante la forte crisi economica e la carenza di finanziamenti registrata negli ultimi anni. La natura giuridica della concessione, è stata inquadrata sia atto amministrativo unilaterale (provvedimento amministrativo) che come atto di natura privatistica – concessione come contratto. La concezione della concessione come contratto privatistico di regolazione dei rapporti tra amministrazione e privati si inquadra nell’esigenza della pubblica amministrazione di incentivare la collaborazione dei privati attraverso una garanzia dei diritti economici assicurata dal diritto privato mentre l’inquadramento della concessione come rapporto di diritto pubblico si basava sul presupposto che la concessione determinava un trasferimento di compiti e di funzioni amministrative dal concedente al concessionario. La giurisprudenza ha variato nel tempo la propria interpretazione in quanto lo strumento concessorio è caratterizzato dalla contemporanea presenza di elementi pubblicistici e privatistici e consente anche la traslazione dei pubblici poteri” e per tale motivazione per lungo tempo è stato escluso da qualsiasi confronto concorrenziale. Infatti la legge 24 giugno 1929, n. 1137, distingueva due tipi di concessione: la concessione di sola costruzione e la concessione di costruzione e gestione. La prima era l’atto amministrativo con cui una pubblica amministrazione affidava ad un soggetto il compito di costruire un’opera pubblica dietro il pagamento di un corrispettivo la seconda era l’atto amministrativo con il quale la pubblica amministrazione affidava a un soggetto il compito di costruire un’opera pubblica e di gestirla per un determinato periodo di tempo fermo restando la proprietà pubblica del bene La legge 8 agosto 1977, n. 584 equiparava la concessione di sola costruzione all’appalto e la sottoponeva allo stesso regime procedimentale e giuridico. La concessione di sola costruzione difficilmente distinguibile dall’istituto dell’appalto di opere pubbliche con la. Direttiva 18 luglio 1989 89/440/Ce è stata eliminata dal nostro ordinamento rendendo a essa applicabile le regole di pubblicità̀ L’art. 1 della dir. 93/37/Ce ha definito la concessione come contratto che presenta le stesse caratteristiche dell’appalto di lavori pubblici, “ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo”. La direttiva 93/37/Ce con la direttiva 93/38/Ce sono state recepite in Italia con la legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro sui lavori pubblici, c.d. legge “Merloni”. La direttiva unificata 2004/18/Ce, in materia di appalti riproduceva la definizione di concessione di lavori come contratto con caratteristiche simili all’appalto, salvo il fatto che il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera, ovvero nel diritto di gestire l’opera accompagnato da un prezzo. La prima direttiva europea in materia di concessioni è la n. 2014/23/Ce recepita nel Codice di cui al d.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, necessaria garanzia del processo di selezione del contraente della pubblica amministrazione e di formalizzazione negoziale del rapporto. Il modello concessorio resta centrale in Italia, ma anche in altri Paesi e la disciplina sulla finanza di progetto si fonda sull’istituto della concessione di costruzione e gestione diversificandosi solo per l’origine di iniziativa privata, sia pure concernente un’opera inserita nella programmazione dell’amministrazione. I La generalizzata contrazione degli investimenti pubblici negli ultimi decenni, in parte dovuta alle esigenze di contenimento della spesa pubblica, ha alimentato un interesse crescente verso modelli alternativi di finanziamento delle opere pubbliche e, in particolare, verso forme di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) che fa riferimento a tutte quelle «forme di cooperazione tra le autorità̀ pubbliche e il mercato privato per assicurare il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un’infrastruttura o la fornitura di un servizio». Nel «Libro Verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto degli appalti pubblici e delle concessioni» della Commissione Europea sono dettate le linee guida del fenomeno, nel rispetto dei principi di concorrenza e parità̀ di trattamento imposti dal Trattato e dalle Direttive comunitarie in materia di appalti allo scopo di valutare le caratteristiche specifiche del PPP». Tra i principali elementi caratterizzanti l’istituto si rileva la lunga durata del rapporto, il finanziamento garantito in tutto o in parte dal privato; ruolo strategico del privato, la distribuzione dei rischi Il PPP si articola in due forme principali: il PPP di tipo contrattuale e il PPP di tipo istituzionalizzato. Nel primo caso, il rapporto tra soggetto pubblico e privato si fonda su legami esclusivamente convenzionali e il rapporto tra amministrazione e impresa risulta caratterizzato da interessi potenzialmente in contrasto. Nel secondo caso cooperazione tra il soggetto pubblico e privato avviene attraverso un soggetto terzo dotato di personalità giuridica propria come le società miste. In entrambi i casi, il profilo rilevante è quello della scelta del soggetto privato, che deve avvenire nel rispetto dei principi concorrenziali della trasparenza e della parità̀ di trattamento. I PPP remunerativi e di facile posizionamento sul mercato sono a) progetti dotati di una intrinseca capacità di generare reddito mediante ricavi da utenza (tipo pagamento pedaggi c.d. “opera calda”): il flusso dei ricavi commerciali generati dal progetto consente un’adeguata remunerazione del capitale investito; b) progetti nei quali il concessionario privato fornisce direttamente servizi alla pubblica amministrazione (c.d. “opera fredda”): il riferimento è a tutte quelle opere pubbliche (carceri, ospedali, ecc.) per le quali il soggetto privato, che si occupa della realizzazione e della successiva gestione, trae la propria remunerazione dai pagamenti della pubblica amministrazione sotto forma di canoni c) progetti con una contribuzione finanziaria pubblica (c.d. opera tiepida) Le opere pubbliche richiedono generalmente l’applicazione di un prezzo amministrato all’utenza con un coinvolgimento economico diretto dell’amministrazione pubblica. Il contratto di concessione rappresenta, ad oggi, il modello di PPP più̀ diffuso al mondo. Le procedure di scelta del contraente a evidenza pubblica per l’individuazione dell’offerta migliore sul mercato, nel rispetto della concorrenza, dei principi generali di parità di trattamento e di trasparenza sono finalizzate a contenere la discrezionalità della pubblica amministrazione attraverso un insieme di accorgimenti (procedimenti, controlli) volti ad assicurare la conoscibilità e la controllabilità dell’interesse pubblico che deve perseguire la pubblica amministrazione. La direttiva 2014/23/UE sulle concessioni ha rappresentato un importante passo avanti per garantire nell’ambito del PPP e delle concessioni la dovuta trasparenza. La Corte di Giustizia UE ha più̀ volte chiarito che la normativa interna in contrasto con i suddetti principi è contraria al diritto comunitario e il giudice nazionale è tenuto a disapplicarla. Il principio di parità di trattamento risulta connesso con quello di non discriminazione ed entrambi costituiscono valori su cui si fonda la disciplina comunitaria con il conseguente obbligo di definizione di regole chiare ed eque, definite e rese pubbliche per porre i potenziali concorrenti nella stessa condizione di partenza e applicabili in modo uniforme, al fine di rendere effettivo il mercato della concorrenza. Le amministrazioni sono tenute a garantire che la scelta del candidato avvenga in base a criteri obiettivi tutti i concorrenti devono poter formulare le loro offerte in condizioni di parità Il principio di trasparenza obbliga le amministrazioni concedenti a rendere pubblica la loro intenzione di ricorrere a una concessione Il principio di proporzionalità esige che ogni provvedimento sia adeguato agli scopi perseguiti evitando di fissare requisiti professionali o finanziari sproporzionati rispetto all'oggetto della concessione. L’applicazione del principio di proporzionalità alla durata della concessione comporta che la concessione non può eccedere il periodo necessario per ammortizzare gli investimenti e remunerare i capitali, ferma restando la permanenza del rischio di gestione sul concessionario. Ulteriore principio comunitario che viene in considerazione con riferimento al tema delle concessioni è quello della tutela dei diritti fondamentali, rientrante nelle tradizioni comuni agli Stati membri: esso esige che eventuali provvedimenti di diniego adottati dalle amministrazioni in sede di rilascio delle concessioni o di gestione delle procedure all'uopo finalizzate debbano essere motivati e possano essere oggetto di ricorsi giurisdizionali da parte di loro destinatari. La direttiva 92/50/Cee di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi non definiva la concessione di servizi solo nella proposta di direttiva servizi presentata al Consiglio il 28 agosto 1991 definiva tale istituto come : “contratto diverso dalla concessione di lavori pubblici (...) concluso tra un’amministrazione e un altro ente a sua scelta in forza del quale l’amministrazione trasferisce all’ente l’esecuzione di un servizio pubblico di sua competenza e l’ente accetta di svolgere tale attività̀ avendo come corrispettivo il diritto di sfruttare il servizio oppure tale diritto accompagnato da una controprestazione pecuniaria”. Il riferimento in questo caso era espressamente ai servizi pubblici. Gli elementi distintivi della concessione di lavori erano ritenuti propri anche della concessione di servizi: il criterio della gestione costituisce pertanto una caratteristica essenziale in entrambi i casi. Nelle concessioni di servizi la remunerazione avviene attraverso i ricavi ottenuti dall’utenza assumendo il rischio di non essere remunerato. La direttiva 2004/18/Ce ha introdotto la definizione comunitaria di concessione di servizi, ma ne escludeva l’assoggettamento alla normativa comunitaria. Le direttive in materia di appalti non disciplinavano il “rapporto concedente- concessionario nella concessione di servizi la pubblica amministrazione doveva garantire il rispetto dei principi di imparzialità̀, buona amministrazione ed economicità̀, sanciti dall’art. 97 della Costituzione e dall’art. 1 della legge n. 241/1990 non consentendosi, quindi, potere puramente discrezionale nella scelta del concessionario. L’art. 43 della Costituzione fa riferimento ai servizi pubblici essenziali con carattere di preminente interesse generale e include nel servizio pubblico qualsiasi prestazione di interesse collettivo, svolta da qualsivoglia soggetto ampliando il principio di sussidiarietà (orizzontale), con il passaggio dallo Stato gestore allo Stato regolatore. La disposizione comunitaria riconosce possibili deroghe in favore di “imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale”, nei limiti in cui l’applicazione delle disposizioni del Trattato risulti di ostacolo all’adempimento, di fatto o di diritto, della specifica missione loro affidata riconoscendo una discrezionalità in capo alle amministrazioni nazionali nell’organizzazione e gestione dei servizi pubblici, nel rispetto dei principi comunitari. Nel tempo si è consolidata la progressiva erosione dell’area riservata al “pubblico”, come dimostra la liberalizzazione di molti settori come i trasporti, le telecomunicazioni, l’energia e in Italia la disciplina di riferimento sui pubblici servizi trova il suo principale riferente nella disciplina contenuta nell’art. 113, comma 545 del Testo unico degli enti locali (t.u.e.l.), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui l’espletamento della gara ad evidenza pubblica non è sempre previsto per l’affidamento del servizio pubblico. Solo nella concessione, e non anche nell’appalto di servizi pubblici, il rischio di gestione grava sull’aggiudicatario. Infatti, a differenza dell’appalto pubblico di servizi (nel quale l’impresa con la sottoscrizione del contratto si assume l’impegno verso la pubblica amministrazione dietro remunerazione, ma senza alcuna responsabilità̀ verso gli utenti finali), con la stipulazione del contratto di concessione di servizi pubblici l’operatore economico assume l’impegno di erogare le prestazioni al pubblico con connesso rischio di gestione economica relativo, per tutta la durata della concessione. Diverso è quindi il destinatario della prestazione, che nell’appalto è la sola pubblica amministrazione, mentre nel contratto di concessione di servizio pubblico, è la collettività degli utenti. È sostanzialmente la modalità di remunerazione il tratto distintivo della concessione dall’appalto di servizi. La differenza tra concessione di lavori e concessione di servizi si ravvisa nel nesso di strumentalità che lega la gestione del servizio e l’esecuzione di lavori: solo se la gestione del servizio è strumentale alla costruzione dell’opera è configurabile una concessione di lavori pubblici se invece, l’espletamento dei lavori è strumentale alla gestione di un servizio pubblico assicurato da un’opera esistente, si tratterà di una concessione di servizi. Al riguardo nel nuovo Codice di cui al D.L.vo n. 50/2016 è prevista una nuova disciplina sui contratti misti di concessioni all’art. 169 stabilendo che le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l'oggetto principale del contratto determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi. I servizi pubblici locali sono quelli correlati allo sviluppo e alla promozione delle comunità̀ locali, e l’art. 112 del D.L.vo 267/2000 fa riferimento all’attualità oltre che al bene per cui può̀ essere ritenuto servizio ogni attività in grado di garantire una maggiore fruibilità del bene anche se si tratti di bene che soggiace al regime demaniale. Con la Direttiva 2014/23/Ue, gli Stati Membri e gli operatori economici hanno finalmente una normativa armonizzata sull'aggiudicazione delle concessioni eliminando le ambiguità legate alla diversificazione delle singole normative nazionali con una disciplina organica la quale non si limita a mera definizione degli istituti giuridici, ma impone ai paesi membri linee guida chiare e precise per favorire anche le piccole-medie imprese. La nuova normativa riconosce il principio di libera amministrazione delle autorità̀ pubbliche, che possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori e la prestazione dei propri servizi in conformità al diritto nazionale e dell’Unione riconoscendo il principio della piena libertà di autorganizzazione, che consente di garantire la migliore esecuzione dei lavori e prestazione dei servizi, la stessa dignità del principio della piena apertura concorrenziale dei mercati degli appalti e delle concessioni. Alle amministrazioni spetta la scelta tra il regime di autoproduzione e quello di esternalizzazione nel rispetto dei principi fondamentali riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, innanzitutto quelli di parità̀ di trattamento, non discriminazione e trasparenza, applicabili all’agire contrattuale delle amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori in veste di soggetti concedenti. La Direttiva 23/2014 in particolare evidenza il punto essenziale dei contratti di concessione: permanenza del rischio operativo in capo al soggetto privato. Essa unifica le concessioni di lavori e di servizi, indicando il metodo di stima del valore e una sola soglia per la pubblicazione del bando di gara sulla GUCE. Le definizioni della concessione di lavori e di servizi non differisce dalle precedenti, infatti “le concessioni sono contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto, in virtù̀ dei quali una o più̀ amministrazioni aggiudicatrici o uno o più̀ enti aggiudicatori affidano l’esecuzione dei lavori e dei servizi o dei soli servizi ad uno o più̀ operatori economici, ove il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo” E’ prevista una soglia unica per la pubblicazione del bando di gara sulla GUCE di 5.350.000 Euro e per la qualifica di concessione non ha rilevanza la titolarità̀ dell’opera realizzata, che può̀ rimanere privata durante e al termine della concessione, quanto è determinante che l’amministrazione sia beneficiaria, direttamente o tramite la collettività, dell’attività della gestione privata. La gestione dell’opera pubblica o del servizio tramite l’opera pubblica, temporaneamente affidata al privato consente all’amministrazione di procedere a un nuovo affidamento. L’aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi e l’art. 165 del Codice disciplina il rischio e l’equilibrio economico finanziario delle concessioni: • Il rischio operativo che deve restare in capo al concessionario, ha natura economica e implica la “possibilità “che non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione” e può riguardare il lato della domanda e il lato dell’offerta. • Il rischio di domanda può̀ consistere nel fatto che la fruizione del servizio abbia un calo per l’insorgere nel mercato di un’offerta competitiva di altri operatori, come per mancanza di capacità di gestione del concessionario, o può̀ essere legato a fattori diversi come quello di una contrazione dei consumi generata da una crisi economica. • Il rischio di offerta, invece, può̀ riguardare, ad esempio, i contratti in cui i privati vengono remunerati dall’amministrazione aggiudicatrice per il recupero degli investimenti effettuati per eseguire il lavoro o fornire il servizio l’offerta di lavori e servizi che sono oggetto del contratto non corrisponda alla domanda e pertanto non viene remunerato. Un’altra innovazione riguarda la previsione della durata delle concessioni limitata al perseguimento equilibrio del PEF; è precisato che le concessioni devono avere una durata limitata, sono vietate le concessioni con durata illimitata o che potrebbero esserlo attraverso clausole di rinnovo. Quando la concessione ha una durata inferiore a quella necessaria per il recupero degli investimenti, è necessario riconoscere al concessionario un valore residuo finale per mantenere la sinallagmaticità contrattuale. L’obiettivo è di evitare che da durate temporali sovradimensionate, rispetto alle esigenze di equilibrio economico-finanziario, nascano benefici impropri per il concessionario. Oltre i cinque anni (articolo 18 comma 2 della Direttiva n. 23/2014) il tempo della concessione è determinato esclusivamente dal periodo per recuperare gli investimenti effettuati nell’esecuzione dei lavori o dei servizi e delle forniture, insieme con il ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali. Gli elementi costitutivi del contratto di concessione sono: contratto, progetto e piano economico finanziario che rappresenta quantitativamente lo sviluppo del progetto, la realizzazione dell’opera, la gestione del servizio e la sostenibilità economico-finanziaria per la durata dell’intera concessione. GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO DEL CODICE DI CUI AL D.L.VO n. 50/2016 PARTE III - CONTRATTI DI CONCESSIONE TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE CAPO I - PRINCIPI GENERALI Art. 164. (Oggetto e ambito di applicazione) 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 346 del TFUE, le disposizioni di cui alla presente Parte definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché dagli enti aggiudicatori qualora i lavori o i servizi siano destinati ad una delle attività di cui all'allegato II. In ogni caso, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'attività economica che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici. 2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione. 3. I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte. 4. Agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nella presente parte, le disposizioni del presente codice. 5. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della presente Parte, nonché le disposizioni di cui alle parti I e II in materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza, non derogate espressamente dalla presente parte. Art. 165. (Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni) 1. Nei contratti di concessione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv), la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario. 2. L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, può essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera affidata in concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. 3. La sottoscrizione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della approvazione del progetto definitivo e della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Al fine di agevolare l'ottenimento del finanziamento dell'opera, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito. Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti. 4. Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario. 5. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonché di mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalle società di progetto di cui all'articolo 185, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo e del comma 3, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale. 6. Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse. Art. 166. (Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla presente Parte. Essi sono liberi di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Art. 167. (Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni) 1. Il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. 2. Il valore stimato è calcolato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. 3. Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore di più del 20 per cento rispetto al valore stimato, la stima rilevante è costituita dal valore della concessione al momento dell'aggiudicazione. 4. Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione. Nel calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso, in particolare dei seguenti elementi: a) il valore di eventuali forme di opzione ovvero di altre forme comunque denominate di protrazione nel tempo dei relativi effetti; b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore; c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia forma, dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento; d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione; e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione; f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi; g) ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque denominato ai candidati o agli offerenti. 5. Nel calcolo del valore stimato della concessione le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono conto degli atti di regolazione delle Autorità indipendenti. 6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere fatta con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del presente codice. Una concessione non può essere frazionata al fine di escluderla dall'osservanza delle norme del presente codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino, valutate al momento della predisposizione del bando dalla amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. 7. Quando un'opera o un servizio proposti possono dar luogo all'aggiudicazione di una concessione per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti. 8. Quando il valore complessivo dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 il presente codice si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto. Art. 168. (Durata delle concessioni) 1. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa. 2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione. Art. 169. (Contratti misti di concessioni) 1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Nel caso di concessioni miste che consistono in parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato IX l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi. 2. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applicano i commi 8 e 10. 3. Se parte di un determinato contratto, ovvero una delle attività interessate, sono disciplinate dall'articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 160. 4. Nel caso di contratti aventi ad oggetto diverse attività, una delle quali è disciplinata dall'allegato II, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare concessioni distinte per le parti distinte o di aggiudicare un'unica concessione. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuna di tali concessioni è adottata in base alle caratteristiche della attività distinta. 5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto sia elementi disciplinati dal presente codice che altri elementi, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare concessioni distinte per le parti distinte o di aggiudicare una concessione unica. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali concessioni distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta. 6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare una concessione unica, il presente codice si applica, salvo se altrimenti previsto all'articolo 160 o dal comma 9, alla concessione mista che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette. 7. La scelta tra l'aggiudicazione di un'unica concessione o di più concessioni distinte non può essere effettuata al fine di eludere l'applicazione del presente codice. 8. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione. 9. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di concessioni nonché appalti nei settori ordinari o speciali il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni che disciplinano gli appalti nei settori ordinari o nei settori speciali. 10. Nel caso in cui il contratto misto concerna elementi sia di una concessione di servizi che di un contratto di forniture, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture. 11. Ad una concessione destinata all'esercizio di più attività si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinata. 12. Nel caso di concessioni per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinate, le norme applicabili sono determinate conformemente alle lettere a), b) e c): a) la concessione è aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici se una delle attività cui è destinata la concessione è soggetta alle disposizioni applicabili alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici e l'altra attività è soggetta alle disposizioni relative alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori; b) la concessione è aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari; c) la concessione è aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano le concessioni se una delle attività cui è destinata la concessione è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni e l'altra non è soggetta né alla disciplina delle concessioni né a quella relativa all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o speciali. CAPO III - ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI Art. 174. (Subappalto) 1. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30, alle concessioni in materia di subappalto si applica il presente articolo. 2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184. In sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei seguenti casi: (ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, il secondo periodo del presente comma è sospeso fino al 31 dicembre 2020) a) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione; b) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni. 3. L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 4. Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire presso l'impianto sotto la supervisione della stazione appaltante successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori. 5. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente. 6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 7. Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall'obbligazione solidale di cui al comma 5. 8. Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell’articolo 105 Art. 175. (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) 1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state espressamente previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili che fissino la portata, la natura delle eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate. Tali clausole non possono apportare modifiche che alterino la natura generale della concessione. In ogni caso le medesime clausole non possono prevedere la proroga della durata della concessione; b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale e comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravi o dei costi; c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza; 2) la modifica non alteri la natura generale della concessione; d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze: 1) una clausola di revisione in conformità della lettera a); 2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice, fatta salva l'autorizzazione del concedente, ove richiesta sulla base della regolamentazione di settore; 3) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori; e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), per le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II l'eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale, inteso come valore quale risultante a seguito dell'aggiudicazione delle opere o dei servizi o delle forniture oggetto di concessione. Le modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice. 3. Le stazioni appaltanti che hanno modificato una concessione nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano, conformemente a quanto disposto dall'articolo 72, un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le informazioni di cui all'allegato XXV. 4. Le concessioni possono essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, né di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate se la modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti: a) la soglia fissata all'articolo 35, comma 1, lettera a); b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale. 5. La modifica di cui al comma 4 non può alterare la natura generale della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. 6. Ai fini del calcolo del valore di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), 2 e 4 il valore aggiornato è il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione. Se la concessione non prevede una clausola di indicizzazione, il valore aggiornato è calcolato tenendo conto dell'inflazione calcolata dall'ISTAT. 7. La modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale, quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 4, una modifica è considerata sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta: a) la modifica introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti - n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione; b) la modifica altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale; c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione; d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d). 8. Una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione è richiesta per modifiche delle condizioni di una concessione durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 4. Art. 176. (Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro) 1. Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela, la concessione può cessare, in particolare, quando: a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80; b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al concessionario si applica il comma 4. 4. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della amministrazione aggiudicatrice ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario: a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse; c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione. 5. Le somme di cui al comma 4 e al comma 7 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 185, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti. 5-bis. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al comma 4, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, il concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi. 6. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore delle somme previste al comma 4. 7. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile. 8. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, la stazione appaltante comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro. 9. L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dalla stazione appaltante. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui la stazione appaltante vi presta il consenso. 10. La stazione appaltante prevede nella documentazione di gara il diritto di subentro degli enti finanziatori di cui al comma 8. 10-bis. Il presente articolo si applica ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato e agli operatori economici titolari di tali contratti. Art. 177. (Affidamenti dei concessionari) 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte può essere realizzata da società in house di cui all'articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo è pari al sessanta per cento.(comma così modificato dall'art. 1, comma 568, legge n. 205 del 2017) 2. Le concessioni di cui al comma 1 già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2021. Le concessioni di cui al comma 1, terzo periodo, già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020. (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera bb), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 1, comma 9-bis, della legge n. 8 del 2020, di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019) 3. La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell’ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalità indicate dall’ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l’anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell’importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica. (comma così sostituito dall'art. 1, comma 568, legge n. 205 del 2017) Art. 178. (Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio) 1. Per le concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del presente codice, siano scadute, il concedente, che non abbia ancora provveduto, procede alla predisposizione del bando di gara per l'affidamento della concessione, secondo le regole di evidenza pubblica previste dalla Parte III del presente codice, nel termine perentorio di sei mesi dalla predetta data, ferma restando la possibilità di affidamento in house ai sensi dell'articolo 5. Qualora si proceda all'affidamento in house ai sensi dell'articolo 5, le procedure di affidamento devono concludersi entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente codice. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento delle concessioni di cui all'articolo 5 del presente codice, è vietata la proroga delle concessioni autostradali. 2. I reciproci obblighi, per il periodo necessario al perfezionamento della procedura di cui al comma 1, sono regolati, sulla base delle condizioni contrattuali vigenti. 3. Per le concessioni autostradali per le quali la scadenza avviene nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente codice, il concedente avvia la procedura per l'individuazione del concessionario subentrante, mediante gara ad evidenza pubblica, in conformità alle disposizioni della Parte III del presente codice, ferma restando la possibilità di affidamento in house ai sensi dell'articolo 5. Ove il suddetto termine sia inferiore a ventiquattro mesi alla data di entrata in vigore del presente codice, la procedura di gara viene indetta nel più breve tempo possibile, in modo da evitare soluzioni di continuità tra i due regimi concessori. 4. Il concedente avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento della nuova concessione autostradale, in conformità alle disposizioni della Parte III del presente codice entro il termine di ventiquattro mesi antecedente alla scadenza della concessione in essere, ferma restando la possibilità di affidamento in house ai sensi dell'articolo 5. 5. Qualora la procedura di gara non si concluda entro il termine di scadenza della concessione, il concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione fino al trasferimento della gestione. Per detto periodo si applica quanto previsto al comma 2. 6. Il concedente, almeno due anni prima della data di scadenza della concessione, effettua, in contraddittorio con il concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato tecnico complessivo dell'infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformità degli impegni assunti convenzionalmente. 7. Per le opere assentite che il concessionario ha già eseguito e non ancora ammortizzate alla scadenza della concessione, il concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di tali poste dell'investimento, da parte del subentrante, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal bilancio di esercizio alla data dell'anno in cui termina la concessione, e delle variazioni eseguite ai fini regolatori. L'importo del valore di subentro è a carico del concessionario subentrante. 8. Fatti salvi i contratti di partenariato pubblico privato con canone di disponibilità, per le concessioni autostradali il rischio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera zz), si intende comprensivo del rischio traffico. L'amministrazione può richiedere sullo schema delle convenzioni da sottoscrivere un parere preventivo all'Autorità di regolazione dei trasporti. 8-bis. Le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all’articolo 183. 8-ter. Le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società in house di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo di cui all'articolo 5 sulla predetta società in house può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla società in house i poteri di cui al citato articolo 5. ***************** RACCOLTA LEZIONI SUI CONTRATTI PUBBLICI ********************* Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e successive modifiche ed integrazioni ***************** Dott. Arch. Maria Lucia Conti AGGIORNAMENTO SETTEBRE 2020 11° LEZIONE 10 NOVEMBRE PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO LA FINANZA DI PROGETTO (art. 183 del Codice) Permane nel settore del partenariato pubblico e privato e nella finanza di progetto nel nuovo Codice di cui al D. L.vo n. 50/2016 e successive modifiche il diritto di prelazione a favore del privato che propone l’esecuzione di opere pubbliche anche al di fuori della programmazione triennale. L’emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto con l’eliminazione dei vincoli posti dal codice civile e la possibilità di fornire garanzie agli investitori anche nella fase di costruzione delle opere dovrebbe consentire anche ai piccoli interventi di assicurare la sostenibilità economica dell’investimento fino alla messa a regime dell’opera e conseguente produttività dell’investimento stesso tramite la gestione. L’utilizzo dei nuovi strumenti finalizzati a sollecitare l’intervento dei privati nella realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità deve ancora, però, trovare il supporto e la fiducia del settore bancario e finanziario all’attualità apparentemente non interessato ad ulteriori esposizioni. Con la medesima finalità di sollecitare il settore privato nell’investimento pubblico è la previsione di coinvolgimento anticipato delle banche, la bancabilità dei progetti, la possibilità di procedere all’affidamento, anche, su progetto di fattibilità. Gli operatori economici privati possono presentare proposte fuori dalla programmazione triennale accompagnata da un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, dal piano economico- finanziario asseverato e l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro un termine prestabilito. Inoltre l’Amministrazione può chiedere al proponente di apportare al progetto di fattibilità presentato le modifiche ritenute necessarie all’approvazione senza le quali la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto di fattibilità è, quindi, inserito nella programmazione e il proponente apporta le eventuali ulteriori modifiche richieste in sede di approvazione del progetto acquisendo il diritto di prelazione. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara e il proponente assume la denominazione di promotore, e nel bando «è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione» impegnandosi il promotore stesso «ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario». Il nuovo codice di cui al D.L.vo n. 50/2016 degli appalti individua cinque fattispecie di Partenariato ovvero: 1) Contratto in base al quale una o più stazioni appaltanti affidano l’esecuzione di lavori, la prestazione di servizi o la disponibilità di beni immobili pubblici ad uno o più operatori economici, riconoscendo un canone periodico o il diritto a riscuotere direttamente gli introiti di un servizio ad utenza esterna a fronte dei costi di investimento e di gestione, oltre che per attenuare il rischio d’impresa. Il programma triennale dei lavori conterrà l’espressa indicazione degli interventi suscettibili di essere realizzati con questo sistema. L’affidamento può avere ad oggetto anche la fattibilità tecnico ed economica e la progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi (art. 180 del Codice). 2) Articolo 151 relativo alle sponsorizzazioni è una “forma speciale di partenariato” che il Ministero dei beni culturali può attivare, anche mediante concessione, al fine di consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato. 3) Articolo 65 introduce il partenariato per l’innovazione nuovo e innovativo strumento di acquisizione di prodotti, servizi o lavori che non trovano riscontro in soluzioni già disponibili sul mercato, e pertanto devono essere realizzati espressamente, a valle di specifiche attività di ricerca e sviluppo. Attraverso una prima selezione dei candidati e una serie di negoziazioni parallele con i soggetti che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura, le stazioni appaltanti potranno sia manifestare i propri fabbisogni fissando i requisiti minimi e i costi massimi delle soluzioni richieste, senza impegnarsi in un’ardua descrizione a priori delle stesse, sia strutturare la commessa in fasi successive, secondo la sequenza tipica dei progetti di ricerca, fissando obiettivi intermedi che i partecipanti dovranno raggiungere per ottenere il pagamento della remunerazione corrispondente. 