Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
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DISEGNO TECNICO E AUTOMATICO
(obiettivi)
Disegno Tecnico e AutomaticoIl Corso intende fornire agli studenti la capacità di leggere, analizzare e comprendere l’architettura, sotto diversi punti di vista, utilizzando principalmente gli strumenti forniti dalla consolidata Analisi Grafica con il supporto teorico dei Metodi di Rappresentazione e pratico del Disegno Automatico. L’obiettivo del Corso è quello di formare le capacità critiche dello studente attraverso un graduale percorso di “osservazione”, lettura, comprensione e rappresentazione dell’Architettura, attraverso l’analisi di alcuni noti esempi realizzati. Tale obiettivo verrà perseguito secondo un percorso caratterizzato da tre momenti principali: i Metodi di Rappresentazione, il Disegno Automatico e l’Analisi dell’Architettura. Questi tre aspetti, qui formalmente divisi, ma di fatto appartenenti ad un unico percorso, interagenti
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Senatore Luca James
(programma)
Il Corso si pone come fine l’addestramento al disegno inteso come strumento per la descrizione dell'esistente e dell’immaginario architettonico facendo uso di con metodologie tradizionali e digitali. Una serie di cognizioni teoriche e tecniche sulle modalità, sui mezzi, sugli strumenti e sulle regole, permetteranno all'allievo di ideare, descrivere e comprendere, con proprietà, i manufatti architettonici.
Saranno sperimentate le potenzialità del disegno quale fondamentale strumento di indagine e di comunicazione. Attraverso la traduzione grafica dell’idea progettuale e della forma della realtà esistente sarà possibile esprimere nelle due dimensioni del foglio di carta la tridimensionalità dello spazio. Il disegno diverrà esso stesso elemento di analisi del reale facendo uso delle indicazioni fornite attraverso l’applicazione dell’analisi grafica applicata ad alcuni casi di studio. Il corso intende sviluppare nello studente la capacità di immaginare e controllare le forme nello spazio e saperle rappresentare attraverso la costruzione di modelli. La geometria descrittiva è la scienza che insegna a costruire questi modelli, grafici, digitali o fisici, attraverso il controllo metrico e morfologico delle forme a tre dimensioni e attraverso lo studio, in forma analogica, e cioè visiva, delle loro proprietà. In questo corso saranno approfonditi in particolare i metodi grafici della rappresentazione, fra cui la prospettiva, l’assonometria e la rappresentazione in pianta e alzato, in relazione al ruolo che questi metodi assumono rispetto alle diverse finalità di descrizione e comunicazione della forma. Si affronterà il tema del disegno facendo uso delle moderne tecnologie digitali. Attraverso lo strudio per modelli grafici mediante gli strumenti di rappresentazione digitale Modellatori 2d, Modellatori 3d e software tipo BIM. L’apprendimento sarà guidato dal docente, in un percorso coordinato di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. M. DOCCI, D. MAESTRI, M. GAIANI, Scienza del disegno, CittàStudi, Torino 2011
(Date degli appelli d'esame)
M. DOCCI, Teoria e pratica del Disegno, Laterza, Bari, 2010 M. DOCCI, Manuale di disegno architettonico, Laterza, Bari, 2008 M. DOCCI, R. MIGLIARI, Scienza della Rappresentazione, Carrocci Editore, Roma 1999 M. DOCCI, R. MIGLIARI, Scienza della Rappresentazione - Fondamenti e applicazione della Geometria descrittiva, NIS La Nuova Italia Scientifica, 1996 R. MIGLIARI, Geometria dei modelli, Kappa, Roma 2003 R. MIGLIARI, Geometria Descrittiva. Metodi e applicazioni. Vol. 1, CittàStudi, Novara 2009 |
8 | ICAR/17 | 64 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
98843 -
ANALISI MATEMATICA
(obiettivi)
La matematica è un linguaggio strumentale indispensabile alla ricerca scientifica e tecnologica, fondamentale in ogni aspetto della società moderna. Lo studente del Corso di Laurea in Gestione del processo edilizio – Project Management, sia per propria cultura generale, che per le interazioni che la sua professione comporta, è obbligato a conoscerla ed integrarla nella sua pratica.Scopo del corso è quello di fornire le basi fondamentali della matematica moderna ed i concetti necessari alla comprensione dei metodi matematici utilizzati, strumentalmente, all’interno di corsi successivi. In particolare verranno affrontati i seguenti argomenti: fondamenti della matematica (teorie logiche e quantificate); teoria degli insiemi; strutture algebriche, topologiche e geometriche; sistemi di equazioni lineari; funzioni di variabile reale; elementi di geometria analitica del piano.
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PORZIO MARIA MICHAELA
(programma)
Supporto alla didattica in usoLezioni, esercitazioni, seminari con videoModalità di frequenzaFacoltativaModalità di erogazione• TradizionaleObiettivi dell’insegnamentoConoscere, comprendere e sperimentare i concetti di base dell’analisi matematica sapendone controllare le principali applicazioni. Saperi necessari per il raggiungimento degli obiettivi- Conoscere i contenuti di base dell’analisi matematica - limiti, funzioni, derivate, integrali.- Saper illustrare le principali applicazioni dell’analisi matematica, avendone sperimentato casi di studio significativi nel contesto formativo del corso di studio – grafici di funzioni, calcolo di aree, cenni sullo studio delle forme con particolare riferimento alle curve nel piano e nello spazio e alle loro proprietà principaliProgramma- Acquisire conoscenze scientifiche di base e pratica nel ragionamento di natura scientifica al fine di acquisire gli strumenti individuali utili ai successivi insegnamenti del corso di studio.- Accrescere le capacità individuali di ”problem-solving”: come affrontare un problema, gestirne la complessità, impostare una strategia risolutiva.Per il raggiungimento di tali risultati il corso è articolato in lezioni frontali, seminari ed esercitazioni approntate in relazione ai diversi argomenti di natura teorica, metodologica ed operativa.Modalità di esameL'apprendimento viene verificato attraverso esercitazioni continue e prove di esonero in cui lo studente applica le conoscenze che di volta in volta sono trasmesse attraverso le lezioni frontali.In sede di esame sarà valutato il complesso delle esercitazioni svolte e verificata l'effettiva conoscenza e padronanza dei principali argomenti trattati e affrontati durante il corso.• Prova scritta• Prova oraleBibliografiaP. Marcellini- C. Sbordone “Istituzioni matematica”, Liguori editore oUn qualsiasi libro di Istituzioni matematica o Analisi matematica 1
Bibliografia
(Date degli appelli d'esame)
P. Marcellini- C. Sbordone “Istituzioni matematica”, Liguori editore o Un qualsiasi libro di Istituzioni matematica o Analisi matematica 1 |
8 | MAT/05 | 64 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1031647 -
STORIA DELL'ARCHITETTURA MODERNA E CONTEMPORANEA
(obiettivi)
Il corso si propone di offrire gli strumenti per la conoscenza storica dell'architettura Moderna e Contemporanea mediante una selezione di temi ed esempi con particolare attenzione al processo di formazione delle opere nel loro contesto storico e geografico e del rapporto fra architetti, movimenti e committenti nei diversi periodi storici considerati.
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MARANDOLA MARZIA
(programma)
Supporto alla didattica in uso Piattaforma web elearning.uniroma1.it Modalità di frequenza• Facoltativa Modalità di erogazione• TradizionaleObiettivi dell’insegnamento• Obiettivo del corso è quello di porre in evidenza e discutere le problematiche, i nodi teorici, i principali momenti e le figure del pensiero architettonico contemporaneo. Tale processo è necessario per allenare lo studente alla comprensione dei problemi dell'architettura nella loro determinazione storica e nell'indivisibile relazione con le altre componenti artistiche contemporanee e, dunque, per indurlo alla conoscenza sia dei protagonisti della cultura architettonica sia di quelli che fan loro corona. Programma• Gli argomenti trattati, attraverso un percorso cronologico che comprende il XIX e il XX secolo, intendono mettere in evidenza i diversi, anche se spesso intrecciati, contributi di architetti o gruppi all'affermazione del linguaggio moderno.Le lezioni affronteranno i seguenti temi: l'Europa del primo Ottocento; nuove tecniche e nuovi materiali; la costruzione della città borghese e la nascita dell'urbanistica; le linee teoriche della cultura architettonica anglosassone e i revival stilistici; la metropoli americana e il mito wrightiano della prateria; la ricerca di un "nuovo stile"; il contributo delle avanguardie storiche; il ruolo dei maestri (Gropius, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Wright, Aalto); la diffusione del razionalismo e l'International Style; l'architettura e l’ingegneria italiana fra Fascismo e secondo dopoguerra.Modalità di esame• Prova orale• Valutazione di un progetto di ricercaBibliografiaManuale di riferimento è il volume: W. Curtis, L'architettura moderna dal 1900, Phaidon, London (III edizione) 2006.P. O. Rossi, Roma. Guida dell'architettura moderna 1909-2011, Laterza, Roma-Bari 2012.M. Marandola, La costruzione in precompresso. Conoscere per recuperare il patrimonio italiano, Il Sole24ORE, Milano 2009.“Rassegna di Architettura e Urbanistica”
Bibliografia
(Date degli appelli d'esame)
Manuale di riferimento è il volume: W. Curtis, L'architettura moderna dal 1900, Phaidon, London (III edizione) 2006. P. O. Rossi, Roma. Guida dell'architettura moderna 1909-2011, Laterza, Roma-Bari 2012. M. Marandola, La costruzione in precompresso. Conoscere per recuperare il patrimonio italiano, Il Sole24ORE, Milano 2009. “Rassegna di Architettura e Urbanistica”, numero monografico Ingegneria Italiana, a cura di T. Iori e S. Poretti, n. 121-122, gennaio-agosto 2007 |
8 | ICAR/18 | 64 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
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MATERIALI E SISTEMI COSTRUTTIVI
(obiettivi)
Il Corso si propone di fornire nozioni tecniche ed approfondimenti tematici sugli aspetti costruttivi dell'architettura, con particolare riferimento ai materiali da costruzione, ai sistemi ed alle tecnologie costruttive, anche di più recente impiego, in grado di rispondere adeguatamente alla pluralità delle istanze, di tipo tecnico, tecnologico, funzionale ed ambientale, che l'attuale scenario della produzione edilizia richiede e pone come basilari nell'ottica di una moderna concezione e realizzazione dei manufatti edilizi. In questa ottica saranno fondamentalmente indagate le implicazioni che i materiali da costruzione e le attuali tecniche e tecnologie costruttive hanno sul processo edilizio. Tali implicazioni diventano importanti soprattutto in sede di progetto esecutivo nonché in relazione alle specifiche fasi tecnico-realizzative, dove i vincoli progettuali, a questo livello difficilmente modificabili, richiedono un bagaglio tecnico-conoscitivo sufficientemente ampio per poter definire scelte tecnologiche e costruttive congruenti con le istanze del progetto.
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D'OLIMPIO DOMENICO
(programma)
Supporto alla didattica in uso
Dispense del corso: slide delle lezioni, articoli scientifici pubblicati dal docente, stralci pubblicazioni specialistiche, dossier esempi lavori svolti. Modalità di frequenza • Facoltativa Modalità di erogazione • Tradizionale Obiettivi dell’insegnamento Il Corso analizza ed indaga le implicazioni che i materiali da costruzione e le attuali tecniche e tecnologie costruttive hanno sul processo edilizio. Tali implicazioni diventano importanti soprattutto in sede di progetto esecutivo nonché in relazione alle specifiche fasi tecnico-realizzative, dove i vincoli progettuali, a questo livello difficilmente modificabili, richiedono un bagaglio tecnico-conoscitivo sufficientemente ampio per poter definire scelte tecnologiche e costruttive congruenti con le istanze del progetto. Programma A tale fine è necessaria una attenta analisi ed una adeguata conoscenza delle tecniche, dei sistemi costruttivi, anche in rapporto alla loro attuabilità in relazione alle diverse condizioni di contesto, dei materiali dell’architettura, ed è richiesto allo stesso tempo un atteggiamento critico in grado di consentire, in particolare sotto il punto di vista tecnologico-costruttivo, scelte appropriate in grado di garantire il conseguimento degli obiettivi del progetto. In funzione di questi obiettivi formativi generali, il Corso è pertanto articolato in una serie di lezioni incentrate sull’analisi delle caratteristiche dei diversi materiali da costruzione (calcestruzzo, cemento armato, pietre artificiali, pietre naturali, laterizi, acciaio, legno, vetro, materiali isolanti), dei sistemi costruttivi (sistema puntiforme, sistema continuo, sistema misto) e dei procedimenti costruttivi (tradizionali, industrializzati, prefabbricati), nel tentativo di evidenziarne le reciproche connessioni ed interrelazioni. E’ prevista una esercitazione consistente nello studio delle tecnologie, materiali, sistemi e procedimenti costruttivi, utilizzati nella realizzazione di edifici selezionati tra rilevanti e recenti esperienze realizzative nello scenario internazionale. In tali analisi dovranno confluire aspetti tecnico-realizzativi, tecnologici, materico-costitutivi, prestazionali ed ambientali, nel tentativo di comprendere e capire la “qualità del progetto”, esercizio questo ritenuto fondamentale in funzione dell’obiettivo di progettare e realizzare architetture di “qualità”. Lo studio, redatto in tavole di formato A3 raccolte in un unico album, sarà articolato in rapporto ad uno specifico indice comunicato dalla docenza e sarà elaborato secondo una forma grafico-descrittiva che prevede l’utilizzazione organizzata e finalizzata di disegni, grafici, informazioni descrittive e fotografiche, nell’obiettivo di evidenziare, chiarire e motivare le scelte tecnologico-realizzative rapportate agli edifici in oggetto. Modalità di esame L’esame verterà sulla discussione degli elaborati grafici di esercitazione e su una prova orale inerente le tematiche trattate nell’ambito delle lezioni. La produzione degli elaborati di esercitazione è obbligatoria. • Prova orale • Valutazione di un progetto Bibliografia
(Date degli appelli d'esame)
- A.Mutti, D.Provenzani, Tecniche costruttive per l’architettura, Kappa, Roma, 1989; - M.C. Torricelli, R. Del Nord, P. Felli, Materiali e tecnologie dell’architettura, Laterza, Roma-Bari, 2001; - E. Arbizzani, Tecnologia dei sistemi edilizi, Maggioli Editore, Rimini, 2008. - N.Sinopoli, V.Tatano, “Sulle tracce dell’Innovazione – tra Tecniche e Architettura”, Franco Angeli, Milano, 2002 - U. Wienke, Manuale di Bioedilizia, DEI, Roma, 2000; - Chiostri, Furiozzi, Pilati, Sestini, “Tecnologia dell’Architettura”, Alinea, Firenze, 1988; - M.Zaffagnini, “Progettare nel processo edilizio”, Ediz.Luigi Parma, Bologna, 1981; - A. Petrignani “Tecnologie dell'architettura, Gorlich, De Agostini, Novara 1994 (ed. orig. Gorlich, Milano, 1967), |
6 | ICAR/12 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1031654 -
ANALISI DEL PROGETTO A SCALA EDILIZIA
(obiettivi)
Scopo principale della disciplina di progettazione architettonica in un corso di laurea che approfondisce le problematiche tecniche, economiche, legali, costruttive del processo edilizio non è tanto quello di "comporre" l'edificio quanto quello di permettere al futuro tecnico di analizzare, e conoscere un progetto in tutte le sue componenti formali, funzionali, tecnologiche e strutturali per poterlo gestire nella sua realizzazione. Si propone dunque una lettura approfondita dell' oggetto architettonico, degli elementi che compongono e distinguono le varie tipologie edilizie (idea progettuale, inserimento nel contesto urbano, composizione dei volumi, spazialità interna, consequenzialità delle funzioni, dimensioni, elementi nodali, materiali, strutture, nuove tecnologie, illuminazione ecc.)
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8 | ICAR/14 | 64 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
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1031658 -
ECONOMIA E GESTIONE DELL'IMPRESA
(obiettivi)
Il Corso si pone l'obiettivo di fornire agli studenti un quadro quanto più organico degli aspetti e delle problematiche di natura economica e gestionale che caratterizzano l'attività delle imprese operanti nel mercato/processo edilizio. In questa direzione, il percorso formativo si sviluppa attraverso due moduli didattici integrati: un Corso "istituzionale" incentrato prevalentemente sull'inquadramento teorico generale della materia (principali elementi economici e gestionali aziendali: economia micro e macro, finanza, marketing, management, ecc.); un Corso "monografico" incentrato sull'approfondimento applicativo della materia rispetto alla nuova filiera di mercato del Facility Management (imprese di servizi di gestione e manutenzione dei patrimoni immobiliari e urbani).
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Curcio Silvano
(programma)
A. LINEAMENTI GENERALI DEL CORSO INTEGRATO
(Prof. Silvano Curcio + Prof. Silvano Susi) Il Corso di "Economia e Gestione dell'Impresa" (8 CFU) - collocato nell'ambito del 2° semestre del 1° anno del Corso di Laurea in "Gestione del Processo Edilizio - Project Management" - si pone l'obiettivo di fornire agli studenti un quadro quanto più organico degli aspetti e delle problematiche di natura economica e gestionale che caratterizzano l'attività delle imprese operanti nel mercato/processo edilizio. In questa direzione, il percorso formativo si sviluppa attraverso due moduli didattici integrati: - un Corso "istituzionale", curato dal Prof. Ing. Silvano Susi (v. programma specifico), incentrato prevalentemente sull'inquadramento teorico generale della materia (principali elementi economici e gestionali aziendali: economia micro e macro, finanza, marketing, management, ecc.); - un Corso "monografico", curato dal Prof. Arch. Silvano Curcio, incentrato sull'approfondimento applicativo della materia rispetto alla nuova filiera di mercato del Facility Management (imprese di servizi di gestione e manutenzione dei patrimoni immobiliari e urbani). B. CONTESTO DI RIFERIMENTO DEL CORSO MONOGRAFICO (Prof. Silvano Curcio) IL CAMPO DI APPLICAZIONE: LA GESTIONE DEI PATRIMONI IMMOBILIARI E URBANI Il Corso monografico ha per campo di applicazione la gestione dei patrimoni di proprietà pubblica e privata che costituiscono e caratterizzano a livello urbano l'ambiente costruito e non del nostro paese e rappresentano un complesso sistema di risorse fisiche tra loro assai diversificate ma strettamente compenetrate; nello specifico: - i beni immobiliari; - le infrastrutture viarie; - le reti tecnologiche; - il verde e l'arredo urbano. Nell'ambito del processo edilizio, la fase di gestione implica ormai l'adozione di nuovi approcci metodologico-operativi e tecnico-scientifici specificamente orientati al "Facility Management", vale a dire alla gestione integrata dei servizi di supporto per il funzionamento, la fruizione e la valorizzazione dei beni immobiliari e urbani. Attraverso questa nuova disciplina manageriale si rende possibile gestire un sistema di attività sempre più complesse ed articolate rivolte ai patrimoni; tra queste in particolare: - il censimento e l'anagrafica dei beni; - la progettazione, la programmazione, l'organizzazione, l'esecuzione, il controllo e il monitoraggio dei diversi servizi (in forme "internalizzate", "esternalizzate", di "Global Service", ecc.); - il governo dei flussi e dei sistemi informativi. L'importanza del Facility Management è fondamentale ai fini del perseguimento di due obiettivi strategici: - garantire il corretto, sicuro e ottimale funzionamento ed utilizzo dei beni immobiliari e urbani durante tutto il loro "ciclo di vita utile"; - garantire il mantenimento/incremento del loro valore economico. IL MERCATO SETTORIALE NAZIONALE: LA "FILIERA" DI IMPRESE DI FACILITY MANAGEMENT Il mercato dei servizi integrati di Facility Management per i patrimoni immobiliari e urbani, sviluppatosi nel nostro paese soltanto negli ultimi anni rispetto ad altri paesi europei, è in fase di costante e sempre più imponente progressione: in Italia la potenziale domanda di servizi settoriali (finora in gran parte sommersa o inevasa) è stimata in oltre 140 miliardi di euro/anno (di cui oltre 33 miliardi di euro/anno nel solo settore dei patrimoni immobiliari pubblici), con un effettivo mercato che ha già oggi superato la soglia dei 35 miliardi di euro (fonte: Cresme). Rispetto a questa tipologia e dimensione di mercato, l'offerta di servizi di Facility Management è rappresentata da un'articolata "filiera" di imprese assai differenziate per dimensioni, caratteristiche e tipologia. Per poter competere in un comparto di mercato di così significative dimensioni e prospettive di ulteriore sviluppo, le imprese tuttavia si trovano ad affrontare due ordini di criticità: - la complessità dei nuovi modelli economico-finanziari e manageriali che di necessità occorre individuare, assimilare e adottare per operare in termini di qualità, efficienza e remuneratività rispetto alle richieste e alle esigenze dei committenti pubblici e privati; - la carenza di nuove figure e competenze professionali di impronta manageriale in grado di coniugare ed affrontare i diversi aspetti e problemi che caratterizzano la gestione integrata dei patrimoni immobiliari e urbani. C. FINALITÀ, CONTENUTI E ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO MONOGRAFICO (Prof. Silvano Curcio) OBIETTIVI DIDATTICI In questo ambito, il Corso costituisce il primo importante segmento di una filiera formativa specialistica della Sapienza incentrata sul management dei patrimoni immobiliari e urbani ("3+1"). Questa filiera si sviluppa ulteriormente attraverso il Corso di "Manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare" (3° anno) e si perfeziona - dopo la laurea in "Gestione del Processo Edilizio" - attraverso il Master di primo livello in "Gestione integrata e valorizzazione dei patrimoni immobiliari e urbani. Asset, Property, Facility & Energy Management" (www.sapienza.mastermgv.it). Il Corso, così collocato, si pone pertanto l'obiettivo di fornire agli studenti un corredo propedeutico di contributi didattici necessari per inquadrare e conoscere il contesto e gli operatori del processo "integrato" di gestione dei patrimoni immobiliari e urbani e del correlato mercato dei servizi di Facility Management. ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI DIDATTICI Lo schema generale di articolazione dei contenuti della didattica è il seguente: Introduzione - presentazione del programma, dei contenuti e della struttura organizzativa del Corso Il processo edilizio e la fase di gestione dei beni immobiliari e urbani - fasi di programmazione, progettazione, realizzazione - la fase di gestione e il contesto di mercato ed operativo dei servizi di Facility Management Le imprese del mercato del Facility Management - tipologia e caratteristiche - modelli,strumenti ed esperienze reali di processi di management per i patrimoni immobiliari e urbani. CRITERI ORGANIZZATIVI Al fine di saldare strettamente "teoria" e "prassi", il Corso segue un duplice percorso didattico coordinato: - un primo percorso di tipo "metodologico-analitico" che sviluppa i contenuti in un'ottica di "problem setting", concentrandosi in particolare sui processi sottesi al Facility Management dei patrimoni immobiliari e urbani; - un secondo percorso di tipo "esperenziale" che sviluppa i contenuti in un'ottica di "problem solving", con attività di workshop su contesti reali, anche attraverso case study di qualificati operatori del settore. MODALITÀ DI ESAME La prenotazione ai singoli appelli di esame deve essere effettuata attraverso il sito https://stud.infostud.uniroma1.it. Gli studenti saranno esaminati congiuntamente sui programmi del Corso istituzionale e del Corso monografico, con assegnazione di una votazione unica da parte dei docenti. Nello specifico, la sezione di esame relativa al Corso monografico verterà: - sulla verifica, anche mediante prova scritta, dell'apprendimento dei diversi argomenti trattati nell'ambito delle lezioni ed approfonditi attraverso la consultazione del materiale fornito e dei testi di cui alla "Bibliografia di base"; - sulla verifica dell'eventuale contributo personale effettivo di ogni singolo studente all'attività di workshop. Stante le caratteristiche organizzative del Corso, si ritiene fondamentale per gli studenti la frequenza in aula. MATERIALE FORNITO Come strumenti didattici e documentativi di supporto al Corso, vengono forniti attraverso la sezione del Corso sul sito http://elearning2.uniroma1.it: - schemi degli argomenti trattati ed estratti di testi base; - accesso a CenTer - Centro di documentazione Terotec sul Facility Management (http://center.terotec.it); - documenti/link web tematici. BIBLIOGRAFIA DI BASE DEL CORSO MONOGRAFICO
(Prof. Silvano Curcio) - Curcio S., Talamo C., Glossario del Facility Management, EdiCom, Milano, 2013 [voci: asset management, bene immobiliare, bene urbano, energy management, esigenza, facility management, manutenzione immobiliare, manutenzione urbana, norma cogente, norma volontaria, patrimonio immobiliare, prestazione, processo edilizio, property management, pulizia, requisito, space management, utente]; - Curcio S. (a cura di), Lessico del Facility Management. Gestione integrata e manutenzione degli edifici e dei patrimoni immobiliari, Il Sole 24 Ore, Milano, 2003 [sezione II - capitoli 18, 19, 20, 21]. I testi indicati sono consultabili: - nella sezione del Corso sul sito http://elearning2.uniroma1.it; - presso le Biblioteche della Facoltà di Architettura (Centrale Via A. Gramsci 53 e Dip. PDTA Via Flaminia 70). |
8 | SECS-P/08 | 64 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
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LEGISLAZIONE DELLE GARE E DEGLI APPALTI PUBBLICI
(obiettivi)
Il corsoè finalizzato a fornire le nozioni di base sulla normativa dei lavori pubblici. I principali argomenti saranno: nozioni di lavori e opere pubbliche; cenni sulla evoluzione normativa italiana ed europea; l'organizzazione pubblica del settore; la programmazione e la progettazione dei lavori pubblici; le modalità di affidamento dei lavori pubblici; i tipi di gara; i criteri di aggiudicazione; l'esecuzione dei lavori; la variazione delle opere; il termine dei lavori; la finanza di progetto; le controversie. Verranno forniti agli studenti gli strumenti idonei alla comprensione del sistema pubblico in materia di appalti dei servizi.