4) Articolo 190 contempla il contratto di partenariato sociale prevede che cittadini singoli o associati, appartenenti ad un ambito locale, possano proporre all’amministrazione competente progetti di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze o strade, la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, o interventi di decoro urbano, recupero e riuso di aree e beni immobili inutilizzati con finalità di interesse generale, ottenendo in cambio riduzioni o esenzioni di tributi in corrispondenza al tipo di attività svolta. I cittadini residenti in prossimità di aree riservate al verde pubblico urbano o immobili comunali di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, possono, anche, chiedere di avere in affidamento la gestione di tali spazi in cambio della manutenzione delle medesime aree e beni, con diritto di prelazione rispetto ad altri soggetti interessati. I cittadini organizzati possono, inoltre formulare proposte operative di pronta realizzabilità per la realizzazione di opere di interesse pubblico, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l’ente locale che li acquisirà. al proprio patrimonio indisponibile. 5) affidamento in-house, che costituisce deroga rispetto alle norme comunitarie in materia di appalti e concessioni. Questa forma di partenariato può essere assimilata anche l’esecuzione congiunta di appalti pubblici, accordi quadro o sistemi dinamici di acquisizione fra più stazioni appaltanti, non solo nazionali, GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO DEL CODICE DI CUI AL D.L.VO n. 50/2016 PARTE IV - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE ED ALTRE MODALITA' DI AFFIDAMENTO Art. 179. (Disciplina comune applicabile) 1. Alle procedure di affidamento di cui alla presente parte si applicano le disposizioni di cui alla parte I, III, V e VI, in quanto compatibili. 2. Si applicano inoltre, in quanto compatibili con le previsioni della presente parte, le disposizioni della parte II, titolo I a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, ovvero inferiore, nonché le ulteriori disposizioni della parte II indicate all'articolo 164, comma 2. 3. Le disposizioni della presente parte si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi. TITOLO I - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO Art. 180. (Partenariato pubblico privato) 1. Il contratto di partenariato è il contratto a titolo oneroso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera eee). 2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell’operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell’efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile all’amministrazione concedente a cura dell’operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l’organizzazione, la gestione, l’elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici. Il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica.(comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera c-quater), della legge n. 120 del 2020) 3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera come definiti, rispettivamente, dall'articolo 3 comma 1 lettere aaa), bbb) e ccc). Il contenuto del contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga ex ante. Con il contratto di partenariato pubblico privato sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico. 4. A fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all'operatore economico che è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi. Se la ridotta o mancata disponibilità dell'opera o prestazione del servizio è imputabile all'operatore, tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico. 5. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie altresì che a fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilità economica comunque pattuita ex ante, ovvero rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da parte dell'operatore economico, che pertanto si assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato della domanda del servizio medesimo. 6. L'equilibrio economico finanziario, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 3. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. A titolo di contributo può essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione. Le modalità di utilizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. 7. Si applica quanto previsto all'articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice. 8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti. Art. 181. (Procedure di affidamento) 1. La scelta dell'operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico. 3. La scelta è preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della sostenibilità economico-finanziaria e economico-sociale dell'operazione, alla natura e alla intensità dei diversi rischi presenti nell'operazione di partenariato, anche utilizzando tecniche di valutazione mediante strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a forme di partenariato pubblico privato in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto. 4. L'amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio, secondo modalità definite da linee guida adottate dall'ANAC, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti. L'operatore economico è tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi. (si vedano le Linee Guida n. 9 di ANAC) Art. 182. (Finanziamento del progetto) 1. Il finanziamento dei contratti può avvenire utilizzando idonei strumenti quali, tra gli altri, la finanza di progetto. Il finanziamento può anche riguardare il conferimento di asset patrimoniali pubblici e privati. La remunerazione del capitale investito è definita nel contratto. 2. Il contratto definisce i rischi trasferiti, le modalità di monitoraggio della loro permanenza entro il ciclo di vita del rapporto contrattuale e le conseguenze derivanti dalla anticipata estinzione del contratto, tali da comportare la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico. 3. Il verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. All'operatore economico sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio dì fluttuazione del tasso di interesse. Art. 183. (Finanza di progetto) 1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, è necessario che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti di programmazione approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice. Il progetto di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio del progetto di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico dell'opera. 3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'allegato XXI specifica: a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto definitivo, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto definitivo presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso. 4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 95, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione. 6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima. 7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei. 8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. 10. L'amministrazione aggiudicatrice: a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando; b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta; c) pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 27, anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario; d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione; e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso. 11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformità al progetto di fattibilità approvato. 12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo. 13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. 14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. 15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, anche se presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto di fattibilità deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo 93, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, qualora non sia già presente negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, è inserito in tali strumenti di programmazione ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9. (comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera d), della legge n. 120 del 2020) 16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato. 17. Possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale. 17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell’elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all’articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione.(comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera cc), della legge n. 55 del 2019) 18. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 185. 19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione. 20. Ai sensi dell'articolo 2 del presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente articolo. Art. 184. (Società di progetto) 1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicatala quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 183. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario. 2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi. 3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Art. 185. (Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto) 1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, le società di progetto di cui all'articolo 184 nonché le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere eee), possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purché destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresì le società ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; detti obbligazioni e titoli di debito possono essere dematerializzati e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi primo e secondo, e da 2415 a 2420 del codice civile. 2. La documentazione di offerta deve riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione. 3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle società operanti nella gestione dei servizi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, alle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e alle società titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui al predetto decreto n. 259 del 2003, nonché a quelle titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Per le finalità relative al presente comma, il decreto di cui al comma 3 è adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. 5. Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all'articolo 194, comma 12, del presente codice, in relazione alla facoltà del contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito. Art. 186. (Privilegio sui crediti) 1. I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali, ai sensi dell'articolo 194. 2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento. 3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, comma 2, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. Art. 187. (Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità) 1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo. 2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche. 4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione e dalla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste. 5. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto. L'offerente può anche essere un contraente generale. 6. La stazione appaltante pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali e all'esecuzione dell'opera. 7. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera può essere realizzata su area nella disponibilità dell'aggiudicatario. Art. 188. (Contratto di disponibilità) 1. L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto: a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3; b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice; c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all'eventuale contributo incorso d'opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice. 2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore. 3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto di fattibilità rispondente alle caratteristiche indicate in sede di gara e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità. 4. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici. 5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato dall’amministrazione aggiudicatrice e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice la quale può, entro trenta giorni, motivatamente opporsi ove non rispettino il capitolato prestazionale e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario. L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 6. L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 186 del presente codice, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera e dalla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità. Art. 189. (Interventi di sussidiarietà orizzontale) 1. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere affidati in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento. A tal fine i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al presente comma da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri. 2. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma. 3. Decorsi due mesi dalla presentazione della proposta, la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale può, con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 2, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La realizzazione degli interventi di cui ai commi da 2 a 5 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 4. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente. 5. La realizzazione delle opere di cui al comma 2 non può in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. Le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente. 6. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 43, commi 1, 2, e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di valorizzazione e incremento del patrimonio delle aree verdi urbane. Art. 190. (Baratto amministrativo) 1. Gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa. Art. 191. (Cessione di immobili in cambio di opere) 1. Il bando di gara può prevedere a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento all'affidatario o, qualora l'affidatario vi abbia interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purché in possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80, della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture e che non assolvono più, secondo motivata valutazione della amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, funzioni di pubblico interesse. 2. Possono formare oggetto di trasferimento anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione, purché prima della pubblicazione del bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo. 2-bis. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è stabilito dal RUP sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento. 3. Il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e la conseguente immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria per un valore pari al valore dell'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione è progressivamente svincolata con le modalità previste con riferimento alla cauzione definitiva. ***************** RACCOLTA LEZIONI SUI CONTRATTI PUBBLICI ********************* Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e successive modifiche ed integrazioni ***************** Dott. Arch. Maria Lucia Conti AGGIORNAMENTO SETTEBRE 2020 12° LEZIONE 13 NOVEMBRE Affidamenti in house In materia di gestione dei servizi pubblici vige il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche (c.d. di auto-organizzazione), sancito, a livello di ordinamento eurounitario, dall'articolo 2 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (c.d. Direttiva concessioni), ai sensi del quale «le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione» (primo comma). Un riferimento al principio di auto-organizzazione è contenuto nel quinto considerando della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (c.d. Direttiva appalti), ai sensi del quale «nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva». L'in house providing costituisce un'applicazione del principio di auto-organizzazione, concretizzandosi in un modello di gestione diretta del servizio pubblico che si contrappone all'esternalizzazione (outsourcing). Nella genesi dell'in house providing la giurisprudenza eurounitaria ha avuto un fondamentale ruolo ‘creativo'. Nel noto caso Teckal (cfr. sentenza del 18 novembre 1999, causa C-107/98) la Corte di giustizia ha individuato le condizioni legittimanti l'affidamento diretto del servizio pubblico in deroga alle regole generali imperniate sul modello di scelta del contraente tramite procedura competitiva a evidenza pubblica: alla Pubblica Amministrazione è consentito procedere ad affidamenti diretti di appalti o concessioni a società dotate di personalità giuridica nelle ipotesi in cui l'Amministrazione affidante eserciti sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (elemento c.d. strutturale) e il soggetto affidatario svolga, prevalentemente, attività intra moenia a favore dell'ente pubblico affidante (elemento c.d. funzionale). In presenza di tali condizioni il mancato ricorso alla procedura competitiva non comporta una violazione del principio della concorrenza, intercorrendo tra i due soggetti una relazione di alterità soltanto formale e non anche sostanziale. Le condizioni legittimanti l'affidamento in house hanno costituito ‘diritto vivente' di creazione giurisprudenziale fino al 2014, anno in cui il legislatore eurounitario ha proceduto alla positivizzazione dell'istituto: in coerenza con il principio di auto-organizzazione l'articolo 12 della Direttiva appalti, nel perimetrarne l'area applicativa, ha testualmente escluso da detta area l'appalto aggiudicato da un'Amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o privato al ricorrere – congiunto - delle seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata». Secondo i Giudici amministrativi «può ritenersi definitivamente acquisito - quantomeno in ambito europeo - il principio che l'in house providing non configura affatto un'ipotesi eccezionale e derogatoria di gestione dei servizi pubblici rispetto all'ordinario espletamento di una procedura di evidenza pubblica, ma costituisce una delle ordinarie forme organizzative di conferimento della titolarità del servizio, la cui individuazione in concreto è rimessa alle amministrazioni, sulla base di un mero giudizio di opportunità e convenienza economica» La trasposizione dal piano giurisprudenziale a quello normativo dell'istituto dell'in house providing è avvenuta, nel nostro ordinamento, in sede di recepimento delle direttive dell'anno 2014 da parte del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici" (cfr. articoli 5 e 192). Con il successivo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", il legislatore nazionale è intervenuto in chiave tipologica mediante l'introduzione dell'archetipo normativo della società in house (cfr. articolo 16). L'articolo 192 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che nell'ipotesi in cui l'affidamento riguardi servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza «le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche» (secondo comma). La citata disposizione impone un «onere motivazionale rafforzato, che consente un penetrante controllo della scelta effettuata dall'Amministrazione, anzitutto sul piano dell'efficienza amministrativa e del razionale impiego delle risorse pubbliche» Con la sentenza n. 681 del 27 gennaio 2020 la Quinta Sezione del Consiglio di Stato è stata chiamata a pronunciarsi, in sede giurisdizionale, sull'impugnazione, da parte della società Alfa S.p.A. (interamente partecipata dalla Regione Beta e affidataria della gestione dei servizi informatici di interesse regionale), del provvedimento di revoca dell'affidamento di uno specifico servizio informatico e di esternalizzazione del medesimo. In primo grado i Giudici amministrativi hanno escluso che la società ricorrente potesse rivendicare - «per il fatto stesso di essere una società in house interamente partecipata dalla Regione» - una sorta di «esclusiva» nella gestione dei servizi informatici della Regione, «obliterando i poteri decisori e gestionali propri dell'ente regionale» (T.A.R. Molise, Sez. I, 31 luglio 2019, n. 201). Il Consiglio di Stato ha condiviso quanto ritenuto dal Tribunale e - dopo aver rilevato che «la giurisprudenza appare consolidata nel ritenere che l'affidamento in house di servizi è illegittimo nel caso in cui non ci sia convenienza economica rispetto alla esternalizzazione dello stesso» - ha statuito che l'in house providing «è possibile solo qualora sussista per l'amministrazione una reale convenienza rispetto alle condizioni economiche offerte dal mercato». Dal Codice dei Contratti Pubblici TITOLO II - CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 4. (Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi) 1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Art. 5. (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico) (si veda anche il decreto legislativo n. 175 del 2016) 1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. 2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. 3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. 4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto. 5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti. 6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione. 7. Per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione. 8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile. 9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica. TITOLO II - IN HOUSE (si veda anche il decreto legislativo n. 175 del 2016) Art. 192. (Regime speciale degli affidamenti in house) 1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L’Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3. (si vedano le Linee Guida n. 7 di ANAC) 2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. 3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162. Art. 193. (Società pubblica di progetto) 1. Ove il progetto di fattibilità dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attività coordinata di più soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati. Alla società pubblica di progetto sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione dell'opera e delle opere strumentali o connesse, nonché alla espropriazione delle aree interessate, e all'utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte dall'infrastruttura. La società pubblica di progetto è autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La società pubblica di progetto realizza l'intervento in nome proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi dei finanziamenti per esso deliberati, operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza. 2. Per lo svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo del comma 1, le società pubbliche di progetto applicano le disposizioni del presente codice. 3. Alla società pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie. 4. La società pubblica di progetto è istituita allo scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione dell'infrastruttura, e a promuovere altresì la partecipazione al finanziamento; la società è organismo di diritto pubblico e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente codice. 5. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla società pubblica di progetto di beni immobili di proprietà o allo scopo espropriati con risorse finanziarie proprie. 6. Ai fini del finanziamento di cui al comma 5, gli enti pubblici possono contribuire per l'intera durata del piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla società pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri tributi o diverse fonti di reddito, fra cui: a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione e IMU, indotti dalla infrastruttura; b) da parte della camera di commercio, industria e artigianato, una quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 7. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore. 8. I soggetti privati interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprietà o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale. 16°LEZIONE 27 NOVEMBRE 2020 I REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER I CONTRATTI PUBBLICI - LA DETERMINA A CONTRARRE - IL BANDO – IL DISCIPLINARE DI GARA Le procedure e i sistemi per l’affidamento dei servizi. compresi quelli di ingegneria e di architettura e dei lavori pubblici nonché per le forniture si svolgono con le medesime regole, codificate dal Codice, che sono recepite nei bandi e nei disciplinari di gara per quanto attiene alle modalità, ai termini e alle forme di pubblicità in relazione all’importo complessivo a base di gara del contratto che si intende stipulare per individuare le soglie di rilevanza comunitaria o nazionale di cui all’articolo 35 del Codice già trattate nel capitolo 11 LE FORME DI PUBBLICITÀ IN RELAZIONE ALLE SOGLIE La prima verifica da effettuare, per lo svolgimento della procedura di gara, per quanto attiene alle forme di pubblicità e tempi di pubblicazione, consiste nell’accertamento della rilevanza comunitaria del contratto sulla base di soglie di cui all’articolo 35 del Codice , periodicamente aggiornate dalla Comunità Europea con appositi atti regolamentari, il cui recepimento nelle norme nazionali è obbligatorio per tutti gli Stati membri. Assume particolare rilevanza in tutta la procedura di gara la corretta individuazione, da parte del Responsabile del procedimento, dell’importo a base di appalto, in quanto un'errata indicazione o un artificioso frazionamento di tale importo può provocare l’annullamento della procedura stessa e, nel caso di sottrazione alle forme di pubblicità di rilevanza comunitaria, l’attivazione da parte della Comunità di una procedura di infrazione con possibile condanna dello Stato interessato. A tal fine l’art. 35 del Codice indica, dettagliatamente, le modalità e i termini da utilizzare per la determinazione dell’importo a base d’appalto e, con riferimento ai lavori pubblici , in particolare, il comma 9, precisa le modalità da adottare per gli interventi suddivisi per lotti funzionali, in quanto questa tipologia di appalto, è spesso utilizzata dalle Amministrazioni aggiudicatrici ed è quella a maggiore rischio di errore. Dal Codice dei Contratti Pubblici PARTE II - CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE TITOLO I - RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)(soglie così elevate dal 1° gennaio 2020 dai Regolamenti (UE) 2019/1827,1828, 1829, 1830, del 30 ottobre 2019) 1. Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono: a) euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; b) euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII; c) euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII; d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX. 2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono: a) euro 5.350.000 per gli appalti di lavori; b) euro 428.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX. 3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto. 5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unità operativa distinta. 6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. 7. Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto. 8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del presente codice. 9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;(lettera così modificata dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019) b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto. 10. Per gli appalti di forniture: a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;(lettera così modificata dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019) b) quando il valore cumulata dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto. 11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. 12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi. 13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente: a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell'importo residuo; b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto. 14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente: a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione; d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo: 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata; 2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto. 15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione. 16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato. 18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020) ***************** RACCOLTA LEZIONI SUI CONTRATTI PUBBLICI ********************* Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e successive modifiche ed integrazioni ***************** Dott. Arch. Maria Lucia Conti AGGIORNAMENTO SETTEBRE 2020 13° LEZIONE 17 NOVEMBRE LA QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI La tutela dell’interesse pubblico prevalente impone che i contratti pubblici siano eseguiti solo da operatori economici in possesso di requisiti tecnici, economici e di carattere generale soggettivi che li rendano affidabili e per questo è prevista una selezione e verifica preventiva di tali requisiti da parte delle norme che preclude la partecipazione alle gare pubbliche a coloro che non ne sono in possesso. L’operatore economico che partecipa ad una procedura ad evidenza pubblica per essere considerata affidabile deve qualificarsi, dimostrando il possesso dei requisiti di ordine generale (ossia affidabilità morale) e speciale ( affidabilità economico- finanziaria e tecnico-organizzativa). La procedura di qualificazione avviene in maniera differente a seconda dell’oggetto dell’appalto, infatti per i lavori il sistema di qualificazione è attuato all’esterno della gara da organismi di diritto privato di attestazione (SOA) , mentre per i servizi e le forniture non sussistendo un sistema di qualificazione preventiva la stessa viene effettuata in sede di gara dalla stazione appaltante dimostrando il possesso dei requisiti previsti all’art.80 e 83 nei modi e nei termini stabiliti nell’allegato XVII del Codice. La qualificazione degli operatori economici per l’esecuzione di lavori pubblici attuale è all’attualità quella prevista dal precedente Codice di cui al D.L.vo n. 163/2006 e dal suo Regolamento di attuazione di cui al DPR n. 207/2010 nonché dal Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00, pubblicato nell’ottobre 2014 dall’ANAC. La qualificazione è diversa in relazione all’entità dei lavori oggetto di gara, infatti ,sotto i € 150.000 provvede la stazione appaltante previa dichiarazione dell’operatore economico in sede di gara e conseguente verifica in sede di aggiudicazione mentre sopra tale importo mediante attestazione SOA sulla base dei seguenti principi generali: • Attività di qualificazione affidata a società organismi di attestazione SOA aventi natura giuridica privata; • Attestazione delle SOA da un’Autorità amministrativa terza ed imparziale (prima AVCP ora ANAC) che ha poteri di vigilanza , controllo e di sanzione e che accerta, anche, l’indipendenza e l’imparzialità attraverso una serie di requisiti che le medesime SOA devono possedere per svolgere il servizio di qualificazione che ha una finalità di preminente interesse pubblico. La procedura di qualificazione ha inizio con la sottoscrizione di un contratto privato di attestazione con una SOA da parte dell’operatore economico, e si conclude, in caso di esito positivo, con il rilascio del certificato necessario per partecipare alle gare e che comprova la capacità dell’operatore economico ad eseguire opere pubbliche per importo superiore a 150.000,00 e dimostra il possesso dei requisiti necessari per poter contrarre con la PA. A seconda della capacità strutturale e dei requisiti economici e tecnici posseduti dall’impresa , l’attestato SOA , abilita a concorrere a pubbliche gare d’appalto indette per categorie e classifiche di importo. Fini all'adozione del nuovo Regolamento di Attuazione di cui all’articolo 216 comma 27-octies del Codice dei Contratti Pubblici si applicano gli articoli dal 61 al 96 del DPR 207/2010 in applicazione delle norme transitorie di cui al comma 14 del medesimo art. 216 ed in particolare Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo: I fino a euro 258.000 II fino a euro 516.000 III fino a euro 1.033.000 III-bis fino a euro 1.500.000 IV fino a euro 2.582.000 IV-bis fino a euro 3.500.000 V fino a euro 5.165.000 VI fino a euro 10.329.000 VII fino a euro 15.494.000 VIII oltre euro 15.494.000 E le Categorie sono così divise tra generali e specializzate: (*) CATEGORIE GENERALI QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA OG 1 Edifici civili e industriali SI OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela SI OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane SI OG 4 Opere d'arte nel sottosuolo SI OG 5 Dighe SI OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione SI OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio SI OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica SI OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica SI OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione SI OG 11 Impianti tecnologici SI OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale SI OG 13 Opere di ingegneria naturalistica SI CATEGORIE SPECIALIZZATE OS 1 Lavori in terra OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico SI 0S 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario SI OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie SI OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori SI OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione SI OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica OS 8 Opere di impermeabilizzazione SI OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico [SI] (1) OS 10 Segnaletica stradale non luminosa SI OS 11 Apparecchiature strutturali speciali SI OS 12-A Barriere stradali di sicurezza SI OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili SI (2) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato SI OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti SI OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali [SI] (1) OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica [SI] (1) OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia [SI] (1) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio SI OS 18-B Componenti per facciate continue SI OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento [SI] (1) OS 20-A Rilevamenti topografici SI OS 20-B Indagini geognostiche SI OS 21 Opere strutturali speciali SI OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione [SI] (1) OS 23 Demolizione di opere OS 24 Verde e arredo urbano SI OS 25 Scavi archeologici SI OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali OS 27 Impianti per la trazione elettrica [SI] (1) OS 28 Impianti termici e di condizionamento SI OS 29 Armamento ferroviario [SI] (1) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi SI OS 31 Impianti per la mobilità sospesa [SI] (1) OS 32 Strutture in legno [SI] (2) OS 33 Coperture speciali SI OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità SI OS 35 Interventi a basso impatto ambientale SI (*) in rosso le categorie superspecializzate individuate dall'art. 2 del d.m. n. 248 del 2016 con una nuova declaratoria (Sito http://www.bosettiegatti.eu) Ai sensi del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 relativo al Regolamento di individuazione delle opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere sono state individuate le seguenti categorie: OG 11: Impianti tecnologici. Riguarda, nei limiti specificati all'articolo 3, lettera c), la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30. OS 2-A: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico. Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici. OS 2-B: Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario. Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali. OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori. Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state gia' realizzate o siano in corso di costruzione. OS 11: Apparecchiature strutturali speciali. Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari e i sistemi di precompressione a cavi post-tesi. OS 12-A: Barriere stradali di sicurezza. Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d'urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale. OS 12-B: Barriere paramassi, fermaneve e simili. Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche. OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato. Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso. OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. OS 18-A: Componenti strutturali in acciaio. Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio. OS 18-B: Componenti per facciate continue. Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale. OS 21: Opere strutturali speciali. Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti. Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni. OS 25: Scavi archeologici. Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse. OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi. Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione. OS 32: Strutture in legno. Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. La durata dell’attestazione è complessivamente di cinque anni purché entro il terzo anno dalla data del rilascio dell’attestazione l’impresa superi la verifica di medio termine. La vigenza dell’attestato e l’utilizzo in gara è consentito oltre il termine di scadenza per il tempo necessario allo svolgimento dell’attività di attestazione, a patto che sia per la verifica triennale sia per il rinnovo quinquennale la sottoscrizione del contratto con la SOA sia avvenuto entro 90 giorni dalla scadenza. La direttiva comunitaria 24/2014 all’art.64 stabilisce che gli Stati membri possano istituire o mantenere elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi riconosciuti o prevedere una certificazione da parte di organismi di certificazione conformi alle norme europee in materia di certificazione. La legge delega 11/2016 ha invece previsto all’art.1 , lett.uu) la possibilità di revisionare l’attuale sistema di qualificazione. Nel nuovo codice la revisione del sistema di qualificazione per i lavori è inserita al comma 3 dell’ art.84 che prevede in recepimento di quanto stabilito dalla legge delega una ricognizione straordinaria a cura dell’ANAC diretta a verificarne il possesso dei requisiti di esercizio dell’attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione e in data 20 luglio 2016 l’ANAC ha pubblicato uno stralcio della ricognizione straordinaria sulle SOA inviata alle Camere da cui si può evincere l’orientamento ad un controllo generalizzato a carico delle SOA circa il possesso dei requisiti. La restante parte della norma ripropone per intero quanto già previsto dall’art.40 del vecchio codice. Quindi il comma 1 art.84 prevede che i soggetti esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000,00 devono provare il possesso dei requisiti di qualificazione mediante attestazione rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC. Il nuovo sistema di qualificazione si baserà sul Nuovo Regolamento di cui all’articolo 216 comma 27-octies del Codice dei Contratti Pubblici che sostituirà il DPR 207/2010, disciplinando in modo analogo le modalità di svolgimento dell’attività di attestazione. Il sistema di qualificazione per i lavori è unico nel senso che le stazioni appaltanti possono richiedere esclusivamente l’esibizione dell’attestato SOA al fine di dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal bando di gara infatti l’articolo 94 precisa che le SOA attestano l’assenza dei motivi di esclusione, il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, il possesso di certificazione di qualità rilasciate da soggetti accreditati, il possesso di certificazione del rating d’impresa. Con riferimento al rating d’impresa, attribuito dall’Anac, non è chiaro se le SOA debbano riportare il punteggio posseduto dall’impresa sull’attestato oppure certificare semplicemente l’esistenza del rating. Dal Codice dei Contratti Pubblici Art. 84. (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici) 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. L’attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell’esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera q), della legge n. 55 del 2019) 2. Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono, altresì, individuati, livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale. L'attività di monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli standard di qualità comporta l'esercizio di poteri di diffida, ovvero, nei casi più gravi, la sospensione o la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dell'ANAC. (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera q), della legge n. 55 del 2019) 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, l'ANAC effettua una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, e le modalità di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso. L'ANAC relaziona sugli esiti di detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere, allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività di attestazione. 4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano: a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 che costituisce presupposto ai fini della qualificazione; b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83; il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti; (lettera così modificata dall'art. 1, comma 20, lettera q), della legge n. 55 del 2019) c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10. 4-bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalano immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell'operatore economico, tenendo conto della gravità del fatto e della sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell'articolo 8O, comma 5, lettera g), per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita dall'ANAC, l'iscrizione perde efficacia ed è immediatamente cancellata. 5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici è articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori. 6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalità predeterminate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Sull'istanza di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies. I controlli effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento positivo di valutazione ai fini dell'attribuzione della premialità di cui all'articolo 38. (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera q), della legge n. 55 del 2019) 7. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati: a) alla verifica della capacità economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando; b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro. 8. Il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies disciplina i casi e le modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di attestazione. Sono disciplinati, altresì, i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell'attività di qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese. (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera q), della legge n. 55 del 2019) 9. Al fine di garantire l'effettività e la trasparenza dei controlli sull'attività di attestazione posta in essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico sul proprio sito il criterio e il numero di controlli a campione da effettuare annualmente sulle attestazioni rilasciate dalle SOA. 10. La violazione delle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies è punita con la sanzione previste dall'articolo 213, comma 13. Per le violazioni di cui al periodo precedente, non è ammesso il pagamento in misura ridotta. L'importo della sanzione è determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione sulla base dei criteri generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, con particolare riferimento ai criteri di proporzionalità e adeguatezza alla gravità della fattispecie. Nei casi più gravi, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da un mese a due anni, ovvero della decadenza dell'autorizzazione. La decadenza dell'autorizzazione si applica sempre in caso di reiterazione della violazione che abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione dell'attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera q), della legge n. 55 del 2019) 11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies. (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera q), della legge n. 55 del 2019) 12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono individuate modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38, per migliorare l'effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. 12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 146, comma 4, del presente codice, possono continuare a volgere tali funzioni. 17°LEZIONE 4 DICEMBRE 2020 IL RATING D’IMPRESA All’art. 83, comma 10, con la finalità di attribuire un ruolo specifico alla reputazione dell’operatore economico è stato introdotto il sistema del “rating d’impresa”. Tale sistema, che rappresenta una novità assoluta nel nostro ordinamento, viene istituito presso l’ANAC, che avrà l’onere di curarne la gestione. Nel nuovo codice, dunque, la reputazione dell’impresa diviene elemento da utilizzare ai fini della qualificazione, e che consente, a determinate condizioni fissate nel bando di gara la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica anche ad operatori economici che, pur non possedendo tutti i requisiti strutturali speciali richiesti, godono di un punteggio reputazione positivo. Il governo degli Stati Uniti, nei primi anni 90 ha riformato l’intero sistema del public procurement ed ha imposto, per tutti i contratti di importo superiore ai 100.000 dollari, la reputazione delle imprese come criterio di valutazione delle offerte, da spendere per l’attribuzione dei punteggi in sede di gara. In sostanza la reputazione delle imprese viene misurata dal punteggio attribuito alla c.d. past performance pubblica, ossia al comportamento tenuto dalle imprese nei confronti delle stazioni appaltanti federali e statali. Viene attribuito alle modalità di esecuzione del contratto pubblico un valore compreso tra 0 e 5 punti suddivisi in 4 sub criteri (qualità, rispetto dei costi, dei tempi e comportamento tenuto nei confronti della PA) le singole stazioni appaltanti inseriscono tale valutazione in un database nazionale che può essere utilizzato nella successiva gara ai fini dell’attribuzione del punteggio finale Nel sistema statunitense, dunque la past performance positiva è elemento dirimente al fine dell’aggiudicazione della gara; talmente importante da diventare fulcro della strategia di crescita per le imprese che lavorano nel settore del pubblic procurement. Di conseguenza tutti gli operatori economici hanno interesse ad ottenere un punteggio di partenza alto perché ciò farà la differenza nell’aggiudicazione della futura commessa pubblica. Il punteggio di rating , dunque, è dotato di un effetto diretto ed immediato sull’aggiudicazione della futura gara e, dunque, sulla “vita” dell’impresa che intende operare nel mercato dei contratti pubblici; di conseguenza chi possiede un rating negativo può comunque partecipare alla gara ma si troverà a dover competere con operatori economici che, avvantaggiati dal rating positivo, avranno più possibilità di aggiudicarsi la commessa pubblica. In definitiva il rating d’impresa statunitense è l’asse portante di una politica che ha tra i propri obiettivi la selezione dell’operatore economico virtuoso e parimenti punisce , con la mancata aggiudica, l’impresa inaffidabile che non è in grado di rispettare quanto aveva promesso in sede di offerta. I criteri reputazionali sono stati recepiti in sede comunitaria nel considerando 101 ed all’art.57 della direttiva 2014/24/UE e il nuovo codice lo ha così introdotto nella normativa nazionale all’art.83, comma 10 del nuovo Codice “ E’ istituito presso l’Anac che ne cura la gestione il sistema del rating d’impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l’Autorità rilascia apposita certificazione. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell’impresa. L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida peraltro tutt’ora non definite . I requisiti reputazionali alla base del rating d’impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, del rating di legalità rilevato dall’ANAC in collaborazione con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché dei precedenti comportamentali dell’impresa , con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti, all’incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto. Tengono conto altresì della regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alla Casse Edile, valutata con riferimento ai tre anni precedenti. Nella direttiva comunitaria il rating d’impresa agisce non sull’aggiudicazione ma sull’ammissione del concorrente alla gara. La legge delega nazionale n. 11/2016 , invece, ha attuato questa parte della direttiva all’art. 1 lettere q) e uu) introducendo la facoltà-non disciplinata dalla normativa comunitaria- di istituire un sistema amministrativo idoneo sia a punire che a premiare le imprese e ai sensi di quanto stabilito al comma 10 dell’ articolo 83 si applica ai fini della qualificazione su indici di qualità e quantità, oggettivi e misurabili che esprimono la capacità strutturale e l’affidamento dell’impresa. La disciplina completa dell’istituto è affidata ad apposita linea guida dell’ANAC Nel rating statunitense qualsiasi impresa, piccola o grande, è interessata alla past performance perché la stessa incide sull’aggiudicazione della gara, nel sistema delineato dal nuovo codice invece la grande impresa non ha alcun interesse alla propria past performance dato che il rating viene utilizzato esclusivamente per la qualificazione. Interpretando letteralmente l’art.84, comma 4, lett. D) è ammissibile ritenere che le SOA debbono attestare esclusivamente il possesso della certificazione del rating, senza indicarne il punteggio. Il comma 6 ribadisce il ruolo di vigilanza dell’ANAC sull’intero sistema di qualificazione ed effettua ispezioni, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario, a fronte di motivata istanza proveniente dall’impresa, da altra SOA o dalla stazione appaltante. Ai sensi del comma 6 le stazioni appaltanti sono obbligate ad effettuare controlli a campione, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell’attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate dall’ANAC . Ricevuta la segnalazione l’ANAC dispone la sospensione cautelare dell’attestazione entro dieci giorni, salvo poi a definire la procedura entro 60 giorni. Le stazioni appaltanti diventano uno strumento di controllo diffuso utilizzato dall’Anac per verificare non solo il possesso dei requisiti ma anche lo svolgimento dell’attività di attestazione da parte delle SOA. L’attestato come detto ai sensi del comma 11 dell’ art. 84 è valido cinque anni purché l’impresa superi la verifica medio termine che deve essere effettuata entro tre anni dall’emissione. Per gli appalti di lavori pari o superiori a € 20 milioni il sistema di qualificazione rimane immutato: la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria e/o tecnica ed organizzativa. Gli operatori economici con l’ulteriore modifica apportata al comma 4 lett.b) dell’articolo 84 del Codice dall'art. 1, comma 20, lettera q), della legge n. 55 del 2019 di conversione del Dl 18 aprile 2019 n. 32 hanno la possibilità di utilizzare per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione i quindici anni precedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. Per garantire la trasparenza dei controlli sull’attività di attestazione l’ANAC predetermina e rende pubblico sul proprio sito il criterio e il numero dei controlli a campione da effettuare annualmente sulle attestazioni rilasciate dalle SOA ( comma 9) I poteri di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di un’impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante ( art.71, commi 1, 2 e 4 DPR 207/2010). Ai sensi del comma 12, art.84, invece entro un anno dalla data di entrata in vigore del Codice, con decreto del Ministero delle Infrastrutture, su proposta dell’ANAC per migliorare l’efficacia delle verifiche, verranno individuate modalità di qualificazione alternative al sistema attuale in ambito di lavori pubblici. 13° LEZIONE 17 NOVEMBRE L’ISTITUTO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO Il soccorso istruttorio è un istituto generale del procedimento amministrativo previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale disposizione prevede che il responsabile del procedimento può chiedere il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. Alla fattispecie generale disciplinata nella legge sul procedimento amministrativo si è successivamente aggiunta quella “speciale” di cui all’art. 46, comma 1, del previgente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006), confluita nell’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50 del 2016. Tale norma prevede che “le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa». Attraverso il soccorso istruttorio il legislatore ha inteso privilegiare l’aspetto sostanziale dell’effettivo possesso dei requisiti da parte degli operatori economici partecipanti alla gara rispetto al dato formalistico rappresentato dalla mera correttezza documentale delle dichiarazioni rese. Nello specifico, tale strumento normativo permette la sanatoria degli elementi o dichiarazioni essenziali mancanti o irregolari, purché l’operatore economico da un lato sia in effettivo possesso, entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta, dei requisiti richiesti per l’ammissione alla gara e, dall’altro, ottemperi alle richieste di integrazione della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima, comunque non superiore ai dieci giorni. Dall’ambito di applicazione della sanatoria risultano invece escluse le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa e le irregolarità essenziali afferenti all’offerta tecnica e all’offerta economica. Suddetto istituto, se da un lato è espressione di alcuni fondamentali principi del nostro ordinamento, quali quelli di favor partecipationis, buon andamento, giusto procedimento e leale collaborazione tra pubblica amministrazione e privati, dall’altro deve necessariamente confrontarsi con il principio speculare della “par condicio”. In tal senso, non può infatti non sottolinearsi come il presente istituto sia emblematico per quanto attiene al dialogo tra il diritto vivente interno e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’U.E., stante la possibilità di una sua incompatibilità applicativa con il diritto eurounitario (1). Come rilevato dal Consiglio di Stato “[…]l’ampia giurisprudenza di questo Consiglio, la quale ha delineato la portata oggettiva e sistematica della disciplina del soccorso istruttorio, la quale, attuando nell’ordinamento nazionale un istituto del diritto europeo dei contratti pubblici a recepimento facoltativo, ha enfatizzato l’impostazione sostanzialistica delle procedure di affidamento. La disciplina della procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici e all’amministrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare, in modo efficiente, quale sia l’offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell’aggiudicatario. In questo senso, dunque, l’istituto del soccorso istruttorio tende ad evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell’interesse del seggio di gara, che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedimentali facilmente emendabili Il soccorso istruttorio appare istituto applicabile tanto nel procedimento amministrativo –dove risulta positivamente disciplinato– quanto nell’ambito processuale. Il soccorso istruttorio per le irregolarità essenziali prevede un obbligatorio procedimento di sanatoria, “ossia di produzione, integrazione, correzione, con effetto sanante”. Ciò si spiega per la circostanza che le procedure concorsuali, seppure chiaramente finalizzate alla scelta della migliore offerta o del miglior candidato, operano all’interno di un quadro di regole poste a garanzia della leale e trasparente competizione, che devono essere rispettate nei limiti in cui ragionevolmente assolvano alla funzione di dirigere la competizione verso il risultato finale. Dal Codice dei Contratti Pubblici Art. 80. (Motivi di esclusione) 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: (ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020, il subappaltatore non deve essere indicato in fase di gara) (l'esclusione senza contraddittorio dell'offerente in base ai motivi di cui al presente articolo deve essere disapplicata in seguito a Corte di Giustizia della U.E., seconda sezione, 30 gennaio 2020, causa C-395/18, dove priva l’operatore economico offerente della possibilità di dimostrare, conformemente alla direttiva, la propria affidabilità malgrado l’esistenza di una violazione compiuta da uno dei suoi subappaltatori) a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019) 3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019) 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.(comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera b), della legge n. 120 del 2020) 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora: (ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, del decreto sblocca-cantieri, fino al 31 dicembre 2020, il subappaltatore non deve essere indicato in fase di gara) a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;(lettera così sostituita dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019) [b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;] (lettera così sostituita dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 a partire dal 1° settembre 2021) c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; (lettera c) sostituita dalle lettere c), c-bis) e c-ter) dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019) c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; (si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC)(lettera introdotta dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019) d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o concessione è:(comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019) a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale; b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso.(comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019) 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). (si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC) 14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo. Art. 83. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) 1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente: a) i requisiti di idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali. 2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII. Fino all'adozione di detto regolamento, si applica l'articolo 216, comma 14. (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera p), della legge n. 55 del 2019) 3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione. 4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere: a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto; b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività; c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. 5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema. 5-bis. In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c), l’adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall’operatore economico e in corso di validità. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell’appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l’offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall’impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione.(comma introdotto dall'art. 8, comma 5, lettera c), della legge n. 120 del 2020) 6. Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali. 7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui all'articolo 84 nonché quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall'articolo 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5. 8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle. 9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 10. E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l'affidabilità dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi e i criteri relativi alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono altresì un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell’ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell’impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all’applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e dell’incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto. Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l’entrata in vigore della presente disposizione. L’ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all’entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa. (comma così modificato, al terzo periodo, dall'art. 49, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito dalla legge n. 157 del 2019) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO Il documento di gara unico europeo rappresenta una delle principali novità introdotte dal legislatore comunitario con le direttive del 2014, è finalizzato a semplificare la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e a diminuire gli oneri amministrativi, attraverso una riduzione del numero dei certificati e documenti da allegare all’offerta. Il DGUE è disciplinato nel considerando 84 ( art.85) ed all’art.59 della direttiva appalti 24/2014 e il nuovo Codice recepisce la norma comunitaria senza variazioni significative. L’articolo 85 del nuovo Codice al comma 1 prevede “ Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il DGUE redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione Europea.” Il modello di formulario del DGUE è stato approvato dalla Commissione Europea con regolamento di esecuzione del 5 gennaio 2016. Il comma 1 seconda parte dell’art.85 definisce il DGUE come quel documento elettronico che sostituisce i certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, e consiste in un’autodichiarazione valida come prova preliminare del possesso dei requisiti generali (fissati all’art. 80) e dei requisiti speciali (previsti all’art.83) nonché di ogni altro requisito eventualmente richiesto nel bando di gara. Infine per ottenere la massima semplificazione amministrativa, gli operatori economici, come stabilito nel citato articolo 85, comma 4, possono riutilizzare il DGUE per più gare confermando la validità alla data della gara delle dichiarazioni e informazioni LA VERIFICA DEI REQUISITI Il meccanismo di verifica dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara o dalla lettera di invito con il precedente Codice veniva effettuato per servizi e forniture dalla stazione appaltante in sede di gara prima dell’apertura delle buste delle offerte nei confronti di offerenti scelti con sorteggio pubblico e in fase di proposta di aggiudicazione veniva effettuata la verifica nei confronti dell’aggiudicatario e del secondo in graduatoria qualora non già stati sorteggiati. Qualora l’operatore economico non poteva dimostrare quanto dichiarato in sede di offerta era escluso dalla gara e la stazione appaltante procedeva ad incamerare la polizza a garanzia dell’offerta pari al 2% dell’importo a base di gara (ex articolo 75 del vecchio Codice ora articolo 93 comma 1 del nuovo Codice) e procedeva alla segnalazione all’ANAC. Tale meccanismo di comprova era utilizzabile esclusivamente per servizi e forniture. Nel caso di lavori l’attestato SOA costituiva di per sé prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti quindi verificavano esclusivamente il possesso e la validità dell’attestato stesso. Il nuovo Codice per la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di gara si basa invece come detto sul DGEU (ART.85) e sui mezzi di prova (art.86) che sostituisce ogni autodichiarazione integrato da documenti complementari aggiornati conformemente all’art.86 e, se del caso, all’art.87”. Il ministero delle infrastrutture e trasporti con propria Circolare 18 luglio 2016, n. 3 ha emanato le “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 “ (GU n.174 del 27-7-2016) L’articolo 85 comma 2 del nuovo Codice stabilisce che il DGUE contiene informazioni rilevanti sul concorrente e eventualmente sull’ausiliario nel caso di avvalimento; • indica il soggetto pubblico o privato responsabile del rilascio dei documenti complementari attestanti il possesso dei requisiti ; • contiene la dichiarazione con cui l’operatore economico si obbliga a fornire i documenti complementari attestanti il possesso dei requisiti eventualmente richiesti dalla stazione appaltante. Durante lo svolgimento delle procedure di gara la stazione appaltante può chiedere agli offerenti tutti i documenti complementari, a condizione che siano necessari per assicurare il corretto svolgimento della procedura di gara. Nel nuovo codice la stazione appaltante ha la mera facoltà di procedere in qualsiasi momento della procedura alla comprova dei requisiti, solo ove necessario. La facoltà di comprova diviene obbligo quando la stazione appaltante ha individuato un offerente cui intende aggiudicare la gara. Il mancato accertamento di quanto dichiarato determina l’esclusione dell’operatore economico. Con l’articolo 86 del nuovo codice è stata inserita la possibilità per gli operatori economici di attestare attraverso mezzi di prova l’assenza di motivi di esclusione (requisiti generali ex art.80), nonché il possesso dei requisiti tecnici ed economici (requisiti speciali) previsti nel bando di gara o nella lettera di invito. La presentazione dei mezzi di prova indicati nell’allegato XVII parte II può essere richiesta sia in sede di offerta che di aggiudicazione Art. 85. (Documento di gara unico europeo) 1. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni: a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80; b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83; c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91. 2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di cui al comma 1 relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti. 3. Se la stazione appaltante può ottenere i documenti complementari direttamente accedendo alla banca dati di cui all'articolo 81, il DGUE riporta altresì le informazioni richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso. 4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide. 5. La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 54, comma 3 o comma 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87. 6. In deroga al comma 5, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora questi siano presenti nella banca dati di cui all'articolo 81 o qualora la stazione appaltante, avendo aggiudicato l'appalto o concluso l'accordo quadro, possieda già tali documenti. 7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente informazioni pertinenti sugli operatori economici, possono essere consultate, alle medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, con le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 81, comma 2. 8. Per il tramite della cabina di regia è messo a disposizione e aggiornato su e-Certis un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici che possono essere consultate dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri e sono comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le informazioni relative alle banche dati di cui al presente articolo. LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ La certificazione di qualità garantisce l’affidabilità dell’impresa esecutrice di appalti pubblici assicurando l’esecuzione dell’appalto secondo un livello minimo di prestazioni in conformità a parametri qualitativi ed ambientali predefiniti e processi di realizzazione dell’oggetto del contratto controllati e condotti con sistematicità. L’articolo 84 comma 4 lett. c) del nuovo Codice stabilisce che la certificazione di qualità viene “attestata” dalla SOA come condizione per ottenere l’attestato. Di conseguenza nei lavori il certificato di qualità deve essere sempre posseduto dall’operatore economico qualificato dalla SOA mentre per i servizi e forniture la richiesta della certificazione di qualità è su richiesta e valutazione della stazione appaltante. La procedura di valutazione dei sistemi di qualità aziendali si svolge attraverso istruttoria, ispezione a fini valutativi, rilascio di un certificato di conformità, visite di sorveglianza. I principali sistemi di gestione presenti sul mercato sono QMS, EMAS, OHSAS, ISMS. Con l’acronimo QMS si intendono i sistemi di gestione per la qualità che sono regolati dalle norme quadro della serie ISO 9000. Tale certificazione assicura la capacità di un operatore economico di strutturarsi e gestire le proprie risorse ed i propri processi produttivi. La certificazione EMAS ( Eco Management and Audit Scheme) garantisce la presenza di sistemi di gestione ambientale ed è regolata dalla norma ISO 14001. La gestione della salute e della sicurezza sul lavoro è prevista dai certificati OHSAS regolata da norma ISO 45001. La certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (ISMS) è regolata dalla normativa quadro della serie ISO 27000. Il nuovo Codice, come da indicazioni contenute nella direttiva 24/2014 all’art.62, ha disciplinato le certificazioni all’art.87 che al comma 1, in merito alla qualità indica una preferenza per le certificazioni rilasciate da organismi accreditati che utilizzano le norme europee pur ammettendo “altre prove” relative all’impiego di equivalenti misure di qualità e al comma 2, prevede la facoltà in capo alla stazione appaltante di stabilire nel bando il necessario rispetto di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale in attuazione dell’articolo 34 del medesimo codice al riguardo occorre fare attenzione se il requisito richiesto è valutato per la partecipazione/ammissione alla procedura di affidamento oppure come criterio di valutazione con attribuzione del punteggio in sede di aggiudicazione per evitare la commistione tra requisiti di qualificazione e i criteri di valutazione delle offerte La certificazione di qualità aziendale è stata oggetto contrasto all’interno della giurisprudenza amministrativa in ordine all’applicabilità dell’istituto dell’avvalimento. Nello specifico l’ANAC nella determina n°2 del 2012 riconduceva la certificazione di qualità ad un requisito soggettivo, come tale insuscettibile di avvalimento stante la sua intima correlazione tra l’ottimale gestione dell’impresa nel suo complesso ed il riconoscimento della qualità e quindi non cedibile ad altre organizzazioni se disgiunta dall’intero complesso aziendale e medesima interpretazione fu resa dal Consiglio di Stato III sezione con decisione 5695/2014 e V sezione con decisione 3949/2014. L’articolo 84 comma 4 lett. C) del nuovo Codice stabilisce l’obbligo per le SOA di attestare il possesso della certificazione di qualità in sede di rilascio di attestato di conseguenza per i lavori il soggetto ausiliato si ritenga si avvalga anche della certificazione di qualità. Dal Codice dei Contratti Pubblici Art. 87. (Certificazione delle qualità) 1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltantisi riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste. 2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile. 3. Le stazioni appaltanti, qualora richiedano agli operatori economici la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la conformità ai criteri di cui al comma 2 dell’articolo 34, fanno riferimento a organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000. 4. Le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di qualità sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta dalla Cabina di regia. ***************** RACCOLTA LEZIONI SUI CONTRATTI PUBBLICI ********************* Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e successive modifiche ed integrazioni ***************** Dott. Arch. Maria Lucia Conti AGGIORNAMENTO SETTEBRE 2020 14° LEZIONE 20 NOVEMBRE L’AVVALIMENTO (articolo 89) L’avvalimento ha la finalità di consentire all’operatore economico che sia privo dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti dal bando di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti, in coerenza con il principio di matrice comunitaria di favorire la partecipazione. La nuova disciplina dell’avvalimento contenuta negli articoli 38, commi 2,3 della direttiva 2014/23 UE e 63 della direttiva 2014/24/UE e 79 della direttiva 2014/25/UE è stata recepita nell’ articolo 89 del nuovo Codice e come previsto dalla precedente disciplina è consentito ad un operatore economico, privo di determinati requisiti economici, finanziari, tecnici e professionali richiesti ai fini della partecipazione ad una procedura per l’affidamento di un appalto pubblico, di avvalersi della capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi (comma 2) e con i quali rimarrà obbligato in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (comma 5). Inoltre viene precisato che dell’impresa ausiliaria non si possa avvalere più di un concorrente, non possa partecipare in proprio alla medesima gara, sia assoggettata alla normativa antimafia come il concorrente per cui partecipa, non può prestare il requisito relativo all’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, non può essere utilizzato per opere a notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. Il concorrente e l‘impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante il certificato di esecuzione dei lavori viene rilasciato all’impresa titolare del contratto mentre l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’articolo 89 è onere del concorrente di allegare all’offerta: • Una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; • L’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria; • La dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; • Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo con una delle imprese che partecipano alla gara; • Il contratto di avvalimento in copia autentica o in originale in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti richiesti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto ; Con il nuovo Codice sono state introdotte le seguenti innovazioni all’articolo 89 : • la possibilità per l’impresa concorrente di avvalersi dei criteri relativi all’indicazione di titolo di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lett. f), o delle esperienze professionali pertinenti, della società ausiliaria solo ove quest’ultima esegua direttamente il lavoro o i servizi per cui tali capacità sono richieste (commi1 e 2) • il dovere della stazione appaltante di verificare che l’impresa ausiliaria soddisfi i pertinenti criteri di selezione o se sussistano motivi obbligatori di esclusione (comma 3); • il dovere della stazione appaltante di imporre al concorrente di sostituire l’impresa ausiliaria che non soddisfa un pertinente criterio di selezione o per la quale sussistano motivi obbligatori di esclusione; • la possibilità che il soggetto ausiliario assuma il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (comma 8); • l’onere della stazione appaltante di trasmettere all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario; • il dovere della stazione appaltante di eseguire in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto spettando al RUP eseguire i relativi accertamenti nel corso d’opera circa l’utilizzo delle risorse e mezzi messi a disposizione del soggetto ausiliario (comma 9); • il divieto di avvalimento per gli appalti e le concessioni dei lavori qualora l’opera sia tecnicamente complessa o di notevole contenuto tecnologico (strutture, impianti e opere speciali) il cui valore sia superiore al 10% dell’importo totale dei lavori (comma 11); • avvalimento plurimo o multipli ponendo il divieto all’avvalimento a cascata nel senso che l’impresa ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto per fornire i requisiti richiesti dalla gara. Con il nuovo Codice è stato tracciato l’avvalimento in modo più completo e precisato l’ambito applicativo e i requisiti attribuendo alla stazione appaltante una maggiore discrezionalità nello stabilire di volta in volta nel bando di gara l’utilizzo ovvero le percentuali di prestazioni oggetto dell’avvalimento, nonché un maggiore potere di controllo e vigilanza della società ausiliaria imponendo di valutare nello specifico i requisiti e i mezzi messi a disposizione del soggetto ausiliario nonché il rapporto giuridico posto a fondamento dell’accordo di avvalimento (noleggio, affitto, accordo di rete). L’impresa ausiliaria infatti deve svolgere la prestazione direttamente, utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Il fondamento dell’istituto va ricercato nel principio comunitario secondo cui bisogna assicurare la più ampia partecipazione del sistema delle imprese al mercato delle grandi commesse pubbliche. Dal Codice dei Contratti Pubblici Art. 89. (Avvalimento) 1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può avvalersi, se necessario, della capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo riferito all'ambito temporale di validità del sistema di qualificazione. 3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici. 4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento. 5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 6. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 7. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. 10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all’articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera s), della legge n. 55 del 2019) (il decreto ministeriale (MIT) 10 novembre 2016, n. 248 è stato pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2017) IL SUBAPPALTO (articolo 105) Il subappalto nel nuovo Codice è regolato dall’105 e dall’art. 80, per i requisiti generali in attuazione del principio contenuto nella Legge delega (L.11/2016, art.1, comma 1, lett. rrr), che ha richiesto l’introduzione, nei contratti di lavori, servizi e forniture, “di una disciplina specifica per il subappalto”. Nella norma si conferma il carattere eccezionale del ricorso al subappalto nell’esecuzione di opere e lavori da parte degli appaltatori infatti nel comma 1 è precisato che “I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto” e che “Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo”. Il subappalto è un contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto dell’appalto principale stante la necessità di ricorrere a soggetti specializzati per l’esecuzione di parte dell’opera. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera”. Il limite principale all’utilizzo del subappalto è stabilito nel 30% per cento (ai sensi dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020 stabilito al 40%) dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture considerando esclusa da tale percentuale le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub]contratto da affidare. La principale innovazione del nuovo Codice per quanto attiene all’istituto del subappalto è costituito dalla indicazione sopra la soglia di cui all’articolo 35 in sede di offerta oltre che delle lavorazioni che si intendono subappaltare anche della terna di possibili subappaltatori ( sospeso tale obbligo ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, il presente comma fino al 31 dicembre 2020) fino al e della verifica prima della stipula del contratto della sussistenza, in capo ai medesimi subappaltatori, dei requisiti generali di cui all’art. 80. La mancata dichiarazione di voler ricorrere al subappalto in sede di gara non comporta esclusione, sanzione e/o richiesta di integrazione ma impossibilità per l’operatore economico di ricorrere a tale istituto durante l’esecuzione dell’appalto. Il sistema ha l’obbiettivo di consentire la preventiva conoscenza, da parte della stazione appaltante, di tutti i soggetti che potrebbero svolgere delle prestazioni con riferimento al bando di gara pubblicato in quanto una eventuale sostituzione del subappaltatore per la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 avverrebbe nei confronti di un altro dei soggetti della terna, postulando la necessaria conoscenza della presenza dei requisiti generali in capo a tutti e tre i possibili appaltatori, già dal momento della presentazione dell’offerta. L’indicazione in sede di offerta per il sopra soglia e , indipendentemente dall'importo a base di gara, per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri) la terna dei subappaltatori deriva dal recepimento dell’art. 71, comma 2, della Direttiva 24/2014 che precisa “Nei documenti di gara, l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all’offerente di indicare, nella sua offerta, le eventuali parti dell’appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti” e dall’art. 1, comma 1, lett. rrr) della legge delega n. 11/2016 da cui si evince la scelta del legislatore italiano di rendere obbligatoria l’indicazione della terna per il sopra soglia per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. Si rileva che l’obbligo di indicare in sede di offerta i nominativi dei subappaltatori era già contenuto nell’art. 18 della legge n. 55 del 1990 e tale obbligo fu tolto con l’art. 34 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (“la legge Merloni”) così come modificato dall’art. 9, commi 65 e 66 della legge 18 novembre 1998 n. 415 (“la legge Merloni ter”) in quanto ritenuto a suo tempo troppo vincolante per l’attività d’impresa. Tale impostazione è stata confermata anche nel correttivo di cui al D.L.vo n. 56/2017 per cui l’istituto del sub appalto è rimasto sostanzialmente immutato nel nuovo Codice. Negli ultimi mesi si sono registrati diversi interventi legislativi che hanno apportato rilevanti modifiche al regime del subappalto di cui all’art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice Appalti”), tra cui quelle riguardanti la variazione del limite quantitativo ammesso e la sospensione dell’indicazione della terna di subappaltatori in gara. Tali modifiche sono state apportate per dare una prima risposta, alla lettera di costituzione in mora della Commissione europea, inviata al Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale il 24 gennaio 2019 (procedura di infrazione n. 2018/2273). La questione di maggior rilievo si incentra, sui fenomeni corruttivi legati al massiccio ricorso al subappalto: quest’ultimo, infatti, potrebbe nascondere finalità elusive della normativa antimafia con l’impiego di molteplici subappaltatori con quote di attività inferiori alla soglia prevista per i controlli antimafia ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i.[1]). Nella lettera di costituzione in mora inviata dalla Commissione Europea alle Autorità italiane, Bruxelles ha segnalato che alcune disposizioni contenute nel Codice Appalti – come già modificato dal D.lgs. n. 56/2017, il cd. Correttivo – non apparivano conformi alla corrispondente normativa europea recata dalle direttive 2014/23/UE sulle concessioni, 2014/24/UE sugli appalti pubblici e 2014/25/UE sui cd. settori esclusi. Per quanto riguarda il subappalto la Commissione ha contestato l’art. 105 commi 2 e 5 del Codice Appalti in quanto fissa un limite obbligatorio all’importo del contratto di lavori, servizi e forniture che l’appaltatore poteva scegliere di affidare a terzi, corrispondente al 30% dell’importo complessivo del contratto medesimo. In particolare, l’art. 105 del Codice Appalti nella formulazione originaria dispone al comma 2 che «l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture», a differenza dell’art. 118 del D.lgs. 163/2006 che prevedeva tale tetto per la sola «categoria prevalente». Tale limite era inoltre presente al comma 5 per le ipotesi di affidamenti di cui all’art. 89 comma 11 del Codice Appalti: testualmente «Per le opere di cui all’articolo 89, comma 11(specialistiche), e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso». Limitazioni che non si rinvengono nella normativa europea: l’art. 71 della Direttiva 2014/24/UE, nel regolare il contratto di subappalto, prevede delle limitazioni che possono essere introdotte dagli Stati membri rispetto alla normativa europea ma senza fare riferimento alla quota dell’importo contrattuale subappaltabile. Tale limite quantitativo, ad avviso della Commissione non risulta dunque compatibile con i principi fondamentali della materia che impongono di facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici anche attraverso lo strumento del subappalto. La Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere n. 855 del 1 aprile 2016 sullo schema del nuovo codice aveva già rilevato la circostanza che l’introduzione del limite generalizzato al subappalto introdotta dal nuovo codice non era in linea con il cd. divieto di gold plating (ovvero il divieto di introdurre una disciplina più gravosa di quella prevista in sede comunitaria) – previsto in tema di subappalto dalla legge delega: quest’ultima infatti non prevedeva eventuali limiti quantitativi al subappalto. L’Adunanza speciale del Consiglio di Stato con parere 782 del 30 marzo 2017 sullo schema del cd. decreto correttivo (Decreto legge n. 56/2017) affermava che le limitazioni quantitative al subappalto previste dal legislatore nazionale non fossero in contrasto con il diritto europeo. Altra disposizione ad essere stata ritenuta dalla Commissione Europea in contrasto con la normativa comunitaria era quella di cui al comma 6 dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici ove prevede l’obbligo di indicazione in sede di offerta della terna dei subappaltatori, obbligo non previsto dalla disciplina comunitaria. La Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione con modificazioni del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (G.U. n. 92 del 18 aprile 2019) ha provato a fornire una soluzione (temporanea) alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea, anche in ordine alle criticità rilevate con riferimento alla disciplina del subappalto all’epoca vigente. Senza andare a intervenire direttamente nel testo dell’art. 105 del Codice Appalti si è ritenuto più opportuno prevedere talune deroghe temporali all’applicazione degli obblighi di cui ai commi 2 e 6 dell’art. 105 medesimo rinviando una compiuta soluzione nell’ambito della prossima revisione del Codice Appalti. Il Legislatore ha, dunque, temporaneamente (fino al 31 dicembre 2020) innalzato la soglia massima del subappalto dal 30% al 40%, dando certamente un segnale alle richieste dell’Unione Europea. Ad avviso della Corte, la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che «vieta in modo generale e astratto il ricorso al subappalto che superi una percentuale fissa dell’appalto pubblico … indipendentemente dal settore economico interessato dall’appalto di cui trattasi, dalla natura dei lavori o dall’identità dei subappaltatori. Inoltre, … non lascia alcuno spazio a una valutazione caso per caso da parte dell’ente aggiudicatore» ( Con riferimento inoltre all’indicazione della terna dei fino al 31 dicembre 2020 è sospesa per via legislativa l’applicazione del comma 6 dell’art. 