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CONTI MARIA LUCIA
(programma)
Programma
• I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive comunitarie ” Il rapporto tra la normativa comunitaria e la normativa italiana relativa ai contratti pubblici • L’Autorità nazionale anticorruzione ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture • Il Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici • La Programmazione dei lavori pubblici e i contratti di rilevanza comunitaria • Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento per i contratti relativi ai lavori pubblici • Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento per i servizi di ingegneria il concorso di progettazione – il concorso di idee • La progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori pubblici progetto di fattibilità, progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo • Il partenariato-pubblico e privato le concessione di lavori pubblici e la finanza di progetto • La verifica e la validazione del progetto prima delle procedura di gara • Appalti a corpo ed a misura • Procedura aperta e ristrette - Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara - Procedura negoziata – accordo Quadro – dialogo competitivo Partenariato per l’innovazione • Criteri di aggiudicazione • La direzione dei lavori • Le varianti al progetto in corso d’opera • Gli atti contabili e le modalità di pagamento degli operatori economici • Il collaudo tecnico amministrativo e il certificato di regolare esecuzione ***************** BREVI INDICAZIONI DI RIFERIMENTO SUI CONTRATTI PUBBLICI ********************* Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) *********** D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) *********** Dott. Arch. Maria Lucia Conti DA AGGIORNARE CON LEGGE N. 11/2016 1. - PRINCIPI GENERALI RELATIVI AI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE In modo schematico si possono individuare due grandi categorie: i soggetti pubblici e i soggetti privati. Per comprendere la differenza concettuale ed operativa che sussiste, nel campo dell'ingegneria civile, fra gli interventi (opere o lavori) eseguiti da soggetti privati e da soggetti pubblici, appare opportuno richiamare, anche se in modo elementare, alcuni concetti di natura generale. Con il termine opera viene generalmente individuato l'esito di una azione o meglio di un insieme organizzato di azioni finalizzato alla realizzazione di un bene materiale. La definizione giuridica di opera è “il risultato di un insieme di lavori, che di per se esplichi una funzione economica o tecnica”. La distinzione fra opera e lavoro consiste nel fatto che mentre la prima (l'opera) costituisce l'esito di cui si è detto, il secondo (il lavoro) non produce necessariamente tale risultato. Ad esempio le attività di demolizione o di scavo, o anche la stessa manutenzione di opere esistenti, sono definibili quali lavori, ma non danno luogo ad opere. Pertanto, mentre la realizzazione di un'opera comporta sicuramente l'esecuzione di lavori, non risulta sempre verificato il contrario. In particolare, invece, un'opera si definisce pubblica quando è eseguita da un soggetto pubblico per soddisfare un interesse pubblico. Ciò che caratterizza un'opera pubblica è quindi, da un lato la natura del soggetto che la realizza, dall'altro la finalità per cui è realizzata. Ciò significa che possono sussistere opere realizzate da soggetti pubblici non qualificabili come pubbliche, in quanto finalizzata ad interessi non pubblici; è il caso, ad esempio, delle opere eseguite dagli enti previdenziali, per scopi patrimoniali. Passando, invece, alla nozione di lavoro, questo è riferito, nell'attuale quadro normativo, alle attività di costruzione, demolizione, restauro, manutenzione di opere e viene definito pubblico quando è eseguito, in linea generale e semplificando molto, da un soggetto pubblico (esistono però casi ben identificati dalla norma in cui tale dizione viene estesa anche a lavori eseguiti da soggetti privati). Un soggetto pubblico quando deve realizzare un opera pubblica deve sicuramente eseguire lavori e, molto sovente, affidare servizi – ad esempio la progettazione - ed acquisire forniture. Per fare ciò deve, quasi sempre, ricorrere alle prestazioni di soggetti esterni alla propria organizzazione. Con questi soggetti, che devono essere dotati di particolari requisiti di cui si dirà in seguito, si instaura quindi un rapporto formalizzato tramite un contratto attraverso il quale un soggetto, dotato delle necessarie capacità tecniche, organizzative ed economiche, si impegna a realizzare un'opera o un lavoro, ovvero a prestare un servizio, o eseguire una fornitura. Se quella che viene affidata è la sola esecuzione di lavori o la progettazione ed esecuzione degli stessi, ovvero l'affidamento di un servizio o di una fornitura si parla di contratto di appalto . Quando, oltre all'esecuzione e progettazione, l'opera frutto del lavoro pubblico è anche gestita - funzionalmente ed economicamente - dal soggetto che l’ ha realizzata si parla di contratto di concessione. Esempio tipico di opere oggetto di concessione è la rete autostradale del nostro paese. Il Concessionario (colui cioè che è titolare della concessione) viene ristorato dei costi sostenuti per realizzare l'opera, anche o solo, attraverso i proventi della gestione della stessa durante un periodo prestabilito di tempo. Un contratto di concessione può riguardare oltre ai lavori anche i servizi. La differenza fondamentale fra l'azione di un soggetto pubblico e quella di un soggetto privato nel campo delle opere e dei lavori, dei servizi e delle forniture, consiste, pertanto, nel fatto che, per ogni soggetto pubblico, ogni azione, ogni scelta, deve avvenire attraverso procedure definite per legge e finalizzate al rispetto di principi, codificati. Questi ultimi, per come espressi dall'attuale cultura giuridica, sono frutto di un lungo affinamento politico e culturale, che tiene anche conto della collocazione dell'Italia all'interno di una realtà sopranazionale quale la Comunità Europea. Essi prevedono che “l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, nonché di servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni ed essere caratterizzata da economicità, efficacia, tempestività, correttezza, l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità” (articolo 2 del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, d'ora in avanti Codice). 2. - NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE SUI CONTRATTI PUBBLICI Per comprendere quali siano le origini e le caratteristiche dell'attuale quadro normativo concernente i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, è opportuno compiere una sintetica ricostruzione dei precedenti storici. Come si è detto la realizzazione di opere e lavori pubblici ha costituito e costituisce attività fondamentale per lo sviluppo di una società evoluta e per tale motivo in relazione ad essa è stato definito un quadro normativo e regolamentare immediatamente dopo la conclusione del processo di unificazione dell'Italia. É infatti del 1865 la prima legge concernente i lavori pubblici che, unitamente al Regolamento del 1895 ed alle norme sulla contabilità di Stato degli anni venti, ha regolato, praticamente per quasi un secolo e mezzo, tale materia. E' solo con gli anni novanta che, sia per contrastare i processi degenerativi che si erano manifestati nel settore in questione, sia per ammodernare il quadro normativo che per renderlo congruente con l'evoluzione culturale ed economica nel frattempo intervenuta e compatibile con i principi espressi in materia dal Trattato della Comunità Europea, è emersa la necessità di riscrivere radicalmente le norme di riferimento. Ciò è avvenuto nel 1994 con la promulgazione della cosiddetta Legge Merloni denominata “Legge quadro in materia di lavori pubblici”. La volontà già espressa dal titolo era appunto quella di produrre un atto normativo contenente i principi di riferimento della materia in questione. Le Legge Merloni, soprattutto nella sua prima veste, (è stata poi modificata ben quattro volte) era uno strumento legislativo snello, contenente più che altro principi. A corredo e in attuazione della legge predetta sono poi stati emanati altri atti di normazione secondaria che hanno completato il quadro di riferimento. Nel 1999 è stato emanato il Regolamento di attuazione; nel 2000, in rapida successione, i decreti che definivano le procedure per la qualificazione delle imprese e introducevano il nuovo Capitolato generale d'appalto . Tale complesso di atti normativi, come si è visto, regolamentavano esclusivamente l'esecuzione dei lavori pubblici. In relazione ai contratti facenti riferimento all'acquisizione di servizi, o di forniture ed ai cosiddetti settori speciali (ne fanno parte i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica) l'Italia, data l'assenza o la parzialità della normativa di riferimento, aveva recepito le Direttive in merito della Comunità Europea tramite tre distinti decreti legislativi (rispettivamente il 152/95 per i servizi, il 358/92 per le forniture ed il 158/95 per i settori esclusi). Alla fine degli anni novanta esisteva pertanto un insieme di atti normativi fra loro distinti che regolamentavano i diversi settori sopra elencati. Le Direttive della Comunità Europea (la 2004/17/CE e la 2004/18/CE) hanno imposto all’Italia il coordinamento, l’uniformità e la semplificazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. A tal fine si è fatto ricorso allo strumento codicistico, già utilizzato per altre materie (Codice dei beni culturali e del paesaggio, Codice dell'ambiente,..) e con il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è stato emanato il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in attuazione delle Direttive citate, e tutta la normativa è stata riunificata in un unico atto che costituisce pertanto il punto di riferimento degli operatori del settore in materia di contratti pubblici. Il Codice è un atto assai più complesso rispetto alla Legge Merloni, vuoi per il più ampio ambito oggettivo, vuoi per la sua natura codicistica che finisce per contenere anche norme di natura regolamentare. La complessa materia è stata organizzata nelle seguenti cinque parti: I - Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice; II - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari; III - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali; IV - Contenzioso; V - Disposizioni di coordinamento, finali e transitorie – Abrogazioni. Il Regolamento applicativo del Codice previsto all’art. 5 del Codice stesso è stato emanato con il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 nel quale sono confluite le disposizioni regolamentari concernenti la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (ex DPR 34/2000) e parte di quelle contenute nel Capitolato generale d'appalto (ex D.M. 145/2000). Il Codice, come si è detto, recepisce l'ordinamento giuridico comunitario contenuto nelle citate Direttive. In tema di contratti pubblici, e segnatamente di lavori, la normativa comunitaria è stata da sempre caratterizzata, rispetto a quella italiana, da un diverso ordine di priorità. Nella prima sembra prevalere l'interesse di assicurare la scelta del migliore contraente per l'amministrazione e di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa in un settore che coinvolge rilevanti interessi economici. Inoltre essa si pone prevalentemente dal punto di vista delle imprese, in quanto preordinata a garantire la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento. La normativa nazionale, invece, sembra privilegiare il punto di vista delle amministrazioni pubbliche e le condizioni economiche più vantaggiose per l'affidamento dell'appalto, riducendo però al minimo la discrezionalità del soggetto pubblico. Nella trattazione che segue si fa prevalentemente riferimento alle parti del Codice e del Regolamento che riguardano i contratti di lavori e di servizi, quelli cioè che normalmente rientrano nel campo operativo per la realizzazione di “opere”. Inoltre, per quanto concerne l’identificazione del soggetto che governa l'iter attuativo dei contratti pubblici si è utilizzata, in linea generale, la dizione di Stazione appaltante (per la cui compiuta definizione si rinvia all'art. 3, comma 33 del Codice) in quanto ritenuta più estensiva. Si è fatto invece ricorso a quella di Amministrazione aggiudicatrice in caso di norme espressamente riferite ai soli soggetti pubblici. 3 - LA FIGURA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELL'AMBITO DEI LAVORI PUBBLICI Negli anni novanta la pubblica amministrazione ha subito, con la legge 241/90 , una sostanziale innovazione e una totale rivisitazione del proprio ruolo e del rapporto con l’utente; la sua attività perde il carattere autoritario e s’ ispira alle norme del diritto privato, nel rispetto dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza. Il soggetto pubblico in tale ottica non può, quindi, essere più un organismo indistinto e anonimo, ma assume connotati privatistici con l’obbligo (art. 5) di individuare, tra i propri dipendenti, il soggetto responsabile dell’istruttoria e d’ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento amministrativo, fino all’adozione del provvedimento finale. Il dipendente pubblico assume precise responsabilità nei confronti dell’utente e dell’amministrazione stessa e deve operare con il costante coinvolgimento del soggetto nei confronti del quale il provvedimento finale è destinato a produrre effetto (artt. 7 e 8). Per consentire la partecipazione unitaria di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo nasce, con la legge in questione, l’istituto della Conferenza di servizi (art. 14 e seguenti) il cui svolgimento, perfezionato nel corso degli anni con apposite modifiche e integrazioni, assume un ruolo fondamentale nell’attività non autoritativa della pubblica amministrazione I contenuti della legge 241/90 hanno totalmente innovato il procedimento amministrativo in ogni settore della pubblica amministrazione e hanno, in particolare, prodotto effetti diretti nella complessa procedura di realizzazione di un’ opera pubblica il cui utente finale è costituito da tutta la collettività che oltre ad essere la destinataria, è anche con la propria contribuzione il soggetto finanziatore. La Legge 11 febbraio 1994 n. 109 ha, quindi, introdotto nella gestione dei lavori pubblici le innovazioni della legge n. 241/90 ed, in particolare, la figura del Responsabile del procedimento (art. 7) che ha assunto un ruolo essenziale per tutte le fasi di realizzazione dell’opera, dalla programmazione al collaudo. Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 10) conferma i contenuti e il ruolo del Responsabile del procedimento per i lavori pubblici ed inserisce tale figura anche ai settori dei servizi e delle forniture della pubblica amministrazione. Le funzioni e i compiti attribuiti al Responsabile del procedimento per i lavori pubblici sono molteplici. Sinteticamente il Responsabile: − formula proposte e fornisce tutti gli elementi necessari per la predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici; − vigila su tutte le fasi di realizzazione del lavoro pubblico, (progettazione, affidamento, esecuzione), verificando il corretto svolgimento di ogni sub-procedimento, la qualità delle prestazioni, il rispetto dei tempi stabiliti e la coerenza con la spesa prevista; − fornisce all’amministrazione ogni informazione e notizia sullo stato di attuazione dell’opera e sugli eventuali scostamenti dalle previsioni proponendo le eventuali soluzioni; − accerta il corretto svolgimento di tutti i sub-procedimenti connessi all’opera pubblica compresa la disponibilità delle aree e degli immobili necessari all'esecuzione dei lavori svolgendo tutte le attività a tal fine necessarie (esproprio, sgombero dei locali, ecc.); − propone all’amministrazione la conclusione di Accordi di Programma (art. 34, D Lgs 18 agosto 2000, n. 267) e la conclusione della Conferenza di servizi svolgendo tutte le attività propedeutiche. Il Responsabile del procedimento nell’ambito dei lavori pubblici riconduce ad unità il complesso procedimento di realizzazione dell’opera pubblica: assume la diretta responsabilità di ogni sub-procedimento, coordina tutte le attività connesse all’intervento, promuove ogni iniziativa utile alla celerità delle singole fasi e segnala tempestivamente all’amministrazione ogni impedimento o problematica che compromette la realizzazione. Il Responsabile del procedimento è un funzionario tecnico di ruolo o, in caso di carenza nei ruoli, in servizio, con un’ anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, abilitato all’esercizio della professione in relazione alla tipologia dell’opera affidata, con qualifica anche non dirigenziale, benché le funzioni attribuite dalla norma gli conferiscono la facoltà e il potere di assumere impegni in nome e per conto dell’Amministrazione. Il Responsabile del procedimento può, inoltre, svolgere la funzione di progettista o direttore dei lavori per interventi d’importo inferiore ai 500.000 euro. Nell’eventualità di opere particolarmente complesse il dirigente competente può individuare una struttura di supporto, composta da soggetti aventi specifiche competenze tecniche, economico-finanziarie e legali. L’intera procedura per la realizzazione dell’intervento ruota intorno alla figura del Responsabile del procedimento che: promuove gli accertamenti e le indagini preliminari per la verifica della fattibilità tecnica dell’intervento; verifica la conformità ambientale, paesaggistica, territoriale, urbanistica dell’opera e promuove l’avvio, ove necessario, della variante urbanistica; redige il documento preliminare alla progettazione e richiede al CIPE il codice unico di progetto (CUP) al fine del monitoraggio degli investimenti pubblici (Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 11) ; accerta e certifica (art. 90 comma 6 del Codice), la carenza nell’organico dell’Amministrazione aggiudicatrice di professionalità idonee allo svolgimento delle attività tecniche connesse alla progettazione e Direzione dei lavori con la conseguente necessità di avvalersi di professionisti esterni. Attiva tutte le procedure per il conferimento degli incarichi compresa la predisposizione dei bandi di gara e dei disciplinari d’incarico, individuando i servizi di ingegneria e architettura necessari ed il loro costo; coordina e sovrintende alla redazione del progetto preliminare. verificando la conformità al documento preliminare, al progetto definitivo e al progetto esecutivo; propone all’Amministrazione le procedure di appalto dei lavori e il criterio di aggiudicazione da adottare in relazione alle caratteristiche dell’opera e richiede, ove necessario, la nomina della commissione giudicatrice; promuove l’istituzione dell’Ufficio di Direzione dei lavori, certificando, previo accertamento di carenza nell’organico dell’Amministrazione sulla base dei dati forniti dal dirigente, la necessità di avvalersi di professionalità esterne; promuove la nomina del collaudatore o della commissione di collaudo certificando, ove necessario, la carenza di soggetti idonei nell’ambito dell’amministrazione; adotta gli atti necessari in relazione alle segnalazioni del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 ; verifica, prima dell’approvazione e dell’appalto, tutti i livelli di progettazione, accerta la rispondenza del progetto alle vigenti normative, agli indirizzi dell’amministrazione e alla disponibilità finanziaria e certifica la disponibilità dei siti e degli immobili necessari alla realizzazione dell’opera attivando, ove necessario, le procedure d’esproprio necessarie; accerta ed attesta, nell’eventualità di lavori realizzati per lotti, l’avvenuta redazione del progetto preliminare dell’intero intervento e il suo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici e la fruibilità e l’utilizzo del singolo lotto; svolge le attività necessarie per lo svolgimento della Conferenza di servizi curando gli adempimenti e la pubblicità e verifica il recepimento nel progetto delle indicazioni e prescrizioni eventualmente rese dai soggetti preposti al rilascio dei pareri, nulla-osta e autorizzazioni; svolge la funzione di vigilanza nella fase di esecuzione dell’opera con la verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali e del cronoprogramma, verificando ogni termine dell’opera (consegna, sospensioni, riprese, ultimazione). Accerta il ricorrere delle condizioni previste dalla norma (art. 132 del Codice) per le varianti in corso d’opera. Applica, su indicazione del Direttore dei lavori, le penali per il mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali. Propone la risoluzione del contratto , la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono durante la fase d’esecuzione. Raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (art. 6 e 7 del Codice) tutti i dati e gli elementi relativi all’intervento; assume il ruolo di Responsabile dei lavori ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e svolge le funzioni e attività di cui al DLgs 9 aprile 2008, n. 81 provvedendo ai relativi adempimenti. Dall'insieme dei compiti sopra elencati si può comprendere come il Responsabile del procedimento costituisca la figura centrale dell'iter attuativo di un’opera pubblica ed è tenuto a rispondere dei danni derivanti dal suo comportamento, fermi restando gli eventuali provvedimenti disciplinari previsti dall’ordinamento d’appartenenza. La valenza e l’entità delle funzioni conferite hanno portato ad escludere la possibilità di individuare tale soggetto all’esterno della Amministrazione aggiudicatrice. La prima stesura del Codice disponeva che il Responsabile del procedimento potesse essere individuato solo tra i funzionari di ruolo dell'Amministrazione. A seguito d’apposita modifica, oggi è consentito l’affidamento di tale funzione a personale dipendente in servizio (assunto quindi anche a tempo determinato) previo accertamento di carenza di idonee professionalità nei ruoli. E’ evidente la finalità della norma in relazione alle funzioni attribuite: tra il Responsabile del procedimento e l’Amministrazione deve esistere un rapporto gerarchico di dipendenza per evitare l’uso improprio dei poteri conferiti e consentire il costante controllo. Il Responsabile del procedimento può richiedere al dirigente competente la nomina di una struttura di supporto in relazione alla complessità dell’intervento affidato e individua le caratteristiche e le professionalità occorrenti. Qualora tali professionalità non siano presenti tra il personale dipendente dell’Amministrazione aggiudicatrice il Responsabile del procedimento certifica tale carenza e attiva le procedure per l’individuazione all’esterno di idonei soggetti attraverso un appalto di servizi. 4 - L'AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI Una delle novità introdotte dalla Legge Merloni, fin dalla sua prima stesura, ai fini di una più efficace ed efficiente gestione dei lavori pubblici, è stata quella della creazione di una Autorità di vigilanza con competenza specifica in tale materia. Si trattava di una delle tante espressioni della tendenza, manifestatasi in quegli anni, di istituire organismi terzi rispetto ai soggetti di amministrazioni attive (CONSOB, Antitrust, Garante della privacy, Autorità per l'energia elettrica e il gas,...). L'azione del legislatore, nel prevedere e definire l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, ha avuto quindi due punti di riferimento, uno di matrice comunitaria ed uno interno. Dalla Comunità Europea era infatti pervenuto l'invito agli stati membri di istituire autorità nazionali, indipendenti dalle stazioni appaltanti, che assicurassero la conformità al diritto comunitario dei comportamenti degli operatori, attraverso la risoluzione dei dubbi interpretativi e dei problemi di accesso al mercato. Il campo operativo dell'Autorità era inizialmente limitato ai soli lavori pubblici. A seguito dell'emanazione nel 2006 del Codice, che ha unificato in un’ unica fonte normativa la materia concernente i contratti di lavori, servizi e forniture l'Autorità è stata incaricata di estendere la sua vigilanza anche alle ultime due tipologie di contratti. E' stata pertanto rinominata Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed il numero dei componenti, in relazione all'estensione delle competenze, è stato incrementato. L'Autorità di vigilanza è un organismo collegiale costituito da sette componenti, scelti fra soggetti di provata professionalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici, nominati con determinazione adottata d'intesa fra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I componenti restano in carica per sette anni e non sono rinnovabili. L'Autorità ha sede in Roma ed è connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa. Tali caratteristiche discendono anche dall'investitura parlamentare. I compiti dell'Autorità sono dettagliatamente elencati dal Codice (art. 6, comma 7). In sintesi l'Autorità vigila sulle Stazioni appaltanti affinché operino in modo da assicurare l'economicità dei lavori, la regolarità delle procedure, l'osservanza delle norme. Svolge inoltre funzione di controllo e di garante della concorrenza, nonché di qualità della spesa. All'Autorità è stato recentemente attribuito anche il compito di esprimere parere non vincolante, su richiesta delle Stazioni appaltanti, in relazione a questioni insorte durante le procedure di gara. L'Autorità interloquisce,altresì,con il potere legislativo ed esecutivo, segnalando al Parlamento ed al Governo, fenomeni patologici particolarmente gravi (inosservanza di norme o applicazione distorta delle stesse) e formulando al Governo e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a ciascuno per quanto di competenza, proposte di modifica della legislazione vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale vengono evidenziate, fra l'altro, le principali disfunzioni riscontrate nell'ambito vigilato. La funzione preminente dell'Autorità è pertanto quella di vigilanza, unita a compiti ispettivi e talvolta anche sanzionatori. I compiti di vigilanza sono espletati in due distinti ambiti: quello delle gare e dei contratti e quello della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, che sono contraddistinti da diversi gradi di intensità del potere esercitato, minore nel primo ambito, maggiore nel secondo. Analogamente i meccanismi sanzionatori sono alquanto ridotti in relazione alla vigilanza sul primo ambito; sono invece più incisivi quelli sul sistema di qualificazione. In quest'ultimo caso l'Autorità esplica la sua vigilanza sia sugli organismi preposti al rilascio dell'attestazione (SOA – Società Organismi di Attestazione), sia sugli attestati da questi rilasciati. Presso l'Autorità è inoltre istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui si dirà più diffusamente nel paragrafo dedicato alla risoluzione del contenzioso nei contratti pubblici. L'Autorità si esprime attraverso varie tipologie di atti: atti di regolazione, determinazioni, deliberazioni, pareri (tutti reperibili sul sito www.autoritalavoripubblici.it). La differenza fra i primi e le seconde è di natura genetica nel senso che l'atto di regolazione è di natura esogena ed è preceduto dall'audizione dei soggetti coinvolti, mentre la determinazione, di natura endogena, non contempla tale tipo di adempimento. Gli atti di regolazione e le determinazioni, inoltre, riguardano casi e questioni aventi valenza di ordine generale e quindi di massima, le deliberazioni si riferiscono, invece, generalmente, ai casi di specie. Si tratta comunque di atti di indirizzo, lettura qualificata di norme, quindi di mera interpretazione amministrativa e non avendo natura provvedimentale, non sono suscettibili di impugnazione giurisdizionale. La funzione di vigilanza che caratterizza l'Autorità può essere espletata solo tramite un'approfondita e costante conoscenza dell'ambito vigilato. A tal fine l'Autorità riceve le informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti, in via ordinaria, attraverso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ma anche tramite l'utilizzo di indagini particolari, perizie, ispezioni del proprio Servizio Ispettivo ed accertamenti della Guardia di Finanza. L'Osservatorio predetto opera nell'ambito dell'Autorità, è articolato in una sezione centrale e in sezioni regionali con sede presso le regioni e le province autonome e provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati concernenti i contratti pubblici relativi all'intero territorio nazionale (bandi e avvisi di gara, aggiudicazioni e affidamenti, impiego della mano d'opera e relative norme di sicurezza, costi e scostamenti rispetto a quelli preventivati, tempi di esecuzione e modalità di attuazione degli interventi, ritardi e disfunzioni rilevate). L'Osservatorio opera attraverso procedure informatiche, in collaborazione con il CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione), e con il supporto delle banche dati di altri soggetti (ANCI, UPI, CONSIP, ..). L'Osservatorio inoltre determina annualmente i costi standardizzati che, fra l'altro, dovrebbero costituire la base per compiere la stima sommaria del costo di un intervento in fase di progetto preliminare, cura la messa a disposizione degli atti programmatori (vedi Programma triennale), favorisce la tenuta di archivi settore. L'aspetto più rilevante per le Stazioni appaltanti è sicuramente quello relativo all'obbligo inderogabile di trasmissione, all'Osservatorio, dei dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi, forniture stipulati dalle stesse, di importo superiore ai 150.000 euro, secondo scadenze e modalità indicate dal Codice e precisate con apposito atto regolamentare. Va ricordato che la trasmissione predetta è uno dei compiti del Responsabile del procedimento e che la mancata o mendace trasmissione di dati è oggetto di sanzioni amministrative. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è acquisita presso la Con l'art. 20, comma 1, lettera a) della legge n. 35 del 2012 è stata recepita nel Codice la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità con l’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice Amministrazione digitale ) per consentire alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario degli operatori economici esclusivamente tramite la medesima Banca dati nazionale. 5 - LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI La definizione “lavori pubblici” comprende, come si è detto, l’insieme dei lavori edilizi o di genio civile finalizzati alla realizzazione di un’opera che esplica una funzione economica o tecnica per la collettività, finanziata con fondi pubblici e i cui soggetti attuatori sono amministrazioni o organismi pubblici. La valutazione delle risorse finanziarie disponibili, in sede di bilancio preventivo, è la prima fondamentale fase per la realizzazione di un’opera o di un lavoro pubblico; un’errata valutazione dell’entità della spesa da parte del soggetto pubblico compromette la fattibilità dell’intervento e l’inizio dell’opera senza idonea disponibilità economica, costituisce un incremento di costo e un danno per la collettività. Strettamente connessa a tale prima fase è la corretta valutazione dei costi e dei tempi di realizzazione: sulla base di tale stima il soggetto pubblico valuta, in relazione alle risorse disponibili, gli interventi che può attivare nell’ambito del proprio limite di spesa. La capacità di “ programmare” è essenziale e racchiude al suo interno tutta una serie di attività tecniche e amministrative che si concludono nell’approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche (art. 128, comma 2, del Codice) e del connesso elenco annuale (art. 128, comma 9). La vigente normativa sui lavori pubblici stabilisce che ogni contratto trovi il suo riferimento nell’ambito del Programma triennale e nell’allegato elenco annuale, approvato quest’ultimo, dal soggetto attuatore unitamente al bilancio preventivo, con l’individuazione delle risorse e dei mezzi finanziari in relazione alle proprie entrate. L’obbligo della programmazione triennale nell’ambito dei lavori pubblici è stato introdotto dalla Legge 109/1994 (art. 14), ora recepito nell’art. 128 del Codice. Il Programma triennale dei lavori pubblici identifica e quantifica i bisogni delle Amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito degli obiettivi, degli indirizzi assunti e delle necessità della collettività ed è redatto sulla base degli studi di fattibilità, predisposti dai Responsabili del procedimento ( art.14 del D.P.R. n.207/2010) che indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economiche dell’opera e dei lavori. Lo studio di fattibilità deve consentire di accertare la fattibilità dell’opera pubblica e contenere l’analisi dello stato di fatto di ogni intervento proposto, nonché gli approfondimenti tecnici e amministrativi necessari ad individuare i tempi e le risorse occorrenti evidenziando, ove possibile, la possibilità di realizzazione attraverso capitali privati in quanto suscettibili di una gestione economica. Nel redigere il Programma triennale le Amministrazioni aggiudicatrici, verificata la fattibilità degli interventi, devono, prioritariamente, inserire i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori in corso, i progetti esecutivi già approvati, nonché gli interventi suscettibili di finanziamento con capitali privati. La priorità degli interventi indicata nel programma è vincolante per le amministrazioni fatto salvo il verificarsi di eventi imprevisti o calamitosi. Nel Programma triennale sono inseriti i beni immobili pubblici oggetto di alienazione, previa verifica attraverso lo studio di fattibilità, della disponibilità e della consistenza ai fini della valorizzazione, nonché un finanziamento, pari al 3% della spesa prevista per gli interventi inclusi nel programma stesso, destinata a garantire l’eventuale copertura d’oneri derivanti da eventuali transazioni (art. 239), da accordi bonari (art. 240) e da incentivi per l’accelerazione dei lavori. Lo schema di Programma triennale è reso pubblico prima dell’approvazione mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Amministrazione (denominato nel Codice profilo di committente). Con appositi Decreti ministeriali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha individuato i siti internet sui quali procedere alla pubblicazione dei programmi, nonché dei bandi e avvisi di gara (DM n. 20 del 6 aprile 2001) e normato le modalità e i termini di redazione (DM 9 giugno 2005) . Con i citati D.M. è stato assicurato che tutte le Stazioni appaltanti procedano alla predisposizione di omogenei Programmi triennali assicurando la dovuta pubblicità. Lo schema di Programma triennale deve essere redatto entro il 30 settembre d’ogni anno ed entro il 15 ottobre è adottato dall’organo competente. Il Programma triennale delle opere pubbliche unitamente all’elenco annuale dei lavori relativo al 1° anno è approvato insieme al Bilancio preventivo. Al riguardo si evidenzia che il Programma triennale delle opere pubbliche è un atto d’indirizzo e, pertanto, è adottato e approvato dalla struttura politica dell'Amministrazione aggiudicatrice. E’ l’organo d’indirizzo politico che, nel rispetto delle priorità stabilite dalla norma e delle esigenze e necessità individuate dalle strutture amministrative e tecniche dell'Amministrazione aggiudicatrice sceglie, con riferimento ai propri obiettivi e indirizzi programmatici, i lavori e le opere da inserire in programma. La valutazione tecnica è condizione per l’inserimento degli interventi nel Programma: per i lavori d’importo inferiore ai dieci milioni di euro tale valutazione è costituita da uno studio sintetico che evidenzia le esigenze ed individua le soluzioni idonee al soddisfacimento, con particolare riferimento alle norme di tutela, mentre per i lavori d’importo superiore ai dieci milioni di euro occorre redigere appositi studi di fattibilità che consentano di accertare attraverso l’esame dei vari aspetti, la migliore soluzione in termini economici, temporali e tecnici. Nell’Elenco annuale sono inseriti i lavori pubblici per i quali è stata accertata la possibilità d’ inizio nell’anno delle opere; condizione per l’inserimento è la conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, nonché l’avvenuta approvazione del progetto preliminare (lavori di importo superiore ad un milione di euro) o dello studio di fattibilità (lavori di importo inferiore ad un milione di euro). Con la legge n. 196/2009 è stata prevista una specifica delega per il passaggio dal bilancio della Stato in termini di competenza e di cassa al bilancio di sola cassa previa una sperimentazione di tre anni a partire dal 1° luglio 2010 per allineare il sistema nazionale di bilancio alle regole adottate dall’Unione Europea. I due criteri attengono alla fondamentale distinzione in merito alle modalità di registrazione delle transazioni. La competenza, che ha di mira la descrizione in termini monetari dell’entità dei diritti sottostanti all’obbligazione giuridica, registra l’ammontare delle entrate da accertare e le spese da impegnare in un determinato periodo finanziario, ossia le entrate e le spese per le quali si prevede, rispettivamente, che si perfezionerà, nel corso del successivo esercizio, il diritto alla riscossione (obbligazione attiva) e l’obbligo al pagamento (obbligazione passiva). Dunque, essa attiene al sorgere delle obbligazioni giuridiche rispettivamente di credito e di debito. La cassa individua, invece, le entrate che si presume di incassare e le spese che si prevede di pagare, quindi il preciso onere o la precisa entrata che si realizzeranno, nel corso dell’anno Come noto, in un contesto internazionale nel quale la maggior parte dei Paesi ricorre al solo bilancio di cassa, la situazione italiana, fin dal 1978, è caratterizzata dalla coesistenza del doppio criterio “di competenza giuridica” e “di cassa” (art. 1 comma 1 della legge n.468/1978, legge sopravvissuta per oltre un trentennio e abrogata solo con la citata legge 196/2009). L’articolo 5 della legge n. 39/2011 ha sostituito la rubrica del capo V del titolo VI della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la denominazione: "Riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e potenziamento della funzione del bilancio di cassa" ed ha riformulato la delega (da esercitare entro quattro anni), prevedendo principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell’emanazione del decreto legislativo volto a riordinare la disciplina della gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza. Per quanto sopra il Governo non è più chiamato ad adottare decreti legislativi per l’abbandono del doppio binario della cassa e della competenza ed il passaggio ad una redazione in termini di sola cassa bensì, deve rafforzare il ruolo programmatico di quest’ultimo, confermando, in sostanza, l’attuale configurazione del bilancio dello Stato sia in termini di competenza sia in termini di cassa. In tale contesto è particolarmente rilevante la capacità di programmare correttamente l’opera pubblica per garantire che la stessa sia tecnicamente necessaria, fattibile e integralmente finanziata ed evitare la realizzazione di interventi inutili o l’inizio di lavori che devono poi essere sospesi per carenza di finanziamenti con conseguenti maggiori oneri a carico della collettività. A tale proposito è notevole la responsabilità del tecnico che procede all’accertamento della fattibilità dell’opera pubblica e alla stima dei costi, in quanto una non corretta valutazione induce l'Amministrazione aggiudicatrice ad una errata programmazione delle risorse e al mancato raggiungimento dei propri obiettivi . Tuttora, a distanza di molti anni dall’emanazione della Legge Merloni, molti tecnici continuano a sottovalutare la fase di programmazione delle opere pubbliche nella logica errata che poi, una volta iniziata la procedura per la realizzazione dell’intervento, in qualche modo l’Amministrazione “trovi” il finanziamento. La programmazione dei lavori pubblici è la prima, e più importante, fase della complessa procedura per la realizzazione degli interventi pubblici e si può così sintetizzare: Individuazione dei fabbisogni; Verifica della fattibilità tecnica degli interventi; Valutazione economica degli stessi, comprensiva di tutti gli oneri accessori (progettazione, sicurezza, indennità di esproprio, IVA,....); Valutazione dei tempi di realizzazione degli interventi; Nomina del Responsabile del procedimento dei singoli interventi; Redazione degli studi di fattibilità e dei progetti preliminari relativi ai lavori da inserire nell’elenco annuale; Indicazione della priorità in relazione a quanto stabilito dalla norma e alle risorse di Bilancio disponibili, tenuto conto dell’accantonamento per le transazioni e gli accordi bonari; Proposta entro il 30 settembre del Programma triennale unitamente all’elenco annuale da sottoporre all’Organo di governo per l’adozione entro il 15 ottobre; Pubblicazione sui siti informatici per 60 giorni; Approvazione da parte dell’Organo politico unitamente al Bilancio di previsione. 6 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 6.1 - I livelli di progettazione ed i relativi contenuti La progettazione è quell'attività intellettuale che, partendo dai bisogni espressi dal Committente - il cosiddetto quadro esigenziale - li traduce, nel rispetto delle norme e delle regole tecniche vigenti, in un insieme di elaborati descrittivi tali da consentire al Committente stesso di valutare la rispondenza ai propri bisogni ed alle norme di cui si è detto, di conoscerne il costo ed agli operatori del settore di poterla compiutamente esaminare, ai fini della formulazione dell'offerta in sede di gara, e di eseguirla senza incertezze in caso di aggiudicazione. Una delle più importanti innovazioni introdotte dalla Legge Merloni è stata quella di aver affermato la centralità della progettazione all'interno dell'iter attuativo di un'opera o di un lavoro pubblici. Un buon progetto è senza dubbio condizione necessaria per una realizzazione di pari livello, anche se, come si dirà, non sufficiente. A tal fine la Legge Merloni è intervenuta secondo due direttrici: innanzi tutto affidando l'indirizzo ed il controllo di tale attività ad un unico soggetto; dall'altro modificando l'articolazione in fasi dell'attività stessa. Per quanto riguarda il primo punto, la Legge Merloni ha collegato in un unico percorso logico ed operativo la programmazione, quale momento tecnico-politico di allocazione delle risorse a fronte di bisogni espressi, e la progettazione, quale soluzione tecnica dei bisogni stessi in congruenza con le risorse disponibili. Il soggetto posto a guida di questo percorso è, come si è visto, il Responsabile del procedimento (che per natura giuridica e per compiti sarebbe più giusto chiamare Responsabile di progetto, anche per distinguerlo dalla figura generale di Responsabile del procedimento istituita dalla Legge 241/90). La relativa attività si esplica sin dalla fase iniziale di un intervento. E' il Responsabile del procedimento infatti che formula le proposte da inserire nel Programma triennale, verifica la fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi, e, nel caso specifico, redige il Documento preliminare alla progettazione che contiene tutti gli elementi necessari al progettista per svolgere il proprio compito in modo consapevole (obiettivi da perseguire, esigenze da soddisfare, regole e norme tecniche da rispettare, eventuali vincoli esistenti, fasi della progettazione ....) e che costituisce il parametro di riferimento per la successiva valutazione della rispondenza del progetto a quanto richiesto dal Committente (Regolamento n. 207/2010 art. 14). Per quanto riguarda il secondo punto, la Legge Merloni ha articolato la progettazione non più in due fasi, come avveniva precedentemente, (progetto di massima e progetto esecutivo) bensì in tre progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo. Tale articolazione discende anche da considerazioni legate ai principi che devono guidare l'esecuzione di un’ opera o di un lavoro pubblici ed è quindi finalizzata, tenuto conto del costo dell'attività di progettazione, ad evitare inutili sprechi di risorse. E' contrario ai principi di economicità e di efficacia definire progettualmente in modo dettagliato qualcosa che poi si riveli irrealizzabile per carenze dei presupposti, vuoi amministrativi, vuoi tecnici. La legge definisce le caratteristiche ed i contenuti delle tre fasi che sono poi meglio specificati dalle disposizioni regolamentari. Quello che è importante comprendere, al di là delle disposizioni normative di dettaglio, è lo spirito della norma che ha inteso da un lato ripartire l'attività progettuale in fasi fra loro concatenate e caratterizzate da un sempre maggiore grado di approfondimento, dall'altro definire la tipologia di elaborati che corredare ciascuna fase, affinché ne sia garantita la correttezza, la completezza, la chiarezza e l'aderenza agli obiettivi e alle esigenze espresse. La suddivisione in fasi e l'elencazione degli elaborati che le caratterizzano devono pertanto essere intesi non in senso letterale e tassativo, ma quale livello minimo, tanto è vero che la legge concede ampia facoltà al Responsabile del procedimento di scegliere, in relazione al tipo ed alla complessità dell'opera o del lavoro, quali siano le fasi da sviluppare ed i relativi tempi e quale il livello di definizione ed i contenuti della progettazione. In ogni caso la progettazione deve assicurare: - la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; - la conformità alle norme ambientali e urbanistiche; - il soddisfacimento dei requisiti essenziali definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. Il Regolamento rinvia per quanto riguarda gli aspetti tecnici, alle norme e regole tecniche in vigore al momento della progettazione. Si esaminano, di seguito, in dettaglio le singole fasi progettuali per come definite in sede normativa. Progetto preliminare Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori. Non a caso l'avvenuta redazione del progetto preliminare costituisce la base per l'inclusione nell'Elenco annuale degli interventi. Un progetto preliminare è composto almeno dei seguenti elaborati: Relazione illustrativa; Relazione tecnica; Studio di prefattibilità ambientale; Elaborati grafici; Calcolo sommario della spesa e quadro economico; Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; Come si vede, si tratta di elaborati di diversa natura, tecnica esecutiva e finalità. La stessa tipologia di elaborati si ritrova, con le dovute differenze, in tutte le fasi progettuali. Quello che cambia, come si è detto, è il livello di approfondimento. L'elenco degli elaborati si apre con le relazioni. La prima è la relazione illustrativa. Si tratta di un documento di grande importanza che sintetizza tutti gli elementi salienti della fase progettuale, utili a chi, per qualsiasi motivo, debba valutare il progetto. Nel progetto preliminare, sintetizzando la ben più estesa e dettagliata elencazione contenuta nel Regolamento, la relazione deve almeno: - illustrare le varie soluzioni alternative esaminate e la motivazione che ha portato a sceglierne una; - descrivere la soluzione prescelta, illustrandone anche gli aspetti funzionali; - esporre la fattibilità della soluzione anche in base alle indagini svolte ed agli accertamenti relativi ad eventuali situazioni vincolistiche; - riepilogare gli aspetti economici e finanziari del progetto. La relazione tecnica è invece dedicata espressamente all'illustrazione degli esiti di tutte le indagini che sono state effettuate, anche in base alle richieste del Responsabile del procedimento, nonché alla disamina di tutte le problematiche operative (presenza di vincoli, di interferenze, espropri,.....) e tecniche inerenti l'intervento. Lo studio di prefattibilità ambientale è, invece, finalizzato alla ricerca delle soluzioni che consentano la salvaguardia e il miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto in cui s’inserisce l'intervento. Fa parte di quegli studi e valutazioni che sempre maggiore rilevanza hanno assunto in questi ultimi anni in concomitanza con la crescente attenzione per l'ambiente e per lo sviluppo sostenibile. Vi sono alcune tipologie di interventi che, per la loro natura e/o collocazione sono sottoposti a particolari procedure tese a verificarne la compatibilità ambientale. Senza entrare in questa complessa materia – che è regolata dal Codice dell'ambiente – si può sinteticamente ricordare che le predette procedure – che riguardano opere o lavori da chiunque realizzati e quindi anche i soggetti privati - sono riconducibili a tre tipologie, lo Studio di impatto ambientale (SIA), la Valutazione di impatto ambientale (VIA) e la Valutazione ambientale strategica (VAS). Nel caso di interventi soggetti a VIA, lo studio di prefattibilità ambientale, contiene gli elementi necessari alla fase preliminare della VIA stessa. Per quanto concerne gli elaborati grafici gli stessi devono essere, in linea generale, redatti nella “scala opportuna”, in quella cioè che meglio consente di rappresentare l'opera in relazione al livello di approfondimento richiesto. Il Regolamento li individua con maggiore precisione differenziandoli a seconda della tipologia dell'opera (opere e lavori puntuali, opere e lavori a rete). Nel caso ad esempio di opere puntuali (quali ad esempio la realizzazione di un edifico), gli elaborati grafici devono essere elaborati ad una scala che consenta l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dell'opera o del lavoro. Anche a livello economico il progetto preliminare presenta caratteri di schematicità. Si parla infatti di “stima sommaria” dell'opera, effettuata cioè non sulla base di un computo metrico estimativo che non sarebbe possibile redigere dato il livello di approfondimento, bensì in base a costi parametrici (€/metro quadro o €/metro cubo) individuati in base alla tipologia dell'opera (residenza, edificio scolastico, ospedale, strada, ....) dedotti dai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio operante nell'ambito dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici. Oltre alla stima di cui si è detto deve essere elaborato un quadro economico (di cui si parla più dettagliatamente nella parte dedicata al progetto definitivo) che deve essere redatto sulla scorta dell'indicazione contenuta nel Regolamento n. 207/2010 (art. 16). Appare evidente che anche il quadro economico va via, via precisandosi in funzione del livello di approfondimento della progettazione. L'insieme degli elaborati è completato dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Si tratta di un documento molto importante che, come indica la denominazione, è redatto per ogni singolo intervento (per questo è “speciale”, in quanto più specifico rispetto al Capitolato generale) al fine di descriverne le caratteristiche ed indicare i livelli prestazionali richiesti. Come meglio specificato nel paragrafo concernente le procedure per la scelta dell'esecutore, è possibile affidare non solo l'esecuzione dei lavori, ma anche l'attività di progettazione, sia della fase definitiva, che di quella esecutiva. In questo caso alcuni elaborati del progetto preliminare, fra cui il Capitolato predetto, devono essere allegati allo Schema di contratto (vedi Progetto esecutivo). Come si può desumere dal quadro sintetico sopra riportato, il progetto preliminare rappresenta il momento deputato all'esecuzione di tutte le indagini, verifiche, analisi, approfondimenti tesi a controllare la fattibilità dell'opera o del lavoro, ivi comprese le indagini archeologiche preliminari – così importanti per un paese quale l'Italia - alle quali la normativa dedica dettagliate procedure (art.li 95-96 del Codice). Progetto definitivo Il progetto definitivo rappresenta una fase particolarmente importante del processo progettuale, non a caso è sulla base dello stesso che, di norma, avviene l'acquisizione di tutti gli atti di assenso (pareri, autorizzazioni, nulla-osta,...) in Conferenza di servizi. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, sviluppando gli elaborati grafici e descrittivi e i calcoli strutturali ed impiantistici preliminari ad un livello tale che “nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo”. In più punti del quadro normativo viene ricordata la continuità che deve sussistere fra il progetto preliminare e il progetto definitivo, nel senso che quest'ultimo ne deve costituire la logica evoluzione. Gli elaborati indicati dal Regolamento quali componenti del progetto definitivo sono i seguenti: Relazione generale; Relazioni specialistiche; Studio di impatto ambientale (SIA) e studio di fattibilità ambientale; Elaborati grafici; Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; Piano particellare di esproprio; Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi; Computo metrico estimativo; Quadro economico; Per quanto riguarda le relazioni valgono le considerazioni svolte in merito al progetto preliminare. L'unica differenza, oltre al grado di affinamento progettuale, consiste nella presenza di relazioni concernenti argomenti specifici – e quindi definite specialistiche – fra i quali quelli geologici, idraulici ed idrologici, archeologici, architettonici, strutturali, geotecnici, impiantistici, nonché quelli riguardanti la gestione delle materie (ad esempio la modalità di trattamento delle rocce e terre da scavo) e delle interferenze (fondamentale, ad esempio, nella realizzazione di opere a rete, quali acquedotti, fognature, strade,...). Lo Studio di impatto ambientale (SIA) costituisce lo sviluppo dello Studio di prefattibilità ambientale e la base sulla quale avviene, ove necessario, il procedimento di Valutazione dell'impatto ambientale (VIA) per la quale, come si è detto si rinvia al citato Codice dell'Ambiente (art. li da 19 a 29). Per quanto concerne gli elaborati grafici, il Regolamento, in analogia con quanto disposto per il progetto preliminare, individua dettagliatamente i grafici da elaborare e le scale metriche da usare in relazione alle diverse tipologie di opera o lavoro. Le strutture e gli impianti devono essere definiti mediante calcoli preliminari che ne individuino, fra l'altro, tutti gli aspetti dimensionali verificandone la rispettiva compatibilità con il progetto architettonico. L'importanza di tale aspetto conferma il ruolo svolto dal Progettista che deve coordinare fra loro le varie progettazioni specialistiche onde evitare che una di queste prevalga sulle altre o, peggio, non ne tenga conto, con conseguenze assai negative in fase realizzativa (molto sovente capita che il progetto architettonico ignori o sottovaluti i vincoli imposti dagli elementi strutturali o, ancora più sovente, la dimensione e il posizionamento delle componenti impiantistiche che nell'edilizia moderna hanno assunto un carattere preponderante). Va da sé che per rispettare il dettato della norma che vorrebbe l'identità o il piccolo scostamento dal punto di vista tecnico e di costo fra il progetto definitivo e l’ esecutivo, il primo deve essere portato ad un livello di definizione tale da demandare alla fase successiva solo questioni di mero dettaglio. Il Regolamento dedica poche righe al Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, anche se tale elaborato riveste una particolare importanza nella precisa individuazione delle lavorazioni, dei materiali da impiegarsi, delle modalità della loro posa in opera, delle loro caratteristiche prestazionali anche assemblati in elementi compiuti. In caso di interventi comportanti la necessità di acquisizione di edifici o aree (tipica ad esempio dell'esecuzione di opere a rete quali strade, autostrade, ferrovie) il progetto definitivo deve contenere anche il Piano particellare di esproprio, elaborato che consente di definire gli espropri e gli asservimenti necessari alla realizzazione dell'opera o del lavoro. Il Piano deve essere corredato dall'elenco dei soggetti le cui proprietà, desumibili dal Catasto, devono essere espropriate o asservite e dal calcolo dell'indennità di esproprio che dev’essere inserita nel quadro economico dell'intervento. La quantificazione del costo di un progetto definitivo è ben più puntuale rispetto a quella del progetto preliminare. In quest'ultimo il costo dell'opera o dei lavori era determinato su base parametrica. Il grado di definizione che caratterizza invece un progetto definitivo consente la precisa determinazione del relativo costo, sia per quanto attiene la parte imputabile ai lavori, inclusi i costi della sicurezza, sia per quanto attiene gli altri costi che il Committente deve affrontare per realizzare l'opera, che vanno sotto la dizione di “ Somme a disposizione della Stazione Appaltante”. Tali costi sono evidenziati in un Quadro economico redatto secondo le modalità già richiamate in relazione al progetto preliminare. Per quanto attiene la determinazione del costo dei lavori questa avviene individuando tutte le lavorazioni da effettuare ed attribuendo alle stesse i relativi prezzi desunti, in via prioritaria, dal prezziario in uso da parte della Stazione Appaltante e, se mancante, elaborando delle Analisi di prezzo secondo schemi predefiniti. Questo elaborato si chiama Elenco prezzi unitari. Applicando le quantità desunte dal progetto ai prezzi si ottiene il Computo metrico estimativo che consente di individuare il costo dei lavori da riportare nel quadro economico. A titolo esemplificativo si riporta di seguito lo schema di un quadro economico tipo, elaborato in base alle indicazioni contenute nel Regolamento. A) Lavori a.1 Costo dei lavori a corpo, a misura o a corpo e a misura a.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso a.3 Eventuali oneri per la progettazione soggetti a ribasso Importo totale dei lavori (A) B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante b. 1 Lavori in economia e rimborsi a fattura b. 2 Rilievi, accertamenti e indagini b. 3 Allacciamenti ai pubblici servizi b. 4 Imprevisti b. 5 Acquisizione di aree e immobili (indennità di esproprio) b. 6 Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del Codice b. 7 Spese tecniche b. 8 Spese per attività tecnico-amministrative b. 9 Spese per commissioni giudicatrici b.10 Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche b.11 Spese per accertamenti di laboratorio b.12 IVA ed altre imposte Importo totale delle Somme a disposizione (B) Costo totale dell'intervento (A+B) Anche in questo caso è bene rammentare che le indicazioni contenute nel Regolamento non sono tassative, vale a dire che un quadro economico dovrà contenere almeno le voci indicate, ferma restando la possibilità di adeguarlo alla specificità di ciascun intervento. In caso di appalto di un'opera o di un lavoro sulla base di un progetto definitivo, in analogia a quanto già detto per il progetto preliminare, il progetto definitivo dev’essere integrato dal Piano di sicurezza e coordinamento, che per legge è parte integrante del contratto, nonché dallo Schema di contratto (per entrambi si veda la parte dedicata al progetto esecutivo). Progetto esecutivo Il progetto esecutivo rappresenta l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni che caratterizzano un'opera o un lavoro e quindi definisce compiutamente in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. La legge stabilisce che il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che “ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo”. Inoltre la legge dispone che il progetto esecutivo debba essere redatto nell'assoluto rispetto del progetto definitivo. A livello di elaborati, il progetto esecutivo replica sostanzialmente quelli del progetto definitivo, con l'unica differenza che l'approfondimento e la definizione progettuale sono condotti al livello precedentemente indicato, tale cioè da consentire una sicura ed inequivocabile individuazione dell'opera e conseguentemente certa esecuzione della stessa. Gli elaborati indicati dal Regolamento a corredo del progetto esecutivo sono i seguenti: Relazione generale; Relazioni specialistiche; Elaborati grafici; Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; Piani di sicurezza e coordinamento; Cronoprogramma; Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi; Computo metrico estimativo e quadro economico; Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto; Per le relazioni vale quanto già osservato per il progetto definitivo, con la precisazione che la relazione generale deve contenere l'illustrazione dei criteri seguiti per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche contenute nel progetto definitivo. Gli elaborati grafici devono essere caratterizzati da una scala di definizione e di dettaglio tale “da consentire all'esecutore una sicura interpretazione dei lavori in ogni elemento”. Le strutture sono compiutamente definite attraverso calcoli esecutivi accompagnati da una relazione che illustri i criteri e le modalità di calcolo. Gli elaborati grafici del progetto strutturale vengono poi individuati in relazione al tipo di struttura (strutture in cemento armato semplice o precompresso, strutture metalliche o lignee, strutture murarie). Analoghe indicazioni sono previste per gli impianti. Per quanto concerne gli aspetti economici, il progetto esecutivo si articola negli stessi elaborati previsti per il progetto definitivo: Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico. In particolare i due ultimi elaborati costituiscono l'eventuale integrazione ed aggiornamento di quelli allegati al progetto definitivo. Il progetto esecutivo è caratterizzato dalla presenza di particolari tipologie di elaborati che vengono di seguito brevemente descritti. Lo Schema di contratto e Capitolato prestazionale o descrittivo, ancorché riuniti in un unico documento sono ben distinti in quanto a contenuti e finalità. Il primo rappresenta il trasferimento delle scelte progettuali sul piano contrattuale ed esecutivo e contiene le clausole atte a regolare il rapporto fra la Stazione Appaltante ed Appaltatore in relazione allo specifico intervento cui è riferito ed in particolare a: - termini di esecuzione (tempo contrattuale) e penali; - programma di esecuzione dei lavori; - sospensioni e riprese dei lavori; - oneri a carico dell'Appaltatore; - contabilizzazione dei lavori (a misura, a corpo, ovvero a corpo e a misura) ; - modalità di liquidazione dei corrispettivi; - controlli; - modalità specifiche e termini di collaudo; - modalità di soluzione delle controversie; Questo elaborato si chiama appunto Schema di contratto, perché contiene elementi di natura contrattuale che sono recepiti, anche se in forma più sintetica, dal contratto stesso. Nel caso di interventi appaltati a “corpo” lo schema di contratto contiene una “tabella di ripartizione” all'interno della quale le lavorazioni sono raggruppate in macrocategorie (opere provvisionali, scavi, demolizioni, ...) espresse in percentuale sul totale dei lavori, in base alla quale vengono liquidati i lavori in relazione agli stati di avanzamento degli stessi. Allo Schema di contratto è allegato il Capitolato speciale d'appalto che contiene le prescrizioni tecniche da applicare. Come si è già detto è definito “speciale” perché riferito ad un singolo intervento e per distinguerlo dal Capitolato generale d'appalto, contenente invece norme generali applicabili a tutti gli interventi. Esso è suddiviso in due parti: una contenente la descrizione delle singole lavorazioni facenti parte dell'intervento; l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche. In caso di interventi particolarmente complessi il capitolato speciale deve anche contenere un piano di qualità di costruzione e installazione e un piano dei controlli di cantiere. ll Capitolato speciale è un documento particolarmente importante che integra gli elaborati grafici, definendo e chiarendo quello che gli stessi non possono o non riescono a rappresentare. Il Cronoprogramma è uno strumento assai rilevante sia ai fini della precisa definizione del tempo contrattuale, sia ai fini della pianificazione dell'intervento, del suo controllo e quale riferimento in caso di contenzioso. Eseguibile con tecniche più o meno raffinate commisurate alla complessità e rilevanza economica dell'intervento, il cronoprogramma consiste nella rappresentazione grafica delle lavorazioni raggruppate secondo una logica desunta dalla natura dell'intervento e rappresentate secondo una sequenza logica (ad esempio allestimento cantiere, demolizioni, scavi, fondazioni,.....) dalla quale si desume la durata temporale delle stesse e, volendo, la relativa quantizzazione economica. Il Piano di manutenzione dell'opera è un documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma l'attività di manutenzione dell'opera realizzata. Il piano è commisurato alla importanza e specificità dell'intervento e contiene : - il manuale d'uso; - il manuale di manutenzione; - il programma di manutenzione; La finalità del piano è quella di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico del bene realizzato, costituendo il corollario di quel procedimento virtuoso volto oltre che a realizzare opere di qualità, anche a conservarne le caratteristiche nel tempo. L'aggiornamento del Piano di manutenzione in relazione a quanto effettivamente realizzato e alle varianti eventualmente disposte è uno dei compiti del Direttore dei lavori e deve essere coerente , soprattutto per quanto concerne gli impianti, con lo stato finale dei lavori. I Piani di sicurezza e coordinamento sono elaborati previsti dalla normativa in materia di sicurezza nei cantieri mobili finalizzati ad individuare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi alle lavorazioni necessarie a realizzare una determinata opera o lavoro e ad organizzarle in modo da prevenire o ridurre i rischi stessi. I Piani sono redatti in relazione ad ogni specifico cantiere finalizzato alla realizzazione di un'opera o lavoro. L'obbligo della redazione non è legato alla natura del soggetto che li realizza, bensì alla compresenza di più operatori nello stesso cantiere, anche non contemporanea. I Piani sono composti da elaborati atti ad individuare, descrivere le attività lavorative e ad analizzare e valutare i rischi connessi alla loro esecuzione, anche in rapporto alle caratteristiche del sito ed a problemi di coordinamento derivanti dalla presenza contemporanea di più operatori. Sono, inoltre, integrati da un disciplinare contenente le disposizioni operative volte a garantire la prevenzione degli infortuni e la salute dei lavoratori, il calcolo dei costi della sicurezza che andranno poi evidenziati, in quanto non soggetti a ribasso, nel quadro economico di ogni singolo intervento. L'importanza del tema della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nel caso specifico, in quel particolare luogo di lavoro rappresentato dai cantieri mobili, è riaffermato nella recente produzione legislativa finalizzata a riordinare e razionalizzare tutta la normativa concernente la materia, per responsabilizzare, anche con inasprimenti sanzionatori, tutti i soggetti coinvolti. Una delle indicazioni contenute riguarda proprio l'obbligo di indicare nei bandi i costi della sicurezza, che devono “risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei lavori”. 6.2 Acquisizione dei pareri Per realizzare un'opera o eseguire un lavoro, pubblico o privato che sia, è necessario acquisire dai soggetti titolari della competenza nelle materie interessate (edilizia, urbanistica, sicurezza pubblica, tutela della salute, dell'ambiente, dei beni culturali, del paesaggio,....) gli atti di assenso necessari. Questi devono essere acquisiti prima di dare avvio ai lavori e sulla scorta di un livello progettuale che ne consenta di comprendere con chiarezza le caratteristiche. Come si è detto questo livello, tranne casi particolari, è stato individuato nel progetto definitivo. E' sulla base di quest'ultimo che viene acquisito il permesso di costruire, rilasciata la conformità urbanistica, espletata la verifica di impatto ambientale (VIA), acquisita l'autorizzazione da parte delle Soprintendenze, quali organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali competenti in materia di tutela dei beni culturali e l'autorizzazione paesaggistica da parte del soggetto competente in materia di tutela del paesaggio (regione o comune, unitamente al parere delle Soprintendenze). Nel caso di esecuzione di opere o lavori pubblici, per velocizzare e snellire il procedimento di acquisizione degli atti di assenso di cui si è detto, è stato individuato un istituto denominato Conferenza di servizi con lo scopo di riunificare tale acquisizione in un unico momento. Senza entrare nel merito della procedura che presenta aspetti operativamente piuttosto complessi, si vuole qui segnalare che la conferenza consiste nella convocazione ad un medesimo tavolo di tutti i soggetti competenti al rilascio degli atti di assenso necessari. La finalità della procedura è chiara e, grazie anche a recenti modifiche alla stessa, consente al soggetto pubblico (in alcuni casi anche privato) che vuole realizzare un'opera o un lavoro di conoscerne, in tempi più rapidi e certi, la fattibilità amministrativa e le eventuali condizioni a cui la stessa è subordinata . La Conferenza di servizi si indice, di regola, sulla base del progetto definitivo, ma, soprattutto in caso di opere pubbliche di una certa rilevanza, è opportuno attivarla sin dal progetto preliminare, per ottenere sullo stesso le indicazioni necessarie per l'ottenimento dell'assenso e quindi per il successivo sviluppo progettuale. Anche in questo caso è chiara la finalità volta ad assicurare l'economicità del processo evitando di compiere scelte che potrebbero successivamente rivelarsi impraticabili. La Conferenza si tiene comunque su un progetto preliminare in caso di appalto, su tale base, di progettazione ed esecuzione dei lavori, ovvero in caso di concessione di lavori. Senza approfondire eccessivamente l'argomento che comunque riveste una comprensibile rilevanza in relazione alla fattibilità di un'opera o di un lavoro pubblico, si segnala che una delle più significative modifiche apportate recentemente alla procedura è quella che consente all'amministrazione procedente, quella cioè che ha indetto la Conferenza, di adottare il provvedimento finale anche in assenza della totalità degli atti di assenso favorevoli. Per tale istituto il Codice ha previsto delle particolari modalità di applicazione in relazione alle opere di interesse strategico, segnatamente per quanto concerne la tempistica del procedimento e la risoluzione di eventuali controversie fra i soggetti pubblici coinvolti. All’esito dei lavori della Conferenza l’amministrazione, preso atto dei pareri acquisiti, predispone l’atto conclusivo del procedimento. Al riguardo occorre precisare che la Conferenza di servizi, come tutti gli organismi collegiali a carattere consultivo, non produce effetti autorizzativi e, pertanto, è errata la dizione spesso utilizzata “il progetto è stato approvato in sede di Conferenza di servizi”. E' l’atto amministrativo (Determina dirigenziale o Decreto direttoriale) che, preso atto degli esiti della Conferenza, approva il progetto. 6.3 La verifica della progettazione Indipendentemente dal soggetto che ha eseguito l'attività di progettazione, il progetto deve essere sottoposto a verifica, sia sotto il profilo della rispondenza ai bisogni espressi dal Committente, sia dal punto di vista della sua completezza ed esaustività che del rispetto di tutta la normativa vigente nelle materie interessate dal progetto stesso. Tale procedura è basata quindi sia su valutazioni formali (intendendosi per tali quelle basate sul mero riscontro della rispondenza di quanto prodotto in relazione al disciplinare di incarico o alle disposizioni regolamentari), che sostanziali, che avvengono in relazione a ciascuna fase progettuale e che sono correlate ai relativi contenuti . Questa importante ed impegnativa attività era stata inizialmente affidata al Responsabile del procedimento, in quanto coordinatore dell'attività progettuale e rappresentante della Stazione appaltante. Già durante i primi anni di applicazione della Legge Merloni ci si è resi conto della delicatezza e della gravosità di tale incombenza, soprattutto nel caso di interventi molto complessi. Il Codice, pertanto, ha riordinato la procedura confermando che tutti i livelli di progettazione devono essere sottoposti a verifica, per le finalità e secondo i criteri meglio specificati nel Regolamento, ma ha previsto modalità più articolate in relazione all'entità economica dell'intervento, affiancando al Responsabile del procedimento strutture di supporto dotate di idonei requisiti. Le verifiche hanno quale finalità quella di accertare: - la completezza della progettazione; - la coerenza e completezza del quadro economico; - l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; - l'appaltabilità della soluzione prescelta; - la possibilità di ultimazione dell'opera nei tempi previsti; - la minimizzazione dei rischi connessi a varianti e contenzioso; - i presupposti per la durabilità dell'opera e la manutenibilità delle opere, ove richiesto; - la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori. Come si vede l'attività di verifica tocca tutti gli aspetti salienti di un progetto sia dal punto di vista tecnico, che economico, ma anche aspetti di natura contrattuale e procedurale quali la credibilità della stima temporale e la possibilità di appaltare l'opera, nonché la valutazione di eventuali aspetti critici che possano portare all'esecuzione di varianti o favorire l'instaurarsi del contenzioso fra Amministrazione aggiudicatrice ed Appaltatore: La verifica deve valutare anche aspetti riguardanti la gestione dell'opera quali la sua durabilità e manutenibilità nel tempo, nonché le questioni connesse alla sicurezza sia in fase di realizzazione, che di gestione. Le verifiche sono condotte secondo i seguenti criteri: - affidabilità; - completezza ed adeguatezza; - leggibilità, coerenza e ripercorribilità; - compatibilità. Il primo criterio riguarda l'affidabilità del progetto vale a dire la sua rispondenza alle norme specifiche, alle regole tecniche e la coerenza delle ipotesi progettuali nell'insieme ed in rapporto ai singoli aspetti specialistici. Il secondo è riferito ai riscontri formali concernenti i progettisti e gli elaborati prodotti rispetto a quelli previsti, nonché alla verifica della esaustività del progetto rispetto al quadro esigenziale e delle informazioni contenute nei singoli elaborati. Il progetto deve essere leggibile, vale a dire redatto in modo da essere comprensibile in base ai linguaggi codificati e le procedure di calcolo in esso contenute, devono essere ripercorribili. Alla compatibilità infine viene ascritta la verifica della rispondenza della soluzione progettuale ai requisisti espressi nelle fasi precedenti ed alla normativa inerente tutte le materie coinvolte (ambiente, strutture, sicurezza, accessibilità,...). Ferma restando la competenza del Responsabile del procedimento in merito alla procedura di verifica, l'individuazione dei soggetti abilitati ad effettuarla è legata all'importo dei lavori: sopra i 20 milioni di euro la verifica è demandata a strutture di controllo accreditate (ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020); sotto la cifra predetta la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti se il progetto è stato redatto da professionista esterno o le stesse dispongano di un sistema di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati. Al di sotto di 1 milione di euro per le opere puntuali e della soglia comunitaria per lavori (oggi circa 5,2 milioni di euro), per le opere a rete, la verifica può essere effettuata dal Responsabile del procedimento o dagli uffici tecnici della stazione appaltante, anche non dotati di un sistema di controllo di qualità. In ogni caso il soggetto che effettua la verifica deve essere munito di polizza indennitaria civile per danni a terzi. In via prioritaria la verifica deve essere effettuata da strutture tecniche della Stazione appaltante o da strutture tecniche di altre Amministrazioni. In caso di carenza di tali professionalità, il Responsabile del procedimento può affidare tale attività tramite un appalto di servizi, il cui costo deve essere contenuto nel quadro economico dell'intervento. Al riguardo si evidenzia che ai sensi dell’art. 240-bis comma 1 bis del Codice come innovato dall'art. 4, comma 2, lettera h h) della legge n. 106 del 2011. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica. Distinzione tra verifica e validazione La verifica e la validazione del progetto sono rubricate all’art. 112 del Codice e agli articoli 44 e successivi (44 .. 59) del Regolamento 207/2010, che sul punto è intervenuto in maniera sostanziale rispetto alle previsioni del precedente DPR 554/99. Sulla base della nuova configurazione normativa la distinzione tra verifica e validazione ha assunto contorni più netti, intendendosi per: Verifica: Attività tecnico-amministrativa di istruttoria e di controllo Riguarda tutti i livelli di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) indipendentemente dalla provenienza del soggetto redattore (incaricato dalla Stazione Appaltante, ovvero dal contraente in caso di appalto di progettazione ed esecuzione). È condotta tante volte quanti sono i livelli di progettazione e può essere reiterata per un medesimo livello (verifiche intermedie). • Avviene in contraddittorio con i progettisti. • È eseguita da soggetti interni o, in caso di carenza di organico, può essere affidata a soggetti esterni alla Stazione Appaltante. È documentata attraverso: • Rapporti tecnici di controllo, redatti e sottoscritti dal verificatore (verifiche intermedie) • Rapporti tecnici di controllo conclusivi e Verbali, in contraddittorio con i progettisti. Validazione: Atto formale conclusivo recante gli esiti della verifica. • È emesso un’unica volta con riferimento al solo progetto posto a base di gara. • È di esclusiva competenza del RUP. Discriminanti per la definizione dei requisiti dei verificatori e regime transitorio Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento 207/2010, sono state introdotte specifiche disposizioni sui requisiti dei verificatori, la cui applicabilità dipende, nella presente fase transitoria, da tre discriminanti: • Importo dei Lavori (soglie di riferimento) • Natura dei Lavori ( opere puntuali o a rete) • Termini applicativi (validità del regime transitorio) Una volta che il Regolamento diverrà pienamente operativo le nuove discriminanti di riferimento saranno: • Importo dei Lavori • Natura dei Lavori • Progettazione (interna / esterna) • Struttura di controllo( interna /esterna) • A tale proposito si evidenzia che: 1) L’Importo dei lavori, da cui dipende il sistema di controllo da applicare, è ripartito nelle seguenti tre soglie di riferimento: • Lavori di importo superiore ai 20 milioni di euro; • Lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e superiore a 1 milione di euro per opere puntuali (5 milioni se opere a rete); • Lavori di importo inferiore a 1 milione di euro per opere puntuali (5 milioni se opere a rete). 2) I requisiti dei soggetti verificatori, variano in relazione all’importo e natura dei lavori, in particolare: - Per lavori sopra i 20 milioni di euro i verificatori devono essere Organismi di controllo accreditati ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17020; - Per lavori di importo compreso tra i 20 milioni euro e 1 milione di euro (5 milioni per opere a rete) i verificatori devono essere dotati di un sistema interno di controllo di qualità ai sensi della UNI EN ISO 9001/2000, con requisiti diversi a seconda che il controllo sia eseguito da strutture interne o esterne alla Stazione Appaltante; - Per lavori di importo inferiore 1 milione di euro (5 milioni per opere a rete) il verificatore è automaticamente il Responsabile del Procedimento, fatta eccezione nel caso in cui questi sia anche progettista, con conseguente trasferimento delle funzioni di verifica ad altri Uffici della Stazione Appaltante, ovvero a verificatori esterni, se è accertata la carenza di organico. I termini applicativi Sono scanditi dalla validità delle deroghe previste nel regime transitorio, di cui dall’articolo 357, commi 18 e 19, del Regolamento 207/2011, riguardanti sia le verifiche interne che le verifiche esterne, sotto il profilo di seguito specificato: Per le VERIFICHE INTERNE (comma 18) Il regime transitorio prevede che la temporanea sospensione dell’obbligo di ricorrere a organismi di controllo accreditati ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e sistemi interni di controllo di qualità ai sensi della UNI EN ISO 9001/2000, prevedendo nella fattispecie che - La verifica da parte dell’Unità Tecnica Interna accreditata ai sensi della UNI EN ISO IEC/17020 può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto applicativo (escluse le infrastrutture strategiche, già perfezionate) - La verifica da parte di Uffici Tecnici della Stazione Appaltante dotati di sistema interno di controllo di qualità può essere effettuata, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dagli uffici tecnici della stazione appaltante esentati dal possesso del sistema di controllo interno. Per le VERIFICHE ESTERNE (comma 19) Il regime transitorio prevede una diversa applicazione delle prescrizioni contenute nell’articolo 50 del Regolamento, (Requisiti per la partecipazione alle gare) stabilendo che per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento (8 giugno 2014): - il requisito di cui al comma 1, lettera a), ovverosia possedere un fatturato globale per servizi di verifica negli ultimi 5 anni non inferiore a 2 volte l’importo stimato dell’appalto del servizio di verifica, può essere anche riferito ad attività di progettazione, direzione lavori o collaudo; - il requisito di cui al comma 1, lettera b), ovverossia l’avvenuto svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno al 50% di quello oggetto dio affidamento e di natura ANALOGA, può essere soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori o collaudo per un importo complessivo almeno pari a quello oggetto della verifica da affidare. - 3) Il fatto che la progettazione e i controlli siano interni o esterni alla Stazione Appaltante costituisce da discriminante nell’applicazione della relativa procedura di verifica, nei termini di seguito illustrati. Verifiche interne tramite ricorso a strutture tecniche di altre amministrazioni L’art. 47 del Regolamento, al comma 1, precisa che in via generale la Stazione Appaltante provvede all’attività di verifica della progettazione attraverso STRUTTURE e PERSONALE TECNICO della propria amministrazione, ammettendo in alternativa la possibilità di fare ricorso a STRUTTURE TECNICHE di altre amministrazioni , secondo le previsioni dell’art. 33, comma 3 del Codice. Sono considerate strutture tecniche di controllo interne (art. 47, c.2 Regolamento): 1) Responsabile del Procedimento 2) Uffici Tecnici delle Stazioni Appaltanti 3) Uffici tecnici delle Stazioni Appaltanti dotate di un sistema interno di controllo di qualità 4) Unità tecnica della Stazione Appaltante accreditata ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Il citato art. 33, comma 3 del Codice, contiene la disposizione in virtù della quale le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (ex SIIT ora Provveditorati interregionali alle OO.PP) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare, nonché a centrali di committenza. Verifiche attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante (art. 48 Regolamento) È ammesso il ricorso a strutture esterne, qualora ricorrano le seguenti ipotesi: • Assenza dei requisiti di legge da parte della Stazione Appaltante (es. inesistenza di un sistema interno di controllo di qualità, ove occorra, inesistenza dell’Unità Tecnica Interna accreditata) • Carenza di organico, accertata ai sensi dell’art. 10, c.7, del Codice. In tali casi la Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento e in relazione all’importo dei lavori, può affidare all’esterno il servizio di verifica ai seguenti soggetti: 1) Soggetti di cui all’articolo 90, comma1, lettere d), e), f), f)bis, g) e h) del Codice 2) Soggetti di cui all’articolo 90, comma1, lettere d), e), f), f)bis, g) e h) del Codice, dotati di un sistema interno di controllo di qualità, certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 3) Organismi di ispezione di tipo A o C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Chiarimenti in merito alla distinzione tra “SISTEMA INTERNO DI CONTROLLO DI QUALITÀ”, “ORGANISMI DI CONTROLLO ACCREDITATI”, “ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA UNI EN ISO 9001” e “ORGANISMI DI ACCREDITAMENTO AI SENSI DELLA UNI CEI EN ISO IEC 17020” Come si è avuto modo di verificare, sulla base di quanto finora esposto, i soggetti interni ed esterni che complessivamente possono svolgere attività di verifica, secondo i casi specifici (in relazione all’importo dei lavori e alla progettazione interna o esterna), sono i seguenti: 1) Responsabile del Procedimento 2) Uffici Tecnici delle Stazioni Appaltanti 3) Uffici tecnici delle Stazioni Appaltanti dotate di un sistema interno di controllo di qualità formalizzato attraverso procedure operative e manuali d’uso 4) Uffici tecnici delle Stazioni Appaltanti dotate di un sistema interno di controllo di qualità coerente con i requisiti delle norme ISO 9001 5) Unità tecnica della Stazione Appaltante accreditata ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17020 quale organismo di ispezione di tipo B 6) Soggetti di cui all’articolo 90, comma1, lettere d), e), f), f)bis, g) e h) del Codice 7) Soggetti di cui all’articolo 90, comma1, lettere d), e), f), f)bis, g) e h) del Codice, dotati di un sistema interno di controllo di qualità, certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 8) Organismi di ispezione esterni alla Stazione Appaltante di tipo A o C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 A differenza degli altri soggetti, le seguenti strutture: - dotate di un sistema interno di controllo di qualità ai sensi della UNI EN ISO 9001 - accreditate ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17020, per poter essere riconosciute tali, devono essere convalidate da organizzazioni terze, secondo le seguenti competenze: Le strutture dotate di un sistema interno di controllo di qualità ai sensi della UNI EN ISO 9001 sono convalidate dal Servizio Tecnico centrale, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici oppure da Organismi di CERTIFICAZIONE ai sensi della UNI EN ISO 9001. Le strutture accreditate ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17020:dal Servizio Tecnico centrale, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici oppure da Organismi di ACCREDITAMENTO ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Sistema interno di controllo di qualità e organismi di certificazione ai sensi della UNI EN ISO 9001 (Lavori sotto 20 milioni di euro) Dall’8 giugno 2014 sarà obbligatorio per le Stazioni Appaltanti ricorrere a sistemi interni di controllo di qualità per lavori di importo superiore a 1 milione di euro (5 milioni di euro se opere a rete) e inferiore a 20 milioni, il cui progetto sia redatto da progettisti interni. In caso di carenza di organico l’incarico di verifica può essere conferito all’esterno come appalto di servizi (Art. 48, c.1 Reg.). Si distinguono i seguenti casi: 1) Nel caso di verifica interna il sistema interno di controllo di qualità è un sistema formalizzato adottando misure coerenti con la norma UNI EN ISO 9001:2008 (procedure operative, manuali d’uso, ecc.). Nel caso di amministrazioni dello Stato, il controllo di coerenza può essere esercitato dal Servizio tecnico centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 2) Nel caso di verifica esterna il sistema interno di controllo di qualità del soggetto incaricato deve essere formalizzato con il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 ((Art. 48, comma 1 lett. b, punto 2, Reg.) rilasciata e rinnovata a seguito dell’azione di controllo esercitata da appositi Organismi di certificazione. Organismi di ispezione accreditati ai sensi della UNI CEI EN ISO 17020 (lavori oltre 20 milioni di euro) Trascorsi 180 giorni dall’adozione di apposito D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (prevista sei mesi dopo l’entrata in vigore del Regolamento), le Amministrazioni che dovranno appaltare opere di importo superiore a 20 milioni di euro, saranno tenute a sottoporre i progetti, sia interni che esterni, a verifiche da parte di Organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 L’ organismo di controllo in generale può essere sia interno che esterno. Nel primo caso, qualora appartenga ad un’amministrazione dello Stato, prende il nome di UNITA’ TECNICA DELLA STAZIONE APPALTANTE. Nell’ambito delle costruzioni, le norme in materia distinguono tre settori soggetti ad attività ispettive e ad accreditamento, sintetizzabili in: I) Costruzioni edili, opere di ingegneria civile e impiantistiche, presidio, ecc. II) Opere impiantistiche e industriali III) prodotti, componenti e servizi per le costruzioni Nell’ambito di ciascun settore, le accreditate possono svolgere ispezioni su Progettazione delle opere (verifiche), Esecuzione delle opere, prodotti e componenti, servizi, ecc. Verbali di verifica, rapporti tecnici di controllo e rapporto conclusivo (art. 54, commi 6 e 7) Il Regolamento n. 207/2010 all’art. 54, commi 6 e 7 prevede che: Lo svolgimento dell’attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica (comma 6). Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell’attività svolta e accerta l’avvenuto rilascio da parte del direttore lavori della attestazione, di cui all’articolo 106, comma 1 (comma 7). Si evince da quanto sopra che i documenti e le relative competenze scaturenti dall’attività di verifica sono i seguenti: - Verbali di verifica - Contraddittorio verificatore/progettista - Rapporti (cd. Rapporti tecnici di controllo). Redatti dal verificatore - Rapporto conclusivo. Redatto dal verificatore Nella fattispecie, al termine dell’attività di verifica, il soggetto incaricato redige il Rapporto Conclusivo recante gli esiti della stessa, con riferimento agli appositi verbali, redatti in contraddittorio con il progettista nel corso della verifica con riferimento, anche, all’avvenuto adeguamento del progetto alle eventuali prescrizioni, modifiche o integrazioni contenute nel medesimo parere. Nell’eventualità di mancato adeguamento del progetto alle prescrizioni il Rapporto Conclusivo evidenzierà tale mancanza, esponendone le motivazioni. L’esplicazione delle conclusioni è preceduta da una prima parte introduttiva, contenente i dati generali del progetto (tipologia, importi, codici, soggetti coinvolti, ecc.) e gli elementi propedeutici alla verifica (precedenti controlli, permessi, ecc.) e da una seconda parte analitica, costituita da una check list di verifica dettagliata. Il potere di deroga del responsabile del procedimento Come evidenziato in ciascuna scheda, stante l’importanza della questione, compete al Responsabile del Procedimento, nell’esercizio del proprio potere di deroga di cui all'art. 93, c. 2 del Codice e nei limiti consentiti dalle norme, pianificarne di volta in volta i contenuti, tenendo conto: a) dei livelli di progettazione, nonché dei contenuti e del grado di definizione degli stessi stabiliti nel documento preliminare alla progettazione (art. 15, commi 2, 3 e 6-lett. “i” ed “l”, DPR 207/2010); b) del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento (art. 54, c.1, II periodo, DPR 207/2010), c) della natura e complessità dell’opera, dei vincoli normativi, delle risorse umane e attrezzature disponibili, della tempistica, ecc. L’ atto di validazione del responsabile del procedimento (art. 55 ) Il Regolamento 207/2010, all’art. 55, definisce con molta precisione la validazione, specificando che: - “è l’atto formale che riporta gli esiti delle verifiche” - “è sottoscritta dal Responsabile del Procedimento” - “fa preciso riferimento al rapporto tecnico conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista”, con notevoli differenze rispetto al precedente DPR 554/99, in cui alla’Art. 47, comma 1, in riferimento alla validazione dei progetti, si limitava a stabilire che: “Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione”; ipotizzando di fatto una attività mista di verifica e validazione, culminanti con la redazione di un verbale e non già di un atto formale. Ne discende che nel redigere l’atto di propria competenza il Responsabile del Procedimento ne sarà l’unico sottoscrittore, essendo stata del tutto espunta la componente relativa al contraddittorio con i progettisti, quest’ultima collocata nella fase di verifica. Il profilo pubblicistico della validazione Gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara devono essere riportati nel bando e nella lettera di invito per l’affidamento dei lavori (art. 55, comma 3 del Regolamento 207/2010) 6.4 Progettazione e verifica di interventi concernenti i beni culturali I beni culturali rappresentano una categoria speciale, ed è per questo che sono state definite norme particolari per l'esecuzione dei lavori che li riguardano. Innanzi tutto va chiarito che quando si parla di beni culturali si fa riferimento a quelli giuridicamente definibili come tali, vale a dire quelli individuati e tutelati in base alla legge che li concerne (Codice dei beni culturali e del paesaggio) . In relazione all'esecuzione di contratti relativi a lavori, servizi e forniture concernenti i beni culturali, il Codice ha previsto una disciplina particolare (Titolo IV, Capo II, Contratti relativi ai beni culturali, art. li da 197 a 205), così come il Regolamento 207/2010 dedica l'intero Titolo XI ai Lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale. Vengono individuate tre tipologie di interventi: - scavo archeologico; - restauro e manutenzione di beni immobili; - restauro e manutenzione di beni mobili e di superfici architettoniche decorate. in relazione alle quali viene definita la disciplina speciale in ordine alle diverse fasi dell'iter attuativo dell'intervento. Non viene qui esaminata la programmazione, perché, per tale tipologia di lavori, non si differenzia dalla restante casistica, se non per l'applicazione del metodo della conservazione programmata. Per quanto attiene, invece, la progettazione, pur venendo per la stessa confermata, in linea generale, l'elaborazione su tre livelli, la scelta della fase a cui limitare l'approfondimento progettuale appare qui più fortemente legata alla tipologia di intervento ed è rinviata alla decisione del Responsabile del procedimento. E' del tutto evidente la differenza concettuale ed operativa intercorrente fra un intervento comportante la realizzazione di un bene prima non esistente e quello che interviene su di un bene esistente, fino al caso estremo dello scavo archeologico. La precisazione dell'oggetto da realizzare attraverso successivi affinamenti progettuali, appare meno efficace nei confronti di qualcosa che già esiste e che, molto sovente, è difficile o impossibile conoscere in modo completo ed esaustivo. Per questo motivo per interventi su beni culturali il Codice stabilisce che “l'affidamento è disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto”, rimettendo alla discrezionalità del Responsabile del procedimento la decisione se redigere o meno il progetto esecutivo. Emerge inoltre, soprattutto per gli interventi riguardanti i beni mobili e le superfici architettoniche decorate, il ruolo svolto dai restauratori, categoria di operatori - dei quali per legge è definito il percorso formativo – che è chiamata a partecipare alle fasi del processo attuativo, dalla fase progettuale a quella esecutiva sino al collaudo. Il Regolamento detta inoltre disposizioni particolari anche in merito alla verifica dei progetti relativi ai lavori concernenti i beni culturali. 6.5 Approvazione dei progetti Una volta intervenuta la validazione, l'approvazione è l'atto finale, di mera natura amministrativa, attraverso il quale l'Amministrazione aggiudicatrice approva le varie fasi progettuali. Quale atto amministrativo esso è compito di un dirigente, di solito un direttore generale, secondo modalità che possono variare in relazione alle varie amministrazioni. Esso rappresenta l'elemento finale della complessa procedura che è stata delineata e costituisce il presupposto per la piena efficacia del progetto stesso. Ad esempio l'atto di approvazione del progetto definitivo di un'opera o un lavoro ha, fra l'altro, quale conseguenza quella di costituire dichiarazione di pubblica utilità, necessario presupposto nelle procedure di esproprio . 7 - I Soggetti preposti alla progettazione: i servizi di ingegneria Tutte le attività tecniche connesse alla realizzazione di un’opera pubblica hanno la finalità di raggiungere il migliore risultato in termini di qualità ed efficienza per ottenere un elevato rapporto tra costi e benefici, anche per quanto attiene alle spese di esercizio e manutenzione dell’opera, in quanto i costi di gestione gravano integralmente sulle risorse della collettività. A tal fine le scelte progettuali devono partire da un’attenta valutazione delle esigenze da soddisfare attraverso l'esame di più soluzioni; tale attività propedeutica va indicata nel Documento preliminare redatto dal Responsabile del procedimento (vedi paragrafi 2.3 e 2.6) in sede di proposta programmatica per l’inserimento dell’opera nel Programma triennale dei lavori pubblici. Nel Documento preliminare all’avvio della progettazione il Responsabile del procedimento individua la soluzione progettuale prescelta tra le varie esaminate in riferimento agli obiettivi da perseguire e alle esigenze da soddisfare. Esso indica inoltre tutte le attività da svolgere per la redazione del progetto, sia in termini di qualità e di quantità, che di costi e di tempi, comprese le modalità di individuazione dei soggetti preposti alla progettazione, nonché le fasi della progettazione da sviluppare (preliminare, definitiva, esecutiva), gli elaborati tecnici e grafici da redigere per l’acquisizione delle autorizzazioni e nulla-osta e per ogni fase, individua infine, le procedure da espletare per il passaggio alle successive. Il Responsabile del procedimento, prima di redigere il Documento preliminare, deve verificare la disponibilità, tra i dipendenti dell’Amministrazione, di soggetti idonei allo sviluppo della progettazione sulla base dei dati forniti dal Dirigente competente al programma (art. 90 comma 6 del Codice) , in quanto l’accertamento della carenza di professionalità interne è condizione indispensabile per l’affidamento dell’attività di progettazione a soggetti esterni. L’affidamento della progettazione a professionisti esterni incide sensibilmente sui tempi di redazione e sviluppo del progetto e, quindi, sulle previsioni temporali di svolgimento dell’attività progettuale che il Responsabile del procedimento deve indicare nel Documento preliminare. Per tale motivo l’attività di verifica e accertamento devono essere effettuati prima della redazione del Documento stesso. In particolare l’art. 90, comma 1 del Codice stabilisce che per i lavori pubblici le attività di progettazione o di supporto al Responsabile del procedimento sono, prioritariamente, espletate dai funzionari tecnici dipendenti dall’Amministrazione aggiudicatrice, e, nel caso di carenza di organico accertata e certificata, dagli uffici tecnici consortili costituiti ai sensi degli art. li 30, 31 e 32 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni (art. 33, comma 3 – strutture decentrate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Provveditorati interregionali e uffici tecnici dell’amministrazione provinciale), da liberi professionisti singoli o associati, dalle società di professionisti o di ingegneria, da raggruppamenti temporanei e consorzi di professionisti. Un pubblico dipendente non può assumere incarichi professionali nell’ambito territoriale dell’ufficio d’appartenenza, né dalla propria amministrazione (DLgs 30 marzo 2001, n. 165) , né da altre amministrazioni o soggetti pubblici. Il progetto, nonché le prestazioni tecniche, chiunque sia il soggetto individuato interno o esterno alla Stazione appaltante o all'Amministrazione aggiudicatrice , devono essere firmate da soggetto abilitato all’esercizio della professione in relazione alla natura dell’intervento, dotato di polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale. Nell’eventualità di un progettista interno tale polizza è a totale onere dell’Amministrazione stessa. Gli incaricati della progettazione o d’attività tecniche connesse all’intervento pubblico non possono, nessun titolo, partecipare all’appalto dell’intervento stesso per ovvi motivi di trasparenza e parità di trattamento tra tutti i partecipanti alla procedura concorsuale (art. 90 comma 8). Qualora il Responsabile del procedimento accerti e certifichi la carenza di professionalità interne idonee allo svolgimento dell’attività tecnica di progettazione, ai sensi dell’art. 90, comma 6 e non intenda, per motivata scelta, avvalersi d’uffici tecnici di altre Amministrazioni aggiudicatrici, deve procedere all’appalto dei servizi d’ingegneria necessari per la redazione del progetto nel rispetto delle procedure indicate dal Codice stesso, con riferimento al valore economico della prestazione professionale. L’importo complessivo stimato per i servizi di ingegneria determina la soglia e le conseguenti modalità dell’affidamento in relazione alla sua rilevanza comunitaria con particolare riferimento alle forme e ai termini della pubblicità (art. 28 comma1, come modificato dal Regolamento CE n. 1422 in data 4 dicembre 2007) . Per la determinazione del valore economico della prestazione professionale da affidare, il Responsabile del procedimento può utilizzare, come base di riferimento, le Tariffe professionali, se ritenute adeguate, in relazione alle prestazioni e al livello della progettazione da redigere. L’importo così determinato è, quindi, incrementato dal rimborso spese e dalla stima delle prestazioni professionali accessorie con esclusione dell'IVA. Sull’importo complessivo posto a base di gara i concorrenti offrono, di norma, un unico ribasso percentuale, salva diversa indicazione del Responsabile del procedimento. E’ vietato il frazionamento artificioso delle prestazioni professionali (art. 29, comma 4) per evitare di sottrarre l’affidamento alle forme di pubblicità e concorrenza, con particolare riferimento alle procedure di rilevanza comunitaria. L’importo complessivo della prestazione, con esclusione dell’IVA, oltre che necessario per individuare le modalità di svolgimento della gara, le forme di pubblicità e i tempi di svolgimento (vedi paragrafo 2.8) è necessario per individuare i requisiti economici, tecnici, professionali e di ordine generale di qualificazione (art. li 38-41-42) che devono possedere i soggetti che partecipano alla gara. I requisiti di partecipazione per i servizi di ingegneria sono individuati con riferimento alla tipologia ed entità della prestazione professionale richiesta. In particolare: - i requisiti di ordine generale (art. 38): sono le condizioni generali di partecipazione di tutti i soggetti che partecipano alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e sono finalizzate a dimostrare l’affidabilità morale del futuro contraente che deve dichiarare di non trovarsi: - in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per dichiarazione di una di tali situazioni; - con pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011); - con una sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; - con la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; - con gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro - con grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante - con violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; - con iscrizione nel casellario informatico per falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; - con violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; - con mancata certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; - con applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - con iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; - essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria - rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ii requisiti economici, tecnici e professionali (art. li 41-42 nonché art. 263 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 ) sono finalizzati a verificare l’affidabilità economica e professionale dei partecipanti e sono riferiti: - al fatturato globale degli ultimi 5 esercizi ovvero, fino al 31 dicembre 2015 (art. 26, comma 2 del decreto-legge n. 69/2013) ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando derivante da servizi di ingegneria e architettura il cui importo deve risultare da due fino a quattro volte l’importo a base di gara (nel bando il Responsabile del procedimento in relazione alla tipologia del servizio stabilisce il parametro richiesto. Al riguardo in relazione all’attuale situazione economica negativa con l'art. 1, comma 2-bis, lettera b) della legge n. 135 del 2012 che ha modificato l’art. 41 del Codice sono stati dichiarati illegittimi i requisiti di partecipazione riferiti al fatturato - all'espletamento di servizi di ingegneria e architettura nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara appartenenti alle medesime classi e categorie di lavori (desunte dalle Tariffe professionali) cui si riferiscono le attività tecniche da affidare per un importo globale variabile tra una e due volte l’importo dei lavori da progettare (su indicazione del Responsabile del procedimento); - allo svolgimento di due servizi di ingegneria e architettura nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara appartenenti alle medesime classi e categorie di lavori (desunte dalle Tariffe professionali) cui si riferiscono le attività tecniche da affidare per un importo globale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo dei lavori da progettare (su indicazione del Responsabile del procedimento; - al numero medio annuo di personale tecnico utilizzato nei tre anni antecedenti ovvero, fino al 31 dicembre 2015 (art. 26, comma 2 del decreto-legge n. 69/2013) ai migliori tre anni del quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in una misura variabile tra due e tre volte le unità necessarie indicate nel medesimo bando di gara per lo svolgimento dell’incarico. Per l’affidamento dei servizi di ingegneria si può utilizzare l’appalto di servizi (art. 3, comma 10 Codice e art. 261 Regolamento 207/2010), il Concorso di progettazione (art. 99 Codice e art. 260 Regolamento 207/2010) che può, anche, avvenire in due gradi (art. 109 Codice ), nonché il Concorso di idee (art. 108 Codice e art. 259 Regolamento 207/2010). Lo svolgimento può avvenire sia con la procedura aperta che con la procedura ristretta, anche se è preferibile questa ultima in quanto viene utilizzato, per l’individuazione dell’aggiudicatario dei servizi di ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 266 comma 4 del Regolamento il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Al riguardo per quanto attiene ai servizi di ingegneria e architettura inferiori ai 100.000,00 euro si richiama la Circolare in data 30 ottobre 2012 n. 4536 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti punto 2 “Primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che consente di utilizzare per tali affidamenti il criterio del prezzo più basso. 7.1 Appalto di servizi E’ utilizzato quando occorre affidare prestazioni tecniche a supporto del Responsabile del procedimento o complementari alla progettazione ovvero di progettazione di non particolare complessità o ideazione. La procedura di svolgimento della gara non differisce da quella per l’affidamento di un lavoro o di una fornitura. Nel bando e nel Disciplinare di gara è descritta la prestazione richiesta, il tempo previsto e l’importo stimato delle attività tecniche, nonché i requisiti di qualificazione d’ordine generale, economici, tecnici e professionali necessari per la partecipazione. Al riguardo negli appalti di servizi per le attività di ingegneria o architettura bisogna prestare particolare attenzione affinché i requisiti tecnici professionali previsti per la partecipazione non vengano, poi, valutati qualitativamente ai fini dell'attribuzione dei punteggi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83). 7.2 Concorso di progettazione (art. 99 Codice e art. 260 Regolamento 207/2010) In sede di gara, è richiesta, ai soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione, la presentazione di un progetto di livello preliminare e di un’offerta di ribasso sul premio da assegnare al vincitore determinato dalla stazione appaltante in misura non superiore al sessanta per cento dell'importo presunto per la redazione del progetto preliminare da presentare calcolato sulla base delle Tariffe professionali ovvero del D.M. n. 140/2012 del Ministero della Giustizia . Nel bando deve essere prevista una ulteriore somma compresa fra il quaranta ed il settanta per cento del medesimo importo presunto stabilito per la progettazione preliminare da ripartire tra i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.. La Commissione all’uopo nominata (art. 106 Codice e art. 258 Regolamento ) procede alla valutazione qualitativa dei progetti presentati e all’attribuzione dei punteggi stabiliti nel bando con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il punteggio attribuito alla qualità del progetto viene sommato a quello relativo al prezzo offerto e il totale consente di individuare il vincitore, cui sarà corrisposto il premio con conseguente acquisizione,da parte dell’Amministrazione, della proprietà del progetto. Nell’eventualità che si voglia affidare al vincitore del concorso anche la progettazione definitiva ed esecutiva o ulteriori attività tecniche, tale facoltà deve essere indicata nel bando di gara insieme al relativo corrispettivo che concorre, insieme alla sommatoria di tutti i premi stabiliti, alla definizione della soglia indicata nell’art. 28 del Codice. 7.3 Concorso di progettazione in due gradi (art. 109) Si utilizza per interventi di particolare rilevanza ove il Responsabile del procedimento ritenga necessario, prima di procedere allo sviluppo del progetto preliminare, individuare tra le proposte di idee presentate la migliore soluzione progettuale. In tale eventualità il concorso di progettazione si svolge in due fasi distinte: - nella prima fase la Commissione verifica il possesso dei requisiti indicati nel bando di gara, escludendo coloro che non hanno la qualificazione richiesta, valuta e seleziona senza formazione di graduatoria di merito e assegnazione di premi, le migliori proposte di idee presentate dai soggetti ammessi; - nella seconda fase sono invitati i soggetti titolari delle proposte selezionate, i cui requisiti di qualificazione sono già stati verificati, a sviluppare e presentare sulla base della propria idea il progetto preliminare, che sarà oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio, sia per quanto attiene alla qualità, che al prezzo offerto nei termini e nei modi già indicati per il concorso di progettazione in un’unica fase. Anche per questa tipologia di concorso si prevede nei bandi la corresponsione di premi di partecipazione per tutti i partecipanti alla seconda fase quale rimborso delle spese sostenute per la redazione del progetto preliminare. 7.4 Concorso di Idee(art. 108 Codice e art. 259 Regolamento 207/2010) E’ un sistema di affidamento finalizzato all’acquisizione di una proposta ideativa che viene compensata con un premio commisurato al valore dell’opera. Sono ammessi a partecipare a questa tipologia di gara tutti i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38) e di abilitazione all’esercizio della professione. Il bando e il disciplinare di gara indicano gli obiettivi che l’amministrazione intende perseguire e il fabbisogno che la proposta ideativa deve soddisfare nonché i parametri e i vincoli di riferimento inderogabili, qualora presenti. Nel medesimo bando sono indicati gli elaborati richiesti, che non possono essere di livello superiore a quelli previsti per il progetto preliminare, l’entità del compenso che sarà corrisposto al vincitore e, qualora previsti, gli ulteriori premi destinati ai partecipanti (per individuare la soglia di cui all’art. 28), e il termine di presentazione della proposta. L’idea progettuale è acquisita in proprietà dall’Amministrazione aggiudicatrice e può essere posta a base di un successivo concorso di progettazione a cui possono partecipare gli stessi soggetti, compreso il vincitore, del Concorso di idee qualora in possesso dei requisiti di qualificazione tecnici, economici e professionali (art li 41 e 42). Al fine della partecipazione al Concorso di progettazione i soggetti che hanno già concorso possono associarsi nelle forme previste dall’art. 90, comma 1 con altri professionisti per conseguire i requisiti di qualificazione. I termini e le modalità di svolgimento delle procedure di gara, nonché le forme di pubblicità sono equivalenti a quelle per l’affidamento dei lavori e delle forniture con la sola differenziazione che i tempi per la presentazione dell’offerta tecnica ed economica non possono essere inferiori a 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando (procedura aperta) o della lettera di invito (procedura ristretta). In relazione alla tipologia di prestazione professionale richiesta in sede di gara e degli elaborati stabiliti nel bando, il Responsabile del procedimento deve valutare attentamente i termini concessi per la presentazione dell’offerta per evitare che un tempo troppo limitato comprometta la partecipazione e un periodo eccessivo rallenti la realizzazione dell’opera pubblica. 7.5 I servizi di ingegneria e di architettura di importo complessivo inferiore ai 100.000 euro (art. 91, comma 2 art. 267 del Regolamento e Circolare in data 30 ottobre 2012 n.4536 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ) Possono essere affidati dal Responsabile del procedimento attraverso procedura negoziata (art. 57, comma 6) invitando almeno 5 soggetti, in possesso dei requisiti di qualificazione rapportati all’entità della prestazione richiesta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Al riguardo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito apposite indicazioni poi in parte assunte nell’ambito del Regolamento per assicurare il rispetto dei citati principi, richiamando l’attenzione sulla necessità che i soggetti da invitare siano individuati all’interno di un elenco di professionisti istituito previo avviso pubblico o indagine di mercato previo attraverso pubblicazione sul sito dell’Amministrazione aggiudicatrice. L’avviso per la costituzione degli elenchi dei professionisti o soggetti qualificati per la prestazione dei servizi di ingegneria e architettura inferiori a 100.000 euro deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sui siti informatici (art. 66, comma 7) e presso il profilo del committente, qualora istituito, nei modi e nei termini di cui all’art. 124, comma 5. L’elenco, costituito da tutti i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione che hanno fatto richiesta, è aggiornato periodicamente. A rotazione i soggetti inclusi nell’elenco sono invitati a partecipare alle singole procedure negoziate. 8 – Le procedure e i criteri di affidamento Le procedure per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture finanziati, in tutto o in parte prevalente, con capitali pubblici, devono rispettare i principi di cui si è già detto nel paragrafo 2.1. Al fine di garantire il rispetto di tali principi il Codice ha stabilito una serie di adempimenti che impongono alle Amministrazioni aggiudicatrici di seguire un percorso procedurale complesso e vincolante (art. 11), sia per quanto attiene alle forme di pubblicità, che alle modalità di svolgimento della gara una volta che sia stato individuato il sistema di affidamento e il criterio di aggiudicazione. Tutte le procedure per l’affidamento devono essere conformi agli atti di programmazione e, per i lavori pubblici, l’intervento deve essere inserito nel Programma triennale e nell’Elenco annuale a garanzia della disponibilità del finanziamento e della conformità agli indirizzi e obiettivi del Committente. L’atto amministrativo che dispone l’avvio delle procedure di affidamento (decreto o determinazione dirigenziale) deve individuare, oltre agli elementi essenziali dell’intervento e del contratto da stipulare (tipologia di lavoro, caratteristiche, tempi e luogo), anche i riferimenti relativi all’approvazione del Programma triennale, nonché il sistema di affidamento e il criterio di individuazione della migliore offerta. Il Responsabile del procedimento, conclusa la fase di progettazione, acquisiti tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla-osta necessari attraverso la Conferenza di servizi, procede a certificare la conformità del progetto agli obiettivi dell’Amministrazione, l’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie, la corretta redazione degli elaborati progettuali, il rispetto e conformità dell’intervento alle vigenti normative urbanistiche, edilizie e di tutela, la congruità del costo dell’intervento e la rispondenza agli atti di programmazione, la disponibilità dei luoghi per l’esecuzione dei lavori. La certificazione, con i contenuti di cui sopra, conclude la fase di progettazione e dà inizio alla fase relativa all’affidamento. In relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell’intervento il Responsabile del procedimento individua la procedura di affidamento e il criterio di aggiudicazione, predisponendo, sia l’atto amministrativo, sottoscritto dal Dirigente competente, di approvazione del progetto, che la conseguente determina a contrarre (art. 11, comma 2) indispensabile per dare inizio alla procedura di affidamento che si conclude con l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. Nella determina a contrarre è, inoltre, indicato se il contratto sarà stipulato “a corpo”, “a misura”, o parte a corpo e parte a misura in relazione alla tipologia dei lavori (art. 53, comma 4). Il corrispettivo a misura è utilizzato per le opere di difficile quantificazione, quali le manutenzioni, il restauro, gli scavi archeologici , mentre per tutti i restanti lavori è previsto l’uso del compenso “a corpo”, specialmente quando si affida, oltre l’esecuzione, la progettazione definitiva o esecutiva. Le opere e i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente con contratti d’appalto o di concessione; l’appalto pubblico di lavori è un contratto, a titolo oneroso, stipulato tra l’Amministrazione e un operatore economico e prevede il pagamento di un corrispettivo per l’esecuzione dell’opera, mentre la concessione di lavori pubblici, pur avendo le stesse caratteristiche dell’appalto pubblico di lavori, prevede, quale corrispettivo per l’esecuzione dell’opera, il diritto alla gestione funzionale ed economica dell’opera stessa accompagnato, ove previsto, da un prezzo per equilibrare il piano finanziario. I contratti d’appalto di lavori pubblici possono prevedere (art. 53, comma 1): - la sola esecuzione dei lavori. La gara si svolge sulla base del progetto esecutivo e l’offerta è formulata dagli operatori economici sull’importo dei lavori a base di gara, con esclusione dei costi stimati per la sicurezza derivanti dal piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100 del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81); - la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori. La gara si svolge sulla base del progetto definitivo e l’offerta è formulata dagli operatori economici, sia sull’importo dei lavori a base della gara stessa, con esclusione dei costi stimati per la sicurezza derivanti dal piano di sicurezza e coordinamento, che sull’importo stimato per la progettazione esecutiva. L’operatore economico dev'essere in possesso, oltre ai requisiti di qualificazione relativi ai lavori, anche dei requisiti per la progettazione che sono indicati dal Responsabile del procedimento nel bando e nel disciplinare di gara; - il progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione. La gara si svolge sulla base del progetto preliminare e gli operatori economici formulano la loro offerta con la presentazione del progetto definitivo e con l’offerta di un prezzo, sia sull’importo stimato dei lavori a base della gara stessa, con esclusione dei costi stimati per la sicurezza, che sull’importo stimato per la progettazione esecutiva. L’operatore economico deve essere in possesso, oltre dei requisiti di qualificazione relativi ai lavori, anche di quelli per la progettazione indicati dal Responsabile del procedimento nel bando e nel disciplinare di gara. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva l’intervento può iniziare solo dopo che il Responsabile del procedimento ha approvato il progetto esecutivo. Il bando di gara può prevedere la corresponsione diretta al progettista del compenso corrispondente agli oneri della progettazione al netto del ribasso offerto in sede di gara. Per l’individuazione della migliore offerta le Stazioni appaltanti hanno a disposizione alcune ben definite procedure che sono rimaste sostanzialmente le stesse, anche se con modifiche di tipo lessicale : la procedura aperta e la procedura ristretta e, in casi ben definiti, (Codice artt. 56 e 57 del Codice), la procedura negoziata, ovvero il dialogo competitivo, quest'ultimo unica vera novità desunta dalla norma comunitaria. 8.1 Procedure aperta e ristretta Sono i metodi ordinari d’individuazione del contraente – non a caso definite procedure ad evidenza pubblica – alle quali possono partecipare tutti i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel bando. Esse si differenziano solo nelle modalità di svolgimento e in particolare: Nella procedura aperta gli operatori economici presentano la propria offerta unitamente ai documenti attestanti il possesso dei requisiti nei termini stabiliti nel bando di gara. L’Amministrazione, in seduta pubblica, contestualmente verifica il possesso dei requisiti, apre l’offerta economica di tutti coloro in possesso dei citati requisiti e procede all’aggiudicazione provvisoria; Nella procedura ristretta i concorrenti inoltrano, nei termini indicati nel bando, la richiesta d’invito unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti. L’Amministrazione verifica, in seduta riservata, il possesso dei requisiti e invita tutti coloro che ne sono in possesso a presentare la propria offerta. In seduta pubblica nel giorno stabilito l’Amministrazione apre tutte le offerte pervenute e procede all’aggiudicazione provvisoria. 8.2 Procedura negoziata E’ una modalità d’affidamento, consentita solo in presenza di particolari e speciali condizioni indicate dalla norma. I limiti imposti all’uso di tale procedura derivano dalla parziale deroga che tale procedura consente ai principi generali di pubblicità e di libera partecipazione comuni a tutti gli affidamenti relativi ai contratti pubblici. La procedura negoziata può avere luogo sia previa pubblicazione di un bando di gara (art. 56), che senza pubblicazione (art. 57). Si tratta di una modalità di appalto eccezionale e, ove possibile, l’Amministrazione aggiudicatrice deve rispettare i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, invitando, per gli interventi sopra soglia, almeno tre operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione, salvo il verificarsi delle condizioni che consentono di individuare un unico soggetto, come nel caso previsto dal comma 5, dell’art. 57, che prevede la possibilità di affidare allo stesso esecutore di un lavoro le opere complementari al lavoro stesso la cui necessità derivi da circostanze, inizialmente, non prevedibili. E’, altresì, ammessa la procedura negoziata, previo invito di almeno cinque operatori economici (fino 500.000,00 euro) e dieci operatori fino a 1.000.000,00 euro (art. 122, comma 7 del Codice ) e per tali lavori il subappalto della categoria prevalente è limitato al 20 per cento dell'importo della medesima categoria. Entro 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva viene pubblicato sul sito della stazione appaltante l’elenco completo degli operatori economici invitati. 8.3 Dialogo competitivo Come si è detto, (art. 58) è una procedura nuova per la nostra cultura, che può essere utilizzata in presenza di appalti particolarmente complessi ove l’Amministrazione aggiudicatrice si trovi nell’impossibilità di individuare la soluzione progettuale idonea in termini tecnici, economici e temporali a soddisfare i propri bisogni o perseguire i propri obiettivi. In tale situazione, non essendo chiaramente definito l’oggetto della gara, le procedure aperte o ristrette potrebbero non consentire l’aggiudicazione. Il dialogo competitivo, ai sensi dell’art. 3, comma 39, del Codice è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, per elaborare una o più soluzioni idonee a soddisfare le proprie necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte. In sede di definizione viene stabilito che qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare al dialogo competitivo. Le modalità di svolgimento del dialogo competitivo sono indicate nell’art. 58 del Codice e negli artt 113 e 114 del Regolamento. L’ art. 58 del Codice definisce i termini per i quali è possibile ricorrere a tale procedura di appalto particolarmente complesso per il quale la stazione appaltante ritiene che non sia possibile il ricorso alle ordinarie procedure di aggiudicazione dell’appalto. La definizione di appalto “particolarmente complesso” è data dallo stesso art. 58 al comma 2 che precisa le seguenti condizioni: - la stazione appaltante non è oggettivamente in grado di definire e individuare in conformità all’art. 68, comma 3, lettere b), c) o d) del D.L.vo , i mezzi tecnici atti a soddisfare le proprie necessità e obiettivi da perseguire; - la stazione appaltante non è oggettivamente in grado di specificare l’impostazione giuridica o finanziaria del progetto; - la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all’individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento degli stessi. In presenza di tali condizioni la norma consente alle stazioni appaltanti di individuare la soluzione o le soluzioni ricorrendo agli operatori economici e alla loro capacità tecnologica e professionale. Il dialogo competitivo è, quindi, strumento eccezionale e estremamente limitato, infatti, il medesimo art. 58 stabilisce il divieto di ricorrere al dialogo competitivo per limitare la concorrenza e obbliga l’esplicitazione della motivazione. Il dialogo competitivo è consentito previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ad esclusione dei lavori relativi ad infrastrutture strategiche mentre per gli interventi su immobili soggetti alle norme di Tutela di cui al D.L.vo n. 42 del 22 gennaio 2004 è richiesto anche il parere del Consiglio Superiore dei beni culturali che devono rendere parere entro 30 giorni dalla richiesta e trascorso tale termine, la stazione appaltante può procedere in silenzio assenso. Le modalità di svolgimento del dialogo competitivo Nella prima fase le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara nel quale precisano gli obiettivi che intendono perseguire con apposito disciplinare descrittivo allegato al bando stesso. Nel bando sono indicati i requisiti di ammissione, i criteri di valutazione delle offerte e il termine entro il cui gli operatori economici possono richiedere di partecipare. Le stazioni appaltanti utilizzano, quindi, nella fase di pre qualifica le ordinarie procedure di gara Dopo la selezione degli operatori economici effettuata sulla base dei requisiti indicati nel bando inizia la procedura del dialogo tra la stazione appaltante e gli operatori stessi. Le indicazioni del Codice sulle modalità di svolgimento del dialogo competitivo sono indicative e non dettagliate stabilendo solo l’obbligo di garantire la parità di trattamento e la non discriminazione tra gli operatori economici infatti è precisato che non si possono comunicare le soluzioni proposte da un operatore agli altri e da ciò si evince che le fasi del dialogo devono aver luogo con i singoli operatori selezionati esaminando la relativa proposta e i connessi aspetti tecnici ed amministrativi Il Regolamento con gli artt. 113 e 114 ha cercato di definire le modalità di svolgimento del dialogo competitivo stabilendo che per gli operatori economici ammessi deve essere stabilito un termine per la presentazione della propria offerta la quale deve essere corredata da uno studio di fattibilità con relativa previsione di costo. Inoltre il medesimo Regolamento stabilisce che la stazione appaltante può richiedere agli operatori economici di migliorare la propria proposta che verrà inserita nella programmazione triennale dei lavori pubblici. L’art. 114 precisa inoltre che qualora sia riconosciuto un premio con lo stesso la stazione appaltante acquista la proprietà del progetto preliminare presentato dall’affidatario. Il soggetto che risulterà aggiudicatario del dialogo, quindi,si occuperà della progettazione definitiva,esecutiva ed esecuzione dell’opera. Il Codice stabilisce che il dialogo competitivo con i singoli operatori economici prosegue finché la stazione appaltante non individuata la soluzione o le soluzioni che soddisfano le proprie esigenze e nell’eventualità che nessuna proposta sia ritenuta idonea verrà comunicata tale decisione a tutti i partecipanti Qualora sia invece individuata la proposta idonea la stazione appaltante dichiara concluso il dialogo con apposita comunicazione a tutti gli operatori economici e contestualmente li invita a presentare la propria offerta finale sulla soluzione selezionata. Il criterio di aggiudicazione è esclusivamente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto nei termini stabiliti dalla stazione appaltante la soluzione a base di gara può essere migliorata e perfezionata. La collaborazione tra stazione appaltante ed operatori economici continua anche in questa ultima fase infatti l’offerta risultata economicamente più vantaggiosa può essere oggetto di ulteriori perfezionamenti su richieste della stazione appaltante medesima senza però modificare gli elementi fondamentali dell’offerta stessa. Per i lavori il Dialogo competitivo può essere utilizzato solo previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici (art. 127), massimo organo consultivo dello Stato, che ha sede presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per lavori che interessano immobili soggetti a disposizioni di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio, del Consiglio Superiore dei Beni Culturali con sede presso il Ministero per i beni e le attività culturali. 8.4 Accordo quadro L’accordo quadro come è stato recentemente delineato rispetto alle precedenti esperienze nazionali in materia di forniture (convenzioni quadro Consip) si distingue per la possibilità di essere concluso anche con più operatori economici. Infatti mentre nel caso di accordo concluso con un solo operatore economico, si applicano ai contratti successivi le medesime condizioni definite nell’accordo quadro potendo la stazione appaltante nei singoli contratti di affidamento chiedere la sola definizione dell’offerta in termini quantitativi senza variazione delle condizioni già prestabilite che valgono per tutta la durata dell’Accordo stesso. Nel caso di Accordo Quadro tra più operatori economici rispetto alla norma comunitaria che prevede la possibilità per ognuno di migliorare l’offerta con conseguente possibilità di aggiudicarsi uno o più contratti, il Codice introduce un sistema di rotazione, in modo che ogni operatore economico parte del medesimo accordo non possa aggiudicarsi più di un affidamento .qualora si formuli la migliore offerta. L’Accordo Quadro è utilizzabile solo per lavori di manutenzione in “sostituzione” del c.d. “contratto aperto” di cui all’art. 154 dell’ex Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/99. Infatti il comma 2 del citato art. 154 stabiliva “ Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante” che comparata alla definizione di cui al comma 13 dell’art.3 del Codice “il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi” fa comprendere chiaramente la similitudine tra tali strumenti Infatti i contratti aperti presentavano tre caratteristiche essenziali: ripetitività degli interventi previsti in contratto - prestazioni in funzione del tempo stabilito nel contratto, mancata predeterminazione della quantità delle prestazioni richieste. Le origini dell’istituto:“appalti flessibili” L’accordo quadro di cui alla direttiva 2004/18/Ce nasce dalla comunicazione della Commissione sugli appalti pubblici nell’Unione europea COM 143 dell’11 marzo 1998, che esplicitamente segnalava la necessità, anche per i settori ordinari di uno strumento flessibile analogo a quello dell’Accordo quadro dei settori esclusi regolato dalla direttiva 93/38/CEE. Nel 2000 la Commissione propose al riguardo una direttiva che si proponeva di garantire alle stazioni appaltanti di acquistare prodotti e servizi con rapidità ad un prezzo favorevole assicurando la certezza del regolare svolgimento delle attività pubbliche consentendo risparmi di tempo e risorse pubbliche per l’indizione delle procedure di appalto. Tale prima procedura di Accordo Quadro si articolava in due fasi nella prima l’amministrazione con procedure ordinarie individuava almeno tre operatori che in caso di bisogno venivano invitati a presentare offerta migliorando le condizione stabilite nella prima fase di selezione. Tale procedura fu ritenuta non idonea e solo dopo ampio dibattito in sede comunitaria fu predisposto un nuovo testo normativo che consentisse ai committenti pubblici di gestire le proprie commesse sul lungo periodo, avvantaggiandosi della possibile evoluzione dei prodotti e dei prezzi, soprattutto per gli appalti relativi a beni e servizi oggetto di un rinnovamento continuo e di permettere alle imprese partecipanti all’accordo di meglio programmare la propria attività. La Direttiva 2004/18/Ce disponeva che le amministrazioni committenti dovevano seguire le procedure previste dalla direttiva solo per aggiudicare l’accordo stesso, mentre per l’aggiudicazione dei contratti “applicativi” dovevano distinguersi due ipotesi: - quando l’accordo quadro era concluso con un solo operatore economico, gli appalti applicativi potevano essere aggiudicati direttamente senza seguire alcuna particolare procedura, eventualmente se necessario chiedendo all’operatore parte dell’accordo quadro di completare la sua offerta; - quando l’accordo quadro era concluso con più operatori economici, i contratti applicativi dovevano essere aggiudicati rilanciando il confronto competitivo tra gli operatori economici che hanno partecipato alla conclusione dell’accordo quadro. La durata dell’intesa quadro non poteva superare i quattro anni, L’accordo quadro non è un contratto di somministrazione (art. 1559 cc.) in quanto non definisce con esattezza l’oggetto in termini di quantità dei beni e servizi da aggiudicare con i contratti applicativi L’accordo quadro non è neanche un contratto normativo che deve contenere la disciplina dei negozi giuridici futuri fissando in via preventiva, i termini , senza però determinare l’insorgenza di diritti ed obblighi tra le parti. La Cassazione ha definito il contratto normativo come il contratto “avente ad oggetto la disciplina di negozi giuridici eventuali e futuri, dei quali fissa preventivamente il contenuto” e che, però, “non comporta il sorgere di un rapporto da cui scaturiscono immediatamente diritti e obblighi per i contraenti, ma detta norme intese a regolare il rapporto, nel caso che le parti intendano crearlo” L’accordo quadro non sembra riconducibile a un contratto preliminare di cui all’art. 1351 cc nel quale le parti si impegnano a stipulare un futuro contratto di cui sono definiti solo gli elementi essenziali in quanto l’oggetto del contratto non è determinato attesa la possibilità per le parti di non indicare la quantità dei prodotti che ne costituiranno l’oggetto. La tipologia contrattualistica italiana che più si avvicina all’Accordo Quadro è quella come detto dei contratti aperti di manutenzione ex art. 154 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999 che si caratterizzava per il fatto che l’operatore economico è remunerato con certezza per la messa a disposizione dei mezzi di impresa idonei ad eseguire la prestazione in un determinato periodo e per l’effettuazione di una percentuale minima di prestazione stabilita nella misura massima nel contratto e nel bando di gara Una consistente parte di dottrina nega tutt’ora qualsiasi carattere contrattuale all’accordo quadro. L’Accordo quadro è alla base di un contratto pubblico di tipo “procedimentale”; l’operatore economico, selezionato a seguito di procedura ad evidenza pubblica, s’impegna ad eseguire e fornire le prestazioni richieste per un periodo di tempo prefissato nel bando di gara, che non può essere superiore ai quattro anni, alle condizioni offerte in sede di gara nei limiti dell’importo complessivo prestabilito. Le procedure di svolgimento della gara e i termini di pubblicità sono gli stessi di una procedura aperta o ristretta sulla base dei medesimi criteri (prezzo più basso od offerta economicamente più vantaggiosa art.li 81-82-83). L’Amministrazione aggiudicatrice negli elaborati a base di gara indica le caratteristiche e la tipologia delle prestazioni e gli operatori economici offrono il prezzo che sarà invariabile per il periodo di tempo stabilito. Per tutta la durata dell’Accordo l’Amministrazione, senza ulteriori appalti, affida la prestazione all’operatore economico. Questo sistema di aggiudicazione è spesso usato per le forniture dalle Centrali di committenza (art. 33) come la CONSIP (società del Ministero dell’economia) che provvede, tra l’altro, ad assicurare il materiale d’uso corrente per le amministrazioni pubbliche. Quando l’Accordo quadro è concluso gli appalti vengono affidati all’operatore economico alle condizioni prefissate definendo sulla base dell’offerta, ove necessario, le caratteristiche della prestazione. L’Accordo può essere concluso con più operatori qualificati che hanno presentato offerte corrispondenti ai criteri di aggiudicazione e, in tale caso, l’ Accordo quadro contiene l’ordine di priorità con cui l’Amministrazione aggiudicatrice procederà ad affidare il singolo appalto garantendo la rotazione qualora siano state definite nel contratto tutte le condizioni per eseguire la prestazione. Nell’eventualità che occorra la definizione di alcuni termini, si attiva nei modi e nei termini indicati nel Codice (art. 59) un confronto competitivo tra i vari operatori selezionati e si affida l’appalto al soggetto che ha presentato la migliore offerta. 8.5 Sistema dinamico di acquisizione Ha una durata massima di quattro anni, ed è una procedura di aggiudicazione, non ammessa per i lavori pubblici, utilizzata per servizi e forniture standardizzati. Si attiva attraverso una procedura aperta e tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione sono ammessi al Sistema. L’Amministrazione aggiudicatrice utilizza per lo svolgimento esclusivamente mezzi informatici (posta elettronica certificata art. 77 commi 5 e 6). Ogni singolo appalto è oggetto di confronto concorrenziale tra tutti gli operatori qualificati ammessi al sistema e l’aggiudicazione avviene a favore del soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri indicati nel bando di gara che ha attivato il Sistema dinamico. 8.6 Concessione di lavori pubblici (art.li 142-147) E’ una procedura di affidamento da cui deriva un contratto pubblico nel quale il corrispettivo della prestazione è costituito, in prevalenza, dalla concessione, da parte dell’Amministrazione( art. 3, comma 11), del diritto a gestire l’opera pubblica per un determinato periodo di tempo o da tale diritto accompagnato da un prezzo corrisposto dalla Amministrazione stessa per equilibrare il piano economico-finanziario dell’opera (art. 143, comma 4). L’operatore economico, selezionato di norma attraverso una procedura ristretta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 144, comma 1), utilizza le proprie risorse finanziarie, predispone il progetto definitivo ed esecutivo (art. 143, comma 1), realizza l’opera, la pone in esercizio, provvedendo alla relativa gestione, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e trova la remunerazione del suo investimento attraverso il canone o le tariffe praticate agli utenti per l’utilizzo dell’opera stessa. Alla scadenza del periodo di concessione l’opera pubblica torna nella totale disponibilità dell’Amministrazione concedente, che può gestire direttamente l’opera stessa o proporre una nuova procedura di concessione per l’affidamento della gestione dell’opera con la corresponsione da parte dell’operatore economico di un canone. Il bando e il disciplinare di gara sono resi pubblici nei modi e nei termini (art. 145, comma 1) previsti dal Codice e la procedura di gara si svolge, di norma, sulla base di un progetto preliminare verificato dal Responsabile del procedimento, approvato dall’Amministrazione aggiudicatrice con allegato un piano economico finanziario sulla base del quale,in relazione ai costi dell’opera, alla remunerazione dell’investimento e agli utili da corrispondere viene stabilita la durata della concessione. Per equilibrare il piano economico-finanziario può essere prevista la corresponsione di un prezzo (art. 143, comma 8) che consenta la remunerazione dell’investimento qualora il rendimento derivante dalla gestione dell’opera sia limitato da tariffe prefissate o da altri vincoli imposti dall’Amministrazione stessa, quali la contrazione della durata della concessione o particolari servizi o attività complementari. La durata della concessione, di norma, non dovrebbe superare il periodo di trenta anni (art. 143, comma 6). Al fine di assicurare il rientro del capitale investito e l'equilibrio economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni. Come stabilito dall'art. 42, comma 4, della legge n. 214 del 2011 Le condizioni offerte in sede di gara possono essere adeguate, anche attraverso la proroga del termine di scadenza della concessione, qualora l'Amministrazione introduca modifiche o stabilisca nuove condizioni di esercizio che determinino variazione del piano economico- finanziario al fine del suo riequilibrio. Il concessionario può recedere dal contratto qualora ritenga le nuove condizioni non remunerative. L’Amministrazione aggiudicatrice può, inoltre, prevedere nel bando che il concessionario provveda all’esecuzione dell’opera affidando a terzi una percentuale non inferiore al 30% del costo complessivo dell’opera (art. 146). In ogni caso, in sede di gara l’operatore economico è obbligato ad indicare la percentuale dei lavori che intende appaltare a terzi con le procedure previste dal Codice. La previsione di affidamento a terzi di una parte dei lavori attraverso procedure ad evidenza pubblica, ove il concessionario svolga la funzione di stazione appaltante, è finalizzata ad evitare la chiusura del mercato ed a garantire la massima partecipazione di operatori economici considerato, anche, che possono essere affidati, direttamente al concessionario, anche lavori complementari (art. 147) fino al 50% del contratto originale. L’istituto della concessione è lo strumento contrattuale con cui si attua la finanza di progetto. 8.7 finanza di progetto (art. 153 del Codice) Le modifiche introdotte al Codice con i recenti Decreti legge convertiti in legge sia nel settore delle concessione di costruzione e gestione che di finanza di progetto hanno inserito nuovamente il diritto di prelazione a favore del privato che propone l’esecuzione di opere pubbliche al di fuori della programmazione triennale e tale novità è stata riproposta anche per le infrastrutture strategiche della legge obiettivo con l’introduzione nell’art. 175 della procedura del promotore “a fase unica” di cui all’articolo 153, commi 1-14 Alle grandi opere è destinata (partenariato pubblico-privato) la modifica introdotta all’art. 157 relativa all’ Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto con l’eliminazione dei vincoli posti dal codice civile e la possibilità di fornire garanzie agli investitori anche nella fase di costruzione delle opere mentre estesa anche ai piccoli interventi è la modifica all’art. 143 che introduce novazioni sulla permuta e che consente il trasferimento di beni, a titolo di prezzo, anche non «strumentali e connessi» all’opera da realizzare. L’utilizzo dei nuovi strumenti finalizzati a sollecitare l’intervento dei privati nella realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità dovrà, però, trovare il supporto e la fiducia del settore bancario e finanziario all’attualità apparentemente non interessato ad ulteriori esposizioni.. Con la medesima finalità di sollecitare il settore privato nell’investimento pubblico è la possibilità di estendere la concessione fino a 50 anni per le opere sopra un miliardo di euro, il coinvolgimento anticipato delle banche, la bancabilità dei progetti,la possibilità di procedere all’affidamento su progetto definitivo per le grandi opere e l’inserimento della nautica da diporto nell’articolo 153 del codice. Settore ordinario Le modifiche introdotte all’articolo 153, commi 19 19-bis e 20 del Codice hanno rafforzato la possibilità per gli operatori economici privati di presentare proposte fuori dalla programmazione triennale in quanto mentre prima la proposta era costituita da un mero studio di fattibilità e l’eventuale dichiarazione di pubblico interesse non dava nessun diritto al proponente, neppure il rimborso dei costi sostenuti ora la proposta deve essere accompagnata da un progetto préliminare, una bozza di convenzione, dal piano economico- finanziario asseverato e l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro tre mesi rispetto ai sei precedenti. Inoltre l’Amministrazione può chiedere al proponente di apportare al progetto preliminare presentato le modifiche ritenute necessarie all’approvazione senza le quali la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare è quindi inserito nella programmazione e il proponente apporta le eventuali ulteriori modifiche richieste in sede di approvazione del progetto acquisendo il diritto di prelazione. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara e il proponente assume la denominazione di promotore, e nel bando «è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione» impegnandosi il promotore stesso «ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario». Questa procedura è la medesima di quella stabilita per le concessione di servizi, all’articolo 278 del Regolamento di attuazione del Codice di cui al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 con la sola differenza che per i servizi la programmazione triennale è facoltativa. Infrastrutture strategiche La procedura introdotta nell’articolo 153 viene di fatto riproposta all’articolo 175, commi 12-14 per le grandi opere della legge obiettivo con la possibilità per gli operatori economici di presentare proposte acquisendo il diritto di prelazione inserite nella programma delle infrastrutture strategiche anche se non individuate nel programma stesso come soggette a finanza di progetto. Per le grandi opere il concetto di opere “fuori programmazione” è da intendersi, quindi, nel rispetto comunque del Programma infrastrutture strategiche. Questa è l’unica differenziazione procedurale rispetto alle opere ordinarie. La proposta inoltre deve contenere anche lo studio di impatto ambientale e l’indicazione del contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto. Per le grandi opere il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti cura l’istruttoria, il CIPE approva il progetto preliminare chiedendo eventuali modifiche e prescrizioni, e il soggetto aggiudicatore richiede al proponente di apportare alla proposta le modifiche intervenute in fase di approvazione da parte del Cipe. Conclusa questa fase il progetto preliminare è posto a base di una gara e il promotore ha acquisito il di diritto di prelazione. Anche per le infrastrutture strategiche è stata introdotta la procedura “fase unica” che consente di «affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità». Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione e il piano economico-finanziario e la gara serve a selezionare un promotore, con il quale l’amministrazione apre una negoziazione per apportare le modifiche eventualmente richieste in fase di approvazione del progetto e quindi assegnare la concessione: se il promotore non accetta le modifiche l’Amministrazione può chiedere progressivamente ai concorrenti in graduatoria di realizzare il progetto del promotore con le modifiche richieste. Rispetto alla procedura ordinaria l’articolo 175 stabilisce che nel caso delle grandi opere il promotore «ai fini dell’aggiudicazione definitiva della concessione, deve dare adeguato conto dell’integrate copertura finanziaria dell’investimento, anche acquisendo la disponibilità di uno o più istituti di credito a concedere il finanziamento previsto nel piano economico-finanziario correlato al progetto preliminare presentato dal promotore ed eventualmente adeguato a seguito della deliberazione del CIPE». Questo per coinvolgere le Banche ad assicurare la “disponibilità a finanziare”prima che la concessione sia stata rilasciata. Opere connesse Con modifiche all’articolo 143 del Codice è stata ampliata la possibilità di utilizzo della permuta e della gestione di opere connesse come forma alternativa al contributo pubblico per sostenere la finanza di progetto e assicurare l’equilibrio finanziario dell’investimento. Infatti viene ammesso a titolo dì contributo pubblico la cessione al privato in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili di proprietà della pubblica amministrazione o appositamente espropriati anche non «strumentali o connessi» alle opere da realizzare essendo sufficiente che la cessione sia necessaria ai fini dell’equilibrio economico-finanziano. La norma parla esplicitamente di «modalità di utilizzazione o valorizzazione» degli immobili ceduti, includendo dunque il caso di aree o immobili da trasformate o edificare, anche in variante agli strumenti urbanistici. Le modalità di utilizzazione o valorizzazione dei beni immobili da cedere in permuta devono essere definite prima della procedura di gara unitamente all’approvazione del progetto o nell’ambito dello studio di fattibilità nel caso della procedura a fase unica. La norma amplia molto le possibilità inserendo nella permuta anche immobili «espropriare » e da sottoporre a variante urbanistica. Si tratta di un meccanismo complesso che può generare molteplici incertezze. Agli articoli 3, comma 11 e 143, commi 1 e 4 del Codice è stata introdotta per le nuove concessioni la possibilità di estendere l’ambito gestionale del concessionario anche a opere già realizzate, purché siano «direttamente connesse» con quelle oggetto della concessione per consentire al concessionario di anticipare l’afflusso dei proventi della gestione e ridurre l’onerosità finanziaria del ricorso al mercato finanziario per la realizzazione dell’investimento. Emmissione di obbligazioni da parte delle società di progetto La modifica all’articolo 157 del Codice è finalizzata a rendere più efficace lo strumento delle obbligazioni emesse da società di progetto concessionarie di costruzione e gestione dì opere in finanza di progetto attraverso, per gli investitori qualificati (banche, assicurazioni, fondi pensione, fondazioni bancarie ecc...), la non applicazione delle norme Codice Civile per cui le obbligazioni devono essere garantite da ipoteca quando superano il doppio del capitale sociale “non si applicano gli articoli 2413 e 2414-bis e 2420 del Codice Civile» E’ stata anche prevista la possibilità che le obbligazioni siano garantite da soggetti finanziari anche nella fase di costruzione dell’opera con le modalità che dovranno essere stabilite con apposito decreto del Ministero dell’Economia, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Tali obbligazioni possono essere emesse sia da società di capitali che da società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio» del gas, dalle società titolari di costruzione e gestione di reti elettriche e di terminali di rigassificazione già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto che ha introdotto la modifica nel Codice. Bancabilità L’obiettivo di coinvolgere le banche fin dall’inizio nella procedura di progetto di finanza è sancito dall’obbligo (modifica all’articolo 144 del Codice) imposto al proponente di acquisire prima della proposta la «disponibilità» di una o più banche a concedere i finanziamenti e «assicurare adeguati livelli dì bancabilità dell’opera». Per cui l’Amministrazione dovrà obbligatoriamente anticipare la verifica sulla fattibilità finanziaria e la bancabilità dell’operazione prima di accettare la proposta. Con la modifica all’articolo 143, comma 6, del Codice viene stabilito che per assicurare il rientro del capitale investito e l’equilibrio economico-finanziario del piano economico-finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore a un miliardo di euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni. Si tratta di una nonna apparentemente vantaggiosa ma che ha posto un limite massimo temporale prima non esistente. Infatti l’articolo 143 stabiliva che la concessione ha “di regola” durata non superiore a trenta anni. La nuova norma di fatto è un “vincolo” più che un’opportunità. La procedura della finanza di progetto è stata oggetto di molte modifiche e integrazioni da quando è stata normata, prima con la Legge Merloni, poi con il Codice per problemi connessi alla compatibilità della figura del promotore e del diritto di prelazione di quest’ultimo con le Direttive comunitarie. L’ultima stesura del Codice ha, infatti, molto limitato il diritto di prelazione in capo all’operatore economico definito promotore, aumentando la concorrenza pur nella tutela della “proprietà” intellettuale dell’ideazione e del rischio imprenditoriale affrontato dal soggetto privato nel formulare la propria proposta. Allo stato attuale, in base alle recenti modifiche, sono indicate due principali modalità attuative così articolate: - Una prima procedura prevede che l’Amministrazione aggiudicatrice che ha indicato nel programma triennale dei lavori pubblici gli interventi finanziabili in tutto o in parte con capitali privati sulla base di uno studio di fattibilità predisposto dal Responsabile del procedimento, ponga tale studio a base di gara utilizzando quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa, con la richiesta agli operatori economici della presentazione del progetto preliminare, del piano economico-finanziario asseverato da una banca, della bozza di convenzione (contratto) e dell’indicazione dell’importo delle spese sostenute per la predisposizione dell’offerta (non superiore al 2,5% del valore dell’investimento). Il bando per l’affidamento in concessione, oltre a contenere i requisiti di qualificazione e tutti i criteri di valutazione, dovrà prevedere, da parte degli operatori economici, l’assunzione dell’impegno ad apportare al progetto preliminare ogni modifica connessa all’approvazione e l’accettazione della facoltà, riservata all’amministrazione, di interpellare gli altri concorrenti in graduatoria per l’affidamento del progetto preliminare modificato alle condizioni, eventualmente, non accettate dal proponente a cui sarà corrisposto il solo importo indicato in sede di gara relativo alle spese sostenute per la predisposizione della proposta. L’Amministrazione, alla scadenza del termine indicato nel bando, esamina le proposte, redige la graduatoria e nomina promotore l’operatore economico che ha presentato la migliore offerta che, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto alle spese indicate in sede di gara per la predisposizione della proposta, avrà l’onere di apportare al progetto preliminare tutte le modifiche necessarie per l’approvazione del progetto. A seguito dell’approvazione del progetto preliminare l’Amministrazione procede alla stipula della concessione con il promotore qualora lo stesso accetti le modifiche apportate. - Una seconda procedura prevede che l’Amministrazione aggiudicatrice proceda alla pubblicazione del bando di gara, sulla base dello studio di fattibilità precisando che l’individuazione della migliore offerta non comporta l’aggiudicazione all’operatore economico promotore, ma l’attribuzione allo stesso del diritto di subentrare, alle stesse condizioni offerte, al migliore offerente nella successiva procedura di gara espletata sulla base del progetto preliminare approvato. Lo svolgimento della procedura si articola, quindi, in due fasi: nella prima, previa pubblicazione del bando di gara, è individuata la migliore offerta e acquisito il progetto preliminare corrispondente a tale offerta. L’Amministrazione procede, quindi, all’approvazione del progetto preliminare apportando, a totale onere del proponente, ogni integrazione ed adeguamento ritenuti necessari. Il progetto preliminare così approvato è posto a base di una nuova gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il proponente ha la facoltà di adeguare la propria offerta a quella risultata migliore, previo rimborso al titolare delle spese sostenute per la partecipazione alla gara (sempre contenute nell’importo massimo del 2,5% del valore dell’investimento) aggiudicandosi la concessione. - Una terza procedura in base alla quale, in caso di inerzia dell’Amministrazione aggiudicatrice, gli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione possono presentare alle Amministrazioni aggiudicatrici, attraverso studi di fattibilità, proposte di interventi pubblici non inclusi nel Programma triennale. Tali proposte sono valutate entro 180 giorni dal ricevimento e, qualora ritenute valide, possono essere adottate e inserite nei Programmi senza che ai proponenti spetti alcun compenso per le spese sostenute, né riconoscimento di alcun diritto di prelazione. Inserite le opere nel Programma triennale si procede, quindi, all’affidamento utilizzando le già descritte procedure. 8.8 Procedura ristretta semplificata (art. 123). I lavori pubblici il cui importo complessivo a base di appalto è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 28 del Codice (oggi 5.000.000 euro), vengono affidati utilizzando le stesse procedure e gli stessi sistemi di aggiudicazione dei lavori sopra soglia, variando solo le modalità e termini di pubblicazione e le forme di pubblicità (paragrafo 2.9), nonché attraverso ulteriori due procedure quali la procedura ristretta semplificata utilizzabile per lavori pubblici di importo inferiore a 1.500.000,00 euro e la procedura in economia (art. 125) per i lavori pubblici di importo inferiore a 200.000 euro. La procedura ristretta semplificata consente all’Amministrazione aggiudicatrice di procedere all’aggiudicazione senza la pubblicazione del bando di gara invitando almeno 20 concorrenti qualificati in possesso dei requisiti in relazione alla tipologia e caratteristica dei lavori individuati tra gli operatori economici iscritti in un apposito elenco. Per la predisposizione dell’elenco, l’Amministrazione aggiudicatrice, entro il 30 novembre d’ogni anno, rende noto, tramite un avviso di preinformazione, l’elenco dei lavori che intende affidare con la procedura ristretta semplificata comunicando anche la data in cui sarà effettuato il sorteggio per l’ordine di iscrizione nell’elenco. Gli operatori economici interessati ad essere invitati entro il 15 dicembre successivo all’avviso, presentano la domanda d’iscrizione allegando l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 38 e 40 del Codice, tenendo conto di non poter essere iscritti nello stesso anno a più di trenta elenchi. L’Amministrazione aggiudicatrice, entro il 30 dicembre, provvede alla formazione dell’elenco iscrivendo tutti gli operatori economici la cui domanda sia regolare e nella data indicata nell’avviso procede, con sorteggio pubblico, ad individuare l’ordine d’iscrizione da cui inizierà la rotazione. 8.9 procedura in economia E’ una procedura negoziata, utilizzata per interventi urgenti, non programmabili, di limitata entità e importo complessivo inferiore a 200.000 euro, effettuata dal Responsabile del procedimento previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice. La realizzazione dei lavori in economia può avvenire sia in amministrazione diretta, quando l’importo dei lavori non supera i 50.000 euro, che mediante cottimo fiduciario. In amministrazione diretta il Responsabile del procedimento gestisce direttamente la realizzazione dell’intervento, acquista i materiali e mezzi d’opera occorrenti e, con il personale dipendente dell’amministrazione o temporaneamente assunto, esegue i lavori; con il cottimo fiduciario la realizzazione delle opere è affidata invece ad un operatore economico esterno all’Amministrazione. Le Amministrazioni aggiudicatrici,con apposito provvedimento, individuano i lavori eseguibili in economia nell’ambito delle macro tipologie indicate dalla norma (art. 125, comma 6) e nell’elenco annuale allegato al Programma triennale inseriscono, per quanto preventivabile, l’elenco di lavori in economia con la relativa previsione economica. Per gli interventi in economia, compresi tra 40.000 e 200.000 euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi posti a base del Codice, previa gara informale, espletata dal Responsabile del procedimento, per l’individuazione della migliore offerta tra almeno 5 operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione mentre per lavori di importo inferiore ai 40.000 euro è ammesso l’affidamento diretto senza indagine di mercato. 9 Il bando e il disciplinare di gara – i Requisiti degli operatori economici per i contratti pubblici Le procedure e i sistemi per l’appalto dei servizi di ingegneria e di architettura e dei lavori pubblici nonché per le forniture si svolgono con le medesime regole, codificate dal Codice, che sono recepite nei bandi e nei disciplinari di gara per quanto attiene alle modalità, ai termini e alle forme di pubblicità in relazione all’importo complessivo a base di gara e all’oggetto del contratto (art. 28 del Codice) che si intende stipulare. 9.1 Le soglie Per quanto attiene alle forme di pubblicità e tempi di pubblicazione, la prima verifica da effettuare, per lo svolgimento della procedura di gara, consiste nell’accertamento della rilevanza comunitaria del contratto sulla base di soglie, periodicamente aggiornate dalla Comunità Europea con appositi atti regolamentari, il cui recepimento nelle norme nazionali è obbligatorio per tutti gli Stati membri. Attualmente le soglie di rilevanza comunitaria,a decorrere dal 1 gennaio 2014 (Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013) sono state all’attualità fissate in: 134.000 euro per gli appalti pubblici di servizi e di forniture aggiudicati da amministrazioni statali; 207.000 euro per gli appalti pubblici di servizi e di forniture aggiudicati dalle altre stazioni appaltanti; 5.186.000 euro per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici aggiudicati da tutte le Amministrazioni aggiudicatrici e dai soggetti tenuti all’applicazione del Codice. Assume particolare rilevanza in tutta la procedura di gara la corretta individuazione, da parte del Responsabile del procedimento, dell’importo a base di appalto, in quanto un'errata indicazione o un artificioso frazionamento di tale importo può provocare l’annullamento della procedura stessa e, nel caso di sottrazione alle forme di pubblicità di rilevanza comunitaria, l’attivazione da parte della Comunità di una procedura di infrazione con possibile condanna dello Stato interessato. A tal fine l’art. 29 del Codice indica, dettagliatamente, le modalità e i termini da utilizzare per la determinazione dell’importo a base d’appalto e, con riferimento ai lavori pubblici , in particolare, il comma 7, precisa le modalità da adottare per gli interventi suddivisi per lotti funzionali, in quanto questa tipologia di appalto, è spesso utilizzata dalle Amministrazioni aggiudicatrici,ed è quella a maggiore rischio di errore. 9.2 I requisiti di qualificazione Individuate le modalità e i termini della procedura di gara, il Responsabile del procedimento, in relazione alle caratteristiche e alla tipologia dei lavori oggetto di appalto, predispone il bando e il disciplinare di gara che sono approvati e resi esecutivi con apposito atto amministrativo (determinazione o decreto dirigenziale). 