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’art. 174 del Codice Appalti, ossia l’indicazione della terna di subappaltatori, rispettivamente negli appalti e nelle concessioni. Contemporaneamente sono state sospese le verifiche, in fase di gara, sui requisiti generali dei soggetti indicati nella terna di subappaltatori (art. 80, commi 1, 2 e 5) Nonostante le indicazioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il Legislatore italiano non ha ancora rimosso i limiti al subappalto di cui all’art. 105, in attesa dell’annunciata revisione completa del Codice Appalti. Nel comunicato del Presidente dell’Autorità del 23 ottobre 2019 l’ANAC ha ritenuto ancora applicabile il limite generale del subappalto di cui al Decreto Sblocca Cantieri, pari al 40% dell’importo complessivo del contratto in quanto la disciplina del subappalto non può essere considerata materia regolamentabile attraverso la lex specialis da ciascuna stazione appaltante, ma deve essere il Legislatore a definire una giusta e adeguata compensazione tra le “libertà” comunitarie e le esigenze nazionali di prevenzione e contrasto al fenomeno criminoso (cfr. Atto di Segnalazione del 13 novembre 2019). In particolare l’ANAC, sollecitando l’urgente modifica della disciplina di cui all’art. 105 del Codice Appalti formula alcune proposte prospettando delle possibili soluzioni relativamente ai profili critici rilevati dalla Corte. Ad avviso dell’ANAC, infatti, la Corte di Giustizia pur affermando la non conformità del limite quantitativo al subappalto di cui all’art. 105 con il diritto dell’Unione Europea, non pare abbia riconosciuto la possibilità di ricorrere sempre in via illimitata al subappalto: il problema della normativa nazionale sarebbe, più che altro, da rinvenire nell’applicazione indiscriminata agli affidamenti pubblici della predetta limitazione, senza tenere conto del settore economico interessato, della natura dei lavori o dell’identità dei subappaltatori e senza lasciare alcuno spazio a valutazioni caso per caso della stazione appaltante. Secondo l’ANAC, per conformare la disciplina interna al diritto dell’Unione Europea, il subappalto dovrebbe essere ammesso senza limiti quantitativi fissati in maniera astratta con una percentuale fissa, favorendo così l’apertura del mercato alle piccole e medie imprese, con la previsione però di alcuni “paletti”. Fra questi, ad avviso dell’ANAC, deve essere mantenuto il divieto di subappaltare l’intera prestazione o una parte rilevante della stessa a soggetti terzi, che finirebbe per snaturare il senso dell’affidamento della commessa al contraente principale. Pertanto, posto che al subappaltatore può essere affidata solo una porzione del contratto, per superare i rilievi della Corte di Giustizia si potrebbe imporre alla stazione appaltante l’obbligo (come per la mancata suddivisione in lotti dell’appalto ex art. 51 del Codice Appalti) di motivare adeguatamente eventuali limiti al subappalto, in relazione allo specifico contesto di gara, alla natura e alla complessità delle prestazioni, alla presenza di particolari esigenze preventive rispetto a fenomeni di corruzione o al rischio di infiltrazioni criminali. Inoltre, in caso di limitazioni quantitative superiori a determinate soglie, si potrebbe stabilire in capo ai concorrenti – sempre al fine di bilanciare la libertà di subappalto con le esigenze di trasparenza e di affidabilità – l’obbligo di indicare i potenziali subappaltatori già in fase di gara per consentire alla stazione appaltante di conoscere preventivamente i soggetti incaricati e di effettuare le necessarie verifiche, ferme restando quelle ulteriori da svolgere nella fase esecutiva, propedeutiche all’autorizzazione al subappalto di cui all’art. 105, comma 4 del Codice Appalti. Dal Codice dei Contratti Pubblici Art. 105. (Subappalto) 1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d). E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. 2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento [la quota del 40 per cento] dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7. (ai sensi dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo il comma 5, in deroga al presente comma il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Il limite così imposto in via generale deve essere disapplicato in seguito a Corte di Giustizia della U.E., quinta sezione, 26 settembre 2019, causa C-63/18). (per i contratti di subfornitura si veda la legge n. 192 del 1998, per i subappalti non autorizzati si veda la legge n. 646 del 1982) 3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. 4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. (si dubita della sopravvivenza del limite del 30 per cento in seguito a Corte di Giustizia della U.E., quinta sezione, 26 settembre 2019, causa C-63/18). 6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.(ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, il presente comma è sospeso fino al 31 dicembre 2020) 7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. (rectius: di cui al secondo periodo) 9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6. 11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. 16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato. 17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. 19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. 21. E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori. 22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite. LA DETERMINA A CONTRARRE (art. 32 comma 2) Come detto è l’atto conclusivo della fase progettuale dell’opera pubblica e l’attivazione della fase di aggiudicazione per l’individuazione dell’operatore economico che realizzerà i lavori è la determina a contrarre. I soggetti ammessi a partecipare agli appalti pubblici di lavori sono gli operatori economici singoli, associati o consorziati nelle forme previste dall’ordinamento italiano o comunitario (art. 45-48) in possesso dei requisiti di qualificazione indicati nel bando e nel disciplinare di gara. La partecipazione alla gara degli operatori economici in forma associata con la somma dei requisiti di qualificazione, amplia il mercato e permette la crescita tecnica e strutturale degli operatori stessi. Per evitare che l'insieme dei requisiti di qualificazione dei singoli sia troppo frazionato e che gli operatori associati abbiano tutti caratteristiche tecniche ed economiche sottodimensionate in relazione all’entità e alle caratteristiche dei lavori, la stazione appaltante indica nel bando la percentuale minima di qualificazione dei singoli associati precisando che la percentuale posseduta dalla mandataria deve essere la più elevata della categoria prevalente a base di gara. Tali limitazioni e vincoli alla partecipazione sono indicati nel bando e nel disciplinare di gara con riferimento, per i lavori pubblici, alle classifiche (importo) e alle categorie (tipologia e caratteristica dei lavori) . ***************** RACCOLTA LEZIONI SUI CONTRATTI PUBBLICI ********************* Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e successive modifiche ed integrazioni ***************** Dott. Arch. Maria Lucia Conti AGGIORNAMENTO SETTEBRE 2020 15° LEZIONE 24 NOVEMBRE ISOGGETTI E LE MODALITA’DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE (art. 45 comma 2) Negli art. 47- 48 del nuovo Codice sono indicate le forme di qualificazione dei Consorzi e dei raggruppamenti temporanei suddivisi questi ultimi in raggruppamenti di tipo verticale o di tipo orizzontale (art. 48, comma 1) e le modalità di presentazione dell’offerta da parte dei soggetti che si presentano in forma associata. L’operatore economico singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso della qualificazione relativa alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori a base d’appalto ovvero sia in possesso dei singoli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili (specializzate). Gli operatori economici che partecipano alla gara in Associazione Temporanea di imprese (ATI) o in consorzio di tipo orizzontale devono possedere i requisiti di qualificazione derivanti dalla sommatoria dei requisiti dei singoli e la “mandataria” (capogruppo) deve possedere l’importo percentuale più elevato nella categoria prevalente come stabilito dalla stazione appaltante nel bando di gara mentre le mandanti una percentuale minima della categoria prevalente sempre indicata nel bando (di solito 40% la mandataria e il 10% le mandanti o altre imprese consorziate). Nel caso di Associazione Temporanea o consorzio di tipo verticale i requisiti di qualificazione sono posseduti dalla mandataria (capogruppo) per la categoria prevalente e relativa classifica, indicata nel bando di gara, e dalle mandanti per le categorie specializzate e relative classifiche fino alla concorrenza dell’importo totale dei lavori a base d’appalto. Per consentire all’Amministrazione aggiudicatrice di avere un unico interlocutore per tutta la durata dell’appalto, gli operatori economici riuniti risultati aggiudicatari devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi detto “mandatario” che deve possedere i requisiti di qualificazione della categoria prevalente indicati nel bando e assume la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti dell'Amministrazione. Per i lavori pubblici l’attestato rilasciato dagli Organismi di attestazione come detto consente, in sede di gara, di accertare il possesso dei requisiti tecnici, economici e professionali necessari per l’esecuzione dell’opera senza ulteriore documentazione o certificazione. Il possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80) per gli appalti relativi ai lavori sono attestati in sede di gara da ogni singolo operatore economico mediante dichiarazione sostitutiva. I requisiti di ordine generale dell’operatore economico, che è risultato aggiudicatario provvisorio, oggetto di dichiarazione sostitutiva in sede di gara, vengono verificati dall’Amministrazione aggiudicatrice che procede, nel caso di falsa dichiarazione, all’esclusione dalla graduatoria, all’escussione della cauzione provvisoria prestata a garanzia dell’offerta e alla segnalazione all’Autorità di vigilanza per l’adozione della sanzione amministrativa e sospensione di un anno dalle procedure di gara per lavori pubblici. Nel bando e nel disciplinare di gara che costituiscono una legge speciale di riferimento della procedura di appalto, il Responsabile del procedimento indica la sede di svolgimento dei lavori e le principali caratteristiche degli stessi, l’importo complessivo delle opere, scorporando i costi della mano d’opera e i costi della sicurezza quest’ultimi non soggetti a ribasso, i requisiti di ordine generale e i requisiti di qualificazione che devono essere posseduti dagli operatori economici, il criterio di aggiudicazione, gli eventuali limiti al subappalto e all’avvalimento, il termine di presentazione delle offerte (luogo, data. ora) e la data di apertura in seduta pubblica delle offerte, nonché ogni informazione complementare ai partecipanti sulle modalità di presentazione dell’offerta e di svolgimento della gara. Tutte le suddette informazioni sono, in forma sintetica, riportate nel bando di gara con riferimento ai corrispondenti punti del disciplinare, mentre in questo ultimo sono dettagliatamente precisati tutti i termini, le forme e le modalità di presentazione dell’offerta e di svolgimento delle procedure di appalto e fornite le informazioni complementari utili alla formulazione dell’offerta. Dal Codice dei Contratti Pubblici Art. 45. (Operatori economici) 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice. 2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 3. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto. 4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto. 5. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l’esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive. Art. 46. (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite; (lettera modificata dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 8, comma 5, lettera a-bis), della legge n. 120 del 2020) b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; (l'elenco dei soggetti andrebbe integrato con i diversi tipi societari di cui al d.m. n. 34 del 2013 - n.d.r.) d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; (i CPV citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 2195/2002; i CPV corretti sono: da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007) e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura. (ai consorzi stabili possono aderire anche professionisti singoli «a prescindere dalla forma giuridica rivestita» ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017) 2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali. (in applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal d.m. n. 34 del 2013) Art. 47. (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) 1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. 2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84, con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto. (comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge n. 55 del 2019) 2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente. (comma aggiunto dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge n. 55 del 2019) Art. 48. (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) 1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter) assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria. 2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie. 3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all’articolo 84. 4. Nel caso di lavori, di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. 6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all’articolo 84, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. 7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. (comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera a-ter), della legge n. 120 del 2020) 7-bis. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. 8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 9. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. 13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. 14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA. 15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. 16. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 17. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto. [17. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.](comma così modificato dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 a partire dal 1° settembre 2021) 18. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire [18. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.](comma così modificato dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 a partire dal 1° settembre 2021)(i commi 17 e 18 sono da coordinare con l'art. 95 del d.lgs. n. 159 del 2011) 19. E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. 19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e). 19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara. PUBBLICITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO AVVISI E BANDI La pubblicità del bando e disciplinare di gara si diversifica in relazione dell’importo (soglie) sia per quanto attiene ai modi che ai termini minimi per la presentazione delle offerte. AVVISO DI PREINFORMAZIONE (art. 70 ) Consiste in una comunicazione sintetica con cui l’Amministrazione aggiudicatrice annuncia che entro un determinato periodo di tempo (non inferiore a 35 giorni e non superiore a 12 mesi) procederà alla pubblicazione del bando di gara relativo al lavoro pubblico indicato nell’avviso stesso. L’avviso di Preinformazione consente di ridurre i termini di ricezione delle offerte a decorrere dalla pubblicazione del bando di gara. Per i lavori di rilevanza comunitaria l’avviso o bando di gara sono inviati, alla Commissione Europea che provvede alla pubblicazione sulla Gazzetta europea (articolo 72 comma 2) entro 5 giorni dall’invio, dando comunicazione all’Amministrazione aggiudicatrice. Con l’indicazione della data di trasmissione alla Commissione Europea le Amministrazioni pubblicano sul profilo del committente e trasmettono l’avviso o il bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) che, entro il 6° giorno lavorativo dal ricevimento, provvede alla pubblicazione. Entro 2 giorni lavorativi, dalla pubblicazione sulla Gazzetta il medesimo avviso o bando di gara viene pubblicato sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Entro 12 giorni dall’invio alla Commissione Europea l’avviso o bando di gara è pubblicato per estratto su almeno 2 quotidiani a tiratura nazionale e 2 quotidiani a diffusione locale, nel luogo ove si svolgeranno i lavori. Nessun avviso o bando può essere reso pubblico prima dell’invio alla Commissione Europea o della pubblicazione sul profilo del committente. Per i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea (art.35) e superiori a € 500.000.,00 le Amministrazioni aggiudicatrici, pubblicano l’avviso o il bando di gara sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC e per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici nonché entro 5 giorni per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. Per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e sul profilo del committente. Al riguardo si rinvia al Decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017) 15° LEZIONE 24 NOVEMBRE TERMINI DELLE PROCEDURE DI APPALTO In relazione alle procedure d’appalto utilizzate, alle modalità di pubblicazione e ai criteri di selezione indicati nel bando sono stabiliti, a prescindere dall’importo dei lavori, i termini minimi per la presentazione dell’offerta da parte degli operatori economici (art. 79) tenendo conto che, in relazione alla tipologia del lavoro, il Responsabile del procedimento deve concedere un maggiore tempo in quanto un termine non rapportato alle caratteristiche dell’offerta può provocare l’annullamento della procedura o richieste di proroga da parte dei concorrenti con conseguente pubblicazione, con le medesime modalità del bando, dell’avviso relativo alla fissazione del nuovo termine. Nelle procedure aperte (articolo 60) il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 35 giorni dalla data di trasmissione del bando e pubblicazione sul profilo del committente, mentre nelle procedure ristrette (articolo 61) il termine per la ricezione delle domande di invito non può essere inferiore a 30 giorni e la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 30 giorni dalla data dell’invito. Nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo (articolo 62) il termine minimo per la ricezione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni come per le procedure ristrette ma il tempo per la presentazione dell’offerta può essere ridotto a 15 giorni sempre facendo attenzione a commisurare tale termine alle caratteristiche e tipologia del lavoro. In tutte le procedure, sia aperte che ristrette o negoziate, ove l’oggetto del contratto e dell’appalto attribuisca all’operatore economico anche la redazione della progettazione esecutiva il termine per la presentazione delle offerte deve essere commisurato ai tempi occorrenti per la progettazione. Quando sussistono condizioni d’urgenza, esplicitate nel bando di gara e nella determina a contrarre, non derivanti da cause imputabili ad inerzia dell’amministrazione aggiudicatrice, nelle procedure ristrette o negoziate il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, può essere ridotto. Nel bando e nel disciplinare di gara dev'essere indicato il luogo e l'orario per ritirare la documentazione tecnica ed amministrativa relativa alla gara. Qualsiasi ritardo, documentato, nell’acquisizione di tale documentazione da parte dei richiedenti comporta, su istanza degli stessi, la concessione di una proroga dei termini. Dal Codice dei Contratti pubblici Art. 70. (Avvisi di preinformazione) 1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera A. 2. Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono utilizzare un avviso di preinformazione come indizione di gara a norma dell'articolo 59, comma 5, purché l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni: a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare; b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse; c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui al medesimo allegato, sezione B.2; d) è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse di cui all'articolo 75, comma 1. 3. L'avviso di cui al comma 2 può essere pubblicato sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale a norma dell'articolo 73. Il periodo coperto dall'avviso di preinformazione può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b), può coprire un periodo più lungo di dodici mesi e non superiore a ventiquattro mesi. Art. 71. (Bandi di gara) 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. Essi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C, e sono pubblicati conformemente all'articolo 72. Contengono altresì i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo. Art. 72. (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi) 1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98, contenenti le informazioni indicate nell'allegato XIV, nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche, sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V. 2. Gli avvisi e i bandi di cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione, salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. 3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in una o più delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione scelte dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tali lingue è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali. 4. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione di cui all'articolo 70, commi 2 e 3, e degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, di cui all'articolo 55, comma 6, lettera a) continuino ad essere pubblicati: a) nel caso di avvisi di preinformazione, per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 98 che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto dall'articolo 98, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall'indizione di gara; b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. 5. La conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata alla stazione appaltante dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea vale come prova della pubblicazione. 6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dal presente codice, a condizione che essi siano trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica secondo il modello e le modalità di trasmissione precisate al comma 1. Art. 73. (Pubblicazione a livello nazionale) 1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98 non sono pubblicati in ambito nazionale prima della pubblicazione a norma dell'articolo 72. Tuttavia la pubblicazione può comunque avere luogo a livello nazionale qualora la stessa non sia stata notificata alle amministrazioni aggiudicatrici entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell'avviso conformemente all'articolo 72. 2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o pubblicate sul profilo di committente, ma menzionano la data della trasmissione dell'avviso o bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o della pubblicazione sul profilo di committente. 3. Gli avvisi di preinformazione non sono pubblicati sul profilo di committente prima della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea dell'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione. 4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 72, gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 11. (si tratta del d.m. 2 dicembre 2016, in G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017) 5. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC. Art. 74. (Disponibilità elettronica dei documenti di gara) 1. Le stazioni appaltanti offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso conformemente agli articoli 70 e 72 o dalla data di invio di un invito a confermare interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica l'indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili. 2. Se non è possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 52, comma 1, terzo periodo, le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare nell'avviso o nell'invito a confermare interesse che i medesimi documenti saranno trasmessi per posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero, in caso di impossibilità, per vie diverse da quella elettronica secondo quanto previsto al comma 4. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli 60, comma 3, 61 comma 6 e 62, comma 5. 3. Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perché le amministrazioni aggiudicatrici intendono applicare l'articolo 52, comma 2, del presente codice, esse indicano nell'avviso o nell'invito a confermare interesse quali misure richiedono al fine di proteggere la natura riservata delle informazioni e in che modo è possibile ottenere accesso ai documenti in questione. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6 e 62, comma 5. 4. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata, ai sensi degli articoli 60, comma 3, 61, comma 6 il termine è di quattro giorni. Art. 75. (Inviti ai candidati) 1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto, di norma con procedure telematiche, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. Con le stesse modalità le stazioni appaltanti invitano, nel caso di indizione di gara tramite un avviso di preinformazione, gli operatori economici che già hanno espresso interesse, a confermare nuovamente interesse. 2. Gli inviti di cui al comma 1 menzionano l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell'allegato XV. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto ai sensi dell'articolo 74 e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ciò non è possibile, in formato cartaceo. 3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati di norma a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ciò non è possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta. Art. 76. (Informazione dei candidati e degli offerenti) 1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dal presente codice, informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione. 2. Su richiesta scritta dell'offerente e del candidato interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta: a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 7 e 8, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali; a-bis) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione; b) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro; c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti. 2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.(comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lett. n), della legge n. 55 del 2019) 3. (abrogato) 4. Le amministrazioni aggiudicatrici non divulgano le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi. 5. Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni: a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati [rectius: a tutti gli offerenti] che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi; c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati; d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma. 6. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto. Art. 79. (Fissazione di termini) 1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65. 2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte. 3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti: a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni; b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara. 4. La durata della proroga di cui al comma 3 è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche. 5. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze. 5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne dà comunicazione all'AGI ai fini dell'applicazione dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA Nel bando e nel disciplinare di gara deve essere indicato dal Responsabile del procedimento l’importo della cauzione (2% dell’importo dei lavori a base di gara, art. 93 del Codice) che l’offerente deve prestare a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice a garanzia dell’offerta, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1957, comma 2 del Codice Civile) e l’operatività della garanzia stessa a semplice richiesta dell’amministrazione. La cauzione in sede di gara (definita usualmente provvisoria) serve a garantire l’impegno dell’offerente, in caso di aggiudicazione, alla sottoscrizione del contratto e a prestare la cauzione definitiva, il cui importo è anch’esso indicato nel bando di gara. La cauzione predetta deve avere una validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo diverso maggiore termine indicato nel bando di gara, ed è escussa dall’Amministrazione oltre che nel caso di mancata sottoscrizione del contratto, anche nell’eventualità che dalle verifiche effettuate, sulle dichiarazioni rese in sede di gara dall’offerente presunto aggiudicatario risulti che lo stesso abbia reso falsa dichiarazione. La stazione appaltante contestualmente alla comunicazione dell’approvazione della proposta di aggiudicazione agli altri concorrenti provvede allo svincolo della garanzia presentata in sede di offerta. Approvata ai sensi dell’articolo 33 la proposta di aggiudicazione la stazione appaltante comunica a tutti i partecipanti il provvedimento di aggiudicazione e da tale data decorrono i 35 giorni di sospensione decorsi i quali l’aggiudicazione diviene efficace, entro 60 giorni l’Amministrazione aggiudicatrice provvede alla stipula del Contratto (articolo 32 comma 8 ) previa costituzione da parte dell’operatore economico della cauzione definitiva attraverso una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo del contratto (art. 103) che copre gli eventuali oneri derivanti dal mancato adempimento da parte dell’Appaltatore. L’importo della garanzia fideiussoria è svincolato progressivamente in relazione all’avanzamento dei lavori fino al 80% dell’importo iniziale mentre il residuo 20% resta vincolato fino al collaudo provvisorio. L’importo della cauzione definitiva è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono i punti eccedenti il ribasso del 10% e di due punti per ogni punto eccedente il ribasso del 20%. L’Appaltatore, oltre alla costituzione della cauzione definitiva a garanzia del regolare svolgimento del contratto stipulato, deve sottoscrivere una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi connessi all’esecuzione dei lavori e che comprenda, anche, la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 per la liquidazione della rata di saldo l’operatore economico titolare del contratto è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo una polizza decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. L’importo di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento e inoltre deve essere stipulata una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, decorrente dalla data di emissione del certificato di collaudo e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Per gli appalti di importo superiore a 100 milioni di euro, può essere richiesta dalla stazione appaltante all’operatore economico aggiudicatario di presentare una garanzia fideiussoria denominata "garanzia di buon adempimento" e una garanzia nei casi di risoluzione del contratto denominata "garanzia per la risoluzione". Tutti i contratti delle polizze fideiussorie presentate a garanzia per i contratti pubblici e l’esecuzione di opere pubbliche devono essere conformi agli schemi di cui al DECRETO del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 con cui è stato approvato il Regolamento di adozione degli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In particolare in tale Decreto Ministeriale sono presenti gli schemi di contratto tipo relativi a le seguenti garanzie fideiussorie: Tipo di Garanzia Riferimenti normativi Schema tipo Garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria Decreto legislativo n. 50/2016, art. 93, comma 1 1.1 singola 1.1.1 più garanti Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva Decreto legislativo n. 50/2016, art. 103, comma 1 1.2 singola 1.2.1 più garanti Garanzia fideiussoria per l’anticipazione Decreto legislativo n. 50/2016, art. 35, comma 18 1.3 singola 1.3.1 più garanti Garanzia fideiussoria per la rata di saldo Decreto legislativo n. 50/2016, art. 103,comma 6 1.4 singola 1.4.1 più garanti Garanzia fideiussoria per la risoluzione Decreto legislativo n. 50/2016, art. 104, comma 1 1.5 singola 1.5.1 più garanti Garanzia fideiussoria di buon adempimento Decreto legislativo n. 50/2016, art. 104, comma 1 1.6 singola 1.6.1 più garanti Dal Codice dei Contratti Pubblici . Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) (soglie così elevate dal 1° gennaio 2020 dai Regolamenti (UE) 2019/1827,1828, 1829, 1830, del 30 ottobre 2019) 18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020) Art. 93. (Garanzie per la partecipazione alla procedura) (per le procedure sottosoglia indette entro il 31 dicembre 2021 si veda l'esenzione dalla garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020) 4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93. 1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo. 2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. 3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9. 9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. 10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento. Art. 103. (Garanzie definitive) 1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. 2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 7. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. 8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 9. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. (si veda il d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) 10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 11. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Art. 104. (Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore) 1. Per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presenta sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93 comma 3, in luogo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103, una garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata "garanzia di buon adempimento" e una garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice, denominata "garanzia per la risoluzione". 2. Nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo soggetto, anche quest'ultimo presenta le garanzie previste al comma 1. 3. La garanzia di buon adempimento è costituita con le modalità di cui all'articolo 103 commi 1 e 2, ed è pari al cinque per cento fisso dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione senza applicazione degli incrementi per ribassi di cui all'articolo 103 comma 1 e permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 4. La garanzia fideiussoria "per la risoluzione" di natura accessoria, opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice ed è di importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, fermo restando che, qualora l'importo in valore assoluto fosse superiore a 100 milioni di euro, la garanzia si intende comunque limitata a 100 milioni di euro. 5. La garanzia "per la risoluzione" copre, nei limiti dei danni effettivamente subiti, i costi per le procedure di riaffidamento da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore e l'eventuale maggior costo tra l'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e l'importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, a cui sono sommati gli importi dei pagamenti già effettuati o da effettuare in base agli stati d'avanzamento dei lavori. 6. La garanzia "per la risoluzione" è efficace a partire dal perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, allorché cessa automaticamente. La garanzia "per la risoluzione" cessa automaticamente oltre che per la sua escussione ai sensi del comma 1, anche decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori. 7. Le garanzie di cui al presente articolo prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del codice civile. 8. Nel caso di escussione il pagamento è effettuato entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore recante l'indicazione del titolo per cui la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore richiede l'escussione. 9. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie di cui al comma 1, sono adottati con le modalità di cui all'articolo 103, comma 9. 10. Le garanzie di cui al presente articolo e agli articoli 93 e 103 prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore. ***************** RACCOLTA LEZIONI SUI CONTRATTI PUBBLICI ********************* Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e successive modifiche ed integrazioni ***************** Dott. Arch. Maria Lucia Conti AGGIORNAMENTO SETTEBRE 2020 16° LEZIONE 27 NOVEMBRE CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE La Direttiva 24/2014/Ue enuncia un principio generale fondamentale: l'offerta degli operatori economici deve soddisfare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro e in tale ambito il solo criterio di aggiudicazione collegato al prezzo più basso non trova più riferimento. La precedente Direttiva n. 18/2004 e di conseguenza il precedente Codice dei contratti pubblici di cui al D.L.vo n. 163/2006 prevedeva due criteri di aggiudicazione equivalenti: - offerta economicamente più vantaggiosa e prezzo più basso che l’amministrazione poteva individuare in relazione alla tipologia del contratto da affidare Il nuovo Codice di cui al D.lg. n. 50/2016 nella sua prima stesura valorizzava per l’affidamento, sia sopra che sotto soglia comunitaria, il miglior rapporto qualità/prezzo in coerenza con le nuove Direttive 23/2014, 24/2014 e 25/2014 utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Il criterio del minor prezzo era un criterio residuale, da motivare, limitato a precise tipologie di interventi di non particolare complessità e importi inferiori a € 2.000.000,00 con la precisazione che la qualità dell’offerta era garantita dall'obbligo che la procedura di affidamento avvenisse per i lavori sulla base del progetto esecutivo e per servizi e forniture dalla presenza di caratteristiche standardizzate di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività rimanendo obbligatorio l’uso dell’offerta economicamente più vantaggiosa per tutti i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, i servizi ad alta intensità di manodopera e i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e dei servizi di natura tecnica e intellettuale, di importo superiore a euro 40.000. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge14 giugno 2019, n. 55 di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri) recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.si è modificato l’assetto originale dei criteri di aggiudicazione con una distinta diversificazione tra i criteri di aggiudicazione per le procedure sotto soglia e i criteri di aggiudicazione per le procedure sopra soglia. Nel primo caso, infatti, il criterio del minor prezzo è sempre ammissibile anzi è previlegiato , nel secondo, invece, è prevalente il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Con la modifica introdotta nel sotto soglia il criterio del minor prezzo sembra essere la regola. Tuttavia, l’art. 36 comma 9 bis fa salvi i casi di cui all’art. 95 comma 3, in cui rimane la regola dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si tratta delle ipotesi di aggiudicazione nei servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica o dei servizi ad alta intensità di manodopera, dei contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale ed i contratti di notevole contenuto tecnologico o a carattere innovativo. In particolare nel sotto soglia resta obbligatorio il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1 fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a); b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; b-bis). i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Nelle procedure sotto soglia, fatti salvi i citati casi di ricorso obbligatorio al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsti dal citato art. 95 comma 3, le stazioni appaltanti procedono in via ordinaria all’aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, senza alcuna necessità di fornire alcuna motivazione circa la scelta. Nelle procedure sopra soglia rimane, invece, prevalente il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Vi sono, tuttavia, alcuni casi in cui può essere utilizzato anche sopra-soglia il criterio del minor prezzo. Questi casi sono disciplinati dall’articolo 95 comma 4, il quale prevede che può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a). Tuttavia, in tali casi ai sensi dell’articolo 95 comma 5, le stazioni appaltanti ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta. Il "costo del ciclo di vita" esplicitato all’articolo 96 del nuovo Codice ripropone l'art. 68 della Direttiva n. 24/2014 che ha aveva recepito le indicazioni della Corte di giustizia, sulla legittimità nei criteri di aggiudicazione di elementi di valutazione collegati al ciclo di vita del prodotto quale i processi di produzione ed il costo ambientale. Si tratta di un principio di derivazione anglosassone che individua nel prezzo, le varie voci di costo quali ad esempio di acquisizione; correlato all'uso quale l'energia; di manutenzione; di fine vita (discarica e riciclo), di incidenza sull’ambiente, di emissioni e di mitigazione ambientale. La centralità del tema ambientale e sociale è preminente nella Direttiva n. 24/2014 Il nuovo Codice all'art. 95, comma 6, lett. e) in recepimento dell’art. 67 della Direttiva comunitaria include tra i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche "l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto". Tale scelta è motivata dalla convinzione che la qualità del personale addetto possa incidere sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell'offerta e pur riconoscendo il principio generale delle gare di divieto di commistione fra requisiti di qualificazione e di valutazione dell'offerta il nuovo indirizzo delle direttive consente anche di valutare qualità dell'offerente. (rating di legalità). In relazione alla tipologia del lavoro e alle sue caratteristiche, il Responsabile del procedimento individua nel bando e nel disciplinare di gara e, eventualmente, nell’avviso di preinformazione, il criterio con cui si procederà all’individuazione della migliore offerta. Nel Codice sono previsti (art.95 ) due distinti criteri: dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo del minor prezzo Dal Codice dei Contratti Pubblici TITOLO IV - AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI Art. 94. (Principi generali in materia di selezione) 1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 95 a 97 previa verifica, in applicazione degli articoli 85, 86 e 88, della sussistenza dei seguenti presupposti: a) l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, dell'articolo 95, comma 14; b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell'articolo 80 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 e, se del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all'articolo 91. 2. La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3. Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) 1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti. 2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96. 3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. (lettera aggiunta dall'art. 1, comma 20, lettera t), della legge n. 55 del 2019) 4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: a) (lettera soppressa dall'art. 1, comma 20, lettera t), della legge n. 55 del 2019) b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a); (lettera così modificata dall'art. 1, comma 20, lettera t), della legge n. 55 del 2019) c) (lettera soppressa dall'art. 1, comma 20, lettera t), della legge n. 55 del 2019) 5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta. 6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare: (si vedano le Linee Guida n. 2 di ANAC) a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni; b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso; c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione; d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni; e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto; f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica; g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione. 7. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. 8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. 9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 8 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. 10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d). 10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. 11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale. 12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito. 13. Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggiore punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero.(comma così sostituito dall'art. 49, comma 1-bis, lettera b), del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito dalla legge n. 157 del 2019) 14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualità prezzo, si applicano altresì le seguenti disposizioni: a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate. Le varianti sono comunque collegate all'oggetto dell'appalto; b) le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un'offerta, che è diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti; c) solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione; d) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non possono escludere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi. 14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta. 15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Art. 96. (Costi del ciclo di vita) 1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro: a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali: 1) costi relativi all'acquisizione; 2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse; 3) costi di manutenzione; 4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio; b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici. 2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni: a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici; b) essere accessibile a tutte le parti interessate; c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia. 3. L'allegato XVIII al presente codice contiene l'elenco degli atti legislativi dell'Unione e, ove necessario, degli atti delegati attuativi che approvano metodi comuni per la valutazione del costo del ciclo di vita. 17.1 CRITERIO DEL MINOR PREZZO Adottando per l’aggiudicazione il criterio del minor prezzo nel bando e nel disciplinare di gara deve essere precisata la modalità di formulazione dell’offerta economica con riferimento alle modalità di pagamento dei lavori ai sensi del comma 5 bis dell’articolo 59 da parte dell’amministrazione. In particolare in relazione alla tipologia dell'opera, i contratti per i lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.. Per i lavori e contratti “a misura” il minor prezzo può essere formulato dagli offerenti mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi allegato al progetto a base di gara ovvero attraverso offerta a prezzi unitari per ogni voce del computo metrico estimativo indicata nel modulo offerta predisposto dal Responsabile del procedimento. Nell'offerta l'operatore economico ai sensi del comma 10 dell’articolo 95 deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro L’aggiudicatario viene individuato, in seduta pubblica, previa apertura della busta contenente l’offerta economica, nell’operatore economico che ha presentato l’offerta più bassa rispetto all’importo a base d’appalto, previa verifica dell’anomalia dell’offerta stessa da parte del responsabile del procedimento (art. 97). Fermo restando l’impossibilità in ambito comunitario di ricorrere all'esclusione automatica delle offerte anomale qualora si usi, nel sotto soglia, il criterio del minor prezzo e sia inserita nel bando l'esclusione automatica delle offerte anomale (art. 97, comma 8) per non rendere predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia è stato previsto che la stazione appaltante proceda al sorteggio in sede di gara tra diversi metodi in relazione al numero delle offerte superiori a 15 o inferiori. Resta pressoché immutata la disciplina di verifica delle offerte anormalmente basse per cui gli operatori economici forniscono su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Gli elementi oggetto di valutazione si riferiscono al processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. L’individuazione delle offerte presunte anomale (art. 97, comma 1), quando si utilizza il criterio del prezzo più basso, assume particolare rilevanza per evitare che una scorretta concorrenza esponga l’Amministrazione aggiudicatrice ad una cattiva esecuzione delle opere e all’instaurarsi di contenzioso con l’aggiudicatario. Dal Codice dei Contratti Pubblici Art. 97. (Offerte anormalmente basse) 1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. 2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:(comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019) a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:(comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019) a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a); d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica); e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia.(comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019) 3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019) 3-bis. Il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019) 4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a: a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3; b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105; c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16. 6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 7. La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea. 8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019)(fino al 31 dicembre 2021, l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, in luogo di 10, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020) 9. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5. ***************** RACCOLTA LEZIONI SUI CONTRATTI PUBBLICI ********************* Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e successive modifiche ed integrazioni ***************** Dott. Arch. Maria Lucia Conti AGGIORNAMENTO SETTEBRE 2020 17° LEZIONE 1 DICEMBRE CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA Utilizzando per l’aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel bando e nel disciplinare di gara vengono indicati gli elementi di valutazione quali: Elementi qualitativi (a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori,, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni; b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione; d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni; e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto; f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica; g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione. Elementi quantitativi h) il tempo di esecuzione i) prezzo (massimo 30 punti ) A ogni elemento di valutazione viene attribuito un punteggio massimo ponderale rapportato all’unità ed il metodo ( Delibera ANAC . n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2 - Offerta economicamente più vantaggiosa - G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2016 Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 ) a cui si dovrà attenere la Commissione giudicatrice per assegnare, in seduta riservata, ad ogni singolo elemento oggetto di valutazione tecnica, il punteggio compreso tra il minimo ed il massimo stabilito nel bando. Ultimata la valutazione tecnica, in una o più sedute riservate di cui vengono redatti appositi verbali, la Commissione procede, nell’ultima seduta, a sommare i punteggi attribuiti ad ogni offerta redigendo la graduatoria. Previa comunicazione a tutti i concorrenti, in seduta pubblica, si procede, all’apertura della busta contenente l’elemento prezzo (nell'offerta relativa al prezzo, formulata con le stesse modalità utilizzate per il criterio del prezzo più basso anche se di norma si utilizza il corrispettivo a corpo, l'operatore economico ai sensi del comma 10 dell’articolo 95 deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ) a cui viene attribuito un punteggio compreso tra il minimo e il massimo stabilito per tale elemento nel bando di gara pari a massimo 30 punti (comma 10 bis dell’articolo 95) La sommatoria del punteggio relativo all’offerta tecnica e del punteggio relativo all’offerta economica consente di individuare, in seduta pubblica, l’aggiudicatario della gara nell’operatore economico che ha conseguito il punteggio più alto, previa verifica da parte del Responsabile del procedimento dell’anomalia dell’offerta (art. 97 comma 3 ) che si verifica solo nell’eventualità che sia la somma del punteggi di valutazione tecnica, che il punteggio di valutazione economica, siano entrambi superiori o pari ai quattro quinti del punteggio massimo previsto nel bando Si tratta di un criterio di aggiudicazione suddiviso nei seguenti sub-procedimenti: 1 individuazione nel progetto degli elementi migliorabili senza apportare modifiche sostanziali all’intervento e indicazione nel bando di gara di tutti gli elementi di valutazione e relativi punteggi e dei criteri di assegnazione; 2 verifica dei requisiti di qualificazione comune anche al criterio del prezzo più basso; 3 nomina dei componenti la Commissione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 77, composta da un numero dispari di soggetti non superiori a 5 con apposito atto (determinazione dirigenziale o decreto) I commissari per gli interventi sopra la soglia comunitaria sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 per i servizi e le forniture e per i lavori di importo inferiore a un milione di euro nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione (Delibera ANAC . n. 1190 del 16 novembre 2016 Linee Guida n. 5 - Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici - G.U. n. 283 del 3 dicembre 2016) 4 valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata da parte della Commissione in collegio perfetto (tutti presenti) con la redazione dei verbali di ogni seduta e attribuzione dei relativi punteggi; 5 convocazione di tutti i concorrenti per l’apertura, in sede pubblica, dell’offerta relativa all’elemento prezzo e attribuzione del relativo punteggio; 6 sommatoria del punteggio economico e tecnico, graduatoria e individuazione dell’aggiudicatario provvisorio. In relazione alle modalità di svolgimento della procedura di gara e alla presenza dei sopra indicati di adempimenti ognuno dei quali, se non correttamente eseguito, può comportare l’annullamento della procedura stessa. Come detto con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’individuazione dell’offerta anomala non avviene tramite medie, ma attraverso un calcolo matematico che si applica agli elementi di valutazione con riferimento al punteggio relativo all’elemento prezzo e alla sommatoria dei punteggi di tutti i rimanenti elementi di valutazione. L'offerta è dichiarata anomala quando, sia il punteggio relativo all’elemento prezzo, che quello relativo alla sommatoria di tutti gli altri elementi risulta pari o superiore ai 4/5 del punteggio massimo stabilito nel bando e nel disciplinare di gara. Esempio di individuazione delle offerte anomale con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 2. durabilità materiali 3. Riduzione costi di manutenzione Media dei valori attribuiti discrezionalmente tra 0 e 1 Concorrente Membro della Commissione 1 Membro della Commissione 2 Membro della Commissione 3 TOTALE Impresa 1 0,30 0,50 0,60 1,40 Impresa 2 0,60 0,30 0,80 1,70 Impresa 3 0,50 0,50 0,40 1,40 Impresa 4 0,70 0,40 0,20 1,30 Impresa 5 0,80 0,60 0,80 2,20 4. Migliorie funzionali per l’accessibilità Media dei valori attribuiti discrezionalmente tra 0 e 1 Concorrente Membro della Commissione 1 Membro della Commissione 2 Membro della Commissione 3 TOTALE Impresa 1 0,20 0,20 0,30 0,70 Impresa 2 0,30 0,40 0,40 1,10 Impresa 3 0,20 0,70 0,60 1,50 Impresa 4 0,10 0,60 0,70 1,40 Impresa 5 0,40 0,40 0,40 1,20 5. Utilizzo di materiali ecocompatibili Concorrente Membro della Commissione 1 Membro della Commissione 2 Membro della Commissione 3 TOTALE Impresa 1 0,50 0,40 0,40 1,30 Impresa 2 0,30 0,40 0,50 1,20 Impresa 3 0,40 0,60 0,20 1,20 Impresa 4 0,10 0,20 0,60 0,90 Impresa 5 0,40 0,60 0,70 1,70 Media dei valori attribuiti discrezionalmente tra 0 e 1 Massimo 5 MESI di riduzione del tempo contrattuale (2 punti per ogni mese di riduzione) DETERMINAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA + OFFERTA TEMPO CONCORRENTE OFFERTA ECONOMICA OFFERTA TECNICA OFFERTA TEMPO TOTALE Impresa 1 21,00 33,32 6,00 60,32 Impresa 2 23,10 43,78 2,00 68,88 Impresa 3 30,00 53,77 10,00 93,77 Impresa 4 16,50 48,22 8,00 72,72 Impresa 5 25,50 52,00 8,00 85,50 SOGLIA DI ANOMALIA: ELEMENTI QUALITATIVI (PREZZO + TEMPO ) PUNTEGGIO MASSIMO 40 ( 40 – 20%) = SOGLIA 32 PUNTI QUALITÀ’ PUNTEGGIO MASSIMO (60 – 20%) = SOGLIA 48 PUNTI L’Impresa N° 3 prima classificata ha superato la soglia di anomalia ed è presunta anomala Prima Offerta non anomala N° 2 Il concorrente B, primo in graduatoria, risulta anomalo in quanto sia la sommatoria degli elementi quantitativi (prezzo e tempo) che qualitativi (tecnica) risultano superiori alla soglia di anomalia (32 e 48 ) Si procede quindi alla verifica della congruità dell’offerta prima di concludere la procedura con la proposta di aggiudicazione provvisoria. ESEMPIO DI CALCOLO SOGLIA DI ANOMALIA CON IL CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO Dal Codice dei Contratti pubblici SEZIONE III – SELEZIONE DELLE OFFERTE Art. 77. (Commissione giudicatrice) 1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. 2. La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.(comma sospeso fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, termine differito dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020) 4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. 5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. 6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati. 9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell’incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini della cancellazione dell’esperto dall’albo e della comunicazione di un nuovo esperto. 10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante. (si veda il d.m. (MIT) 12 febbraio 2018, annullato da TAR Lazio limitatamente alle tariffe minime) 11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione. 12. (abrogato) 13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121. Art. 78. (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici) 1. E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce con apposite linee guida, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12. (si vedano le Linee guida n. 5 di ANAC) 1-bis. Con le linee guida di cui al comma 1 sono, altresì, disciplinate le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute pubbliche, nonché sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici. ***************** RACCOLTA LEZIONI SUI CONTRATTI PUBBLICI ********************* Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e successive modifiche ed integrazioni ***************** Dott. Arch. Maria Lucia Conti AGGIORNAMENTO SETTEBRE 2020 18° LEZIONE 04 DICEMBRE L’ESECUZIONE L’ UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E LA GESTIONE DEL CONTRATTO Una volta terminata la fase della scelta dell'affidatario tramite le procedure precedentemente illustrate, un intervento entra nella fase esecutiva vera e propria, quella della materiale esecuzione dei lavori e della gestione del contratto. Come si è detto una qualsiasi opera o lavoro assume giuridicamente una diversa connotazione in relazione al soggetto che la commissiona. Nel caso di un'opera o di un lavoro pubblico anche la fase esecutiva è rigorosamente regolamentata. Fino all’emanazione del nuovo Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies introdotto dal decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 denominato come “decreto sblocca cantieri convertito con la legge 14 giugno 2019 n. 55 (pubblicata G.U. n. 140 del 17 giugno 2019) per le modalità di svolgimento della Direzione dei Lavori si continuerà ad utilizzare per la direzione dei lavori il DECRETO 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione». UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI Le Amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate a istituire, per ciascun intervento, un Ufficio di direzione dei lavori, composto da un direttore dei lavori ed eventualmente, da assistenti (art. 101 del Codice). Tale obbligo, invece, è meno cogente per un intervento eseguito da un soggetto privato, e sussiste solo se i lavori previsti interferiscono con interessi di carattere generale (conformità urbanistica, tutela ambientale, ...). DIRETTORE DEI LAVORI Nella realizzazione di un'opera, pubblica o privata che sia, sono essenzialmente coinvolte tre figure: - il Committente, che è il soggetto per cui si realizza l'opera e che, normalmente, la finanzia (il Committente può coincidere o meno con la Stazione appaltante che è il soggetto che appalta ed esegue i lavori); - il Progettista che è quel tecnico che, organizzando le esigenze espresse dal Committente, le traduce, tramite una prestazione intellettuale ed opportune tecniche, in un progetto; - l'Appaltatore che, dotato di mezzi e di capacità tecnico-organizzativa, realizza fisicamente l'opera in base ad un contratto e al progetto; In questa complessa organizzazione il Direttore dei lavori è colui che rappresenta la Stazione appaltante di fronte all'Appaltatore nella fase esecutiva di un'opera o di un lavoro. Il Direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Mentre appare intuitivo comprendere in cosa consista la conformità di un lavoro al progetto e al contratto, lo è meno l'esecuzione dello stesso “a regola d'arte”. Pur non esistendo una definizione giuridica di regola d'arte riferita, nel caso specifico, ai lavori, questa può essere individuata nell'insieme nelle norme e regole tecniche che, coesistendo in relazione a tale materia, ne costituiscono i principi di riferimento. Il Direttore dei lavori deve avere, pertanto, un'approfondita conoscenza e competenza, sia in campo normativo – quello delle regole obbligatorie – sia in quello disciplinare – quello delle regole non obbligatorie, ma riconosciute dagli esperti nel settore - ai fini della migliore esecuzione del lavoro o dell'opera. Il Direttore dei lavori ha inoltre la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'ufficio cui è preposto ed interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Un altro importante compito è quello relativo all'accettazione dei materiali sulla base di un controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti previsti dalle leggi ed in particolare dalle Norme tecniche per le costruzioni (Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”) Senza scendere in dettaglio, oltre alla verifica ed accettazione di tutti i materiali impiegati in un’ opera o un lavoro, si fa qui riferimento a quei controlli sui materiali e prodotti per uso strutturale, quali, ad esempio, quelli relativi al calcestruzzo e agli acciai per costruzione, sia che essi siano usati uniti al calcestruzzo, sia che siano usati per carpenteria metallica, ovvero altri materiali quali il legno, il vetro ed in generale qualsiasi materiale impiegato a fini strutturali. I compiti del Direttore sono quindi sia di natura tecnica, che di natura amministrativa. Il Direttore dei lavori e il relativo ufficio viene nominato dalla figura apicale dell'Amministrazione aggiudicatrice su proposta del Responsabile del procedimento. Il Direttore dei lavori è, in linea di massima, un funzionario dell'Amministrazione predetta. In caso di carenza accertata in organico di tecnici che possano svolgere tale compito, tale funzione può essere svolta : - da tecnici di altre Amministrazioni aggiudicatrici; - dal progettista incaricato; - da altri professionisti individuati tramite opportune procedure. La Corte di giustizia europea ha mostrato di preferire l'affidamento della direzione dei lavori ad un soggetto diverso dal progettista incaricato perché, in questo modo, si ottiene una verifica incrociata, eseguita da un soggetto terzo che va ad aggiungersi a quella dell'organo di collaudo. Come si è detto, se la dimensione, la tipologia o categoria dell'intervento lo rendono necessario, il Direttore dei lavori può essere coadiuvato da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Ad esempio, in caso di interventi particolarmente complessi, si possono avere più direttori operativi in relazione agli aspetti salienti dell'intervento (architettonici, strutturali, impiantistici,..), più un numero di ispettori di cantiere sufficiente a garantire l'assistenza quotidiana ai lavori e la relativa contabilità. DIRETTORI OPERATIVI I direttori operativi verificano che singole parti dei lavori siano eseguite regolarmente. Il Direttore dei lavori può poi affidare agli stessi altri compiti - dettagliatamente elencati dal Regolamento - che comunque hanno caratteristiche simili a quelli svolti dal Direttore stesso, fra i quali quello di coordinare l'attività degli ispettori di cantiere e quelli connessi alle operazioni di collaudo. ISPETTORI DI CANTIERE Collaborano con il Direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori. La caratteristica dell'attività dell'Ispettore di cantiere è l'assiduità. “Essi sono presenti a tempo pieno – recita il Regolamento – durante lo svolgimento dei lavori che richiedono il controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo..”. Inoltre agli Ispettori possono essere affidati altri compiti di verifica sui materiali, di controllo sulla attività dei subappaltatori, sulla regolare esecuzione dei lavori, di assistenza alle prove di laboratorio e alle operazioni di collaudo, e, soprattutto, di predisposizione degli atti contabili e di esecuzione delle misurazioni, nonché di assistenza al responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione. COORDINATORE PER L’ESECUZIONE illustrando i documenti facenti parte del progetto esecutivo si era accennato al tema della sicurezza nei cantieri mobili ed al Piano di sicurezza e coordinamento quale strumento per conseguire tale fine. Il Piano predetto è uno strumento progettuale redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione o coordinatore per la progettazione e in quanto tale ha una funzione conoscitiva e dispositiva. L'attuazione di tali disposizioni in fase esecutiva è demandata al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o Coordinatore per l'esecuzione. Il Direttore dei lavori, se provvisto dei requisiti previsti dalla legge , deve svolgere anche le funzioni di Coordinatore per l’esecuzione. In caso contrario tale attività è svolta da un assistente con tale incarico specifico. Dal Codice dei Contratti Pubblici Art. 101. (Soggetti delle stazioni appaltanti) 1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. 2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. 3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché: a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105; d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle. 4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti: a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture; b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori; c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi; d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi; e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive; f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo; g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti; h) direzione di lavorazioni specialistiche. 5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti: a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore; b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; c) il controllo sulla attività dei subappaltatori; d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali; e) l'assistenza alle prove di laboratorio; f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti; g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori; h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione. 6. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto. Si riporta di seguito il Decreto Ministeriale n. 49/2018 che individua le attività del Direttore dei Lavori e del Direttore dell’esecuzione MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 7 marzo 2018, n. 49. Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione». IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; Visto l’articolo 1, commi 5 e 12, della legge 28 gennaio 2016, n. 11; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni; Visto l’articolo 111, comma 1 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell’Autorità nazionale anticorruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività di cui all’articolo 101, comma 3, dello stesso decreto legislativo in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità e che con il medesimo decreto, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell’esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità; Visto l’articolo 111, comma 2, secondo periodo del cita- to decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, che prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione delle attività di controllo di cui al primo periodo del suddetto comma 2, secondo criteri di trasparenza e semplificazione; Visto l’articolo 101, comma 6-bis, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, che prevede che per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all’articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell’esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell’esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto; Visto l’articolo 107, comma 6, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, che prevede che nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, del medesimo articolo, l’esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sul- la base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui al citato articolo 111, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal menzionato decreto legislativo n. 56 del 2017; Visto l’articolo 216, comma 17 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, che prevede che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo IX, capi I e II, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; Visto l’articolo 217 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, che, al comma 1, lettera u), stabilisce che gli atti attuativi dello stesso decreto legislativo operano la ricognizione delle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che sono abrogate dalla loro entrata in vigore; Vista la iniziale proposta dell’Autorità nazionale anticorruzione, acquisita al protocollo numero 24904 del 24 giugno 2016; Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con note prot. n. 6734 del 18 luglio 2016 e prot. n. 6907 del 22 luglio 2016; Vista la nota dell’Autorità nazionale anticorruzione prot. n. 0119526 dell’8 agosto 2016, relativa alle citate note del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2282/2016, espresso dalla Commissione speciale nell’adunanza del 19 ottobre 2016; Viste le proposte dell’Autorità nazionale anticorruzione, trasmesse con note della medesima Autorità prot. n. 0185848 del 15 dicembre 2016 e prot. n. 0107787 del 15 settembre 2017; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, a) 281, nella seduta del 6 dicembre 2017; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 00360/2018 espresso dalla Commissione speciale nell’adunanza del 23 gennaio 2018; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la nota dell’Autorità nazionale anticorruzione prot. n. 18130 del 27 febbraio 2018; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota prot. n. 7084 del 27 febbraio 2018, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; ADOTTA il seguente regolamento: TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Definizioni • Ai fini del presente regolamento, si intende per: • «Autorità», l’Autorità nazionale anticorruzione; • «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successi- ve modificazioni; • «disposizioni di servizio», gli atti mediante i qua- li il responsabile unico del procedimento impartisce al direttore dei lavori, al coordinatore per l’esecuzione dei lavori e al direttore dell’esecuzione le indicazioni di cui al presente decreto; • «ordini di servizio», gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento, il direttore dei la- vori e il direttore dell’esecuzione impartiscono all’esecutore tutte le disposizioni e istruzioni operative in ordine all’esecuzione delle prestazioni; • «RUP», il responsabile unico del procedimento; • «programma di esecuzione dei lavori», il documento che l’esecutore, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l’offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell’inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavora- zione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabili- te per la liquidazione dei certificati di pagamento. TITOLO II IL DIRETTORE DEI LAVORI Capo I PROFILI GENERALI Art. 2. Rapporti con altre figure n. Il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento del- le lavorazioni. Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto. o. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di ser- vizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento. p. Laddove l’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia. Art. 3. Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo 1 Il direttore dei lavori impartisce all’esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che ripor- tano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell’ordine, nel giornale dei lavori con le modalità di cui all’articolo 15. L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve. 2 Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma al- legato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori di cui all’artico- lo 1, comma 1, lettera f). 3 Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione ai sensi dell’articolo 15, gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l’esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. 4 Il direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP. Capo II FUNZIONI E COMPITI NELLA FASE PRELIMINARE Art. 4. Attestazione dello stato dei luoghi 2 Prima dell’avvio della procedura di scelta del contra- ente, il direttore dei lavori fornisce al RUP l’attestazione dello stato dei luoghi in merito: 2.1 all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; 2.2 all’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo. 3 In caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, prima della sottoscrizione del contratto, il RUP può richiedere al direttore dei lavori di fornire un aggiornamento dell’attestazione di cui al comma 1. 4 Tale attestazione è rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell’incarico di direttore dei la- vori non si sia concluso per cause impreviste e imprevedibili. Art. 5. La consegna dei lavori 2 Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di regi- strazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione del- la Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni de- corre dalla data di stipula del contratto. 3 Il direttore dei lavori comunica con un congruo pre- avviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla con- segna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante. 4 Qualora l’esecutore non si presenti, senza giustifi- cato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fis- sare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. 5 Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13. Ove l’istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14. 6 La stazione appaltante indica nel capitolato di appalto gli eventuali casi in cui è facoltà della stessa non accogliere l’istanza di recesso dell’esecutore. 7 Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dal- la stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. 8 Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l’obbligo di informare l’Autorità. 9 Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l’esecutore e deve contenere: 9.1. le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; 9.2. l’indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori dell’esecutore, nonché l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore stesso; 9.3. la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori. 10 Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d’appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l’esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali. 11 Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l’importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare. 12 Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, tale ritardo è va- lutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell’incarico a soggetto esterno, all’atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna. 13 Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso dell’esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato d’appalto e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull’importo netto dell’appalto: 13.1. 1,00 per cento per la parte dell’importo fino a 258.000 euro; 13.2. 0,50 per cento per l’eccedenza fino a 1.549.000 euro; 13.3. 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro. 14 Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l’esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell’importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante. 15 Nei casi previsti dai commi 12 e 13, ove l’istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dai commi 12 e 13, nessun altro compenso o indennizzo spetta all’esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 12 e 13, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità. 16 Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l’esecutore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. Capo III FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE Art. 6. Accettazione dei materiali 4 Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Pia- no d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto. 5 Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l’esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimo- zione eseguita d’ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l’accettazione del direttore dei lavori. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l’impiego da parte dell’esecutore e per sua iniziati- va di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecu- zione di una lavorazione più accurata. 6 I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest’ultimo ne accerti l’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito. 7 Il direttore dei lavori o l’organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore. 8 I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. 9 Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto del- le norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere. Art. 7. Verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore 3 Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l’ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: 3.2 verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’artico- lo 105, comma 2, del codice; 3.3 controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; 3.4 registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini del- la sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; 3.5 provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’arti- colo 105 del codice. 4 In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requi- siti di capacità tecnica, ai sensi dell’articolo 89, comma 9, del codice. 5 Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo: 5.2 in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna; 5.3 fornisce indicazioni al RUP per l’irrogazione del- le penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del codice; 5.4 accerta che si sia data applicazione alla normativa vi- gente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico; 5.5 determina in contraddittorio con l’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all’artico- lo 8, commi 5 e 6; 5.6 redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte all’articolo 11; 5.7 redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare: 5.7.1 lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 5.7.2 le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore; 5.7.3 l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 5.7.4 l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; 5.7.5 l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 6 Il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell’opera. Art. 8. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali 3 Il direttore dei lavori fornisce al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall’articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell’accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione. 4 Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in appo- sita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall’articolo 106 del codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a perso- ne o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti. 5 In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest’ultimo fornisce all’esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell’esecutore stesso. 6 Nel caso di cui all’articolo 106, comma 12, del codi- ce, l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del con- tratto, deve comunicarlo all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’impor- to degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice. 7 Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di con- tratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: 7.3 desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti; 7.4 ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP. 8 Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 5 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendo- no definitivamente accettati. 9 Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’impor- to contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP. 10 Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla pro- posta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che man- tengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall’artico- lo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. Art. 9. Contestazioni e riserve 1. Il direttore dei lavori, per la gestione delle contesta- zioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relati- va disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto. Art. 10. Sospensione dei lavori 4 In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell’arti- colo 107 del codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori. 5 Il contratto deve contenere una clausola penale nel- la quale il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del codice sia quantificato sulla base dei seguenti criteri: 5.1 i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera; 5.2 la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione; 5.3 il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori; 5.4 la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. 