9.3 La determina a contrarre (art. 11, comma 2) E’ l’atto conclusivo della fase progettuale dell’opera pubblica e l’attivazione della fase di aggiudicazione per l’individuazione dell’operatore economico che realizzerà i lavori. I soggetti ammessi a partecipare agli appalti pubblici di lavori sono gli operatori economici singoli, associati o consorziati nelle forme previste dall’ordinamento italiano o comunitario (art. 34-37) in possesso dei requisiti di qualificazione indicati nel bando e nel disciplinare di gara. La partecipazione alla gara degli operatori economici in forma associata con la somma dei requisiti di qualificazione, amplia il mercato e permette la crescita tecnica e strutturale degli operatori stessi. Per evitare che l'insieme dei requisiti di qualificazione dei singoli sia troppo frazionato e che gli operatori associati abbiano tutti caratteristiche tecniche ed economiche sottodimensionate in relazione all’entità e alle caratteristiche dei lavori, la percentuale minima di qualificazione dei singoli associati non può essere inferiore ad un quinto dell’importo della categoria prevalente a base di gara. Tali limitazioni e vincoli alla partecipazione sono indicati nel bando e nel disciplinare di gara con riferimento, per i lavori pubblici, alle classifiche (importo) e alle categorie (tipologia e caratteristica dei lavori) stabilite dal Regolamento. La qualificazione ad eseguire i lavori pubblici, per tutti gli interventi superiori ai 150.000 euro, è conseguita dagli operatori economici tramite la dimostrazione della capacità di svolgere, in proprio o con qualsiasi altro mezzo, l’attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere fino all’ultimazione degli interventi e di coordinare le attività connesse tecniche, finanziarie e gestionali nel rispetto di tutte le norme che disciplinano i lavori pubblici. Per i lavori di importo inferiore ai 150.000 euro i requisiti di qualificazione degli operatori economici vengono accertati in sede di gara attraverso una documentazione che attesti l’esecuzione, nel quinquennio ovvero, fino al 31 dicembre 2015 (art. 26, comma 2 del decreto-legge n. 69/2013) ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando , di lavori di importo pari a quelli a base d’appalto e, nel medesimo periodo, dei costi per il personale dipendente non inferiori al 15% dell’importo stesso. L’accertamento dei requisiti di qualificazione per i lavori di importo superiore ai 150.000 euro è effettuato da organismi di diritto privato di attestazione (SOA) autorizzati dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che accertano, attraverso verifiche documentali e ispezioni, la qualificazione degli operatori economici rilasciando apposita attestazione, soggetta a periodica revisione, nella quale sono indicate le categorie e le relative classifiche di qualificazione. La qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori rientranti in tale categoria nei limiti della classifica indicata nell’attestato incrementata di un quinto. Il Regolamento individua 10 classifiche riferite agli importi, 13 categorie di opere generali e 38 categorie di opere specializzate ed in relazione alle caratteristiche, alla tipologia e all’importo dei lavori nel bando e nel disciplinare di gara il Responsabile del procedimento individua, sulla base delle indicazioni del Capitolato speciale d’appalto, allegato al progetto a base di gara, la categoria di opere generali prevalente, che corrisponde a quella che presenta l’importo più elevato tra le categorie costituenti l’intervento, e la relativa classifica e, ove presenti, le ulteriori categorie generali o specializzate con le relative classifiche che sono tutte subappaltabili o scorporabili. Le classifiche delle categorie sono così articolate: • I fino a euro 258.000,00 • II fino a euro 516.000,00 • III fino a euro 1.033.000,00 • III bis fino a euro 1.500.000,00 • IV fino a euro 2.582.000,00 • IV bis fino a euro 3.500.000,00 • V fino a euro 5.165.000,00 • VI fino a euro 10.329.000,00 • VII fino a euro 15.494.000,00 • VIII oltre euro 15.494.000,00 (convenzionalmente pari a euro 20.658.000,00). Oltre tale importo in sede di gara occorre certificare di aver svolto una cifra di affari non inferiore a tre volte l’importo a base d’appalto. Le categorie delle opere generali, individuate con l’acronimo OG sinteticamente sono: OG1 Edifici civili e industriali OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela OG3 Strade,autostrade,ponti,viadotti,ferrovie,metropolitane OG4 Opere d’arte nel sottosuolo OG5 Dighe OG6 Acquedotti,gasdotti,oleodotti,opere d’irrigazione di evacuazione OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio OG8 Opere fluviali di difesa,di sistemazione idraulica e di bonifica OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica OG10 Impianti per la trasformazione di energia e per la distribuzione di energia e di illuminazione pubblica OG11 Impianti tecnologici OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale OG13 Opere di ingegneria naturalistica Le opere di categorie specializzate,individuate con l’acronimo OS , sinteticamente, sono: OS 1 Lavori in terra OS 2A Superfici decorate di beni immobili e mobili tutelate OS 2B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario OS 3 Impianti idrico-sanitari OS 4 Impianti elettromeccanici e trasportatori OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione OS 6 Finiture e opere in legno, plastica,metallo,vetro OS 7 Opere di finitura edili OS 8 Opere di impermeabilizzazione OS 9 Impianti sicurezza traffico luminosi OS 10 Segnaletica stradale non luminosa OS 11 Dispositivi strutturali speciali OS 12 A Barriere stradali di sicurezza OS 12 B Barriere paramassi e fermaneve OS 13 Strutture prefabbricata in C.A. OS 14 Impianti smaltimento e recupero rifiuti OS 15 Pulizia acque marine, lacustri,fluviali OS 16 Impianti produzione energia OS 17 Impianti telefonia OS 18 A Componenti strutturali in acciaio OS 18 B Componenti per facciate continue OS 19 Reti di telecomunicazione OS 20 Rilevamenti topografici OS 21 Opere strutturali speciali OS 22 Impianti potabilizzazione e depurazione OS 23 Demolizione opere OS 24 Verde e arredo urbano OS 25 Scavi archeologici OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali OS 27 Impianti trazione elettrica OS 28 Impianti termici e di condizionamento OS 29 Armamento ferroviario OS 30 Impianti elettrici interni OS 31 Impianti per la mobilità sospesa OS 32 Strutture in legno OS 33 Coperture speciali OS 34 Barriere antirumore OS 35 Interventi a basso impatto ambientale. Negli art. 36-37del Codice sono indicate le forme di qualificazione dei Consorzi stabili, dei Consorzi ordinari e dei raggruppamenti temporanei suddivisi questi ultimi in raggruppamenti di tipo verticale o di tipo orizzontale (art. 37, comma 1) e le modalità di presentazione dell’offerta da parte dei soggetti che si presentano in forma associata. L’operatore economico singolo può partecipare a di gara qualora sia in possesso della qualificazione relativa alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori a base d’appalto ovvero sia in possesso dei singoli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili (specializzate). Gli operatori economici che partecipano alla gara in Associazione Temporanea di imprese (ATI) o in consorzio di tipo orizzontale devono possedere i requisiti di qualificazione così articolati: la “mandataria” (capogruppo) almeno il 40% dell’importo totale dei lavori a base d’appalto riferito alla categoria prevalente; le mandanti o altre imprese consorziate, ognuna, almeno il 10% dell’importo totale dei lavori a base d’appalto riferito alla categoria prevalente. Nel caso di Associazione Temporanea o consorzio di tipo verticale i requisiti di qualificazione sono posseduti dalla mandataria (capogruppo) per la categoria prevalente e relativa classifica,indicata nel bando di gara, e dalle mandanti per le categorie specializzate e relative classifiche fino alla concorrenza dell’importo totale dei lavori a base d’appalto. Per consentire all’Amministrazione aggiudicatrice di avere un unico interlocutore per tutta la durata dell’appalto, gli operatori economici riuniti risultati aggiudicatari devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi detto “mandatario” che deve possedere almeno il 40% dei requisiti di qualificazione della categoria prevalente e assume la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti dell'Amministrazione (art. 37, commi 14 e 16). Per i lavori pubblici l’attestato rilasciato dagli Organismi di attestazione consente, in sede di gara, di accertare il possesso dei requisiti tecnici, economici e professionali necessari per l’esecuzione dell’opera senza ulteriore documentazione o certificazione. Il possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38) per gli appalti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria, sono attestati in sede di gara da ogni singolo operatore economico mediante dichiarazione sostitutiva. I requisiti di ordine generale dell’operatore economico, che è risultato aggiudicatario provvisorio, oggetto di dichiarazione sostitutiva in sede di gara, vengono verificati dall’Amministrazione aggiudicatrice (art. 11, comma 5 e art. 48, comma 2) che procede, nel caso di falsa dichiarazione, all’esclusione dalla graduatoria, all’escussione della cauzione provvisoria prestata a garanzia dell’offerta e alla segnalazione all’Autorità di vigilanza per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 6 comma 11 del Codice (sanzione amministrativa e sospensione di un anno dalle procedure di gara per lavori pubblici). Nel bando e nel disciplinare di gara che costituiscono una legge speciale di riferimento della procedura di appalto, il Responsabile del procedimento indica la sede di svolgimento dei lavori e le principali caratteristiche degli stessi, l’importo complessivo delle opere, scorporando i soli costi della sicurezza non soggetti a ribasso, i requisiti di ordine generale e i requisiti di qualificazione che devono essere posseduti dagli operatori economici, il criterio di aggiudicazione, gli eventuali limiti al subappalto e all’avvalimento, il termine di presentazione delle offerte (luogo, data. ora) e la data di apertura in seduta pubblica delle offerte, nonché ogni informazione complementare ai partecipanti sulle modalità di presentazione dell’offerta e di svolgimento della gara. Tutte le suddette informazioni sono, in forma sintetica, riportate nel bando di gara con riferimento ai corrispondenti punti del disciplinare, mentre in questo ultimo sono dettagliatamente precisati tutti i termini, le forme e le modalità di presentazione dell’offerta e di svolgimento delle procedure di appalto e fornite le informazioni complementari utili alla formulazione dell’offerta. Avvalimento Di recentissima introduzione, nel quadro normativo dei lavori pubblici è l’istituto dell’avvalimento (art. 49) che consente all’operatore economico di partecipare alla procedura di gara avvalendosi per la qualificazione, dei requisiti di un altro soggetto, denominato impresa ausiliaria, che si obbliga in sede di gara con apposita dichiarazione nei confronti del concorrente e dell’Amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione tutte le risorse umane e tecniche necessarie per l’esecuzione dei lavori. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice. Per i lavori il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria generale o specializzata per cui la relativa classifica deve corrispondente a quella stabilita nel bando di gara. Il Certificato di esecuzione dei lavori è rilasciato all’operatore economico che ha partecipato alla procedura concorsuale ed ha stipulato il contratto con l’Amministrazione aggiudicatrice e può essere rilasciato all’impresa ausiliaria qualora assuma il ruolo di subappaltatore (art. 118) nell’ambito del lavoro, previa dichiarazione in sede di gara. L’introduzione, in Italia, dell’istituto dell’avvalimento derivante dalla Direttiva CE 18/2004 non è stata, e non è, di facile assimilazione, né da parte degli operatori economici, né delle Amministrazioni aggiudicatrici, abituate, queste ultime, alla coincidenza tra il titolare del contratto e l’esecutore ed al puntuale accertamento dei requisiti di qualificazione di tale soggetto. Le stesse limitazioni imposte nella normativa italiana sui lavori pubblici all’utilizzo del subappalto ( art. 118) sono difficilmente compatibili con l’istituto dell’avvalimento considerato, peraltro, quanto enunciato al comma 1 del citato art. 118: “I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente Codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere...comprese nel contratto”. Tale asserzione è difficilmente compatibile con la possibilità, consentita con l’avvalimento, di eseguire le opere previste in contratto con mezzi, personale e tecnologie di un soggetto terzo. 9.4 Pubblicità delle procedure di appalto avvisi e bandi La pubblicità del bando e disciplinare di gara si diversifica in relazione dell’importo (soglie) sia per quanto attiene ai modi che ai termini minimi per la presentazione delle offerte. 9.4.1 Avviso di preinformazione (art. 63) consiste in una comunicazione sintetica con cui l’Amministrazione aggiudicatrice annuncia che entro un determinato periodo di tempo (non inferiore a 52 giorni e non superiore a 12 mesi) procederà alla pubblicazione del bando di gara relativo al lavoro pubblico indicato nell’avviso stesso. L’avviso di preinformazione consente di ridurre i termini di ricezione delle offerte a decorrere dalla pubblicazione del bando di gara. Per i lavori di rilevanza comunitaria l’avviso o bando di gara sono inviati, (art. 66), alla Commissione Europea che provvede alla pubblicazione sulla Gazzetta europea entro 5 giorni dall’invio, qualora trasmessi in via elettronica, ed entro 12 giorni per le trasmissioni in altra forma, dando comunicazione all’Amministrazione aggiudicatrice. Con l’indicazione della data di trasmissione alla Commissione Europea le Amministrazioni pubblicano sul profilo del committente e trasmettono l’avviso o il bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) che, entro il 6° giorno lavorativo dal ricevimento, provvede alla pubblicazione. Entro 2 giorni lavorativi, dalla pubblicazione sulla Gazzetta il medesimo avviso o bando di gara viene pubblicato sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e su quello dell’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dopo 12 giorni o 5 , nell’eventualità che ricorrano condizioni d’urgenza, dall’invio alla Commissione Europea l’avviso o bando di gara è pubblicato per estratto su almeno 2 quotidiani a tiratura nazionale e 2 quotidiani a diffusione locale, nel luogo ove si svolgeranno i lavori. Nessun avviso o bando può essere reso pubblico prima dell’invio alla Commissione Europea o della pubblicazione sul profilo del committente. Per i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea (art. 122, comma 5) e superiore ai 500.000 euro, le Amministrazioni aggiudicatrici, pubblicano l’avviso o il bando di gara sul profilo del committente e sulla Gazzetta Ufficiale e, non oltre 2 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e su quello dell’Osservatorio con gli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta stessa. Non oltre 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione sulla Gazzetta, l’avviso o il bando di gara, è pubblicato su n.1 giornale quotidiano a diffusione nazionale e n. 1 giornale a diffusione locale ove hanno luogo i lavori. Per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro, l’avviso o il bando è pubblicato nell’Albo pretorio del Comune dove hanno luogo i lavori, sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e su quello dell’Osservatorio con l’indicazione della data di pubblicazione all’Albo pretorio. 9.4.2 Termini delle procedure di appalto In relazione alle procedure d’appalto utilizzate, alle modalità di pubblicazione e ai criteri di selezione indicati nel bando sono stabiliti, a prescindere dall’importo dei lavori, i termini minimi per la presentazione dell’offerta da parte degli operatori economici (art. 70) tenendo conto che, in relazione alla tipologia del lavoro, il Responsabile del procedimento deve concedere un maggiore tempo in quanto un termine non rapportato alle caratteristiche dell’offerta può provocare l’annullamento della procedura o richieste di proroga da parte dei concorrenti con conseguente pubblicazione, con le medesime modalità del bando, dell’avviso relativo alla fissazione del nuovo termine. Nelle procedure aperte il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 52 giorni dalla data di trasmissione del bando e pubblicazione sul profilo del committente, mentre nelle procedure ristrette il termine per la ricezione delle domande di invito non può essere inferiore a 37 giorni e la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 40 giorni dalla data dell’invito. Nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo il termine minimo per la ricezione delle domande non può essere inferiore a 37 giorni come per le procedure ristrette ma il tempo per la presentazione dell’offerta può essere ridotto a 20 giorni, sempre facendo attenzione a commisurare tale termine alle caratteristiche e tipologia del lavoro. In tutte le procedure, sia aperte che ristrette o negoziate, ove l’oggetto del contratto e dell’appalto attribuisca all’operatore economico la redazione della progettazione, il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 60 giorni, per il progetto esecutivo, e a 80 giorni, per il progetto definitivo, dalla data di trasmissione del bando o dalla data della lettera d’invito. Qualora sia stato pubblicato dall’Amministrazione aggiudicatrice, almeno 52 giorni prima e non oltre 12 mesi dal bando di gara, un avviso di preinformazione, i termini per la presentazione dell’offerta possono essere ridotti a 36 giorni, per la procedura aperta, a 22 giorni, per la procedura ristretta per la richiesta di invito, e a 50 giorni nell’eventualità dell’affidamento della progettazione. Quando sussistono condizioni d’urgenza,esplicitate nel bando di gara e nella determina a contrarre, non derivanti da cause imputabili ad inerzia dell’amministrazione aggiudicatrice, nelle procedure ristrette o negoziate il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, , può essere ridotto a 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale, mentre il termine per la presentazione dell’offerta può essere ridotto ,dalla data della lettera d’invito, a 10 giorni ovvero a 30 giorni qualora sia affidata la progettazione esecutiva rimanendo immutati i termini per la progettazione definitiva. Per i lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e superiori a 500.000 euro i termini minimi per la presentazione delle offerte sono stabiliti (art. 122, comma 6) in 26 giorni per le procedure aperte e in 15 giorni nelle procedure ristrette per la ricezione della domanda di partecipazione, entrambi, decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso o del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale. Per le procedure ristrette il termine minimo per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 20 giorni decorrenti dalla data della lettera d’invito. Qualora l’oggetto dell’appalto e del contratto comprenda la progettazione esecutiva, il termine per la presentazione delle offerte, sia per la procedura aperta, che per la procedura ristretta, non può essere inferiore a 40 giorni per il progetto esecutivo e a 60 giorni per il progetto definitivo, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla lettera d’invito. Per le procedure negoziate e nel dialogo competitivo il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 10 giorni dalla lettera d’invito. Le condizioni d’urgenza consentono di ridurre, per le procedure ristrette e per le procedure negoziate previo bando di gara, i tempi di ricezione delle domande di invito a giorni 15 e il termine per la presentazione delle offerte a giorni 10 o 30 qualora il contratto comprenda la progettazione esecutiva. Con la pubblicazione dell’avviso di preinformazione il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 e a 11 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o da quella della lettera d’invito. Nel bando e nel disciplinare di gara dev'essere indicato il luogo e l'orario per ritirare la documentazione tecnica ed amministrativa relativa alla gara. Qualsiasi ritardo, documentato, nell’acquisizione di tale documentazione da parte dei richiedenti comporta, su istanza degli stessi, la concessione di una proroga dei termini. 9.5 Garanzie a corredo dell’offerta Nel bando e nel disciplinare di gara deve essere indicato dal Responsabile del procedimento l’importo della cauzione (2% dell’importo dei lavori a base di gara, art. 75 del Codice) che l’offerente deve prestare a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice a garanzia dell’offerta, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1957, comma 2 del Codice Civile) e l’operatività della garanzia stessa a semplice richiesta dell’amministrazione. La cauzione in sede di gara (definita usualmente provvisoria) serve a garantire l’impegno dell’offerente, in caso di aggiudicazione, alla sottoscrizione del contratto e a prestare la cauzione definitiva, il cui importo è anch’esso indicato nel bando di gara. La cauzione predetta deve avere una validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo diverso maggiore termine indicato nel bando di gara, ed è escussa dall’Amministrazione oltre che nel caso di mancata sottoscrizione del contratto, anche nell’eventualità che dalle verifiche effettuate, sulle dichiarazioni rese in sede di gara dall’offerente presunto aggiudicatario provvisorio (art. 48, comma 2) risulti che lo stesso abbia reso falsa dichiarazione. Effettuate le verifiche, l’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva ed entro 60 giorni l’Amministrazione aggiudicatrice provvede alla stipula del Contratto (art.li 11 e 12) previa costituzione da parte dell’operatore economico della cauzione definitiva attraverso una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo del contratto (art. 113) che copre gli eventuali oneri derivanti dal mancato adempimento da parte dell’Appaltatore. L’importo della garanzia fideiussoria è svincolato progressivamente in relazione all’avanzamento dei lavori fino al 75% dell’importo iniziale mentre il residuo 25% resta vincolato fino al collaudo provvisorio. L’importo della cauzione definitiva è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono i punti eccedenti il ribasso del 10% e di due punti per ogni punto eccedente il ribasso del 20%. L’Appaltatore, oltre alla costituzione della cauzione definitiva a garanzia del regolare svolgimento del contratto stipulato, deve sottoscrivere una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi connessi all’esecuzione dei lavori e che comprenda, anche, la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. Con Decreto del 1 dicembre 2000, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha individuato in 10 milioni di euro l’importo dei lavori per i quali l’Appaltatore, a decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, deve stipulare una polizza indennitaria decennale e una polizza di responsabilità civile verso terzi di pari durata a copertura di gravi difetti costruttivi. Per i lavori pubblici di importo superiore ai 100 milioni di euro è prevista dal Codice l’istituzione di un sistema di garanzia globale. 9.6 Criteri di selezione delle offerte In relazione alla tipologia del lavoro e alle sue caratteristiche, il Responsabile del procedimento individua nel bando e nel disciplinare di gara e, eventualmente, nell’avviso di preinformazione, il criterio con cui si procederà all’individuazione della migliore offerta. Nel Codice sono previsti (art. 80) due distinti criteri: il criterio del prezzo più basso rispetto all’importo a base di gara; il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Adottando per l’aggiudicazione il criterio del prezzo più basso nel bando e nel disciplinare di gara deve essere precisata la modalità di formulazione dell’offerta economica con riferimento alle modalità di pagamento dei lavori da parte dell’amministrazione. Per i lavori e contratti “a misura” il prezzo più basso è formulato dagli offerenti mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi allegato al progetto a base di gara ovvero attraverso offerta a prezzi unitari per ogni voce del computo metrico estimativo indicata nel modulo offerta predisposto dal Responsabile del procedimento. Per i lavori e contratti “a corpo” il prezzo più basso è formulato dagli offerenti mediante ribasso percentuale sull’importo complessivo a base di gara, esclusi gli oneri per la sicurezza, ovvero mediante un’offerta di prezzo unitaria. Per i lavori e contratti il cui corrispettivo è stabilito, parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è formulato unicamente mediante offerta a prezzi unitari per ogni voce indicata nel modulo offerta predisposto dal Responsabile del procedimento. L’aggiudicatario provvisorio viene individuato, in seduta pubblica, previa apertura della busta contenente l’offerta economica, nell’operatore economico che ha presentato l’offerta più bassa rispetto all’importo a base d’appalto, previa verifica dell’anomalia dell’offerta stessa da parte del responsabile del procedimento (art. 86). L’individuazione delle offerte presunte anomale (art. 86, comma 1), quando si utilizza il criterio del prezzo più basso, assume particolare rilevanza per evitare che una scorretta concorrenza esponga l’Amministrazione aggiudicatrice ad una cattiva esecuzione delle opere e all’instaurarsi di contenzioso con l’aggiudicatario. A tal fine l’Amministrazione valuta la congruità di tutte le offerte (art. 87), iniziando dall’aggiudicatario provvisorio, che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica di tutte quelle ammesse, escludendo da tale media il 10% arrotondato all’unità delle maggiori e delle minori offerte,incrementata dello scarto medio aritmetico di tutti i ribassi che superano tale media. Per consentire la verifica della congruità dei prezzi offerti (art.86 comma 5) nel bando di gara il Responsabile del procedimento deve richiedere agli operatori economici di presentare, con l’offerta, la documentazione idonea a giustificare i prezzi offerti per tutte le voci che concorrono alla formazione dell’importo a base di gara. Per gli interventi inferiori a 1.000.000 di euro (art.122, comma 9) da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, il bando di gara può prevedere l’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio nell’operatore economico che si avvicina di più,per difetto, alla soglia di anomalia calcolata ai sensi del citato art.86, comma1 del Codice senza verifica della congruità dell’offerta e in tal caso si può omettere nel bando di gara la richiesta dei giustificativi dei prezzi offerti. Si riportano, di seguito, due esempi di individuazione di offerte anormalmente basse con il criterio del massimo ribasso. Esempio 1 Il calcolo si basa su due medie distinte. La prima media si effettuata su tutte le offerte ammesse con esclusione delle cosiddette “ali”. Si procede ordinando le offerte in ordine decrescente, dalla più alta, alla più bassa, quindi, si esclude il 10% arrotondato all’unità superiore delle offerte più alte e di quelle più basse nel seguente modo: 25 offerte ammesse: 31,000% - 29,505% - 28,450% - 28,440% - 28,400% - 28,350% - 28,300% - 28,250% 28,150% - 27,540% - 27,470% - 26,420% - 25,630% - 24,150% - 23,250% - 22,150% 21,560% - 21,475% - 19,359% - 18,258% - 9,605% - 8,540% - 8,405% - 7,645% 5,535%. Si eliminano le 3 offerte più alte e le 3 offerte più basse (evidenziate in grassetto); restano 19 offerte e si procede alla relativa somma: (28,440% + 28,400% + 28,350% + 28,300% + 28,250% + 28,150% + 27,540% + 27,470% 26,420% + 25,630% + 24,150% + 23,250% + 22,150% + 21,560% + 21,475% + 19,359% 18,258% + 9,605% + 8,540%) = 445,297% Si procede quindi alla determinazione della 1°media: (445,297% : 19 ) = 23,437% La seconda media, denominata “la media degli scarti”, si calcola individuando rispetto alla graduatoria originale depurata delle “ali” tutte le offerte che presentano un ribasso maggiore della prima media individuata: 1°media individuata: 23,437% - ribassi superiori: 28,440% - 28,400% - 28,350% - 28,300% - 28,250% 28,150%- 27,540% - 27,470% - 26,420% - 25,630% - 24,150% Calcolo della differenza di ribasso: 1 - 28,440% - 23,437%= 5,003% 2 - 28,400% - 23,437%= 4,963% 3 - 28,350% - 23,437%= 4,913% 4 - 28,300% - 23,437%= 4,863% 5 - 28,250% - 23,437%= 4,813% 6 - 28,150% - 23,437%= 4.713% 7 - 27,540% - 23,437%= 4,103% 8 - 27,470% - 23,437%= 4,033% 9 - 26,420% - 23,437%= 2.983% 10 - 25,630% - 23,437%= 2,193% 11 - 24,150% - 23,437%= 0,713% Somma scarti = 43,293% Si procede, quindi, alla determinazione della 2° media : 43,293% : 11 = 3,936% Si conclude il procedimento con la somma delle due medie: (1°media ) 23,437%+(2° media) 3,936% = Soglia anomalia 27,373% Offerte anomale da verificare: 28,440% - 28,400% - 28,350% - 28,300% - 28,250% - 28,150% - 27,540% 27,470% - 1° offerta non anomala: 26,420% Esempio 2 Il calcolo si basa su due medie distinte: la prima media si effettuata su tutte le offerte ammesse con esclusione delle cosiddette “ali”. Si procede ordinando le offerte in ordine decrescente dalla più alta alla più bassa quindi, si esclude il 10% arrotondato all’unità superiore delle offerte più alte e di quelle più basse nel seguente modo: 32 offerte ammesse: 34,570% - 32,690% - 31,568% - 30,452% - 28,450% - 27,680% - 25,456% - 22,456% - 20,980%- 20,573% - 19,759% - 18,670% - 17,570% - 16,870% - 16,790% - 16,350% - 15,906% - 15,540% - 15,370% - 14,690% - 10,578% - 10,348% - 8,530% - 8,608% - 8,505% - 7,675% - 7,400% - 6,048% - 4,308% 2,540% - 2,350% - 2,158% Si eliminano le 4 offerte più alte e le 4 offerte più basse (evidenziate in grassetto) restano 24 offerte e si procede alla somma: ( 28,450% + 27,680% + 25,456% + 22,456% + 20,980% + 20,573% + 19,759% + 18,670% + 17,570% + 16,870% + 16,790% + 16,350% + 15,906% + 15,540% + 15,370% + 14,690% + 10,578% + 10,348% + 8,530% + 8,608% + 8,505% + 7,675% + 7,400% + 6,048%) = 380,802% Si procede alla determinazione della 1° media: (380,802% : 24 ) = 15,866% La seconda media denominata “la media degli scarti” si calcola individuando rispetto alla graduatoria originale depurata delle “ali” tutte le offerte che presentano un ribasso maggiore della prima media individuata : 1°media individuata 15,866% - Ribassi superiori: 28,450% - 27,680% - 25,456% - 22,456% - 20,980% - 20,573% - 19,759% - 18,670%- 17,570% - 16,870% - 16,790% - 16,350% - 15,906% Calcolo della differenza di ribasso: 1 - 28,450% - 15,866% = 12,584% 2 - 27,680% - 15,866% = 11,814% 3 - 25,456% - 15,866% = 9,590% 4 - 22,456% - 15,866% = 6,590% 5 - 20,980% - 15,866% = 5,114% 6 - 20,573% - 15,866% = 4,707% 7 - 19,759% - 15,866% = 3,893% 8 - 18,670% - 15,866% = 2,804% 9 - 17,570% - 15,866% = 1,704% 10 - 16,870% - 15,866% = 1,004% 11 - 16,790% - 15,866% = 0,924% 12 - 16,350% - 15,866% = 0,484% 13 - 15,906% - 15,866% = 0,040% Somma scarti = 61,252% Si procede, quindi, alla determinazione della 2° media : 61,252% : 13 = 4,712% Si conclude il procedimento con la somma delle due medie: (1°media)15,866% +( 2°media)4,712% = Soglia anomalia 20,578% offerte anomale da verificare: 28,450% - 27,680% -25,456% - 22,456% - 20,980% -1°offerta non anomala: 20,573% Per procedere all’aggiudicazione definitiva il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 87 del Codice, attraverso le analisi e le documentazioni presentate in sede di offerta dall’operatore economico, procede alla verifica della congruità dell’offerta iniziando dall’aggiudicatario provvisorio (nel 1° esempio aggiudicatario provvisorio risulta l’operatore che ha offerto il ribasso del 28,44% e nel 2° esempio quello che ha offerto il ribasso del 28,45%) proseguendo la verifica sulle successive offerte fino ad individuare la prima offerta non anomala (art. 88, comma 7,del Codice). Per i lavori di importo inferiore ad un milione di euro, ai sensi dell’art. 122, comma 9 del Codice, si può prevedere nel bando, qualora le offerte siano superiori a 10, di adottare, per l’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio, l’esclusione automatica senza procedere alla verifica della congruità dell’offerta (nel 1° esempio l’aggiudicatario provvisorio è l’operatore che ha offerto il ribasso del 26,420%, nel 2°esempio quello che ha offerto il ribasso del 20,573%). Tale procedura fino al 31.12.2013 può essere utilizzata in via transitoria per tutti gli appalti di lavori ed opere inferiori alla soglio di rilevanza comunitaria (euro 5.000.000,00) Utilizzando per l’aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel bando e nel disciplinare di gara vengono indicati gli elementi di valutazione (prezzo, qualità dei materiali migliorativi, pregio tecnico,miglioramenti funzionali, estetici, tempo, assistenza e manutenzione,ecc.) attribuendo a ciascuno un punteggio massimo ponderale rapportato all’unità ed il metodo a cui si dovrà attenere la Commissione giudicatrice (art. 84) per assegnare, in seduta riservata, ad ogni singolo elemento oggetto di valutazione tecnica, il punteggio compreso tra il minimo ed il massimo stabilito nel bando. Ultimata la valutazione tecnica, in una o più sedute riservate di cui vengono redatti appositi verbali, la Commissione procede, nell’ultima seduta, a sommare i punteggi attribuiti ad ogni offerta redigendo la graduatoria. Previa comunicazione a tutti i concorrenti, in seduta pubblica, si procede, all’apertura della busta contenente l’elemento prezzo (offerta economica formulata con le stesse modalità utilizzate per il criterio del prezzo più basso anche se di norma si utilizza il corrispettivo a corpo) a cui viene attribuito un punteggio compreso tra il minimo e il massimo stabilito per tale elemento nel bando di gara. La sommatoria del punteggio relativo all’offerta tecnica e del punteggio relativo all’offerta economica consente di individuare, in seduta pubblica, l’aggiudicatario provvisorio della gara nell’operatore economico che ha conseguito il punteggio più alto, previa verifica da parte del Responsabile del procedimento dell’anomalia dell’offerta (art. 86, comma 2 del Codice) che si verifica solo nell’eventualità che sia la somma del punteggi di valutazione tecnica, che il punteggio di valutazione economica, siano entrambi superiori o pari ai quattro quinti del punteggio massimo previsto nel bando Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene utilizzato per gli interventi pubblici le cui caratteristiche tecniche e funzionali sono suscettibili di miglioramenti qualitativi, organizzativi e tecnologici apportabili da parte degli operatori economici attraverso la propria professionalità ed esperienza, con la proposizione di soluzioni che, a parità di costo complessivo,ottimizzino l’intervento stesso. Si tratta di un criterio di aggiudicazione complesso suddiviso nei seguenti sub-procedimenti: individuazione nel progetto degli elementi migliorabili senza apportare modifiche sostanziali all’intervento e indicazione nel bando di gara di tutti gli elementi di valutazione e relativi punteggi e dei criteri di assegnazione; verifica dei requisiti di qualificazione comune anche al criterio del prezzo più basso; nomina dei 3 o 5 componenti la Commissione aggiudicatrice con apposito atto (determinazione dirigenziale o decreto) con particolare attenzione alla qualificazione dei soggetti in relazione all’oggetto dell’appalto e alle possibili cause di incompatibilità dei soggetti prescelti; valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata da parte della Commissione in collegio perfetto (tutti presenti) con la redazione dei verbali di ogni seduta e attribuzione dei relativi punteggi; convocazione di tutti i concorrenti per l’apertura, in sede pubblica, dell’offerta relativa all’elemento prezzo e attribuzione del relativo punteggio; sommatoria del punteggio economico e tecnico, graduatoria e individuazione dell’aggiudicatario provvisorio. In relazione alle modalità di svolgimento della procedura di gara e alla presenza dei sopra indicati di adempimenti ognuno dei quali, se non correttamente eseguito, può comportare l’annullamento della procedura stessa. Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è utilizzato prevalentemente per gli appalti di servizi di ingegneria e per l’affidamento di interventi complessi ponendo a base di gara il progetto definitivo o preliminare, con l’affidamento all’operatore economico aggiudicatario della redazione del progetto di livello successivo, che sarà integrato con le migliorie tecniche offerte in sede di gara. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’individuazione dell’offerta anomala non avviene tramite medie, ma attraverso un calcolo matematico che si applica agli elementi di valutazione con riferimento al punteggio relativo all’elemento prezzo e alla sommatoria dei punteggi di tutti i rimanenti elementi di valutazione. L'offerta è dichiarata anomala quando, sia il punteggio relativo all’elemento prezzo, che quello relativo alla sommatoria di tutti gli altri elementi risulta pari o superiore ai 4/5 del punteggio massimo stabilito nel bando e nel disciplinare di gara. Esempio di individuazione delle offerte anormale con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nel bando di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione di una nuova scuola media sono stati individuati i seguenti elementi di valutazione e attribuiti i seguenti pesi ponderali: 1 - prezzo: 35 punti; 2 - qualità architettonica delle finiture edilizie: 25 punti; 3 - tecnologie per il contenimento dei consumi energetici: 20 punti; 4 - utilizzo di materiali bio-compatibili:15 punti; 5 - riduzione del tempo di esecuzione: 5 punti; Come si evince dai parametri di valutazione suddetti, la sommatoria dei punteggi attribuiti deve essere pari a 100 e il punteggio attribuito all’elemento prezzo deve essere in valore assoluto il più elevato. Inoltre nel bando e nel disciplinare di gara devono essere elencati gli elementi di valutazione in ordine decrescente in modo da evidenziare l’importanza attribuita ai vari elementi di valutazione. Viene, inoltre, indicato nel bando il metodo (aggregativo-compensatore, electre, o altri multicriteri o multiobiettivi esistenti nella letteratura scientifica) con cui la Commissione procederà, per ogni elemento, all’attribuzione del punteggio ai singoli concorrenti per rapportare un giudizio qualitativo al parametro numerico prestabilito nel bando. Per gli elementi di valutazione di natura quantitativa ( prezzo e tempo) l’attribuzione del punteggio avviene per interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno attribuito alla offerta più conveniente e il coefficiente pari a zero attribuito alla base di gara. Qualunque sia il metodo prescelto la relativa formula deve essere indicata nel Disciplinare e nel bando di gara Nell’esempio l’amministrazione aggiudicatrice ha individuato il metodo aggregativo –compensatore ( è un metodo lineare ) che sviluppa la seguente formula: C(a) = ∑ n ( W i × V(a)i ) dove: C(a) = Indice di valutazione dell’offerta (a) n = numero totale dei requisiti ; Wi = punteggio attribuito al requisito ; V(a)i = coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno ; ∑n = sommatoria ; La Commissione sulla base degli elementi indicati nel bando ed utilizzando il metodo stabilito procede all’esame delle offerte tecniche dei singoli operatori economici e all’attribuzione del punteggio. Al riguardo si precisa che occorre procedere all’attribuzione di tutti i punti stabiliti nel bando per l’offerta tecnica attraverso una doppia riparametrazione con la quale il punteggio conseguito derivante dalla sommatoria dei punteggi dei singoli sub elementi viene rapportato al punteggio massimo stabilito per l’offerta qualitativa tecnica. Completato l’esame di tutte le offerte la commissione redige il Verbale conclusivo indicando per ogni elemento il punteggio qualitativo attribuito al singolo concorrente (nel presente esempio la Commissione ha utilizzato una scala da 1 a 10 per esprimere la valutazione) e procede ad attribuire , con il metodo indicato nel bando , il giudizio al punteggio massimo stabilito per il singolo elemento di valutazione nel seguente modo: Totale elementi Tecnici = Elemento 1 punti 25 + Elemento 2 punti 20 + Elemento 3 punti 15= TOTALE 60 PUNTI Elemento 1 punteggio massimo di valutazione qualitativa dell’offerta (10) : punteggio massimo stabilito per l’ elemento (25) = x : 1 10 : 25 = x : 1 x = (25 × 1) : 10 = 2,5 Concorrente A = 10 × 2,5 = 25,0 punti Concorrente B = 8 × 2,5 = 20,0 punti Concorrente C = 3 × 2,5 = 7,5 punti Concorrente D = 2 × 2,5 = 5,0 punti Concorrente E = 1 × 2,5 = 2,5 punti Concorrente F = 9 × 2,5 = 22,5 punti Concorrente G = 6 × 2,5 = 15,0 punti Concorrente H = 5 × 2,5 = 12,5 punti Concorrente I = 7 × 2,5 = 17,5 punti Elemento 2 Punteggio massimo di valutazione qualitativa dell’offerta (10): punteggio massimo stabilito per l’elemento (20) = x:1 10 : 20 = x : 1 x = (20 × 1) : 10 = 2,0 Concorrente A = 10 × 2 = 20,0 punti Concorrente B = 7 × 2 = 14,0 punti Concorrente C = 5 × 2 = 10,0 punti Concorrente D = 3 × 2 = 6,0 punti Concorrente E = 2 × 2 = 4,0 punti Concorrente F = 8 × 2 = 16,0 punti Concorrente G = 4 × 2 = 8,0 punti Concorrente H = 1 × 2 = 2,0 punti Concorrente I = 6 × 2 = 12,0 punti Elemento 3 Punteggio massimo di valutazione qualitativa dell’offerta (10) : punteggio massimo stabilito per l’elemento (15) = x:1 10 : 15 = x : 1 x = (15 × 1) : 10 = 1,5 Concorrente A = 6 × 1,5 = 9,0 punti Concorrente B = 10 × 1,5 = 15,0 punti Concorrente C = 5 × 1,5 = 7,5 punti Concorrente D = 4 × 1,5 = 6,0 punti Concorrente E = 8 × 1,5 = 12,0 punti Concorrente F = 7 × 1,5 = 10,5 punti Concorrente G = 3 × 1,5 = 4,5 punti Concorrente H = 9 × 1,5 = 13,5 punti Concorrente I = 1 × 1,5 = 1,5 punti Sommatoria punteggi QUALITATIVI TECNICI = Concorrente A = ( 25,0 + 20,0 + 9,0) = 54,0 punti Concorrente B = ( 20,0 + 14,0 + 15,0 ) = 49,0 punti Concorrente C = ( 7,5 + 10,0 + 7,5) = 25,0 punti Concorrente D = ( 5,0 + 6,0 + 6,0) = 17,0 punti Concorrente E = ( 2,5 + 4,0 + 12,0) = 18,5 punti Concorrente F = ( 22,5 + 16,0 + 10,5) = 49,0 punti Concorrente G = ( 15,0 + 8,0 + 4,5) = 27,5 punti Concorrente H = ( 12,5 + 2,0 + 13,5) = 28,0 punti Concorrente I = ( 17,5 + 12,0 + 1,5) = 31,0 punti RIPARAMETRAZIONE 60/54= 1,111111 Concorrente A = 54,0 x 1,11= 60,00 punti Concorrente B = 49,0 x 1,11= 54,44 punti Concorrente C = 25,0x 1,11= 27,78 punti Concorrente D = 17,0x 1,11= 18,89 punti Concorrente E = 18,5x 1,11= 20,56 punti Concorrente F = 49,0x 1,11= 54,44 punti Concorrente G = 27,5 x 1,11= 30,56 punti Concorrente H = 28,0x 1,11= 31,11 punti Concorrente I = 31,0 x 1,11= 34,44 punti Elemento 5 (Tempo) Riduzione massima di tempo offerta ( giorni 20) : punteggio massimo elemento (5) = x : 1 20 : 5 = x : 1 x = (5 × 1) : 20 = 0,25 giorno di riduzione Concorrente A = 20 giorni ×0,25 = 5,0 punti Concorrente B = 12 giorni ×0,25 = 3,0 punti Concorrente C = 6 giorni ×0,25 = 1,5 punti Concorrente D = 12 giorni ×0,25 = 3,0 punti Concorrente E = 10 giorni ×0,25 = 2,5 punti Concorrente F = 16 giorni ×0,25 = 4,0 punti Concorrente G = 6 giorni ×0,25 = 1,5 punti Concorrente H = 8 giorni ×0,25 = 2,0 punti Concorrente I = 10 giorni × 0,25 = 2,5 punti Ultimata la valutazione tecnica si procede, in seduta pubblica all’apertura dell’offerta economica attribuendo il relativo punteggio : Elemento 6 (prezzo) punteggio massimo offerta ( 38 ) : punteggio massimo elemento (35) = x : 1 38 : 35 = x : 1 x = (35 × 1) : 38 = 0,921053 Concorrente A = Ribasso 16% × 0,921053 = 14,74 punti Concorrente B = Ribasso 26% × 0,921053 = 23,95 punti Concorrente C = Ribasso 23% × 0,921053 = 21,18 punti Concorrente D = Ribasso 38% × 0,921053 = 35,00 punti Concorrente E = Ribasso 37% × 0,921053 = 34,08 punti Concorrente F = Ribasso 19% × 0,921053 = 17,50 punti Concorrente G = Ribasso 28% × 0,921053 = 25,79 punti Concorrente H = Ribasso 30% × 0,921053 = 27,63 punti Concorrente I = Ribasso 16% × 0,921053 = 14,74 punti Si procede, quindi, alla sommatoria dei punteggi ottenuti dai concorrenti : TECNICO TEMPO PREZZO TOTALE Concorrente A 60,00 5,00 14,74 79,74 Concorrente B 54,44 3,00 23,95 81,39 Concorrente C 27,78 1,50 21,18 50,46 Concorrente D 18,89 3,00 35,00 56,89 Concorrente E 20,56 2,50 34,08 55,97 Concorrente F 54,44 4,00 17,50 75,94 Concorrente G 30,56 1,50 25,79 57,85 Concorrente H 31,11 2,00 27,63 60,74 Concorrente I 34,44 2,50 14,74 51,68 Effettuata la sommatoria si procede a compilare la graduatoria: TECNICO TEMPO PREZZO TOTALE 1 Concorrente B 54,44 3,00 23,95 81,39 2 Concorrente A 60,00 5,00 14,74 79,74 3 Concorrente F 54,44 4,00 17,50 75,94 4 Concorrente H 31,11 2,00 27,63 60,74 5 Concorrente G 30,56 1,50 25,79 57,85 6 Concorrente D 18,89 3,00 35,00 56,89 7 Concorrente E 20,56 2,50 34,08 55,97 8 Concorrente I 34,44 2,50 14,74 51,68 9 Concorrente C 27,78 1,50 21,18 50,46 Verifica anomalia: A - elemento prezzo 4/5 di 35 = 28 punti B - elemento tempo e tecnico 4/5 di 5 = 4 punti 4/5 di 60 = 50 punti Totale = 54 punti Il concorrente B, primo in graduatoria, non risulta anomalo in quanto mentre la sommatoria degli elementi di valutazione tempo e tecnica (57,44) risulta superiore alla soglia di anomalia (54) ma il punteggio relativo all’ elemento (prezzo =23,95) risulta inferiore alla soglia (28). Non si procede pertanto alla verifica della congruità dell’offerta in quanto non risultano superiori alla soglia sia l’elemento prezzo che la sommatoria degli altri elementi e si può concludere la procedura con l’aggiudicazione provvisoria. 10 - L’ ufficio di direzione dei lavori e la gestione del contratto Una volta terminata la fase della scelta dell'affidatario tramite le procedure precedentemente illustrate, un intervento entra nella fase esecutiva vera e propria, quella della materiale esecuzione dei lavori e della gestione del contratto. Come si è detto una qualsiasi opera o lavoro assume giuridicamente una diversa connotazione in relazione al soggetto che la commissiona. Nel caso di un'opera o di un lavoro pubblico anche la fase esecutiva è rigorosamente regolamentata. La fase esecutiva di un lavoro pubblico è forse quella che per prima ha avuto una compiuta e precisa definizione normativa, tanto è vero che, non essendo intervenuti cambiamenti di rilievo, sia la Legge Merloni e relativo Regolamento, che il Codice non hanno fatto che confermare le disposizioni esistenti, ormai collaudate da una lunga tradizione applicativa. 10.1 Ufficio di direzione dei lavori Le Amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate a istituire, per ciascun intervento, un Ufficio di direzione dei lavori, composto da un direttore dei lavori ed eventualmente, da assistenti (art. 130 del Codice). Tale obbligo, invece, è meno cogente per un intervento eseguito da un soggetto privato, e sussiste solo se i lavori previsti interferiscono con interessi di carattere generale (conformità urbanistica, tutela ambientale, ...). 