6 La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. 7 Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e in- dichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecuto- re intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 8 Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. 9 Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un’eventuale sospensione il- legittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall’articolo 107 del codice. Art. 11. Gestione dei sinistri 4 Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale de- scrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell’esecutore: 4.1 tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto; 4.2 l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 5 L’esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denun- cia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capito- lato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo. Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando: 5.1 lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 5.2 le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore; 5.3 l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del pro- getto da parte dell’appaltatore; 5.4 l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; 5.5 l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Art. 12. Funzioni e compiti al termine dei lavori 4 Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certifica- to che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. 5 In sede di collaudo il direttore dei lavori: 5.2 fornisce all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori; 5.3 assiste i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo; 5.4 esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti. 6 Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. Capo IV CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE Art. 13. Attività di controllo amministrativo contabile a) Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione. b) Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell’esecutore con- tenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre: 1) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel con- tratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP; 2) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Art. 14. I documenti contabili 5 I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono esse- re firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono: 5.1 il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno: • l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni; • la qualifica e il numero degli operai impiegati; • l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori; • l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici; • l’indicazione delle circostanze e degli avveni- menti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometri- che, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili; • le disposizioni di servizio e gli ordini di servi- zio del RUP e del direttore dei lavori; • le relazioni indirizzate al RUP; • i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; • le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori; • le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi; 5.2 i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un appo- sito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l’ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state de- dotte. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione; 5.3 il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l’esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L’iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita se- zione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all’ammontare complessivo dell’avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l’intera contabilizzazione dell’opera, in quanto a ciascuna quantità di lavo- razioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l’avanzamento dei lavori non soltanto sotto il pro- filo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall’esecutore. Il direttore dei lavori propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l’ordine cronologico. Il registro è sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento; 5.4 lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del man- dato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità; 5.5 il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore. All’atto della firma, l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano inter- venuti la transazione di cui all’articolo 208 del codice o l’accordo bonario di cui all’articolo 205 del codice. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine assegna- to, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall’esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza del- le domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario. 6 Può essere anche previsto un sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l’indicazione della rispetti- va aliquota di incidenza rispetto all’importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d’avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l’ammontare dell’avanzamento risultante dal registro di contabilità. 7 Le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le provviste somministrate dall’esecutore posso- no essere annotate dall’assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista setti- manale. L’esecutore firma le liste settimanali, nelle qua- li sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d’opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza. 8 Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dei predetti soggetti delegati. 9 Al conto finale di cui al comma 1, lettera e), il direttore dei lavori allega la seguente documentazione: 9.1 il verbale o i verbali di consegna dei lavori; 9.2 gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in uso all’esecutore; 9.3 le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione; 9.4 gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione; 9.5 gli ordini di servizio impartiti; 9.6 la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei la- vori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell’esecutore non ancora definite; 9.7 i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l’indicazione dei ritardi e delle relative cause; 9.8 gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze; 9.9 i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; a) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell’articolo 107, comma 5, del codice; b) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità; c) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell’esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo. 10 Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile. 11 Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti conta- bili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto. 12 I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti. Art. 15. Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata a) La contabilità dei lavori è effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente regolamento e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l’idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente regolamento. Nel caso di mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, che deve essere congruamente motivato dalla stazione appaltante e comunicato all’Autorità, e comunque per il periodo strettamente necessario per l’adeguamento della sta- zione appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall’esecutore. b) Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può es- sere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l’esecutore. Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato. c) Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è con- sentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del vi- sto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. TITOLO III IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI O FORNITURE Capo I PROFILI GENERALI Art. 16. Rapporti tra direttore dell’esecuzione e RUP a) L’incarico di direttore dell’esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati nelle linee guida adottate dall’Autorità ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del codice. b) Il direttore dell’esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell’esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce, in relazione all’importanza del servizio o della fornitura, la periodicità con la quale il direttore dell’esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull’andamento delle principali attività di esecuzione del contratto. c) Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servi- zio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell’esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto. d) Ai sensi dell’articolo 101, comma 6-bis, e dell’arti- colo 111, comma 2, del codice, la stazione appaltante per i servizi e le forniture connotati da particolari caratteristiche tecniche, così come individuati nelle linee guida adottate dall’Autorità ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del codice, su indicazione del direttore dell’esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti di cui all’articolo 101, comma 4, del codice, per quanto compatibili, nonché coadiuvare il direttore dell’esecuzione nell’ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26. Art. 17. Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo a) Il direttore dell’esecuzione impartisce all’esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell’ordine e devono essere comunicati al RUP. L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all’articolo 21. b) Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni ai sensi dell’articolo 26, comma 2, che devono essere congruamente motivati dalle stazioni appaltanti e comunicati all’Autorità, e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l’esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni. c) Il direttore dell’esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo. Capo II FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE Art. 18. L’attività di controllo a) Il direttore dell’esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. b) In relazione alle specifiche tipologie di forniture o ser- vizi oggetto di contratto, le attività di controllo del direttore dell’esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili: • la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell’offerta; • l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi; • il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna; • l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte; • la soddisfazione del cliente o dell’utente finale; • il rispetto da parte dell’esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all’artico- lo 30, comma 3, del codice. Tale controllo è condotto nel corso dell’intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell’arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito pro- cesso verbale. c) Il direttore dell’esecuzione segnala tempestiva- mente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti. Art. 19. Avvio dell’esecuzione del contratto l) Il direttore dell’esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall’esecutore, nel quale sono indicati: • le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l’attività; • la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio o la prosecuzione dell’attività. m) Quando, nei casi consentiti dall’articolo 32 del codi- ce, è disposta l’esecuzione anticipata, il direttore dell’esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall’esecutore per il rimborso delle relati- ve spese. n) Quando nei casi previsti dall’articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell’esecuzione ordina l’avvio dell’esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire. Art. 20. Verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore a) Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell’esecuzione svolge le seguenti funzioni: 1) verifica la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, non- ché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del codice; 2) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; 3) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; 4) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’arti- colo 105 del codice. b) In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’esecutore, il direttore dell’esecuzione coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica ai sensi dell’articolo 89, comma 9, del codice. Art. 21. Contestazioni e riserve 1. Il direttore dell’esecuzione, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto. Art. 22. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali a) Il direttore dell’esecuzione fornisce al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 106, comma 1, del codice. b) Il direttore dell’esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall’articolo 106 del codice. Il direttore dell’esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante. c) In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell’esecuzione, quest’ultimo fornisce all’esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell’esecutore stesso. d) Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell’importo contrattuale di cui all’articolo 106, comma 12, del codice, l’esecutore non può far valere il di- ritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto origina- rio, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice. e) Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati: • ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto; • quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell’esecuzione e l’esecutore, e approvati dal RUP. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. f) Il direttore dell’esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole al RUP. Art. 23. Sospensione dell’esecuzione a) Il direttore dell’esecuzione, quando ordina la sospensione dell’esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all’articolo 107, comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso articolo 107, comma 1, del codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l’imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate. b) Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del codice. Si applicano i criteri di quantificazione di cui all’articolo 10, comma 2, in quanto compatibili. c) Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell’esecuzione lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell’esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell’esecuzione procede alla reda- zione del verbale di ripresa dell’esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell’esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione. Art. 24. Gestione dei sinistri 1. Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione si verifichi- no sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell’esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell’esecutore: a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evita- re il verificarsi di danni all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto; b) l’onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 2. L’esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l’esecutore ne fa de- nuncia al direttore dell’esecuzione nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo. Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’esecutore, spetta al direttore dell’esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando: a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore; c) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dell’esecuzione; e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Art. 25. Funzioni e compiti al termine dell’esecuzione del contratto 1. Il direttore dell’esecuzione, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. Art. 26. Il controllo amministrativo-contabile 1. Durante l’esecuzione del contratto il direttore dell’esecuzione provvede al controllo della spesa legata all’esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell’esecutore contenuta nei documenti di gara e nel contratto di appalto, che devono essere conformi alle previsioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al fine di procedere con i paga- menti all’esecutore, il direttore dell’esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP. Resta ferma la facoltà dell’esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 2. La gestione della contabilità è effettuata, secondo le modalità dell’ordinamento delle singole stazioni appaltanti, mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente regola- mento e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 27. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regola- mento, ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), del codice, sono abrogati gli articoli da 178 a 210 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Art. 28. Clausola di invarianza finanziaria 1. All’attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 marzo 2018 ***************** RACCOLTA LEZIONI SUI CONTRATTI PUBBLICI ********************* Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e successive modifiche ed integrazioni ***************** Dott. Arch. Maria Lucia Conti AGGIORNAMENTO SETTEBRE 2020 19° LEZIONE 11 DICEMBRE STRUMENTI DEL DIRETTORE DEI LAVORI Nell'espletamento dei propri compiti il Direttore dei lavori utilizza alcuni strumenti codificati dalle disposizioni normative e regolamentari, il cui uso, pertanto, non è facoltativo, ma obbligatorio. Questi strumenti, sono necessari per una corretta esecuzione dei lavori e gestione del contratto, pertanto gli articoli del DM sopra riportati sono molto dettagliati e precisi e agli stessi si rinvia per eventuali approfondimenti mentre di seguito gli stessi verranno descritti solo in forma sintetica. VERBALI Come si è detto ogni fase di un appalto pubblico deve essere rigorosamente formalizzata ed avvenire sulla base di atti. La fase esecutiva è scandita da momenti particolari che si verificano per ogni intervento. In relazione a ciascuno di questi momenti viene redatto un verbale in duplice copia che è firmato dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore. Una copia è inviata al Responsabile del procedimento, per consentire allo stesso una costante informazione sullo stato di attuazione dell'intervento. Innanzi tutto è necessario che un atto certo faccia iniziare il “tempo contrattuale” e ciò avviene attraverso il Verbale di inizio lavori. In modo corrispondente il Certificato di fine lavori individua la data di completamento dei lavori stessi. La consegna dei lavori può anche avvenire in più fasi, attraverso successivi verbali, a condizione che tale facoltà della Stazione appaltante sia esplicitamente prevista nel Capitolato speciale d'appalto. Il Verbale di inizio lavori contiene normalmente anche altre indicazioni fra le quali particolarmente rilevante è la constatazione della corrispondenza dello stato dei luoghi a quello in relazione al quale è stata presentata l'offerta da parte dell'aggiudicatario e che l'area in cui si deve operare sia libera da persone e cose. Può accadere, nel corso dei lavori, che sia necessario interromperli totalmente o parzialmente. Ciò deve avvenire in concomitanza di fatti eccezionali (avverse condizioni climatiche, forza maggiore o circostanze speciali), ovvero, su disposizione del Responsabile del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità. In questo caso si redige un Verbale di sospensione dei lavori (parziale o totale) che deve indicare la causa della sospensione e, cessata la causa della sospensione, un Verbale di ripresa dei lavori. Non viene qui trattata questa casistica che è molto più complessa di quanto sintetizzato e che è frequente causa di contenzioso fra Stazione appaltante e Appaltatore. Va solo segnalato che, a meno di sospensione dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, il tempo della sospensione non viene computato ai fini del rispetto del tempo contrattuale. Va segnalato altresì che la sospensione dei lavori è uno strumento che deve essere utilizzato solo nei casi di cui si è detto, (sospensione legittima) altrimenti essa diventa illegittima e può dare luogo a richiesta di risarcimenti da parte dell'Appaltatore. DISPOSIZIONI E ORDINI DI SERVIZIO Le disposizioni di servizio costituiscono la modalità attraverso la quale il Responsabile del procedimento impartisce istruzioni al Direttore dei lavori in merito alla sfera di sua competenza. Gli ordini di servizio rappresentano, invece, lo strumento attraverso il quale il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori impartiscono disposizioni e istruzioni all'Appaltatore. Gli Ordini di servizio sono redatti in duplice copia e sono firmati dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore, che lo firma per conoscenza. Nel caso di disposizioni impartite dal Direttore dei lavori l'Ordine di servizio può essere vistato dal Responsabile del procedimento. A differenza dei Verbali di cui si è detto precedentemente, l'Ordine di servizio è un atto unilaterale o di parte e viene controfirmato dall'Appaltatore solo a conferma della sua presa visione. L'Appaltatore deve conformarsi alle disposizioni contenute nell'Ordine di servizio, salvo diverso parere che può essere fatto valere apponendo sull'Ordine stesso quella che viene tecnicamente definita una riserva. Di quest'ultima e delle modalità di apposizione e di esplicazione si parlerà in relazione alla gestione del contenzioso. Fra gli strumenti utilizzati dall'Ufficio di direzione dei lavori ve ne sono alcuni di natura amministrativa e contabile, che il Regolamento rubrica sotto il titolo di “Contabilità dei lavori”. Essi vengono di seguito brevemente descritti. GIORNALE DEI LAVORI Il giornale dei lavori non è propriamente definibile un documento contabile. Esso, come dice la denominazione, costituisce la fedele annotazione quotidiana di tutte le informazioni rilevanti ai fini della ricostruzione dell'andamento dei lavori. Contiene pertanto indicazioni circa le condizioni meteorologiche o al contorno che possano influire sull'operatività del cantiere, le lavorazioni eseguite e le modalità di esecuzione, inoltre il numero delle maestranze presenti e dei mezzi d'opera. Sul giornale sono inoltre riportate eventuali istruzioni impartite all'Appaltatore dal Responsabile del procedimento e dal Direttore dei lavori, nonché gli estremi delle sospensioni intervenute, delle prove effettuate, delle varianti disposte. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del Direttore dei lavori ed è controllato e siglato dal Direttore stesso almeno ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita. Come è facile intuire il giornale dei lavori costituisce uno strumento indispensabile soprattutto in sede di contenzioso, in quanto, pur essendo un atto di parte, consente di fornire tutte le informazioni necessarie alla Stazione appaltante per i propri interessi e per dirimere eventuali controversie. Come si è detto, fra i compiti del Direttore dei lavori vi è anche quello di concorrere alla procedura finalizzata al pagamento, dei lavori eseguiti, all'Appaltatore, secondo una cadenza che è stabilita dalla rata minima indicata nel Capitolato speciale d'appalto. L'individuazione della rata avviene sostanzialmente attraverso due strumenti contabili: i libretti di misura ed il registro di contabilità e relativo sommario. Le modalità operative sono però collegate al tipo di contabilità prevista per il lavoro o l'opera cui si riferiscono. A tale proposito un'opera o un lavoro possono essere appaltati “a corpo”, “a misura”, ovvero “a corpo e a misura”. Pur essendo la materia piuttosto complessa e gravida di conseguenze sulla gestione dei lavori e del contratto, si può dire in sintesi che in un appalto a corpo l'oggetto della prestazione è compiutamente descritto nei documenti progettuali ed il prezzo pattuito fra le parti per la sua realizzazione è fisso ed invariabile, pertanto non suscettibile di variazione in base a misurazioni di quanto effettivamente realizzato. Opposta è la situazione in un appalto “a misura”. In questo caso, tipico di tutte le situazioni in cui sia difficile definire con precisione le quantità inerenti l'oggetto della prestazione, il corrispettivo da pagare all'Appaltatore viene individuato a consuntivo in base alle quantità effettivamente realizzate. L'appalto “a corpo e a misura” ricomprende al suo interno entrambe le fattispecie precedentemente descritte. In un appalto “a corpo” la verifica delle quantità realizzate è rilevante solo ai fini dell'individuazione della percentuale di avanzamento di una determinata categoria di lavorazioni riportata nella cosiddetta Tabella di ripartizione del forfait . Si tratta quindi di una contabilità semplificata. In un appalto “a misura”, invece, è rilevante, al fine del pagamento dei corrispettivi, l'attività di misurazione dei lavori effettivamente realizzati. LIBRETTI DI MISURA DEI LAVORI In caso di contabilità “a corpo”, come si è detto, nei libretti vengono annotate solo le percentuali di avanzamento delle singole lavorazioni che compongono le macro categorie indicate nella Tabella in cui è ripartita l'opera o il lavoro. In caso di contabilità a misura, tipica ad esempio dei lavori inerenti beni culturali ed in genere di quei lavori non suscettibili di esatta valutazione in sede progettuale, i libretti di misura contengono invece la misurazione di ogni lavorazione effettuata in relazione all'unità di misura prevista nell'elenco prezzi (metri lineari, metri quadri, metri cubi, numero,...) anche tramite l'utilizzo di disegni quotati. Le misurazioni avvengono in contraddittorio con l'Appaltatore o persona di sua fiducia. In ogni caso i libretti sono firmati dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore o dal tecnico dello stesso che ha assistito al rilevamento delle misure. REGISTRO DI CONTABILITÀ E' forse il documento contabile più importante e, proprio per questo, è firmato sia dal Direttore dei lavori, che dall'Appaltatore. Il registro di contabilità è composto da pagine rilegate numerate e timbrate e preventivamente firmate, in bianco, dal Responsabile del procedimento e dall'Appaltatore. La finalità di tale disposizione è volta ad evitare che vi possano essere alterazioni fraudolente delle annotazioni contabili. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico, desumendo le quantità dai libretti delle misure ed applicando a queste i prezzi indicati nell'elenco prezzi unitari. Inoltre, come si vedrà più avanti, il registro è anche il luogo deputato a ricevere eventuali contestazioni da parte dell'Appaltatore. Queste sono denominate riserve e devono essere iscritte secondo una modalità ed una tempistica definite con estrema precisione in sede regolamentare. Il Direttore dei lavori è tenuto a riportare le proprie osservazioni, sempre sul registro, immediatamente dopo le riserve apposte dall'Appaltatore e ciò per consentire alla Stazione appaltante di conoscere le ragioni ostative alle richieste dell'Appaltatore stesso. SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITÀ Il Sommario del registro di contabilità non è un documento ufficiale tant’ è vero che non ne è prevista la firma da parte del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore, ma un importante strumento di controllo che consente di verificare l'esattezza degli importi progressivi del registro di contabilità e di avere una visione tempestiva dell'avanzamento percentuale dei lavori. E' inoltre strumento necessario per una corretta redazione dello stato di avanzamento dei lavori di cui si dirà appresso. In pratica nel Sommario le partite di lavoro corrispondenti ad un’ identica voce dell'elenco prezzi si sommano, fornendo così gli elementi da riportare nello stato di avanzamento. LO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) E' il documento attraverso il quale il Direttore dei lavori accerta che si sono verificate le condizioni per il pagamento di una rata di acconto. Nello stesso sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino alla data di emissione del SAL in questione. La progressività dello stato di avanzamento costituisce garanzia di esattezza della contabilizzazione, consentendo, soprattutto nel caso di contabilità “a misura”, eventuali correzioni derivanti, ad esempio, da quantità provvisoriamente contabilizzate. CERTIFICATO DI PAGAMENTO E' firmato dal Responsabile del procedimento e rappresenta il documento in base al quale il competente ufficio della Stazione appaltante emette il mandato di pagamento, vale a dire il titolo di spesa in base al quale l'Appaltatore può incassare il relativo importo. Tutta la tempistica concernente i pagamenti in acconto all'Appaltatore è, per ovvi motivi, rigidamente regolamentata ed eventuali ritardi imputabili alla Stazione appaltante comportano il risarcimento del danno economico patito dall'Appaltatore. CONTO FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE Il conto finale costituisce lo stato finale dei lavori, consistente nell'elencazione di tutti i lavori eseguiti alla data di completamento degli stessi. Nel caso di una contabilità “a corpo” tutte le lavorazioni, in caso di buon andamento dell'appalto, avranno raggiunto la percentuale totale, mentre in un appalto “a misura” le quantità riportate non coincideranno necessariamente con quelle contenute nel computo metrico estimativo del progetto a base d'appalto. Esso è emesso entro il termine indicato nel Capitolato speciale d'appalto. Il conto finale è trasmesso, come gli altri stati di avanzamento, al Responsabile del procedimento unitamente ad una relazione a firma del Direttore dei lavori che riassume le vicende concernenti l'opera o il lavoro a cui sono allegati tutti gli atti e i documenti prodotti in relazione allo stesso (verbali, ordini di servizio, perizie di variante, atti contabili, ....), che il Responsabile del procedimento, una volta esaminati ed integrati per quanto di sua competenza, provvederà a trasmettere all'organo di collaudo. Dal Codice dei Contratti Pubblici Art. 108. (Risoluzione) 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106; b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1; d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE. 1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241. 2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80. 3. Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. 4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. 7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. 8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1. 9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. Art. 109. (Recesso) 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. 2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti. 3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. 4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3. 5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. 6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese. Art. 110. (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)(articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 55 del 2019) 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. 2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell’impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l’autorizzazione del giudice delegato. 4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. 5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. 6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida. 7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione. [Art. 110. (Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)(articolo così sostituito dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 a partire dal 1° settembre 2021) 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. 2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato. 4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, si applica l'art. 95 del medesimo codice. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. 5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. 6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida. 7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.] LE VARIANTI Come dice la parola una variante è una modifica apportata, in questo caso, al progetto appaltato. Essa viene normalmente definita “variante in corso d'opera” proprio perché avviene durante l'esecuzione dei lavori. Una delle finalità che la Legge Merloni si era prefissa era quella di eliminare o, quantomeno, ridurre al minimo le varianti che, in passato, erano diventate un fatto patologico, facendo così sistematicamente lievitare i costi degli interventi ed i relativi tempi di esecuzione. Per ovviare a tale patologia la Legge Merloni aveva, da un lato provveduto a migliorare la definizione progettuale articolando tale attività su tre livelli, dall'altro ad imporre, quale prassi generalizzata, l'appalto dei lavori sulla base del progetto esecutivo. Aveva inoltre stabilito una disciplina assai restrittiva sulle varianti in corso d'opera. Mentre per quanto riguarda l'appalto su progetto esecutivo, molte e significative sono state le modifiche apportate, la disciplina delle varianti è stata integralmente recepita dal Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 . Con l’attuale nuovo Codice si è tornati alla centralità del progetto esecutivo mentre per le varianti in corso d’opera è stato recepito, in parte, il regime più flessibile previsto nella direttiva 24/2014. Fermo restando che l'Appaltatore non può apportare alcuna variante al progetto appaltato, la Stazione appaltante può invece introdurre variazioni o addizioni al progetto stesso secondo una casistica ben delineata, finalizzata ad evitare gli abusi di cui si è detto. In tal senso sono ammesse le varianti conseguenti uno delle seguenti cause: a) adeguamento a disposizioni normative intervenute; b) fatti imprevisti ed imprevedibili, c) per lavori, servizi o forniture, supplementari che si sono resi necessari, non inclusi nel progetto a base di gara qualora il cambiamento dell’operatore economico risulti impraticabile per motivi economici o tecnici con riferimento all’oggetto del contatto originale e comporti alla stazione appaltante una consistente duplicazione dei costi e notevoli disservizi; d) errore progettuale nei limiti ,per servizi e forniture, del 10% e, per lavori, del 15% del valore iniziale del contratto e) l’importo della variazione sia inferiore alle soglie europee di cui all’articolo 35 e comporti un incremento per servizi e forniture del 10% e per lavori del 15% del valore iniziale del contratto. Per le variazioni relative al punto b) e c) qualora si tratti di contratti sopra la soglia comunitaria si precede ad apposito avviso pubblico in ambito comunitario e sotto soglia in ambito nazionale con gli stessi mezzi utilizzati per le procedure di affidamento Come si vede si tratta di una casistica ben limitata, la cui ricorrenza deve comunque essere accertata dal Responsabile del procedimento soprattutto per quanto riguarda le cause . Le varianti giustificate in base alle motivazioni precedentemente elencate hanno il limite del 50% dell’importo del contratto originale e del 20% dell'importo contrattuale per quanto attiene il mantenimento delle condizioni offerte in sede di gara dall’operatore economico Il limite del 20% è legato alla clausola generale in base alla quale la Stazione appaltante si riserva la facoltà di incrementare o decrementare l'importo contrattuale entro tale percentuale senza che l'Appaltatore possa opporsi. Inoltre l'Appaltatore deve eseguire i maggiori lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni contenuti nel contratto. Se l'incremento supera tale percentuale la clausola predetta non opera più e con l'Appaltatore si deve procedere ad una rinegoziazione delle condizioni contrattuali. Una variante è sottoposta all'approvazione dell'organo decisionale dell'Amministrazione aggiudicatrice, su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto, se comportano un aumento di spesa. Ad una perizia di variante e suppletiva conseguono atti di natura amministrativa che, in relazione all'importo suppletivo, assumo forme e dizioni differenti. In particolare se l'aumento è contenuto all'interno del 20% dell'importo contrattuale l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere un atto di sottomissione, mentre, se l'aumento supera la predetta percentuale, con l'Appaltatore viene sottoscritto un atto aggiuntivo al contratto. Le stazioni appaltanti, inoltre, possono stabilire nel bando di gara o nella lettera di invito gli importi massimi di variazioni ritenute ammissibili qualora non si modifichi la natura del contratto Come per la progettazione anche per l'esecuzione di un'opera o un lavoro pubblico esistono particolari disposizioni concernenti i beni culturali. In particolare sono ammesse ai sensi dell’articolo 149 del nuovo Codice per i beni culturali le varianti che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola lavorazione, nel limite di un incremento del dieci per cento dell'importo contrattuale qualora siano disponibili nel quadro economico le relative risorse finanziarie nonché sono ammesse nel limite di un incremento del 20% del contratto originale per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene. La stazione appaltante comunica all'ANAC le varianti predisposte relative agli intervenuti fatti imprevisti e per affidamento di lavori servizi e forniture supplementari (lett. b e c ) entro trenta giorni dall’approvazione e nel caso di ritardo si applica una sanzione compresa tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo, inoltre, sul proprio sito informatico destinato alla trasparenza la medesima stazione appaltante pubblica le varianti comunicate all’ANAC indicando l'opera, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della variante. Qualora si ravvisi l’errore progettuale i progettisti sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in tale ambito rientrano l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. La modifica del termine contrattuale relativo al tempo di esecuzione costituisce anch’esso variante e deve essere previsto negli atti progettuali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria e di importo inferiore al 10% sono comunicate dal RUP all'Osservatorio dell’ANAC entro trenta giorni dall'approvazione mentre per i contratti sopra soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione. La mancata comunicazione comporta l’applicazione di penali da parte di ANAC Dal Codice dei contratti Pubblici Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze: 1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a); 2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; 3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori; e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche. 2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni. 3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione. 4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti - n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d). 5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale. 6. Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2. 7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice. 8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica. 9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. 14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13. Art. 107. (Sospensione) (fino al 31 dicembre 2021, per i lavori di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 si veda l'art. 5 della legge n. 120 del 2020) 1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. 3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale 4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. 5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture. Dal Codice dei Contratti Pubblici Art. 149. (Varianti) 1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. 2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. ***************** RACCOLTA LEZIONI SUI CONTRATTI PUBBLICI ********************* Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e successive modifiche ed integrazioni ***************** Dott. Arch. Maria Lucia Conti AGGIORNAMENTO SETTEBRE 2020 20° LEZIONE 15 DICEMBRE LA RISOLUZIONE DEL CONTENZIOSO NEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI Il Contratto stipulato dall’Amministrazione aggiudicatrice con l’operatore economico, individuato attraverso una procedura ad evidenza pubblica, instaura tra le parti un vincolo negoziale “iure privatorum” per cui tutte le controversie attinenti all’esecuzione del contratto stesso si ascrivono alle volontà espresse dalle parti con la sottoscrizione delle clausole contrattuali e, nell’eventualità di non accordo, alla giurisdizione ordinaria. Il contratto d’appalto dà vita ad un rapporto di diritto privato caratterizzato da una disciplina particolare dipendente dalla natura pubblica di uno dei due soggetti che è finalizzata a tutelare l’interesse generale e che si esprime nelle clausole indicate nel Capitolato speciale d’appalto, documento tecnico-amministrativo a base di gara, e, quindi noto al soggetto privato all’atto di formulazione della propria offerta. La natura pubblicistica di uno dei soggetti del contratto impone che lo svolgimento delle controversie avvenga attraverso procedure codificate, accettate dall’operatore economico, che consentono all’Amministrazione aggiudicatrice di conoscere, per il tramite del Responsabile del procedimento, con immediatezza e tempestività la natura ed entità del contenzioso, per evitare che lo stesso possa compromettere il regolare svolgimento del lavoro e provocare incremento non controllato del costo dell’opera o del lavoro. A tal fine, in sede di trascrizione sul Registro di contabilità da parte del Direttore dei lavori delle lavorazioni eseguite, l’Appaltatore deve rappresentare, tempestivamente e in forma scritta, le proprie contestazioni, iscrivendo le proprie domande, denominate riserve, contestualmente alla sottoscrizione di quanto contabilizzato. La tempestività nell’apposizione delle riserve è fattore essenziale per la loro validità ed eventuale trattazione, per cui devono essere iscritte sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle (libretto delle misure, verbali, ordini di servizio del Direttore dei lavori,....) successivo al verificarsi degli eventi che hanno determinato, a parere dell’Appaltatore, il pregiudizio e trascritte sul Registro di contabilità alla prima occasione utile. Qualora in sede di apposizione delle riserve l’Appaltatore non abbia provveduto alla loro esplicazione e quantificazione entro 15 giorni deve, a pena di decadenza, provvedere e il Direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone sul Registro stesso le proprie deduzioni sull’ammissibilità o meno delle richieste avanzate. Le riserve iscritte durante lo svolgimento dei lavori sul Registro di contabilità decadono qualora non siano confermate sul conto finale. L’Appaltatore non ha la facoltà di sospendere l’esecuzione dei lavori quale che sia la natura ed entità delle riserve iscritte, avendo diritto alla sola richiesta di trattazione qualora le stesse, a suo parere, possano compromettere lo svolgimento dell’opera. Come in tutti i contratti le controversie insorte tra i due contraenti sulle modalità e i termini di svolgimento delle prestazioni pattuite possono essere risolte, nel rispetto del Codice Civile, attraverso una transazione (art. 208 del Codice) in forma scritta, previa acquisizione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice del parere della propria Avvocatura o del dirigente competente per il contenzioso, qualora la transazione ecceda l’importo dei 100.00 euro. Per i lavori pubblici, inoltre, è prevista ed accettata dalle parti una forma particolare di definizione del contenzioso denominata accordo bonario (art. 205 del Codice) finalizzata alla risoluzione delle riserve apposte dall’Appaltatore sui documenti contabili, in corso d’opera, qualora l’importo delle riserve stesse sia superiore al 15% dell’importo del contratto. Il Direttore dei lavori, allegando apposita relazione riservata, comunica al Responsabile del procedimento l’avvenuta iscrizione sui documenti contabili, da parte dell’appaltatore, di riserve il cui importo è superiore al 15% dell’importo contrattuale. Il Responsabile del procedimento esamina gli atti, la relazione riservata del Direttore dei lavori e dell’organo di collaudo qualora costituito, e valuta l’ammissibilità e fondatezza delle riserve stesse per accertare l’effettivo raggiungimento del 15% dell’importo contrattuale e può richiede alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti con competenza specifica sull’oggetto del contratto tra i quali le parti (responsabile del procedimento e operatori economici) individuano d’intesa il soggetto che dovrà formulare la proposta motivata di accordo bonario. Qualora le parti non si accordino entro quindici giorni l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta di accordo è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP stesso entro novanta giorni dalla relazione del direttore dei lavori. La proposta di accordo bonario è trasmessa alla stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e sottoscritto. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica e prima dell’approvazione del certificato di collaudo qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. Tale disposizione all’attualità è stata sospesa fino al 31 dicembre 2020 dal D.L. 32/2019 La mancata definizione delle riserve con una transazione o con un accordo bonario comporta il ricorso da parte dell’Appaltatore al giudice civile, ai sensi dell’art. 20 del Codice di procedura civile, presso il Tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto, salvo espressa clausola compromissoria, inserita nel contratto stesso, che preveda di deferire ad arbitri la controversia. Il ricorso all’arbitrato per la soluzione delle controversie deve essere esplicitamente autorizzato dall’organo di governo della stazione appaltante. L’arbitrato (art. 209 del Codice) è un’ ulteriore forma extragiudiziale di risoluzione del contenzioso in relazione a contratti pubblici di lavori, senza il ricorso al giudizio ordinario. Le parti nominano l’arbitro di propria competenza e, in accordo, il Presidente che nell’eventualità di mancato accordo è nominato dalla Camera arbitrale (art. 210 del Codice). Nel giudizio arbitrale sono ammessi tutti i mezzi di prova previsti dal Codice di procedura civile, compresa la nomina, da parte del collegio, di consulenti tecnici le cui spese gravano sulle parti e la conclusione si formalizza con il deposito del lodo presso la Camera arbitrale. La Camera arbitrale, è costituita presso l’ANAC che cura la formazione e la tenuta dell’Albo degli arbitri, le rilevazioni dei dati derivanti dal contenzioso sui lavori pubblici e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale nel caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente. Il lodo viene depositato dal collegio presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici e la cancelleria del tribunale competente territorialmente della stazione appaltante. Il lodo è impugnabile per motivi di nullità e per violazione delle regole di diritto entro novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo centottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale. La Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Dal Codice dei Contratti Pubblici PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE TITOLO I - CONTENZIOSO CAPO I - RICORSI GIURISDIZIONALI Art. 204. (Ricorsi giurisdizionali) (abrogato dall'art. 1, comma 22, della legge di conversione del decreto-legge sblocca-cantieri) CAPO II - RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE Art. 205. (Accordo bonario per i lavori) 1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II, e con esclusione dei contratti di cui alla parte IV, titolo III, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6. 2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. (ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020, è sospesa l'applicazione del terzo periodo e possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 25 (rectius: art. 26) 3. Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. 4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1. 5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3. 6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 6-bis. L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. Art. 206. (Accordo bonario per i servizi e le forniture) 1. Le disposizioni di cui all’articolo 205 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di fornitura di beni di natura continuativa o periodica, e di servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Art. 207. (Collegio consultivo tecnico) (abrogato, si veda ora art. 6, della legge n. 120 del 2020) Art. 6. Collegio consultivo tecnico 1. Fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall’articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data. 2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un’esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All’atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell’intera documentazione inerente al contratto. 3. Nell’adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L’inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall’articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza. 4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l’applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all’articolo 5. 5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell’invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l’eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1. 6. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell’esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti. 7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell’assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all’atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d’ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all’interno del quadro economico dell’opera alla voce spese impreviste. 8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell’adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell’assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell’adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio. 9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Art. 208. (Transazione) 1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale. 2. Ove il valore dell’importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito il parere in via legale dell’Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, o del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso, ove non esistente il legale interno, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali. 3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. 4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità. Art. 209. (Arbitrato) 1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 possono essere deferite ad arbitri. L’arbitrato, ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si applica anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. 2. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il compromesso. 3. E' nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice. 4. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale di cui all’articolo 210. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale è nominato e designato dalla Camera arbitrale, scegliendolo tra i soggetti iscritti all’albo di cui al comma 2 del citato articolo 211, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. 5. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni del presente codice. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati tra i dirigenti pubblici. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l’arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto, preferibilmente, tra i dirigenti pubblici. In entrambe le ipotesi, qualora l’Amministrazione con atto motivato ritenga di non procedere alla designazione dell’arbitro nell’ambito dei dirigenti pubblici, la designazione avviene nell’ambito degli iscritti all’albo. 6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati: a) i magistrati ordinari, amministrativi contabili e militari in servizio o a riposo nonché gli avvocati e procuratori dello Stato, in servizio o a riposo, e i componenti delle commissioni tributarie; b) coloro che nell’ultimo triennio hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico; c) coloro che, prima del collocamento a riposo, hanno trattato ricorsi in sede civile, penale, amministrativa o contabile presentati dal soggetto che ha richiesto l’arbitrato; d) coloro che hanno espresso parere, a qualunque titolo, nelle materie oggetto dell’arbitrato; e) coloro che hanno predisposto il progetto o il capitolato di gara o dato parere su esso; f) coloro che hanno diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, o le forniture a cui si riferiscono le controversie; g) coloro che hanno partecipato a qualunque titolo alla procedura per la quale è in corso l’arbitrato. 7. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 determina la nullità del lodo. 8. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l’atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, anche scegliendolo tra il personale interno all’ANAC. 9. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio di cui all’articolo 213; se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale. 10. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. 11. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori, con la conseguenza che la parte che non li ha rispettati è dichiarata decaduta, solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati. 12. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all’uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all’ANAC. 13. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 825 del codice di procedura civile. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio ovvero con modalità informatiche e telematiche determinate dall’ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile. 14. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale. 15. Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti. 16. La Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale, determina con apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di 100.000 euro, da rivalutarsi ogni tre anni con i decreti e le delibere di cui al primo periodo. Per i dirigenti pubblici resta ferma l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all’articolo 1, comma 24 della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'atto di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile. (si veda il d.m. (MIT) 31 gennaio 2018) 17. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato dalle parti, nella misura liquidata dalla Camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo. 18. La Camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste. 19. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'ANAC. 20. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento. 21. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro. Art. 210. (Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari) 1. Presso l'ANAC è istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, di seguito camera arbitrale. 2. La Camera arbitrale cura la formazione e la tenuta dell'Albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il codice deontologico degli arbitri camerali e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale. 3. Sono organi della Camera arbitrale il Presidente e il consiglio arbitrale. 4. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'ANAC fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto, nonché dotati dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla medesima Autorità. Al suo interno, l'ANAC sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il Presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal comma 10. 5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'ANAC. 6. La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di contratti pubblici e li trasmette all'Autorità e alla cabina di regia di cui all’articolo 212. 7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 18, della legge 6 novembre 2012, n. 190, possono essere iscritti all'albo degli arbitri della Camera arbitrale i soggetti appartenenti alle seguenti categorie: a) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione; b) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria e architettura abilitati all’esercizio della professione da almeno 10 anni e iscritti ai relativi albi; c) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, con provata esperienza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 8. La Camera arbitrale cura, altresì, in sezione separata, la tenuta dell'elenco dei periti per la nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali. Sono iscritti all'elenco i soggetti in possesso del diploma di laurea e comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni, con relativa iscrizione all’albo professionale, se richiesta. 9. I soggetti di cui al comma 7, lettere a), b) e c), nonché al comma 8 del presente articolo, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione comprovante i requisiti. 10. L'iscrizione all'albo degli arbitri e all'elenco dei periti ha validità triennale e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lettera l, della legge 6 novembre 2012, n. 190, durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all’albo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte. 11. Sono fatti salvi i casi di ricusazione di cui all’articolo 815 del codice di procedura civile. 12. Per le ipotesi di cui all'articolo 209, comma 7, la Camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali. Possono essere iscritti all'elenco i funzionari in possesso di diploma di laurea in materia giuridica o economica o equipollenti e, ove necessario, in materie tecniche, inseriti nei ruoli delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi un'anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei suddetti costi. 13. Sul sito dell’ANAC sono pubblicati l’elenco degli arbitrati in corso e definiti, i dati relativi alle vicende dei medesimi, i nominativi e i compensi degli arbitri e dei periti. Art. 211. (Pareri di precontenzioso dell’ANAC) 1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo.(si veda il Regolamento 9 gennaio 2019 di ANAC in G.U. n. 22 del 26 gennaio 2019) 1-bis. L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.(comma introdotto dall'art. 52-ter della legge n. 96 del 2017) 1-ter. L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.(comma introdotto dall'art. 52-ter della legge n. 96 del 2017) 1-quater. L'ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter.(comma introdotto dall'art. 52-ter della legge n. 96 del 2017) (si veda il Regolamento approvato con delibera ANAC 13 giugno 2018, n. 572, in G.U. n. 174 del 17 luglio 2018) 2. (abrogato) ***************** RACCOLTA LEZIONI SUI CONTRATTI PUBBLICI ********************* Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e successive modifiche ed integrazioni ***************** Dott. Arch. Maria Lucia Conti AGGIORNAMENTO SETTEBRE 2020 21° LEZIONE 18 DICEMBRE IL COLLAUDO Il collaudo costituisce l'atto conclusivo dell'iter attuativo di un'opera o lavoro pubblico. Esso fa parte di quel sistema dei controlli cui si è accennato trattando della validazione. La validazione è un istituto recente, mentre il collaudo è invece di antica tradizione normativa. Esso rappresenta sostanzialmente, al di là delle variazioni formali intervenute nel tempo, la risposta procedurale alla necessità del controllo di un “soggetto terzo”, diverso cioè dai soggetti coinvolti ed estraneo al procedimento oggetto del controllo. La prima conseguenza è rappresentata dalle incompatibilità con tale incarico. In particolare il collaudatore: non deve aver avuto rapporti di lavoro con l'Appaltatore nel triennio antecedente, non deve aver ricoperto ruoli in relazione alla progettazione, direzione dei lavori, controllo, autorizzazione dei lavori da collaudare, non deve far parte di organismi di vigilanza o controllo dei lavori stessi. Deve cioè essere completamente estraneo all'oggetto del collaudo ed ai soggetti coinvolti, per il semplice motivo che non vi può essere coincidenza o legame alcuno fra controllore e controllato. Inoltre gli incarichi di collaudo di lavori non possono essere affidati ai magistrati e agli avvocati e procuratori dello Stato. Il collaudatore, di regola, è un soggetto interno alle Amministrazioni aggiudicatrici con competenza in materia di lavori pubblici. In caso di carenza in organico l'incarico può essere conferito a soggetti esterni in base a precisi requisiti di qualificazione professionale e agli anni maturati in tale qualifica, in relazione all'importo dell'oggetto del collaudo. In caso di interventi complessi o che richiedano l'apporto di più professionalità, è possibile istituire una commissione di collaudo fino ad un massimo di tre membri, all'interno della quale la Stazione appaltante designa colui che assume le funzioni di presidente. Il collaudo ha lo scopo di verificare “che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità con il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati” (art. 102). Ha altresì lo scopo di verificare la corrispondenza fra quanto allibrato nei documenti contabili e quanto realizzato, sia dal punto di vista quantitativo, che qualitativo. Comprende inoltre tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Come si desume, tale attività integra aspetti tecnici ed amministrativi, tant’è vero che viene normalmente definito collaudo tecnico-amministrativo, anche per distinguerlo dai collaudi specialistici. Il collaudo avviene, di norma, una volta conclusi i lavori ed intervenuto il Certificato di fine lavori. Vi sono però taluni casi in cui è possibile che lo stesso avvenga durante l'esecuzione dei lavori quali ad esempio interventi su beni culturali o interventi con parti significative non più ispezionabili in sede di collaudo finale. All'organo di collaudo il Responsabile del procedimento deve fornire tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico che è poi quella che il Direttore dei lavori ha trasmesso alla fine dei lavori unitamente al Conto finale, integrata da una relazione del Responsabile del procedimento sul Conto predetto, nonché le relazioni riservate del Direttore dei lavori e del Responsabile stesso sulle eventuali riserve iscritte dall'Appaltatore. Oltre alla documentazione prevista per legge l'organo di collaudo può richiedere documenti aggiuntivi che ritenga necessari per l'espletamento dell'incarico. L'attività di collaudo si esplica attraverso visite, durante l'esecuzione dei lavori, nel caso di collaudo in corso d'opera, a lavori conclusi negli altri casi. Il numero delle visite sia nell'uno che nell'altro caso è stabilito dall'organo di collaudo in base ad autonoma determinazione. Le date delle visite vengono comunicate al Responsabile del procedimento e al Direttore dei lavori che ha l'obbligo di presenziare, mentre l'Appaltatore non è tenuto a tale obbligo, ma deve fornire l'assistenza necessaria alle operazioni di collaudo, ivi incluse tutte le prove, misurazioni, riscontri, richiesti dalla commissione, pena l'esecuzione in danno. Per ciascuna visita, inclusa quella finale, viene redatto un verbale. Acquisita tutta la documentazione necessaria, completate le visite e le operazioni predette, l'organo di collaudo emette, ove ritenga collaudabile l'opera, il certificato di collaudo. Il contenuto del certificato ripercorrere tutta la storia tecnica e amministrativa dell'appalto, contiene riferimenti all'attività del collaudatore e le eventuali considerazioni, nonché la verifica di tutta la parte contabile e la determinazione dell'importo a saldo da liquidare all'Appaltatore che può anche non coincidere con quanto indicato nel Conto finale dal Direttore dei lavori. Viceversa il collaudatore può proporre il riconoscimento di lavorazioni effettuare, ma non allibrate. La collaudabilità può essere subordinata all'eliminazione da parte dell'Appaltatore di difetti o mancanze riscontrate. In tal caso il certificato non viene rilasciato sino all'avvenuta comunicazione, da parte del Direttore dei lavori, dell'ottemperanza alle prescrizioni. In caso di difetti o mancanze che non pregiudicano la stabilità dell'opera o la regolarità della prestazione da erogare, il collaudatore può detrarre dal credito dell'Appaltatore la somma corrispondente alla/e lavorazione/i non eseguite o mal eseguite. L'organo di collaudo si esprime inoltre, con relazione riservata, sulle riserve eventualmente iscritte dall'Appaltatore. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e diviene definitivo dopo due anni dalla data di emissione. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritenga l'opera o il lavoro non collaudabile ne informa la Stazione appaltante cui trasmette anche una relazione contenente eventuali provvedimenti da prendere. Per opere o lavori di importo inferiore a 1,000.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei lavori e confermato dal Responsabile del procedimento. Tale procedura può essere autorizzata dalla Stazione appaltante fino alla soglia comunitaria di cui all’articolo 35. Per i lavori concernenti i beni culturali, in analogia con altre fasi, sono previste particolari disposizioni, limitate, in questo caso, al fatto che in caso di collaudo di interventi di restauro e manutenzione di beni immobili tutelati (categoria OG2) l'organo di collaudo deve comprendere anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale; per interventi su beni mobili o superfici decorate (categorie OS 2-A e OS 2-B) un restauratore con esperienza almeno quinquennale, nonché uno storico dell'arte, un archivista o un bibliotecario; per interventi su beni archeologici (categoria OS 25) un archeologo, nonché un restauratore con esperienza almeno quinquennale. Come si è detto oltre al collaudo tecnico-amministrativo esistono collaudi specialistici fra i quali il più frequente è il collaudo statico che va eseguito quando l'opera o il lavoro comprenda l'esecuzione di strutture o interventi su strutture. Il collaudo statico è necessario anche in caso di interventi eseguiti da privati. La materia è disciplinata dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché dalle disposizioni contenute nel capitolo 9 delle Nuove norme tecniche per le costruzioni (DM 14 gennaio 2008). Nel caso di lavori pubblici il collaudo statico debba essere affidato all'incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o ad uno dei componenti la commissione di collaudo, purché in possesso dei requisiti necessari. Dal Codice dei Contratti Pubblici Art. 102. (Collaudo e verifica di conformità) 1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell’esecuzione del contratto per i servizi e forniture. 2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. 3. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 4. (abrogato) 5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 6. Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8. 7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità: a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio; b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio; c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto; d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare; d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara. 8. Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera v), della legge n. 55 del 2019) 9. Al termine del lavoro sono redatti: a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento; b) l'aggiornamento del piano di manutenzione; c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti. Art. 111. (Controllo tecnico, contabile e amministrativo) 1. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono individuate le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l’attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell’ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera z), della legge n. 55 del 2019)(si veda il d.m. (MIT) 7 marzo 2018, n. 49) 1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono individuati i criteri per la determinazione di tali costi. 2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede anche con l’ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresì individuati compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista. (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera z), della legge n. 55 del 2019) Il nuovo Codice al comma 8 dell’articolo 102 ha stabilito che fino all’emanazione del Regolamento di cui all’articolo 216 comma 27 octiesil la disciplina e le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione fanno riferimento agli articoli .da 215 a 238 di cui al Regolamento di cui al DPR n. 207 /2010 ed in particolare: Dal Regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ITOLO X - COLLAUDO DEI LAVORI CAPO I - Disposizioni preliminari Art. 215. Oggetto del collaudo 1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. 2. Gli accertamenti e le verifiche effettuati nelle visite sopralluogo disposte dall'organo di collaudo possono non comprendere tutti quelli previsti dal comma precedente; tali accertamenti e verifiche, in ogni caso, al termine delle operazioni, debbono risultare nel certificato di collaudo da inviare alla stazione appaltante. 3. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento. 4. Ai sensi dell'articolo 141, comma 7, del codice, il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, è obbligatorio nei seguenti casi: a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c), del codice; b) in caso di lavoro di particolare complessità di cui all'articolo 236; c) nel caso di intervento affidato in concessione ai sensi degli articoli 142 o 153 del codice, nonché con dialogo competitivo o mediante locazione finanziaria; d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere b) o c), del codice; e) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale; f) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni. Art. 216. Nomina del collaudatore 1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del codice. 2. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. 3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo l'essere laureato in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, l'essere laureato in geologia, scienze agrarie e forestali; è, inoltre, necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale. 4. Possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici. 5. L'incarico di collaudo può essere conferito anche a soggetti muniti di laurea breve o diploma universitario, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, abilitati all'esercizio della professione e, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale. 6. Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici ovvero ad un tecnico diplomato, geometra o perito, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione iscritto da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza. 7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo: a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio; b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare; c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare; d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare; e) a soggetti che hanno espletato le attività di cui agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice. 8. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche. 9. L'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, liberi professionisti, è regolato, in quanto compatibili, dalle norme dettate dalla parte III, titoli II e III. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei requisiti specifici, richiesti per l'intervento da collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3, 4, 5, e 6: a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro; b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro. 10. Il soggetto esterno che è stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto è stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti. Art. 217. Documenti da fornirsi al collaudatore 1. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo: a) la copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti di cui all'articolo 137, nonché il provvedimento di approvazione del progetto; b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi; c) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori; d) verbale di consegna dei lavori; e) disposizioni del responsabile del procedimento e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori; f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori; g) certificato di ultimazione lavori; h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento; i) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità; l) conto finale dei lavori; m) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento allo conto finale, relativa documentazione allegata nonché l'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 218; n) relazione del responsabile del procedimento sul conto finale; o) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del responsabile del procedimento sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera ai sensi degli articoli 239 e 240 del codice; p) certificati inerenti ai controlli eseguiti conformemente al piano per i controlli da effettuare in cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l); q) certificati di cui all'articolo 79, comma 17, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A. 2. E' facoltà dell'organo di collaudo chiedere al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori altra documentazione ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'incarico. 3. In caso di incarico di collaudo in corso d'opera, il responsabile del procedimento trasmette sollecitamente all'organo di collaudo la documentazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), integrandola successivamente con gli altri atti. 4. Ferma la responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede a duplicarla ed a custodirne copia conforme. Art. 218. Avviso ai creditori 1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. 2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. 3. Il responsabile del procedimento invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni. Art. 219. Estensione delle verifiche di collaudo 1. L'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'esecutore e al responsabile del procedimento del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di cui all'articolo 141, comma 1, del codice e delle relative cause con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza. 2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'esecutore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'esecutore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per la stazione appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento. 3. La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto. Art. 220. Commissioni collaudatrici 1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente. 2. I verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione. 3. Se vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Nel caso di commissione composta da due componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo. CAPO II - Visita e procedimento di collaudo Art. 221. Visite in corso d'opera 1. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. 2. E' necessario un sopralluogo di verifica anche in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma. 3. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223. 4. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'esecutore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza. Art. 222. Visita definitiva e relativi avvisi 1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo. 2. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo. 3. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. 4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale. 5. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo. Art. 223. Processo verbale di visita 1. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: a) gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo; b) il giorno della visita di collaudo; c) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. 2. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale. 3. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'esecutore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori. 4. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita. Art. 224. Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo 1. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. 2. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. 3. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 125, comma 6, lettera f), del codice e nel limite di importo non superiore a 200.000 euro previsto dall'articolo 125, comma 5, del codice. 4. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore. Art. 225. Valutazioni dell'organo di collaudo 1. L'organo di collaudo provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Sulla base di quanto rilevato, l'organo di collaudo, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento, determina: a) se il lavoro sia o no collaudabile; b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare; c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile; d) le modificazioni da introdursi nel conto finale; e) il credito liquido dell'esecutore. 2. Ai fini di quanto prescritto dal codice e dal presente regolamento in materia di qualificazione, l'organo di collaudo esprime le sue valutazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore. 3. Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva. Art. 226. Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione 1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche sono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale. 2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo. Art. 227. Difetti e mancanze nell'esecuzione 1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 232. 2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224, comma 3. 3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore. Art. 228. Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato 1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione. 2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire. Art. 229. Certificato di collaudo 1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere: a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione, indicando puntualmente: - il titolo dell'opera o del lavoro; - la località e la provincia interessate; - la data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti; - gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi; - il quadro economico recante gli importi autorizzati; - l'indicazione dell'esecutore; - il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori; - il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe; - le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori; - la data e gli importi riportati nel conto finale; -l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi; - la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali; - gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo; b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera (da allegare); c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte); d) la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilità dell'opera; e) la certificazione di collaudo. 2. Nella certificazione l'organo di collaudo: a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale; b) determina la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi; c) dichiara, fatte salve le rettifiche che può apportare l'ufficio in sede di revisione, l'importo a saldo da liquidare all'esecutore; d) attesta la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni. 3. Qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. Art. 230. Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata 1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che: a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete; c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi; d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto; e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro. 2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene. 3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore. Art. 231. Obblighi per determinati risultati 1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'esecutore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l'esecutore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento. Art. 232. Lavori non collaudabili 1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 225. Art. 233. Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo 1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. 2. Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste. 3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire. Art. 234. Ulteriori provvedimenti amministrativi 1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi: a) i verbali di visita; b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo; c) il certificato di collaudo; d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo. L'organo di collaudo invia, per conoscenza, all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al presente comma. 2. La stazione appaltante - preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame - effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 240, comma 12, del codice. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore. 3. Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo. 4. L'organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al responsabile del procedimento la relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo, definendo altresì i rapporti tra ente finanziatore ed ente beneficiario ove necessario. 5. Le relazioni riservate di cui all'articolo 200, comma 2, lettera f), all'articolo 202, comma 2, e al presente articolo, comma 1, lettera d), sono sottratte all'accesso. Art. 235. Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo 1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento. 2. Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. 3. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell’esecutore dal collaudo stesso, determina l’estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1. Art. 236. Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica 1. Ai fini dell'articolo 141, comma 6, del codice, sono definiti: a) lavori di particolare complessità tecnica: quelli nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza; b) lavori di grande rilevanza economica: quelli di importo superiore a 25 milioni di euro. 2. Per i lavori di cui al comma 1 il collaudo è effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per cento. Art. 237. Certificato di regolare esecuzione 1. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 141, comma 3, del codice, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. 2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento. 3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all’articolo 229. 4. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235. Art. 238. Compenso spettante ai collaudatori 1. Per gli incarichi affidati a soggetti esterni, ai fini della determinazione del compenso spettante a ciascun collaudatore per l’effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili possono essere utilizzate come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate, le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti o della categoria professionale del tecnico diplomato eventualmente incaricato del collaudo di lavori di manutenzione. 2. L'importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell’esecutore. 3. Per i collaudi in corso d’opera il compenso determinato come sopra è aumentato del venti per cento. 4. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del trenta per cento del compenso previsto da detta tariffa. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al sessanta per cento. 5. Per la determinazione del compenso per la redazione del verbale di accertamento di cui all’articolo 138, comma 2, del codice, può essere utilizzato come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenuto adeguato, l’onorario a vacazione previsto dalle tariffe professionali di cui al comma 1. 6. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell’intervento. |
6 | IUS/10 | 48 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
10588633 -
ECONOMIA PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
(obiettivi)
Il Corso si pone l'obiettivo di fornire agli studenti un quadro quanto più organico degli aspetti e delle problematiche di natura economica e gestionale che caratterizzano l'attività delle imprese operanti nel mercato/processo edilizio. In questa direzione, il percorso formativo si sviluppa attraverso due moduli didattici integrati: un Corso "istituzionale" incentrato prevalentemente sull'inquadramento teorico generale della materia (principali elementi economici e gestionali aziendali: economia micro e macro, finanza, marketing, management, ecc.); un Corso "monografico" incentrato sull'approfondimento applicativo della materia rispetto alla nuova filiera di mercato del Facility Management (imprese di servizi di gestione e manutenzione dei patrimoni immobiliari e urbani).