10.1.1 Direttore dei lavori Nella realizzazione di un'opera, pubblica o privata che sia, sono essenzialmente coinvolte tre figure: il Committente, che è il soggetto per cui si realizza l'opera e che, normalmente, la finanzia (il Committente può coincidere o meno con la Stazione appaltante che è il soggetto che appalta ed esegue i lavori); il Progettista che è quel tecnico che, organizzando le esigenze espresse dal Committente, le traduce, tramite una prestazione intellettuale ed opportune tecniche, in un progetto; l'Appaltatore che, dotato di mezzi e di capacità tecnico-organizzativa, realizza fisicamente l'opera in base ad un contratto e al progetto. In questa complessa organizzazione il Direttore dei lavori è colui che rappresenta la Stazione appaltante di fronte all'Appaltatore nella fase esecutiva di un'opera o di un lavoro. Il Direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Mentre appare intuitivo comprendere in cosa consista la conformità di un lavoro al progetto e al contratto, lo è meno l'esecuzione dello stesso “a regola d'arte”. Pur non esistendo una definizione giuridica di regola d'arte riferita, nel caso specifico, ai lavori, questa può essere individuata nell'insieme nelle norme e regole tecniche che, coesistendo in relazione a tale materia, ne costituiscono i principi di riferimento. Il Direttore dei lavori deve avere, pertanto, un'approfondita conoscenza e competenza, sia in campo normativo – quello delle regole obbligatorie – sia in quello disciplinare – quello delle regole non obbligatorie, ma riconosciute dagli esperti nel settore - ai fini della migliore esecuzione del lavoro o dell'opera. Il Direttore dei lavori ha inoltre la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'ufficio cui è preposto ed interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Un altro importante compito è quello relativo all'accettazione dei materiali sulla base di un controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti previsti dalle leggi ed in particolare dalle Norme tecniche per le costruzioni . Senza scendere in dettaglio, oltre alla verifica ed accettazione di tutti i materiali impiegati in un’ opera o un lavoro, si fa qui riferimento a quei controlli sui materiali e prodotti per uso strutturale, quali, ad esempio, quelli relativi al calcestruzzo e agli acciai per costruzione, sia che essi siano usati uniti al calcestruzzo, sia che siano usati per carpenteria metallica, ovvero altri materiali quali il legno, il vetro ed in generale qualsiasi materiale impiegato a fini strutturali. I compiti del Direttore sono quindi sia di natura tecnica, che di natura amministrativa. Il Direttore dei lavori e il relativo ufficio viene nominato dalla figura apicale dell'Amministrazione aggiudicatrice su proposta del Responsabile del procedimento. Il Direttore dei lavori è, in linea di massima, un funzionario dell'Amministrazione predetta. In caso di carenza accertata in organico di tecnici che possano svolgere tale compito, tale funzione può essere svolta : - da tecnici di altre Amministrazioni aggiudicatrici; - dal progettista incaricato; - da altri professionisti individuati tramite opportune procedure. La Corte di giustizia europea ha mostrato di preferire l'affidamento della direzione dei lavori ad un soggetto diverso dal progettista incaricato perché, in questo modo, si ottiene una verifica incrociata, eseguita da un soggetto terzo che va ad aggiungersi a quella dell'organo di collaudo. Come si è detto, se la dimensione, la tipologia o categoria dell'intervento lo rendono necessario, il Direttore dei lavori può essere coadiuvato da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Ad esempio, in caso di interventi particolarmente complessi, si possono avere più direttori operativi in relazione agli aspetti salienti dell'intervento (architettonici, strutturali, impiantistici,..), più un numero di ispettori di cantiere sufficiente a garantire l'assistenza quotidiana ai lavori e la relativa contabilità. 10.1.2 Direttori operativi I direttori operativi verificano che singole parti dei lavori siano eseguite regolarmente. Il Direttore dei lavori può poi affidare agli stessi altri compiti - dettagliatamente elencati dal Regolamento - che comunque hanno caratteristiche simili a quelli svolti dal Direttore stesso, fra i quali quello di coordinare l'attività degli ispettori di cantiere e quelli connessi alle operazioni di collaudo. 10.1.3 Ispettori di cantiere Collaborano con il Direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori. La caratteristica dell'attività dell'Ispettore di cantiere è l'assiduità. “Essi sono presenti a tempo pieno – recita il Regolamento – durante lo svolgimento dei lavori che richiedono il controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo..”. Inoltre agli Ispettori possono essere affidati altri compiti di verifica sui materiali, di controllo sulla attività dei subappaltatori, sulla regolare esecuzione dei lavori, di assistenza alle prove di laboratorio e alle operazioni di collaudo, e, soprattutto, di predisposizione degli atti contabili e di esecuzione delle misurazioni, nonché di assistenza al responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione. 10.1.4 Coordinatore per l’esecuzione illustrando i documenti facenti parte del progetto esecutivo si era accennato al tema della sicurezza nei cantieri mobili ed al Piano di sicurezza e coordinamento quale strumento per conseguire tale fine. Il Piano predetto è uno strumento progettuale redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione o coordinatore per la progettazione e in quanto tale ha una funzione conoscitiva e dispositiva. L'attuazione di tali disposizioni in fase esecutiva è demandata al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o Coordinatore per l'esecuzione. Il Direttore dei lavori, se provvisto dei requisiti previsti dalla legge , deve svolgere anche le funzioni di Coordinatore per l’esecuzione. In caso contrario tale attività è svolta da un assistente con tale incarico specifico. 10.2 Strumenti del direttore dei lavori Nell'espletamento dei propri compiti il Direttore dei lavori utilizza alcuni strumenti codificati dalle disposizioni normative e regolamentari, il cui uso, pertanto, non è facoltativo, ma obbligatorio. Questi strumenti, sono necessari per una corretta esecuzione dei lavori e gestione del contratto, pertanto il Regolamento dedica ad essi ampio spazio, mentre di seguito gli stessi verranno descritti solo in forma sintetica. 10.2.1 Verbali Come si è detto ogni fase di un appalto pubblico deve essere rigorosamente formalizzata ed avvenire sulla base di atti. La fase esecutiva è scandita da momenti particolari che si verificano per ogni intervento. In relazione a ciascuno di questi momenti viene redatto un verbale in duplice copia che è firmato dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore. Una copia è inviata al Responsabile del procedimento, per consentire allo stesso una costante informazione sullo stato di attuazione dell'intervento. Innanzi tutto è necessario che un atto certo faccia iniziare il “tempo contrattuale” e ciò avviene attraverso il Verbale di inizio lavori. In modo corrispondente il Certificato di fine lavori individua la data di completamento dei lavori stessi. La consegna dei lavori può anche avvenire in più fasi, attraverso successivi verbali, a condizione che tale facoltà della Stazione appaltante sia esplicitamente prevista nel Capitolato speciale d'appalto. Il Verbale di inizio lavori contiene normalmente anche altre indicazioni fra le quali particolarmente rilevante è la constatazione della corrispondenza dello stato dei luoghi a quello in relazione al quale è stata presentata l'offerta da parte dell'aggiudicatario e che l'area in cui si deve operare sia libera da persone e cose. Può accadere, nel corso dei lavori, che sia necessario interromperli totalmente o parzialmente. Ciò deve avvenire in concomitanza di fatti eccezionali (avverse condizioni climatiche, forza maggiore o circostanze speciali), ovvero, su disposizione del Responsabile del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità. In questo caso si redige un Verbale di sospensione dei lavori (parziale o totale) che deve indicare la causa della sospensione e, cessata la causa della sospensione, un Verbale di ripresa dei lavori. Non viene qui trattata questa casistica che è molto più complessa di quanto sintetizzato e che è frequente causa di contenzioso fra Stazione appaltante e Appaltatore. Va solo segnalato che, a meno di sospensione dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, il tempo della sospensione non viene computato ai fini del rispetto del tempo contrattuale. Va segnalato altresì che la sospensione dei lavori è uno strumento che deve essere utilizzato solo nei casi di cui si è detto, (sospensione legittima) altrimenti essa diventa illegittima e può dare luogo a richiesta di risarcimenti da parte dell'Appaltatore. 10.2.2 Disposizioni e Ordini di servizio Le disposizioni di servizio costituiscono la modalità attraverso la quale il Responsabile del procedimento impartisce istruzioni al Direttore dei lavori in merito alla sfera di sua competenza. Gli ordini di servizio rappresentano, invece, lo strumento attraverso il quale il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori impartiscono disposizioni e istruzioni all'Appaltatore. Gli Ordini di servizio sono redatti in duplice copia e sono firmati dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore, che lo firma per conoscenza. Nel caso di disposizioni impartite dal Direttore dei lavori l'Ordine di servizio deve essere vistato dal Responsabile del procedimento. A differenza dei Verbali di cui si è detto precedentemente, l'Ordine di servizio è un atto unilaterale o di parte e viene controfirmato dall'Appaltatore solo a conferma della sua presa visione. L'Appaltatore deve conformarsi alle disposizioni contenute nell'Ordine di servizio, salvo diverso parere che può essere fatto valere apponendo sull'Ordine stesso quella che viene tecnicamente definita una riserva. Di quest'ultima e delle modalità di apposizione e di esplicazione si parlerà in relazione alla gestione del contenzioso. Fra gli strumenti utilizzati dall'Ufficio di direzione dei lavori ve ne sono alcuni di natura amministrativa e contabile, che il Regolamento rubrica sotto il titolo di “Contabilità dei lavori”. Essi vengono di seguito brevemente descritti. 10.2.3 Giornale dei lavori Il giornale dei lavori non è propriamente definibile un documento contabile. Esso, come dice la denominazione, costituisce la fedele annotazione quotidiana di tutte le informazioni rilevanti ai fini della ricostruzione dell'andamento dei lavori. Contiene pertanto indicazioni circa le condizioni meteorologiche o al contorno che possano influire sull'operatività del cantiere, le lavorazioni eseguite e le modalità di esecuzione, inoltre il numero delle maestranze presenti e dei mezzi d'opera. Sul giornale sono inoltre riportate eventuali istruzioni impartite all'Appaltatore dal Responsabile del procedimento e dal Direttore dei lavori, nonché gli estremi delle sospensioni intervenute, delle prove effettuate, delle varianti disposte. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del Direttore dei lavori ed è controllato e siglato dal Direttore stesso almeno ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita. Come è facile intuire il giornale dei lavori costituisce uno strumento indispensabile soprattutto in sede di contenzioso, in quanto, pur essendo un atto di parte, consente di fornire tutte le informazioni necessarie alla Stazione appaltante per i propri interessi e per dirimere eventuali controversie. Come si è detto, fra i compiti del Direttore dei lavori vi è anche quello di concorrere alla procedura finalizzata al pagamento, dei lavori eseguiti, all'Appaltatore, secondo una cadenza che è stabilita dalla rata minima indicata nel Capitolato speciale d'appalto. L'individuazione della rata avviene sostanzialmente attraverso due strumenti contabili: i libretti di misura ed il registro di contabilità e relativo sommario. Le modalità operative sono però collegate al tipo di contabilità prevista per il lavoro o l'opera cui si riferiscono. A tale proposito un'opera o un lavoro possono essere appaltati “a corpo”, “a misura”, ovvero “a corpo e a misura”. Pur essendo la materia piuttosto complessa e gravida di conseguenze sulla gestione dei lavori e del contratto, si può dire in sintesi che in un appalto a corpo l'oggetto della prestazione è compiutamente descritto nei documenti progettuali ed il prezzo pattuito fra le parti per la sua realizzazione è fisso ed invariabile, pertanto non suscettibile di variazione in base a misurazioni di quanto effettivamente realizzato. Opposta è la situazione in un appalto “a misura”. In questo caso, tipico di tutte le situazioni in cui sia difficile definire con precisione le quantità inerenti l'oggetto della prestazione, il corrispettivo da pagare all'Appaltatore viene individuato a consuntivo in base alle quantità effettivamente realizzate. L'appalto “a corpo e a misura” ricomprende al suo interno entrambe le fattispecie precedentemente descritte. In un appalto “a corpo” la verifica delle quantità realizzate è rilevante solo ai fini dell'individuazione della percentuale di avanzamento di una determinata categoria di lavorazioni riportata nella cosiddetta Tabella di ripartizione del forfait . Si tratta quindi di una contabilità semplificata. In un appalto “a misura”, invece, è rilevante, al fine del pagamento dei corrispettivi, l'attività di misurazione dei lavori effettivamente realizzati. 10.2.3 Libretti di misura dei lavori In caso di contabilità “a corpo”, come si è detto, nei libretti vengono annotate solo le percentuali di avanzamento delle singole lavorazioni che compongono le macrocategorie indicate nella Tabella in cui è ripartita l'opera o il lavoro. In caso di contabilità a misura, tipica ad esempio dei lavori inerenti beni culturali ed in genere di quei lavori non suscettibili di esatta valutazione in sede progettuale, i libretti di misura contengono invece la misurazione di ogni lavorazione effettuata in relazione all'unità di misura prevista nell'elenco prezzi (metri lineari, metri quadri, metri cubi, numero,...) anche tramite l'utilizzo di disegni quotati. Le misurazioni avvengono in contraddittorio con l'Appaltatore o persona di sua fiducia. In ogni caso i libretti sono firmati dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore o dal tecnico dello stesso che ha assistito al rilevamento delle misure. 10.2.4 Registro di contabilità E' forse il documento contabile più importante e, proprio per questo, è firmato sia dal Direttore dei lavori, che dall'Appaltatore. Il registro di contabilità è composto da pagine rilegate numerate e timbrate e preventivamente firmate, in bianco, dal Responsabile del procedimento e dall'Appaltatore. La finalità di tale disposizione è volta ad evitare che vi possano essere alterazioni fraudolente delle annotazioni contabili. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico, desumendo le quantità dai libretti delle misure ed applicando a queste i prezzi indicati nell'elenco prezzi unitari. Inoltre, come si vedrà più avanti, il registro è anche il luogo deputato a ricevere eventuali contestazioni da parte dell'Appaltatore. Queste sono denominate riserve e devono essere iscritte secondo una modalità ed una tempistica definite con estrema precisione in sede regolamentare. Il Direttore dei lavori è tenuto a riportare le proprie osservazioni, sempre sul registro, immediatamente dopo le riserve apposte dall'Appaltatore e ciò per consentire alla Stazione appaltante di conoscere le ragioni ostative alle richieste dell'Appaltatore stesso. 10.2.5 Sommario del registro di contabilità Il Sommario del registro di contabilità non è un documento ufficiale tant’ è vero che non ne è prevista la firma da parte del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore, ma un importante strumento di controllo che consente di verificare l'esattezza degli importi progressivi del registro di contabilità e di avere una visione tempestiva dell'avanzamento percentuale dei lavori. E' inoltre strumento necessario per una corretta redazione dello stato di avanzamento dei lavori di cui si dirà appresso. In pratica nel Sommario le partite di lavoro corrispondenti ad un’ identica voce dell'elenco prezzi si sommano, fornendo così gli elementi da riportare nello stato di avanzamento. 10.2.6 Lo stato di avanzamento lavori (SAL) E' il documento attraverso il quale il Direttore dei lavori accerta che si sono verificate le condizioni per il pagamento di una rata di acconto. Nello stesso sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino alla data di emissione del SAL in questione. La progressività dello stato di avanzamento costituisce garanzia di esattezza della contabilizzazione, consentendo, soprattutto nel caso di contabilità “a misura”, eventuali correzioni derivanti, ad esempio, da quantità provvisoriamente contabilizzate. 10.2.7 Certificato di pagamento E' firmato dal Responsabile del procedimento e rappresenta il documento in base al quale il competente ufficio della Stazione appaltante emette il mandato di pagamento, vale a dire il titolo di spesa in base al quale l'Appaltatore può incassare il relativo importo. Tutta la tempistica concernente i pagamenti in acconto all'Appaltatore è, per ovvi motivi, rigidamente regolamentata ed eventuali ritardi imputabili alla Stazione appaltante comportano il risarcimento del danno economico patito dall'Appaltatore. 10.2.8 Conto finale e Relazione sul conto finale Il conto finale costituisce lo stato finale dei lavori, consistente nell'elencazione di tutti i lavori eseguiti alla data di completamento degli stessi. Nel caso di una contabilità “a corpo” tutte le lavorazioni, in caso di buon andamento dell'appalto, avranno raggiunto la percentuale totale, mentre in un appalto “a misura” le quantità riportate non coincideranno necessariamente con quelle contenute nel computo metrico estimativo del progetto a base d'appalto. Esso è emesso entro il termine indicato nel Capitolato speciale d'appalto. Il conto finale è trasmesso, come gli altri stati di avanzamento, al Responsabile del procedimento unitamente ad una relazione a firma del Direttore dei lavori che riassume le vicende concernenti l'opera o il lavoro a cui sono allegati tutti gli atti e i documenti prodotti in relazione allo stesso (verbali, ordini di servizio, perizie di variante, atti contabili, ....), che il Responsabile del procedimento, una volta esaminati ed integrati per quanto di sua competenza, provvederà a trasmettere all'organo di collaudo. 10.3 Le varianti Come dice la parola una variante è una modifica apportata, in questo caso, al progetto appaltato. Essa viene normalmente definita “variante in corso d'opera” proprio perché avviene durante l'esecuzione dei lavori. Una delle finalità che la Legge Merloni si era prefissa era quella di eliminare o, quantomeno, ridurre al minimo le varianti che, in passato, erano diventate un fatto patologico, facendo così sistematicamente lievitare i costi degli interventi ed i relativi tempi di esecuzione. Per ovviare a tale patologia la Legge Merloni aveva, da un lato provveduto a migliorare la definizione progettuale articolando tale attività su tre livelli, dall'altro ad imporre, quale prassi generalizzata, l'appalto dei lavori sulla base del progetto esecutivo. Aveva inoltre stabilito una disciplina assai restrittiva sulle varianti in corso d'opera. Mentre per quanto riguarda l'appalto su progetto esecutivo, molte e significative sono state le modifiche apportate, la disciplina delle varianti è stata integralmente recepita dal Codice. Fermo restando il fatto che l'Appaltatore non può apportare alcuna variante al progetto appaltato, la Stazione appaltante può invece introdurre variazioni o addizioni al progetto stesso secondo una casistica ben delineata, finalizzata ad evitare gli abusi di cui si è detto. In tal senso sono ammesse le varianti conseguenti uno delle seguenti cause: a) adeguamento a disposizioni normative intervenute; b) fatti imprevisti ed imprevedibili, o l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti, tecnologie non esistenti al momento della progettazione; c) eventi inerenti alla peculiarità dei beni, o rinvenimenti imprevisti o non prevedibili in fase progettuale; d) difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili (art. 1664 del Codice civile); e) errore progettuale. Come si vede si tratta di una casistica ben limitata, la cui ricorrenza deve comunque essere accertata dal Responsabile del procedimento soprattutto per quanto riguarda le cause indicate ai punti b e c. Le varianti giustificate in base alle motivazioni precedentemente elencate non hanno alcun limite di importo, se non quelli del 20% dell'importo contrattuale (il cosiddetto quinto d'obbligo) e del 50% indicato quale criterio generale. Il limite del 20% è legato alla clausola generale in base alla quale la Stazione appaltante si riserva la facoltà di incrementare o decrementare l'importo contrattuale entro tale percentuale senza che l'Appaltatore possa opporsi. Inoltre l'Appaltatore deve eseguire i maggiori lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni contenuti nel contratto. Se l'incremento supera tale percentuale la clausola predetta non opera più e con l'Appaltatore si deve procedere ad una rinegoziazione delle condizioni contrattuali. Il legislatore ha previsto però anche la possibilità di apportare varianti al di fuori della casistica anzidetta, ponendo, però, dei precisi limiti economici all'applicabilità. Il Direttore dei lavori, ad esempio, può disporre varianti che non comportando aumento dell'importo contrattuale, varino fra di loro le quantità delle lavorazioni pur con precise limitazioni percentuali. Il Direttore dei lavori può altresì proporre varianti che comportino un aumento di spesa non eccedente il 5% dell'importo contrattuale, ove ne ravvisi la necessità e ove tale eccedenza trovi copertura nel quadro economico dell'intervento. In tutti i casi esaminati viene predisposta una perizia che è di variante quando vengono modificate solo le quantità relative delle lavorazioni e di variante e suppletiva, quando si è in presenza anche di un aumento di spesa. Una variante è sottoposta all'approvazione dell'organo decisionale dell'Amministrazione aggiudicatrice, su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto, se comportano un aumento di spesa; in tutti gli altri casi le varianti sono approvate dal Responsabile del procedimento a cui è demandata anche l'approvazione delle varianti disposte dal Direttore dei lavori comportanti un aumento di spesa entro il 5% dell'importo contrattuale. Ad una perizia di variante e suppletiva conseguono atti di natura amministrativa che, in relazione all'importo suppletivo, assumo forme e dizioni differenti. In particolare se l'aumento è contenuto all'interno del 20% dell'importo contrattuale l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere un atto di sottomissione, mentre, se l'aumento supera la predetta percentuale, con l'Appaltatore viene sottoscritto un atto aggiuntivo al contratto. Come per la progettazione anche per l'esecuzione di un'opera o un lavoro pubblico esistono particolari disposizioni concernenti i beni culturali. In particolare sono ammesse le varianti giustificate dall'evoluzione dei criteri della disciplina del restauro e quelle disposte dal Direttore dei lavori per variazioni all'interno delle categorie di lavoro (entro il 20% delle stesse) e con aumento di spesa sino al 10 % dell'importo contrattuale, elevabile fino al 20% per la natura e specificità dei beni su cui si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti e imprevedibili, o per adeguare l'impostazione progettuale per la salvaguardia del bene ed il perseguimento degli obiettivi dell'intervento. 11- La risoluzione del contenzioso nei contratti pubblici di lavori Il Contratto stipulato dall’Amministrazione aggiudicatrice con l’operatore economico, individuato attraverso una procedura ad evidenza pubblica, instaura tra le parti un vincolo negoziale “iure privatorum” per cui tutte le controversie attinenti all’esecuzione del contratto stesso si ascrivono alle volontà espresse dalle parti con la sottoscrizione delle clausole contrattuali e, nell’eventualità di non accordo, alla giurisdizione ordinaria. Il contratto d’appalto dà vita ad un rapporto di diritto privato caratterizzato da una disciplina particolare dipendente dalla natura pubblica di uno dei due soggetti che è finalizzata a tutelare l’interesse generale e che si esprime nelle clausole indicate nel Capitolato speciale d’appalto, documento tecnico-amministrativo a base di gara, e, quindi noto al soggetto privato all’atto di formulazione della propria offerta. La natura pubblicistica di uno dei soggetti del contratto impone che lo svolgimento delle controversie avvenga attraverso procedure codificate, accettate dall’operatore economico, che consentono all’Amministrazione aggiudicatrice di conoscere, per il tramite del Responsabile del procedimento, con immediatezza e tempestività la natura ed entità del contenzioso, per evitare che lo stesso possa compromettere il regolare svolgimento del lavoro e provocare incremento non controllato del costo dell’opera o del lavoro. A tal fine, in sede di trascrizione sul Registro di contabilità da parte del Direttore dei lavori delle lavorazioni eseguite, l’Appaltatore deve rappresentare, tempestivamente e in forma scritta, le proprie contestazioni, iscrivendo le proprie domande, denominate riserve, contestualmente alla sottoscrizione di quanto contabilizzato. La tempestività nell’apposizione delle riserve è fattore essenziale per la loro validità ed eventuale trattazione, per cui devono essere iscritte sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle (libretto delle misure, verbali, ordini di servizio del Direttore dei lavori,....) successivo al verificarsi degli eventi che hanno determinato, a parere dell’Appaltatore, il pregiudizio e trascritte sul Registro di contabilità alla prima occasione utile. Qualora in sede di apposizione delle riserve l’Appaltatore non abbia provveduto alla loro esplicazione e quantificazione entro 15 giorni deve, a pena di decadenza, provvedere e il Direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone sul Registro stesso le proprie deduzioni sull’ammissibilità o meno delle richieste avanzate. Le riserve iscritte durante lo svolgimento dei lavori sul Registro di contabilità decadono qualora non siano confermate sul conto finale. L’Appaltatore non ha la facoltà di sospendere l’esecuzione dei lavori quale che sia la natura ed entità delle riserve iscritte, avendo diritto alla sola richiesta di trattazione qualora le stesse, a suo parere, possano compromettere lo svolgimento dell’opera. Come in tutti i contratti le controversie insorte tra i due contraenti sulle modalità e i termini di svolgimento delle prestazioni pattuite possono essere risolte, nel rispetto del Codice Civile, attraverso una transazione (art. 239 del Codice) in forma scritta, previa acquisizione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice del parere della propria Avvocatura o del dirigente competente per il contenzioso, qualora la transazione ecceda l’importo dei 100.00 euro. Per i lavori pubblici, inoltre, è prevista ed accettata dalle parti una forma particolare di definizione del contenzioso denominata accordo bonario (art. 240 del Codice) finalizzata alla risoluzione delle riserve apposte dall’Appaltatore sui documenti contabili, in corso d’opera, qualora l’importo delle riserve stesse sia superiore al 10% dell’importo del contratto. Il Direttore dei lavori, allegando apposita relazione riservata, comunica al Responsabile del procedimento l’avvenuta iscrizione sui documenti contabili, da parte dell’appaltatore, di riserve il cui importo è superiore al 10% dell’importo contrattuale. Il Responsabile del procedimento esamina gli atti, la relazione riservata del Direttore dei lavori e dell’organo di collaudo qualora costituito, e valuta l’ammissibilità e fondatezza delle riserve stesse per accertare il raggiungimento dell’importo e promuove, per i lavori superiori a 10 milioni di euro, la costituzione di una commissione che formula entro 90 giorni dall’apposizione delle riserve da parte dell’Appaltatore una proposta motivata di accordo bonario. La Commissione è costituita da tre componenti nominati, uno dal Responsabile del procedimento nell’ambito dell’Amministrazione aggiudicatrice o altra pubblica amministrazione, uno dall’Appaltatore e il terzo, in accordo tra i due componenti già nominati, entro 10 giorni dalla designazione e, in caso di mancata intesa, dal presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto. Alla Commissione può essere conferito dall’Amministrazione aggiudicatrice, in accordo con l’Appaltatore, il potere di assumere decisioni vincolanti e di concludere l’accordo bonario risolutivo delle riserve e qualora tale potere non sia conferito la Commissione invia la propria proposta alle parti che, entro 30 giorni, si devono pronunciare sulla definizione. L’accordo bonario, indipendentemente dall’importo delle riserve ancora da definire, è, comunque promosso dal Responsabile del procedimento al ricevimento del Certificato di collaudo o di Regolare esecuzione. Per i lavori inferiori a 10 milioni di euro la costituzione della Commissione è facoltativa e la proposta di accordo bonario è formulata dal Responsabile del procedimento entro 60 giorni dall’apposizione delle riserve sul Registro di contabilità. La definizione dell’accordo bonario si formalizza con un verbale predisposto dal Responsabile del procedimento sottoscritto tra le parti. La mancata definizione delle riserve con una transazione o con un accordo bonario comporta il ricorso da parte dell’Appaltatore al giudice civile, ai sensi dell’art. 20 del Codice di procedura civile, presso il Tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto, salvo espressa clausola compromissoria, inserita nel contratto stesso, che preveda di deferire ad arbitri la controversia. L’arbitrato (art. 241 del Codice) è un’ ulteriore forma extragiudiziale di risoluzione del contenzioso in relazione a contratti pubblici di lavori, senza il ricorso al giudizio ordinario. Le parti nominano l’arbitro di propria competenza e, in accordo, il Presidente che nell’eventualità di mancato accordo è nominato dalla Camera arbitrale (art. 242 del Codice). Nel giudizio arbitrale sono ammessi tutti i mezzi di prova previsti dal Codice di procedura civile, compresa la nomina, da parte del collegio, di consulenti tecnici le cui spese gravano sulle parti e la conclusione si formalizza con il deposito del lodo presso la Camera arbitrale. La Camera arbitrale, costituita presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, cura la formazione e la tenuta dell’Albo degli arbitri, le rilevazioni dei dati derivanti dal contenzioso sui lavori pubblici e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale nel caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente. Per ridurre il contenzioso l’art.6 del d.lgs. n. 53 del 2010 ha introdotto nel Codice l’art. 243-bis. che stabilisce l’obbligo per i soggetti che intendono proporre ricorso giurisdizionale di informare preventivamente le stazioni appaltanti dell’ intenzione di proporre ricorso giurisdizionale. Tale informativa va fatta mediante comunicazione scritta nella quale sinteticamente vengono indicati i presunti vizi di illegittimità e i motivi di ricorso che si intende proporre in giudizio. Tale informativa è inviata al responsabile del procedimento e può essere effettuata anche oralmente nel corso di una seduta pubblica della commissione di gara La stazione appaltante, entro quindici giorni comunica le proprie determinazioni per procedere in autotutela all’accoglimento dell’istanza. 12– IL Collaudo Il collaudo costituisce l'atto conclusivo dell'iter attuativo di un'opera o lavoro pubblico. Esso fa parte di quel sistema dei controlli cui si è accennato trattando della validazione. La validazione è un istituto recente, mentre il collaudo è invece di antica tradizione normativa. Esso rappresenta sostanzialmente, al di là delle variazioni formali intervenute nel tempo, la risposta procedurale alla necessità del controllo di un “soggetto terzo”, diverso cioè dai soggetti coinvolti ed estraneo al procedimento oggetto del controllo. La prima conseguenza è rappresentata dalle incompatibilità con tale incarico. In particolare il collaudatore: non deve aver avuto rapporti di lavoro con l'Appaltatore nel triennio antecedente, non deve aver ricoperto ruoli in relazione alla progettazione, direzione dei lavori, controllo, autorizzazione dei lavori da collaudare, non deve far parte di organismi di vigilanza o controllo dei lavori stessi. Deve cioè essere completamente estraneo all'oggetto del collaudo ed ai soggetti coinvolti, per il semplice motivo che non vi può essere coincidenza o legame alcuno fra controllore e controllato. Inoltre gli incarichi di collaudo di lavori non possono essere affidati ai magistrati e agli avvocati e procuratori dello Stato. Il collaudatore, di regola, è un soggetto interno alle Amministrazioni aggiudicatrici con competenza in materia di lavori pubblici. In caso di carenza in organico l'incarico può essere conferito a soggetti esterni in base a precisi requisiti di qualificazione professionale e agli anni maturati in tale qualifica, in relazione all'importo dell'oggetto del collaudo. In caso di interventi complessi o che richiedano l'apporto di più professionalità, è possibile istituire una commissione di collaudo fino ad un massimo di tre membri, all'interno della quale la Stazione appaltante designa colui che assume le funzioni di presidente. Il collaudo ha lo scopo di verificare “che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità con il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati” (art. 215 del Regolamento). Ha altresì lo scopo di verificare la corrispondenza fra quanto allibrato nei documenti contabili e quanto realizzato, sia dal punto di vista quantitativo, che qualitativo. Comprende inoltre tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Come si desume, tale attività integra aspetti tecnici ed amministrativi, tant’è vero che viene normalmente definito collaudo tecnico-amministrativo, anche per distinguerlo dai collaudi specialistici. Il collaudo avviene, di norma, una volta conclusi i lavori ed intervenuto il Certificato di fine lavori. Vi sono però taluni casi in cui è previsto che lo stesso avvenga durante l'esecuzione dei lavori. In particolare il collaudo in corso d'opera è obbligatorio nei seguenti casi: - direttore dei lavori è esterno alla Stazione appaltante; - interventi affidati in concessione; - appalti di progettazione ed esecuzione di lavori; - interventi su beni culturali; - interventi con parti significative non più ispezionabili in sede di collaudo finale; - aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia. All'organo di collaudo il Responsabile del procedimento deve fornire tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico – dettagliatamente indicata all'art. 217 del Regolamento - che è poi quella che il Direttore dei lavori ha trasmesso alla fine dei lavori unitamente al Conto finale, integrata da una relazione del Responsabile del procedimento sul Conto predetto, nonché le relazioni riservate del Direttore dei lavori e del Responsabile stesso sulle eventuali riserve iscritte dall'Appaltatore. Oltre alla documentazione prevista per legge l'organo di collaudo può richiedere documenti aggiuntivi che ritenga necessari per l'espletamento dell'incarico. L'attività di collaudo si esplica attraverso visite, durante l'esecuzione dei lavori, nel caso di collaudo in corso d'opera, a lavori conclusi negli altri casi. Il numero delle visite sia nell'uno che nell'altro caso è stabilito dall'organo di collaudo in base ad autonoma determinazione. Le date delle visite vengono comunicate al Responsabile del procedimento e al Direttore dei lavori che ha l'obbligo di presenziare, mentre l'Appaltatore non è tenuto a tale obbligo, ma deve fornire l'assistenza necessaria alle operazioni di collaudo, ivi incluse tutte le prove, misurazioni, riscontri, richiesti dalla commissione, pena l'esecuzione in danno. Per ciascuna visita, inclusa quella finale, viene redatto un verbale di cui il Regolamento disciplina i contenuti essenziali. Acquisita tutta la documentazione necessaria, completate le visite e le operazioni predette, l'organo di collaudo emette, ove ritenga collaudabile l'opera, il certificato di collaudo. Il contenuto del certificato è dettagliatamente disciplinato dal Regolamento. In particolare esso, oltre a ripercorrere tutta la storia tecnica e amministrativa dell'appalto, contiene riferimenti all'attività del collaudatore e le eventuali considerazioni, nonché la verifica di tutta la parte contabile e la determinazione dell'importo a saldo da liquidare all'Appaltatore che può anche non coincidere con quanto indicato nel Conto finale dal Direttore dei lavori. Viceversa il collaudatore può proporre il riconoscimento di lavorazioni effettuare, ma non allibrate. La collaudabilità può essere subordinata all'eliminazione da parte dell'Appaltatore di difetti o mancanze riscontrate. In tal caso il certificato non viene rilasciato sino all'avvenuta comunicazione, da parte del Direttore dei lavori, dell'ottemperanza alle prescrizioni. In caso di difetti o mancanze che non pregiudicano la stabilità dell'opera o la regolarità della prestazione da erogare, il collaudatore può detrarre dal credito dell'Appaltatore la somma corrispondente alla/e lavorazione/i non eseguite o mal eseguite. L'organo di collaudo si esprime inoltre, con relazione riservata, sulle riserve eventualmente iscritte dall'Appaltatore. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e diviene definitivo dopo due anni dalla data di emissione. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritenga l'opera o il lavoro non collaudabile ne informa la Stazione appaltante cui trasmette anche una relazione contenente eventuali provvedimenti da prendere. Per opere o lavori di importo inferiore a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei lavori e confermato dal Responsabile del procedimento. Tale procedura, su decisione della Stazione appaltante, è utilizzabile anche per interventi sino a 1 milione di euro. Per i lavori concernenti i beni culturali, in analogia con altre fasi, sono previste particolari disposizioni, limitate, in questo caso, al fatto che in caso di collaudo di interventi di restauro e manutenzione di beni immobili tutelati (categoria OG2) l'organo di collaudo deve comprendere anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale; per interventi su beni mobili o superfici decorate (categorie OS 2-A e OS 2-B) un restauratore con esperienza almeno quinquennale, nonché uno storico dell'arte, un archivista o un bibliotecario; per interventi su beni archeologici (categoria OS 25) un archeologo, nonché un restauratore con esperienza almeno quinquennale. Come si è detto oltre al collaudo tecnico-amministrativo esistono collaudi specialistici fra i quali il più frequente è il collaudo statico che va eseguito quando l'opera o il lavoro comprenda l'esecuzione di strutture o interventi su strutture. Il collaudo statico è necessario anche in caso di interventi eseguiti da privati. La materia è disciplinata dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché dalle disposizioni contenute nel capitolo 9 delle Nuove norme tecniche per le costruzioni (DM 14 gennaio 2008). Nel caso di lavori pubblici il Regolamento stabilisce che il collaudo statico debba essere affidato all'incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o ad uno dei componenti la commissione di collaudo, purché in possesso dei requisiti necessari.AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE ( ha sostituito l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche ha assunto la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.). L’Autorità come stabilito dal Dl 101/2013 convertito con la legge n. 125/2013 è un organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonchè di gestione e valutazione del personale. Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente e' nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell’Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell’Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica Con l’articolo 19 della legge n.114 dell’11 agosto 2014 di conversione del Decreto legge 90 del 24 giugno 2014 è stata Soppressa l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture confluita nella Autorità nazionale anticorruzione L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all' ex articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, è stata soppressa ed i relativi organi sono decaduti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono stati trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è rinominata Autorità nazionale anticorruzione. Il piano per il riordino dell'Autorità ha stabilito: a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni specificando che il personale attualmente in servizio presso l’ANAC, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche confluisce in un unico ruolo insieme con il personale della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture b) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti; c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento. Il piano di riordino ha acquisito efficacia a seguito dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo piano al Presidente del Consiglio dei ministri. L'Autorità nazionale anticorruzione: 1) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 2) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 13 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo l’obbligo di denuncia di cui all’articolo 331 del codice di procedura penale; 3) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento. 4) Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni è competente il tribunale in composizione monocratica. 5) Nella relazione di cui alla legge n.190/2012 l’Autorità nazionale anticorruzione dà altresì conto dell’attività svolta indicando le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell’affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell’Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione formula proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo Milano 2015 ed alla Società Expo 2015 p.a. per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento. Il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione segnala all’autorità amministrativa le violazioni in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di obblighi di pubblicazione previste. Allo svolgimento dei compiti il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, L’ANAC come risulta dal proprio atto di organizzazione di cui alla delibera n. 143/2014 e nell’atto di organizzazione delle Aree e degli Uffici dell’ANAC del 29 ottobre 2014, come modificato in data 14 gennaio 2015, il nuovo modello organizzativo ordina i processi chiave in cui si articola la missione istituzionale dell’Autorità in quattro ambiti strategici: - Indirizzo e programmazione: Presidenza - Supporto alla missione istituzionale, pianificazione e controllo delle attività: Segretariato Generale - Area Vigilanza - Area Regolazione STRUTTURE E UFFICI DELLA PRESIDENZA Il Presidente, nell’esercizio dei poteri di rappresentanza ed indirizzo dell’ANAC, nonché nell’esercizio delle funzioni attribuite allo stesso in via esclusiva dalla normativa vigente, si avvale, in via generale, delle risorse e delle strutture dell’ANAC nonché dello specifico supporto delle strutture che non prevedono responsabilità dirigenziali, di seguito riportate. Il Presidente, altresì, cura direttamente le relazioni internazionali avvalendosi del supporto di funzionari del suo staff. Segreteria e staff del Presidente Attività e funzioni: Gestisce l’agenda del Presidente e i flussi informativi interni ed esterni; cura o assegna, su indicazione del Presidente le pratiche che il Presidente intende gestire direttamente; supporta il Presidente nell’esercizio delle funzioni allo stesso esclusivamente attribuite Cura gli atti di sindacato ispettivo, in particolare, elabora le risposte a richieste di chiarimenti presentate dai Ministeri e finalizzate a dare riscontro ad interrogazioni ed interpellanze parlamentari, nonché alle relazioni parlamentari. Segreteria e staff del Consiglio Attività e funzioni: Coadiuva il Presidente nella predisposizione dell’ordine del giorno del Consiglio; gestisce l’iter documentale per lo svolgimento delle riunioni e ne cura la verbalizzazione; cura la trasmissione delle decisioni agli uffici ai fini della loro esecuzione; fornisce supporto ai Consiglieri per i lavori del Consiglio. In staff ai Consiglieri sono previste altre unità di personale anche provenienti da comandi o fuori ruoli da altre amministrazioni. Segreteria tecnica Attività e funzioni: Cura i rapporti con i media e le agenzie di stampa; predispone la rassegna stampa; cura la rivista on line dell’ANAC; cura i rapporti con l’esterno anche ai fini della diffusione della cultura della legalità e della prevenzione della corruzione; cura le relazioni internazionali. Unità operativa speciale EXPO Attività e funzioni: Supporta il Presidente nello svolgimento dei compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO 2015. Inoltre, per assicurare l’unitarietà dell’indirizzo dell’Autorità in materia di vigilanza, regolazione e attività sanzionatoria, il Presidente si avvale dei seguenti Uffici di livello dirigenziale. Ufficio di indirizzo, determinazioni generali e indicatori per la vigilanza Attività e funzioni: Supporta il Presidente nell’assicurare l’unitarietà dell’indirizzo dell’Autorità negli ambiti di competenza mediante l’elaborazione di direttive e atti di indirizzo interni; definisce le linee per l’elaborazione di indicatori ricavabili dalla BDNCP; cura la predisposizione di atti a carattere generale che favoriscano una maggiore fruibilità della BDNCP sia verso l’interno sia verso l’esterno; svolge le attività relative all’attribuzione del rating di legalità di cui all’art. 5 del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità adottato dall’AGCM il 14 novembre 2012, n.24075 ed ogni altra attività connessa. Il dirigente dell’ufficio partecipa alla Commissione consultiva rating. Promuove la realizzazione di ricerche e studi giuridici ed economici su tematiche specifiche; cura la predisposizione dei documenti per le audizioni dell’Autorità nell’ambito di indagini conoscitive o discussioni su disegni di legge; realizza l’analisi e la verifica di impatto della regolazione dei provvedimenti dell’Autorità; cura la massimazione degli atti dell’Autorità, dei lodi arbitrali trasmessi dalla Camera arbitrale e della giurisprudenza rilevante in materia, aggiornando il “Massimario” dell’Autorità; provvede alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti deliberati dal Consiglio. Cura le relazioni che l’Autorità deve presentare agli Organi Costituzionali; predispone le segnalazioni per il Governo e il Parlamento; assicura il raccordo con gli uffici delle Aree a garanzia dell’unitarietà e dell’efficacia dell’azione dell’Autorità. Cura, in collaborazione con gli Uffici competenti per materia, la predisposizione di convenzioni, accordi e protocolli di intesa; cura i progetti di formazione interna ed esterna, con particolare riferimento alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, finalizzati alla diffusione della cultura della legalità e della prevenzione della corruzione. Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali Attività e funzioni: Elabora, sentiti l’Ufficio Ispettivo e gli Uffici di vigilanza, i piani annuali di vigilanza dell’Autorità sulla base dell’indirizzo espresso dal Presidente e dal Consiglio in tutte le materie di competenza dell’Autorità anche mediante l’utilizzo degli indicatori ricavati dalla BDNCP; svolge attività di vigilanza specifica, anche di tipo collaborativo mediante la stipula di protocolli di vigilanza, con alcune tipologie di amministrazioni pubbliche e/o per alcune tipologie di attività, nel settore degli appalti o comunque degli ambiti della gestione amministrativa, ritenuti ad elevato rischio di corruzione, assicura il raccordo con gli uffici delle Aree a garanzia dell’unitarietà e dell’efficacia dell’azione dell’Autorità. L’Ufficio, per le attività di vigilanza e ove necessario, si raccorda con l’Ufficio ispettivo. Ufficio ispettivo Attività e funzioni: Svolge attività ispettive presso le amministrazioni pubbliche e presso enti che in base alla normativa vigente sono sottoposti al controllo e alla vigilanza dell’Autorità. Per lo svolgimento dei compiti assegnati, l’ufficio si compone di dirigenti a cui è attribuita la posizione di ispettore nonché si avvale di personale della Guardia di Finanza coordinato da un Ufficiale distaccato presso l’Autorità; nelle attività ispettive svolte con la Guardia di Finanza, il RPC dovrà assicurare in via principale collaborazione e supporto; assicura, inoltre, il raccordo con gli uffici delle Aree a garanzia dell’unitarietà e dell’efficacia dell’azione dell’Autorità. Ufficio precontenzioso e affari giuridici Attività e funzioni: Cura l’elaborazione di pareri con rilevanza esterna e con rilevanza interna, e fornisce in genere supporto tecnico-giuridico alle strutture dell’Autorità, in materia di prevenzione della corruzione, incompatibilità e inconferibilità di incarichi, etica pubblica e conflitti di interesse; contratti pubblici; obblighi di trasparenza; cura, altresì, i pareri finalizzati alla deflazione del contenzioso tra stazioni appaltanti e operatori economici nell’ambito degli appalti pubblici. Ufficio contenzioso giurisdizionale Attività e funzioni: Assicura la gestione del contenzioso giurisdizionale mediante la predisposizione di memorie a supporto del patrocinio legale dell’Avvocatura dello Stato, e si raccorda con il rappresentante della stessa Avvocatura in ogni situazione ritenuta utile ai fini della predisposizione delle memorie; informa periodicamente, e comunque con cadenza trimestrale, il Consiglio sullo stato di avanzamento del contenzioso in essere che interessa l’Autorità, precisando anche sommariamente i motivi principali delle decisioni assunte dagli Organi giurisdizionali aditi. STRUTTURE E UFFICI DEL SEGRETARIATO GENERALE Il Segretario generale, nell’esercizio delle funzioni di vertice dell’Amministrazione, coordina le strutture dell’Autorità e, per lo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti, si avvale anche dello specifico supporto della seguente struttura che non prevede responsabilità di livello dirigenziale. Segreteria e staff del Segretario Generale Attività e funzioni: Gestisce l’agenda del Segretario generale e i flussi informativi interni ed esterni; cura le pratiche che il Segretario generale intende gestire direttamente; supporta il Segretario generale nell’organizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, nell’elaborazione e monitoraggio dei piani gestionali e delle performance, del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, assicurando l’integrazione e la coerenza tra gli stessi e con il ciclo del bilancio; assicura il monitoraggio delle proposte di delibera e della esecuzione delle delibere adottate; elabora, congiuntamente all’Ufficio Risorse Finanziarie, lo sviluppo di un sistema di controllo di gestione anche mediante l’analisi dei costi delle attività e l’elaborazione di appositi indicatori.; supporta il Segretario generale nell’applicazione dei sistemi di misurazione e valutazione del personale, nonché nella rilevazione del benessere organizzativo; supporta altresì il Segretario generale nelle relazioni sindacali; assicura il necessario supporto all’OIV; cura la biblioteca. Inoltre, in attuazione del modello organizzativo delineato nella delibera n. 143/2014, che prevede che il Segretario generale coordini i servizi di supporto trasversale alla missione istituzionale, sono direttamente coordinati dallo stesso i seguenti uffici di livello dirigenziale. Ufficio protocollo, flussi documentali e supporto ai processi decisionali Attività e funzioni: Assicura il corretto funzionamento del protocollo e delle modalità di assegnazione delle pratiche secondo l’indirizzo espresso dal Presidente; supporta il Segretario generale nella gestione dei flussi documentali degli uffici. Ufficio risorse umane e finanziarie Attività e funzioni: Assicura la gestione amministrativa, giuridica, economica e pensionistica del personale; gestisce le procedure per il reclutamento del personale; assicura la formazione e la riqualificazione del personale, ad eccezione di quella finalizzata alla diffusione della cultura della legalità e della prevenzione della corruzione attribuita all’Ufficio 1.1; cura l’applicazione del codice di comportamento in raccordo con il Responsabile della prevenzione e della corruzione (RPC) e agisce come Ufficio Procedimenti Disciplinari; gestisce e monitora il fabbisogno e la disponibilità finanziaria; predispone i documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo); gestisce i rapporti con Equitalia; fornisce riscontro alle istanze degli operatori economici, delle stazioni appaltanti e delle SOA attinenti la contribuzione dovuta all'Autorità; provvede alla riscossione e al versamento delle entrate a qualsiasi titolo dovute. Ufficio servizi generali, gare, contratti e logistica Attività e funzioni: Assicura l’acquisizione di beni e servizi mediante le convenzioni CONSIP, MEPA e mediante procedure di gara; rileva e definisce i fabbisogni in ambito logistico e provvede alla stesura di capitolati; assicura i relativi adempimenti in materia di sicurezza del lavoro; fornisce il servizio di Economato e la gestione dei beni strumentali; gestisce e monitora il contratto di Facility management; gestisce le autovetture di servizio e il servizio di accoglienza; gestisce le polizze assicurative. Ufficio esercizio sistemi informativi Attività e funzioni: Rileva e definisce i fabbisogni di beni strumentali IT e cura la stesura dei relativi capitolati; gestisce l’infrastruttura hardware e l'infrastruttura fisica del CED; assicura l’implementazione delle misure infrastrutturali per la sicurezza delle informazioni individuate in collaborazione con l’ufficio progettazione e sviluppo servizi informatici; assicura le attività di predisposizione degli ambienti di collaudo dei sistemi IT e gestisce i test di esercibilità dei sistemi IT; pianifica e gestisce i sistemi IT; svolge le funzioni di Project management del servizio di disaster recovery. Ufficio progettazione e sviluppo servizi informatici e gestione del Portale dell’ANAC Attività e funzioni: Recepisce ed elabora con gli altri Uffici IT i fabbisogni di servizi e applicazioni IT in coerenza con le risorse finanziarie ed infrastrutturali individuate, e cura, in raccordo con gli stessi uffici, la stesura dei relativi capitolati. Definisce e pianifica, in collaborazione con l’ufficio esercizio sistemi, la sicurezza logica e fisica delle informazioni in coerenza con le policy di sicurezza dell’Autorità ed a tutela della Privacy; definisce gli standard metodologici e documentali per le attività di sviluppo dei servizi IT; cura la progettazione, lo sviluppo dei servizi per l’accesso ai dati disponibili, l’estrazione dati dalla BDNCP per richieste da soggetti esterni, e ne cura la pubblicazione attraverso “Open data” ; cura la progettazione e lo sviluppo dei sistemi IT, ivi compreso il sistema AVCpass, garantendone la funzionalità in raccordo con gli altri uffici IT; svolge le funzioni di Project Management IT; cura lo sviluppo e la gestione del portale dell’ANAC. AREA VIGILANZA L’Area Vigilanza è una struttura che prevede, al momento, un livello di responsabilità dirigenziale generale e ha il compito di coordinare tutte le attività di vigilanza e sanzionatorie che l’Autorità è chiamata a svolgere in ragione delle sue attribuzioni. All’Area è preposto un dirigente di I fascia di ruolo secondo l’ordinamento della soppressa AVCP. L’Area è articolata in 8 uffici di livello dirigenziale. L’attività di vigilanza, organizzata fondamentalmente per materia, viene svolta da 7 uffici. L’attività sanzionatoria relativa alla verifica dei requisiti per la partecipazione alle procedure di gara, al fine di garantire unitarietà d’indirizzo ed evitare disparità di trattamento, è affidata ad un unico ufficio. Per dare supporto al dirigente dell’Area è prevista, al momento, una struttura in staff di segreteria e coordinamento. Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione e accreditamento dei Responsabili della prevenzione della corruzione Attività e funzioni: Svolge la vigilanza, d'ufficio o su segnalazione, anche in raccordo con l’ufficio ispettivo, e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione nonché sull’incompatibilità e inconferibilità degli incarichi pubblici sia su iniziativa dell’ufficio sia sulla base di segnalazioni anche avvalendosi dell’ufficio ispettivo; provvede all’irrogazione di sanzioni amministrative nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento in base all’ art. 19, comma 5, lett. b d.l. 90/2014; gestisce le procedure di accreditamento dei RPC. Ufficio vigilanza sugli obblighi di trasparenza Attività e funzioni: Svolge la vigilanza, d'ufficio o su segnalazione, anche in raccordo con l’ufficio ispettivo, e procedendo, se necessario, alla segnalazione all’Autorità competente all’irrogazione di sanzioni amministrative, sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione, ivi compresa la valutazione dei programmi triennali di trasparenza; svolge le funzioni necessarie ai fini dell’esercizio del potere di ordine, e ai fini dell’adozione di atti e provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ai fini della rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulle trasparenza; vigila sull'operato dei responsabili della trasparenza, anche mediante la richiesta del rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni; vigila mediante richiesta di informazioni all'organismo indipendente di valutazione sul controllo da questi svolto sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Ufficio vigilanza SOA Attività e funzioni: Svolge le attività di vigilanza volte ad accertare il possesso, da parte delle SOA, dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni normative; in particolare, vigila sulle modifiche dell’organico minimo, sulle cessioni delle quote, sulle modifiche dei membri dei consigli di amministrazione, sul possesso dei requisiti di indipendenza, e, in collaborazione con l’Ufficio vigilanza attestazioni anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro congiunti, verifica il documento contenente la descrizione delle procedure che saranno utilizzate per l’esercizio dell’attività di attestazione; cura, inoltre, i relativi procedimenti sanzionatori. Ufficio vigilanza attestazioni Attività e funzioni: Vigila sulle attestazioni di qualificazione su iniziativa d’ufficio o su segnalazione; in particolare, procede alla verifica delle dichiarazioni rese ai fini del rilascio delle attestazioni e delle intervenute cessioni di ramo d’azienda, curando i relativi procedimenti sanzionatori, e le eventuali relative annotazioni dovute a provvedimenti interdittivi; istruisce i procedimenti sanzionatori verso le SOA nei casi di mancato adempimento alle vigenti disposizioni in materia di esercizio dell’attività di attestazione; provvede nelle materie di propria competenza, ed in caso del venir meno dei requisiti di qualificazione, alle previste annotazioni nel casellario informatico. Ufficio sanzioni Attività e funzioni: Assicura lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori relativamente al settore dei lavori, dei servizi e delle forniture; in particolare, cura i procedimenti sanzionatori per violazione dei doveri di informazione di cui al Codice dei contratti; nonché i procedimenti sanzionatori per mancata o falsa dichiarazione nel possesso dei requisiti di ordine generale, speciale e di avvalimento. L’ufficio assicura, altresì, il controllo delle comunicazioni delle stazioni appaltanti o di altri soggetti legittimati, nonché ogni altra notizia rilevante ai fini della tenuta del Casellario Informatico. Cura le annotazioni di cui all’art. 8, comma 2, lett. cc) del dPR n. 207/2010. Ufficio vigilanza lavori Attività e funzioni: Assicura la vigilanza per i contratti di lavori, svolge attività di indagine, anche attraverso accertamenti ispettivi, sia sulla base di programmi annuali definiti dal Consiglio, sia su istanza motivata di chiunque ne abbia interesse; verifica il rispetto della vigente disciplina legislativa e regolamentare in materia di contratti pubblici, definendo direttamente le questioni per le quali non sussistono dubbi interpretativi e le questioni alle quali può applicarsi una precedente delibera dell’Autorità; verifica la conformità da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici alle indicazioni fornite dall’Autorità; individua problematiche di carattere generale ed attiva le relative attività di indagine, al fine di pervenire alla predisposizione di atti di portata generale da sottoporre all’approvazione del Consiglio. Ufficio vigilanza analisi varianti Attività e funzioni: Svolge l’analisi delle varianti, dei progetti esecutivi, degli atti di validazione e delle relazioni del responsabile del procedimento per gli appalti di importo almeno pari alla soglia comunitaria e il cui importo della variante sia almeno il 10 per cento dell’importo aggiudicato. Ufficio vigilanza forniture e servizi Attività e funzioni: Assicura la vigilanza per i contratti di forniture e servizi, svolge l’attività di indagine, anche attraverso accertamenti ispettivi, sia sulla base di programmi annuali definiti dal Consiglio, sia su istanza motivata di chiunque ne abbia interesse; verifica il rispetto della vigente disciplina legislativa e regolamentare in materia di contratti pubblici, definendo direttamente le questioni per le quali non sussistono dubbi interpretativi e le questioni alle quali può applicarsi una precedente delibera dell’Autorità; verifica la conformità da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici alle indicazioni fornite dall’Autorità; individua problematiche di carattere generale ed attiva le relative attività di indagine, al fine di pervenire alla predisposizione di atti di portata generale da sottoporre all’approvazione del Consiglio. AREA REGOLAZIONE L’Area Regolazione è una struttura che prevede, al momento, un livello di responsabilità dirigenziale generale e ha il compito di coordinare le attività di regolazione che l’Autorità deve svolgere nell’ambito delle attribuzioni in materia di prevenzione della corruzione, di obblighi di trasparenza e contratti pubblici, con la finalità di indirizzare le attività delle pubbliche amministrazioni nei settori oggetto della vigilanza al fine di aumentare la correttezza e l’efficacia applicativa dell’apparato normativo di riferimento. L’Area, inoltre, coordina i servizi connessi all’Osservatorio alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. All’Area è preposto un dirigente di I fascia di ruolo secondo l’ordinamento della soppressa AVCP. L’Area è articolata in 7 uffici di livello dirigenziale, dei quali due preposti alla regolazione, alla formulazione di linee guida e bandi tipo e i restanti 5 alla progettazione e allo sviluppo dei sistemi di rilevazione finalizzati alla vigilanza e alla gestione dei servizi agli utenti mediante le banche dati dell’Autorità, nonché alla elaborazione dei dati. Per dare supporto al dirigente dell’Area è prevista, al momento, una struttura in staff di segreteria e coordinamento. Ufficio regolazione in materia di anticorruzione, trasparenza e PNA Attività e funzioni: Aggiorna annualmente il Piano nazionale anticorruzione, coordinando l’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale; definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali; predispone linee guida e supporta le amministrazioni pubbliche nei settori particolarmente esposti alla corruzione al fine dell’adozione di misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni; rende pareri di carattere generali in materia di anticorruzione. Ufficio regolazione in materia di contratti pubblici Attività e funzioni: Cura la predisposizione e l'aggiornamento delle linee guida operative sulla gestione delle procedure di gara e dei bandi-tipo, nonché dei documenti contrattuali di gara standard per lavori, servizi, forniture e concessioni; analizza le ricadute applicative sulle stazioni appaltanti a valle dell'adozione dei bandi- tipo, verificandone l’utilizzo attraverso le informazioni della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici; rende pareri di carattere generale in materia di contratti pubblici. Ufficio monitoraggio flussi informativi e verifica adempimenti Attività e funzioni: Svolge le attività finalizzate alla raccolta dei dati informativi concernenti i contratti pubblici e le società di ingegneria, curando il monitoraggio e la valutazione dei flussi informativi che pervengono alla Sezione centrale dell'Osservatorio direttamente o per il tramite delle Sezioni Regionali, il monitoraggio della normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture volto alla verifica della completezza, della correttezza e della coerenza delle rilevazioni dei dati sugli appalti pubblici; assicura il data quality dei dati in funzione delle specifiche tecniche della struttura e dei parametri di qualità definiti e richiesti dall'Autorità per sviluppare la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP); nonché l'elaborazione delle specifiche tecniche dei servizi di informazione, le verifiche e i controlli richiesti alla BDNCP dalle strutture operative dell’Autorità per svolgere efficacemente i loro compiti istituzionali; svolge inoltre le attività finalizzate alla raccolta dei dati informativi sul sistema di qualificazione. Cura i rapporti con le Sezioni Regionali. Ufficio analisi e elaborazione dati Attività e funzioni: Assicura l’elaborazione e l’analisi dei dati concernenti i contratti pubblici, relativamente a dati disponibili nel sistema informativo dell'Autorità finalizzata alla conoscenza e alla rappresentazione delle caratteristiche strutturali e delle dinamiche economiche del mercato dei contratti pubblici, nonché dei dati disponibili nel sistema informativo dell'Autorità finalizzata all'individuazione di disfunzioni ed anomalie nel mercato dei contratti pubblici; predispone prospetti statistici per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria, di cui agli articoli 250 e 251 del Codice. L'Ufficio provvede, altresì, alla elaborazione e analisi dei dati concernenti le cause e i fattori della corruzione in base all’art. 1, comma 2, lett. c) della L. n. 190/2012. Ufficio Monitoraggio acquisizione beni e servizi e Soggetti aggregatori Attività e funzioni: Assicura il monitoraggio delle informazioni relative ai beni e servizi; cura l’accreditamento dei soggetti aggregatori; cura la gestione dell’elenco dei soggetti aggregatori Ufficio Costi standard e prezzi di riferimento Attività e funzioni: Assicura l'attuazione delle attività di competenza dell'Osservatorio, in materia di costi standard; cura gli adempimenti in relazione alla determinazione dei prezzi di riferimento di beni e servizi,definisce il processo di acquisizione delle informazioni necessarie all'elaborazione dei prezzi di beni e servizi e provvede alla elaborazioni statistiche necessarie per la eterminazione dei prezzi. Ufficio analisi flussi informativi Attività e funzioni: Rileva i fabbisogni informativi di flussi e processi e le esigenze di sviluppo, previa individuazione dei modelli di documentazione idonei. Definisce i modelli standard delle informazioni e dei dati alla realizzazione e/o evoluzione di sistemi informativi volti ad assicurare l’attività coordinata di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, definisce, in collaborazione con gli uffici competenti, i flussi procedurali dei sistemi di trasmissione dei dati all’Autorità da parte dei soggetti interessati dagli obblighi di comunicazione e le relative indicazioni metodologiche. NUOVO CODICE Art. 213 (Autorità Nazionale Anticorruzione) La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l 'attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto della regolamentazione, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall’Autorità innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’Autorità: a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice; b) vigila affinché sia garantita l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario; c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore; d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore; e) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni; f) vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori; g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per ì casi di somma urgenza e di protezione civile; h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara. L'Autorità gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. Nell 'ambito dello svolgimento della propria attività, l'Autorità può disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato nonché dell'ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri d i indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti. L'Autorità collabora con l 'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del "Rating di legalità" delle imprese. L' Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. L'Autorità e il Ministero delle infrastrutture e trasporti concordano le modalità di interscambio delle informazioni per garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di tutela della legalità dell'Autorità e nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l'utilizzo dei dati nell'interesse della fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti. Per la gestione della Banca dati l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nei settore dei contratti pubblici. L'Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni l 'Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria La sezione centrale dell’Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio per l 'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali. L'Autorità gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici Presso l'Autorità opera la Carnera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture. L'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00. Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità forniscono informazioni o documenti non veritieri l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo di euro 50.000,00. L'Autorità gestisce e aggiorna l'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nonché l'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house È istituito, presso l 'Autorità, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l'elenco dei soggetti aggregatori. Al fine di garantire la consultazione immediata degli strumenti di regolazione flessibile l’ANAC pubblica i suddetti provvedimenti con modalità tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento. GOVERNANCE Art. 212 (Indirizzo e coordinamento) E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia con il compito di: a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del nuovo codice e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento; b) esaminare le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal nuovo codice al fine di valutarne l'impatto sulla legislazione vigente, garantire omogeneità e certezza giuridica, supportando la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore; c) promuovere la realizzazione, in collaborazione con i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto; d) promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni private per agevolare la bancabilità delle opere pubbliche. La Cabina di regia segnala, sulla base delle informazioni ricevute, eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici all’'ANAC per gli interventi di competenza. Ogni tre anni, la Cabina di regia, anche avvalendosi di ANAC, presenta alla Commissione europea una relazione di controllo contenente informazioni sulle cause più frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l 'accertamento e l 'adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti e di concessioni. La Cabina di regia è la struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea per quanto riguarda l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni, e per l'adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo scambio di informazioni sull'applicazione delle norme e sulla gestione delle relative procedure. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata, entro tre mesi dall'entrata in vigore del nuovo Codice. |
6 | IUS/10 | 48 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
AAF1148 -
ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
(obiettivi)
Consistono in approfondimenti pratici di Facoltà, workshop, seminari per i quali il Corso di Laurea ritiene che la partecipazione dello studente, certificata, possa essere di arricchimento, nell’ambito del percorso formativo, per l’inserimento nel mondo del lavoro.
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2 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
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1044144 -
GESTIONE ENERGETICA AMBIENTALE
(obiettivi)
MODULO ING-IND/11 | GESTIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (6 CFU)Scopo del corso è di fornire all’allievo le basi per la comprensione delle leggi e dei fenomeni fisici che governano il comportamento dell’edificio, conparticolare riferimento alla trasmissione del calore e alle proprietà e trasformazioni dei miscugli aria-vapore. Alla fine del corso lo studente dovrà avereacquisito gli strumenti fondamentali per affrontare lo studio dei temi applicativi e una base fisico-tecnica che gli permetta di dialogare adeguatamente con glioperatori del settore per quanto riguarda i problemi connessi al progetto di architettura. L’insegnamento si articola in 4 parti: sostenibilità energetica eambientale, trasmissione del calore, psicrometria e cenni di acustica e illuminotecnica, trattando in particolare i seguenti aspetti: il benessere e il risparmioenergetico nella progettazione degli edifici; l’aspetto normativo del risparmio energetico in edilizia; il comportamento dell’involucro; clima e benessereambientale; il fabbisogno energetico dell’edificio; l’impiego delle energie rinnovabili; interventi di risparmio energetico.MODULO ING-IND/11 | CERTIFICAZIONE AMBIENTALE (6 CFU)Il corso affronta con taglio tecnico-pratico i temi della certificazione energetica e della certificazione ambientale degli edifici sviluppandone i contenutinormativi e applicativi con l’obiettivo di fornire linee guida per la progettazione edilizia nell’attuale contesto legislativo. In particolare il corso intende offrireuna conoscenza di base relativamente ai seguenti principali argomenti: fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell’ambiente (aria, acqua, suolo);requisiti di qualità ambientale degli edifici; soluzioni progettuali ed impiantistiche per migliorare la qualità energetica ed ambientale degli edifici; sistemi per lacertificazione ambientale degli edifici (Leed, Protocollo ITACA); certificazione ambientale dei prodotti edilizi (Life cycle design, analisi del ciclo di vita deiprodotti (LCA), marchi di qualità ecologi: Ecolabel, EPD); qualità ambientale nel processo edilizio (certificazione ISO 14001 ed EMAS per le imprese delsettore delle costruzioni)
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- GESTIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI | 6 | ING-IND/11 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1031668 -
TECNOLOGIA DEI PROCESSI REALIZZATIVI
(obiettivi)
L’obiettivo generale del Corso è quello di fornire le metodologie e gli strumenti critici necessari per la comprensione delle tematiche della Tecnologia dell’Architettura con particolare riferimento alla realizzabilità del manufatto edilizio, nell’ottica del raggiungimento di una coerente continuità operativa tra le fasi decisionali programmatorie e progettualie la fase della “realizzazione tecnica”dell’organismo edilizio, in funzione della corretta gestione dell’opera. La difficoltà di disporre di informazioni complete sulle tecniche e le tecnologie costruttive e di poterle, quindi, gestire; la difficoltà di conoscere a fondo le condizioni che vincolano e determinano le modalità con cui le opere vengono realizzate, spesso ostacolano una visione sistemica delle complesse ed articolate relazioni che intervengono sulle scelte tecnologiche, sulle diverse modalità realizzative e, soprattutto, sugli esiti finali delle opere. Alla luce di tali presupposti, il Corso incentra l’attenzione sulle tematiche atte a garantire la formazione di una cultura tecnologica, orientata verso la capacità di lettura, controllo e gestione della strumentazione guida delle scelte progettuali di carattere tecnologico, e a fornire i primi strumenti necessari per un corretto approccio all’interno dell’iter decisionale, che parte dalla comprensione di “cosa” realizzare, fino al “come”, per giungere alla sua materiale esecuzione e gestione, attraverso successivi stadi di approfondimento tecnico, nell’ottica di realizzare un prodotto edilizio di qualità.
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GIOVENALE ANNA MARIA
(programma)
In riferimento agli obiettivi formativi,
il Corso è indirizzato a: -far acquisire la consapevolezza del processo realizzativo come segmento del processo edilizio, caratterizzato da articolate sequenze di fasi, ruoli degli operatori e metodologie; -fornire informazioni sistematizzate, metodi e strumenti di conoscenza inerenti: sistemi costruttivi, tecnologie realizzative; componenti; prodotti industriali da costruzione; modalità di assemblaggio, con particolare attenzione agli strumenti di controllo della qualità dei processi realizzativi. Il Corso sarà articolato in tre aree tematiche: a) lezioni teoriche di carattere generale sul processo edilizio; sull’approccio esigenziale-prestazionale; sugli approfondimenti tecnologici nei successivi stadi della progettazione; sullo sviluppo della progettazione esecutiva; b) lezioni teoriche su sistemi e tecnologie costruttive, prodotti e componenti, sistemi di assemblaggio; c) spazi di esercitazione. La prima area tematica approfondisce: • le definizioni del processo edilizio e la sua articolazione in diversi modelli attuabili; • le fasi e gli operatori del processo di progettazione e di quello di costruzione; • i successivi stadi di approfondimento tecnico della progettazione; • le relazioni possibili tra progetto e costruzione con particolare attenzione alle modalità di affidamento dei lavori; • la manutenzione e la gestione degli edifici; • il sistema edilizio, il sistema ambientale e il sistema tecnologico; • le principali metodologie di derivazione esigenziale- prestazionale, il capitolato prestazionale e gli strumenti per selezionare le soluzioni tecnologiche nell’ottica della qualità del prodotto. La seconda area tematica approfondisce principi, caratteristiche e dettagli esecutivi delle tecniche di costruzione, dei sistemi industrializzati di produzione edilizia e si articola in: • fondazioni e strutture portanti; • chiusure verticali; • partizioni orizzontali e sistemi di collegamento verticali; • coperture piane e inclinate; • partizioni interne verticali e orizzontali; • rivestimenti. La terza area, infine, si articola in esercitazioni, nel corso delle quali ogni studente dovrà elaborare la progettazione tecnologica di un organismo architettonico, con particolare attenzione allo stadio di progettazione esecutiva e analizzare, sviluppando anche alcuni dettagli, i principali nodi costruttivi. E. Arbizzani, Tecnologia dei sistemi edilizi. Progetto e costruzione, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2008
(Date degli appelli d'esame)
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8 | ICAR/12 | 64 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1031669 -
ESTIMO E ASPETTI TECNICO-ECONOMICI NELLA GESTIONE DEL CANTIERE
(obiettivi)
Il Corso si prefigge fornire le nozioni economiche necessarie a conoscere, analizzare e razionalizzare i bisogni che sono a monte di ogni progetto, sia pubblico sia privato, e che devono essere alla base del piano d'intervento discusso e condiviso con il committente, prima di progettare il processo produttivo teso a trasformare un bene in un bene ad utilità maggiore. Il progetto di un manufatto edilizio nasce da una serie di scelte di carattere tecnico, ambientale,finanziario, economico, sociale e procedurale nel quale si combinano i fattori della produzione conseguendo l'equilibrio ottimale fra il minimo costo dell'intervento ed il massimo valore di mercato del bene finale. A tal fine si introdurranno gli studenti alla conoscenza:degli aspetti economici necessari per pianificare, progettare, valutare, realizzare, gestire ed eventualmente alienare un opera, della logica e della metodologia estimativa illustrando i criteri di stima necessari ad effettuare le scelte economiche sia di valore sia di convenienza, che permettono di sviluppare un progetto di intervento sostenibile nelle diverse fasi del suo ciclo di vita delle modalità di programmazione e finanziamento delle opere, di progettazione, d'acquisizione delle aree, d'affidamento e aggiudicazione dei lavori, di gestione in fase di cantiere e d'esercizio delle attività che in esso si devono esplicare.
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GUARINI MARIA ROSARIA
(programma)
Fondamenti di Economia
• L’economia come momento fondante nella formazione dell’architetto. Le teorie economiche. I bisogni, l’utilità e i beni economici. Il progetto come riposta ai bisogni individuali e collettivi della società. La produzione e i fattori del processo produttivo; la produttività. Il prezzo dei fattori e il costo di produzione. La teoria della rendita e la rendita urbana. • Il mercato. Forme di mercato; il mercato dell’edilizia abitativa. La centralità del piano di intervento e delle scelte economiche da intraprendere per soddisfare i bisogni, espressi dal committente, e mettere in atto il processo produttivo per realizzare il bene: investimento (individuale, imprenditoriale, pubblico) e la scelta fra investimenti alternativi. Il sistema economico e il reddito nazionale. Funzione degli interventi di trasformazione insediativa nel sistema economico, e le sue correlazioni con il reddito nazionale. Lavoro, credito e progresso tecnico nei processi produttivi. Investimenti privati e pubblici, investimento sociale. Interventi dello Stato, programmazione economica, processi di sviluppo urbano e territoriale. Teoria e metodologia estimativa • Principi dell’estimo. Il principio di dipendenza del valore dallo scopo della stima. La previsione nel giudizio di stima. Il prezzo quale fondamento del giudizio di stima. Unicità del metodo estimativo basato sulla comparazione. La teoria dell’ordinarietà. • Mercato immobiliare, mercato delle costruzioni e le relative fonti informative • Elementi di matematica finanziaria • Criteri di stima. Valore di mercato; Valore di costo; Valore di trasformazione; Valore complementare; Valore di surrogazione. • Procedimenti di stima diretti (sintetici) e indiretti (analitici) • Standard di valutazione internazionali Estimo ed economia territoriale • Razionalizzazione delle scelte del progetto per lo sviluppo di insediamenti di qualità. Programmazione triennale ed annuale. Il documento preliminare alla progettazione. I diversi livelli di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva). La progettazione come momento di sintesi del ciclo del progetto/intervento e di valutazione del suo ciclo di vita economico. Processi decisionali e complessità del progetto. • Realizzazione delle opere pubbliche/private. Attuazione interventi edilizi e loro gestione. Affidamento dei lavori, cantierizzazione, direzione dei lavori e collaudo delle opere (D. Lgs. 163/2006 s.m.i.). • Metodologie per la valutazione della convenienza del progetto (introduzione). Teoria della soglia, Studi di fattibilità (SDF); Analisi costi ricavi; Analisi costi benefici (ACB), Analisi multicriteri (AMC) Libri di testo:
(Date degli appelli d'esame)
Forte F., De Rossi B. (1974), Principi di economia ed estimo, Etas, Milano di Paola L. (2007), L’architetto e la produzione insediativa, Edizioni Kappa, Roma Libri per eventuali approfondimenti: - Galbraith J. K. (2006), Storia dell’economia. Bur saggi, Milano - IVSC (2005), International Evaluation Standard, IVSC London, 2005 - Mankiw N. G. (2002), Principi di economia, Zanichelli, Bologna - Mansfield E. (1988), Microeconomia, Il Mulino, Bologna - Orefice M. (1995), Estimo, volumi I e II, Utet, Torino - Pennisi G., a cura di, (1985), Tecniche di valutazione degli investimenti pubblici, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma - Polelli M. , (2008), Nuovo Trattato di Estimo, Maggioli editore, Rimini - Roscelli R. (a cura di) (2014), Manuale di Estimo, Utet Università, De Agostini Scuola, Novara - Stiglitz J.E (1989), Economia del settore pubblico , Hoepli, Milano - Vinci S. (1998), Introduzione all’economia, Liguori editore, Napoli Ulteriori indicazioni bibliografiche (testi stampati o su web) verranno fornite durante lo svolgimento del Corso o sul sito del Corso (http://elearning2.uniroma1.it/) al quale gli studenti verranno registrati dopo l’iscrizione (obbligatoria) effettuata in aula |
6 | ICAR/22 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1035660 -
ANALISI URBANISTICA DEL PROGETTO
(obiettivi)
L’obiettivo del Corso è far acquisire allo studente una capacità critica e valutativa del progetto edilizio attraverso la conoscenza dei presupposti urbanistici formanti e disciplinanti il progetto. Lo studente affronterà il percorso didattico con l’acquisizione delle conoscenze offerte nella prima parte