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6 | SECS-P/08 | 48 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
10589117 -
LABORATORIO INTEGRATO DI GESTIONE DEL PROGETTO E DELLA COSTRUZIONE
(obiettivi)
Il Laboratorio affronta ai temi della gestione della progettazione esecutiva integrata e della costruzione. In particolare il laboratorio propone un caso di studio di sistema edilizio, coordinato tra i docenti del laboratorio, esplicitando criteri, metodi e strumenti orientati alla concezione integrata delle soluzioni morfologiche, strutturali, costruttive, tecnologiche ed economiche nell’ottica della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi, e nel quadro dei processi di innovazione del controllo dei modelli informativi parametrici ed interoperabili e delle innovazioni di processo, progettuali e produttive.
Obiettivi specifici Conoscenza e capacità di comprensione Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà avere acquisito conoscenze e capacità di comprensione, nonché abilità che consentano di supportare, sotto il profilo teorico-metodologico, la l’attività di gestione della progettazione esecutiva e delle fasi del processo costruttivo di un sistema edilizio, per gli aspetti tecnologici e strutturali. Lo studente dovrà, inoltre, avere acquisito una conoscenza adeguata e specifica degli strumenti, delle procedure e dei meccanismi attuativi per operare nel campo della gestione dei processi edilizi, anche attraverso metodi di verifica e controllo degli aspetti esecutivi e gestionali, dalla fase della progettazione definitiva-esecutivo, alla realizzazione, alla messa in esercizio fino alla La verifica delle conoscenze sarà operata attraverso l’attività di sperimentazione applicata condotta durante il corso, attraverso prove in itinere e la prova di esame propriamente detta. Capacità di applicare conoscenza e comprensione Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare la padronanza di un approccio sperimentale e analitico-progettuale integrato per risolvere problemi complessi, legati ai processi di continua innovazione dei metodi e strumenti di gestione della progettazione e della costruzione dei sistemi edilizi nuovi ed esistenti In particolare, lo studente dovrà essere in grado di sperimentare processi integrati tra i differenti saperi specialistici (tecnologici, strutturali) utilizzando, le procedure. metodi, le tecniche, gli strumenti, i acquisiti. Tali capacità saranno verificate nell’ambito delle attività sperimentali applicate, attraverso la simulazione di processi gestione delle attività di progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi in riferimento a casi di studio riferiti ad organismi edilizi complessi. volte a sviluppare la capacità di approccio individuale e di gruppo ai problemi applicativi e professionali. La verifica delle conoscenze sarà operata, inoltre, attraverso la prova di esame propriamente detta e attraverso prove in itinere. Autonomia di giudizio. Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare la capacità di acquisire conoscenze ed esperienze, di valutarle e di rielaborarle ai fini della formazione di un giudizio autonomo e originale. In particolare, lo studente deve dimostrare abilità nella gestione autonoma e coordinamento delle attività di progettazione Il conseguimento di tali capacità di giudizio critiche e autonome sarà acquisito nel corso delle attività sperimentali e progettuali, attraverso simulazioni di processi di rigenerazione riferiti a realtà territoriali ed esperienze concrete. La verifica delle conoscenze sarà operata, inoltre, attraverso la prova di esame propriamente detta e attraverso prove in itinere. Abilità comunicative. Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare, a fronte dell’acquisizione e della capacità operativa rispetto alle conoscenze teorico metodologiche, tecniche e progettuali, proprie dell’insegnamento, di essere in grado di comunicarle, in modo efficace e innovativo, all’interno di delle attività dell’esercitazione applicata, utilizzando strumenti di comunicazione avanzati e multimediali nell’ambito della rappresentazione e forme diverse di linguaggio, verbale e scritto-grafico. Il conseguimento di tali abilità sarà acquisito nel corso delle attività sperimentali applicate del Laboratorio che assicurano il pieno possesso delle capacità espressive e illustrative specifiche del progetto alla scala edilizia e della sua esecuzione. La verifica delle conoscenze sarà operata, inoltre, attraverso la prova di esame propriamente detta e attraverso prove in itinere. Capacità di apprendimento Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare una elevata capacità di apprendimento autonomo, che consenta di aggiornare e accrescere con continuità le proprie conoscenze e competenze nell’ambito della progettazione esecutiva e delle fasi del processo costruttivo di un sistema edilizio, per gli aspetti tecnologici e strutturali. L’acquisizione di tali capacità avverrà attraverso i contributi teorici specifici impartiti dal docente durante il corso, volti ad ampliare il quadro delle competenze per accedere a metodologie, strumenti e applicazioni innovative e attraverso la partecipazione costante alle attività sperimentali e progettuali del Laboratorio, campo dialettico di verifica delle conoscenze acquisite, all’interno di esperienze concrete di sperimentazione applicata. La verifica delle capacità avverrà, soprattutto, attraverso la prova di esame, strutturata in modo da evidenziare l’autonomia nell’organizzare il proprio apprendimento. |
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STRUTTURE
(obiettivi)
All'interno del laboratorio, il modulo di strutture coordina le attività di gestione della progettazione strutturale esecutiva alla scala edilizia, attraverso il controllo delle strumentazioni operative più evolute della progettazione e modellazione parametrica. A partire da un caso di studio relativo ad un sistema edilizio complesso, l'attività riguarda la definizione di criteri e modelli di gestione avanzata dei processi di progettazione strutturale alla scala esecutiva, attraverso il controllo delle soluzione tecnologiche e costruttive in modo integrato con gli aspetti tecnologici di controllo dei costi e della gestione delle attività di manutenzione e adeguamento dei sistemi edilizi nell'intero ciclo di vita.
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LUCCHINI ANDREA
(programma)
Il modulo Strutture del Laboratorio si occupa, attraverso l’analisi di un caso studio di un edificio in calcestruzzo armato, dei metodi di valutazione della sicurezza di edifici esistenti e della progettazione di interventi per la riduzione della vulnerabilità sismica, affrontando in particolare i seguenti argomenti.
- Il funzionamento strutturale Il sistema strutturale: funzione e caratteristiche. Gli elementi del sistema strutturale: solai, telai, pareti, scale. Il flusso dei carichi: azioni verticali ed orizzontali. La risposta alle azioni verticali: funzionamento e sollecitazioni nei solai e nei telai. La risposta alle azioni orizzontali: funzionamento e sollecitazioni nei solai e nei telai; sistemi a telaio, a pareti e misti e sistemi torsionalmente deformabili; classificazione sismica del sistema strutturale; regolarità strutturale; influenza degli elementi non strutturali. - La sicurezza delle costruzioni esistenti La valutazione della sicurezza delle costruzioni esistenti: normativa italiana ed europea; quando effettuarla. Le criticità sismiche tipiche di edifici esistenti in ca: edifici non progettati per azioni sismiche, non progettati in capacità, irregolari, con dettagli costruttivi inadeguati; esame qualitativo di un edificio. La conoscenza di un edificio esistente in ca: recupero di informazioni e documentazione; rilievo e indagini; livelli di conoscenza e fattori di confidenza; valutazione sismica preliminare per il piano delle indagini; progetto simulato delle armature. - La valutazione della sicurezza sismica Le indicazione delle NTC 2018: indice di sicurezza; metodi di analisi e criteri di verifica; classificazione degli elementi/meccanismi resistenti. L’analisi statica lineare con fattore di comportamento q: spettro di risposta elastico ridotto; fattore di comportamento; requisiti per l’utilizzo secondo NTC 2018; verifiche secondo NTC 2018; valutazione dell'indice di sicurezza. L’analisi sismica di un telaio - esempio illustrativo: azioni e combinazioni; valutazione dell’azione gravitazionale; valutazione dell’azione sismica; analisi strutturale con FEM; analisi strutturale con approccio semplificato. La valutazione della resistenza di pilastri e travi: flessione; presso-flessione; taglio. - Gli interventi locali, di miglioramento e adeguamento sismico Gli interventi sulle costruzioni esistenti: classificazione; strategie; materiali nuovi o aggiunti. Il rinforzo dei pilastri: obiettivi; incamiciatura in ca; incamiciatura in acciaio; fasciatura con FRP. L’inserimento di nuovi elementi resistenti: progettazione di nuove pareti in ca. Testi: Ghersi, Lenza “Edifici esistenti in cemento armato: Valutazione e mitigazione del rischio sismico” Dario Flaccovio editore; Schodek “Strutture” Patron Editore; Cinuzzi, Gaudiano “Principi di progettazione per strutture di edifici in cemento armato: Volumi I, II e III”; Decreto Ministero Infrastrutture “Norme Tecniche per le Costruzioni” e Circolare Applicativa; CNR-DT 200 R1/2013 “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento Statico mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati”. Appunti: presentazioni lezioni su e-learning Sapienza.
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6 | ICAR/09 | - | - | 60 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
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LABORATORIO INTEGRATO DI GESTIONE DEL PROGETTO E DELLA COSTRUZIONE
(obiettivi)
Il Laboratorio affronta ai temi della gestione della progettazione esecutiva integrata e della costruzione. In particolare il laboratorio propone un caso di studio di sistema edilizio, coordinato tra i docenti del laboratorio, esplicitando criteri, metodi e strumenti orientati alla concezione integrata delle soluzioni morfologiche, strutturali, costruttive, tecnologiche ed economiche nell’ottica della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi, e nel quadro dei processi di innovazione del controllo dei modelli informativi parametrici ed interoperabili e delle innovazioni di processo, progettuali e produttive.
Obiettivi specifici Conoscenza e capacità di comprensione Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà avere acquisito conoscenze e capacità di comprensione, nonché abilità che consentano di supportare, sotto il profilo teorico-metodologico, la l’attività di gestione della progettazione esecutiva e delle fasi del processo costruttivo di un sistema edilizio, per gli aspetti tecnologici e strutturali. Lo studente dovrà, inoltre, avere acquisito una conoscenza adeguata e specifica degli strumenti, delle procedure e dei meccanismi attuativi per operare nel campo della gestione dei processi edilizi, anche attraverso metodi di verifica e controllo degli aspetti esecutivi e gestionali, dalla fase della progettazione definitiva-esecutivo, alla realizzazione, alla messa in esercizio fino alla La verifica delle conoscenze sarà operata attraverso l’attività di sperimentazione applicata condotta durante il corso, attraverso prove in itinere e la prova di esame propriamente detta. Capacità di applicare conoscenza e comprensione Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare la padronanza di un approccio sperimentale e analitico-progettuale integrato per risolvere problemi complessi, legati ai processi di continua innovazione dei metodi e strumenti di gestione della progettazione e della costruzione dei sistemi edilizi nuovi ed esistenti In particolare, lo studente dovrà essere in grado di sperimentare processi integrati tra i differenti saperi specialistici (tecnologici, strutturali) utilizzando, le procedure. metodi, le tecniche, gli strumenti, i acquisiti. Tali capacità saranno verificate nell’ambito delle attività sperimentali applicate, attraverso la simulazione di processi gestione delle attività di progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi in riferimento a casi di studio riferiti ad organismi edilizi complessi. volte a sviluppare la capacità di approccio individuale e di gruppo ai problemi applicativi e professionali. La verifica delle conoscenze sarà operata, inoltre, attraverso la prova di esame propriamente detta e attraverso prove in itinere. Autonomia di giudizio. Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare la capacità di acquisire conoscenze ed esperienze, di valutarle e di rielaborarle ai fini della formazione di un giudizio autonomo e originale. In particolare, lo studente deve dimostrare abilità nella gestione autonoma e coordinamento delle attività di progettazione Il conseguimento di tali capacità di giudizio critiche e autonome sarà acquisito nel corso delle attività sperimentali e progettuali, attraverso simulazioni di processi di rigenerazione riferiti a realtà territoriali ed esperienze concrete. La verifica delle conoscenze sarà operata, inoltre, attraverso la prova di esame propriamente detta e attraverso prove in itinere. Abilità comunicative. Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare, a fronte dell’acquisizione e della capacità operativa rispetto alle conoscenze teorico metodologiche, tecniche e progettuali, proprie dell’insegnamento, di essere in grado di comunicarle, in modo efficace e innovativo, all’interno di delle attività dell’esercitazione applicata, utilizzando strumenti di comunicazione avanzati e multimediali nell’ambito della rappresentazione e forme diverse di linguaggio, verbale e scritto-grafico. Il conseguimento di tali abilità sarà acquisito nel corso delle attività sperimentali applicate del Laboratorio che assicurano il pieno possesso delle capacità espressive e illustrative specifiche del progetto alla scala edilizia e della sua esecuzione. La verifica delle conoscenze sarà operata, inoltre, attraverso la prova di esame propriamente detta e attraverso prove in itinere. Capacità di apprendimento Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare una elevata capacità di apprendimento autonomo, che consenta di aggiornare e accrescere con continuità le proprie conoscenze e competenze nell’ambito della progettazione esecutiva e delle fasi del processo costruttivo di un sistema edilizio, per gli aspetti tecnologici e strutturali. L’acquisizione di tali capacità avverrà attraverso i contributi teorici specifici impartiti dal docente durante il corso, volti ad ampliare il quadro delle competenze per accedere a metodologie, strumenti e applicazioni innovative e attraverso la partecipazione costante alle attività sperimentali e progettuali del Laboratorio, campo dialettico di verifica delle conoscenze acquisite, all’interno di esperienze concrete di sperimentazione applicata. La verifica delle capacità avverrà, soprattutto, attraverso la prova di esame, strutturata in modo da evidenziare l’autonomia nell’organizzare il proprio apprendimento. |
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TECNOLOGIA
(obiettivi)
All'interno del laboratorio, il modulo di tecnologia coordina le attività di gestione della progettazione esecutiva integrata e della costruzione, attraverso il controllo delle strumentazioni operative più evolute della progettazione e modellazione parametrica. A partire da un caso di studio relativo ad un sistema edilizio complesso, l'attività riguarda la definizione di criteri e modelli di gestione avanzata dei processi di progettazione alla scala esecutiva, attraverso il controllo delle soluzione tecnologiche e costruttive in modo integrato con gli aspetti strutturali, impiantistici e di controllo dei costi e della gestione delle attività di manutenzione e adeguamento dei sistemi edilizi nell'intero ciclo di vita, coerentementeo con l'aggiornamento dei processi di innovazione del controllo dei modelli informativi parametrici ed interoperabili e delle innovazioni di processo, progettuali e produttive.
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9 | ICAR/12 | - | - | 90 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
10589119 -
GESTIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA FACILITY MANAGEMENT CON LABORATORIO
(obiettivi)
Il Corso si pone l'obiettivo di fornire allo studente un corredo sistematico di contributi didattici per inquadrare e conoscere il contesto di mercato, l'articolazione processuale e le strumentazioni tecniche e procedurali caratterizzanti la gestione e la manutenzione dei patrimoni edilizi e urbani.
In questa direzione, l'insegnamento si sviluppa attraverso due sezioni didattiche integrate (v. specifici programmi): un Corso incentrato sulla definizione e sull'inquadramento del Facility Management per la gestione, la manutenzione, la valorizzazione e la riqualificazione dei patrimoni edilizi e urbani (processi, operatori, servizi, strumentazioni, procedure, ecc.); un Laboratorio incentrato sull'applicazione di strumentazioni parametriche di rappresentazione per la conoscenza anagrafica "BIM oriented" dei patrimoni edilizi. Conoscenza e capacità di comprensione Al termine dell'insegnamento, lo studente dovrà avere acquisito conoscenze e capacità di comprensione che consentano di approcciare correttamente la disciplina del Facility Management applicata ai patrimoni edilizi e urbani. Ciò attraverso un appropriato recepimento teorico-metodologico dei concetti fondativi della disciplina e un'adeguata assimilazione meta-operativa dei processi, dei servizi, delle strumentazioni tecniche e delle procedure attuative settoriali. La verifica delle conoscenze e della capacità di comprensione sarà basata sulla prova individuale di esame propriamente detta, così come sull'applicazione in eventuali Workshop di gruppo in corso d'opera. Capacità di applicare conoscenza e comprensione A fine Corso, lo studente dovrà dimostrare di possedere un'adeguata capacità di comprensione della disciplina oggetto di insegnamento tanto in termini di "problem setting", quanto in termini di "problem solving". Tale capacità dovrà poter trovare applicazione in relazione ad aspetti e problemi complessi quali, in particolare, la conoscenza anagrafica e l'integrazione dei diversi processi, servizi e strumenti per la gestione, la manutenzione, la valorizzazione e la riqualificazione dei patrimoni edilizi e urbani, il procurement delle diverse forme di gestione dei servizi e l'utilizzo di sistemi informativi "dedicati". La verifica della capacità sarà basata sulla prova individuale di esame propriamente detta, così come sull'applicazione in eventuali Workshop di gruppo in corso d'opera. Autonomia di giudizio Al termine dell'insegnamento, lo studente dovrà dimostrare un'appropriata capacità di acquisizione di conoscenze ed esperienze e di relativa valutazione e rielaborazione ai fini della formazione di un giudizio autonomo e originale. In particolare, lo studente dovrà dimostrare capacità di rapportarsi autonomamente ai tre diversi profili di stakeholder operanti nel mercato/processo dei servizi di Facility Management: la committenza, l'impresa, il professionista a supporto dell'una e/o dell'altra. Il conseguimento di tali capacità critiche ed autonome di valutazione e giudizio potrà essere favorito dalla osservazione diretta da parte dello studente di best practice e case study settoriali presentati in aula da stakeholder pubblici e privati, sotto la regia mirata del docente. La verifica della capacità sarà basata sulla prova individuale di esame propriamente detta, così come sull'applicazione in eventuali Workshop di gruppo in corso d'opera. Abilità comunicative Al termine dell'insegnamento, lo studente dovrà essere in grado di rappresentare le conoscenze acquisite a livello metodologico ed operativo attraverso un'adeguata capacità comunicativa. Ciò attraverso una propedeutica assimilazione della terminologia specialistica del Facility Management, basata su un glossario prevalentemente di origine anglosassone che il docente dovrà gradualmente condividere con lo studente agendo da mediatore non solo linguistico ma anche e soprattutto "concettuale". Il livello di capacità comunicativa dello studente sarà vagliato nel corso della prova di esame ed anche precedentemente attraverso il coinvolgimento diretto nell'ambito di eventuali Workshop di gruppo e/o presentazioni di case study. Capacità di apprendimento Alla conclusione dell'esperienza formativa, lo studente dovrà dimostrare un'adeguata capacità di apprendimento autonomo, tale da consentirgli di aggiornare ed accrescere con continuità le proprie conoscenze e competenze acquisite nell'ambito del Facility Management. Al fine di favorire tale capacità, il docente metterà a disposizione dello studente, oltre ad un sistematico corredo di supporto bibliografico, anche un apparato tecnico-documentativo specialistico, aggiornato e popolato gradualmente online, che potrà essere implementato ed utilizzato dallo stesso studente anche nel proseguo del suo percorso universitario e, successivamente, in ambito professionale. La verifica della capacità sarà basata sulla prova individuale di esame propriamente detta, così come sull'applicazione in eventuali Workshop di gruppo in corso d'opera. |
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GESTIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA FACILITY MANAGEMENT
(obiettivi)
Il Corso si pone l'obiettivo di fornire agli studenti un corredo sistematico di contributi didattici per inquadrare, analizzare e conoscere il contesto tecnico, normativo, economico e organizzativo, le fasi di articolazione e le strumentazioni di supporto del processo "integrato" di gestione dei patrimoni immobiliari e urbani. Campo di applicazione del Corso sono i servizi di Facility Management per il funzionamento, la fruizione e la valorizzazione dei beni immobiliari e urbani. In questa direzione, il percorso formativo si sviluppa attraverso due moduli didattici integrati: un modulo "istituzionale" incentrato sulla definizione e sull'inquadramento a livello di management della materia (processi e servizi di gestione, manutenzione e valorizzazione dei patrimoni immobiliari e urbani); un modulo "monografico" incentrato sulla presentazione di programmi, procedure e strumenti settoriali finalizzati alla gestione degli interventi edilizi (riqualificazione, recupero, dismissione, ecc.).
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6 | ICAR/12 | - | - | 60 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
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LABORATORIO
(obiettivi)
Il Laboratorio mira a sperimentare l'utilizzo di strumenti di rappresentazione parametrica per la conoscenza "BIM oriented" dei beni immobiliari, attraverso un'applicazione su un caso di studio di gestione tecnica edilizia.
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RUSSO MICHELE
(programma)
L'insegnamento mira a sperimentare l'utilizzo di strumenti di rappresentazione parametrica per la conoscenza dei beni immobiliari, attraverso un'applicazione su un caso di studio di gestione tecnica edilizia. In particolare verrà sperimentata la gestione di un esempio concordato all'interno del corso dentro due diverse piattaforme, una BIM-oriented e una parametrica tradizionale, confrontando i risultati ottenibili in termini di processo, tempistiche di esecuzione, rappresentazione e comunicazione degli elaborati estratti.
Verranno assegnati testi specifici durante il corso.
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3 | ICAR/17 | - | - | 30 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
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A SCELTA DELLO STUDENTE
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9 | 72 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
AAF1010 -
PROVA FINALE
(obiettivi)
La prova finale consiste in una tesi, elaborata individualmente con singolo relatore o gruppi di relatori coordinati entro laboratori di tesi, o a carattere progettuale o di tipo teorico metodologico (storico critico o tecnico), come sviluppo approfondito dei contenuti disciplinari del CdL affrontati nel corso degli studi, anche con apporti di saperi interdisciplinari esterni alla Facoltà. Deve esprimere maturità tecnica ed espressiva, come contributo originale e aggiornato sulle posizioni più avanzate del dibattito disciplinare.
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12 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
AAF1863 -
TIROCINIO - WORKSHOP - ABILITA' INFORMATICHE
(obiettivi)
Il tirocinio obbligatorio, da svolgersi (attraverso l’utilizzo della piattaforma JOBSOUL) presso: imprese di costruzione e produttori industriali di settore, strutture tecniche di pubblica amministrazione, aziende private operanti nei settori della gestione immobiliare, ovvero presso studi di progettazione e società di ingegneria, è considerato percorso fondamentale di sintesi di quello curriculare già svolto dagli studenti, attraverso gli esami sostenuti, ed è propedeutico ad un concreto inserimento nel mondo del lavoro.
Consistono in approfondimenti pratici di Facoltà, workshop, seminari per i quali il Corso di Laurea ritiene che la partecipazione dello studente, certificata, possa essere di arricchimento, nell’ambito del percorso formativo, per l’inserimento nel mondo del lavoro. |
3 | 75 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |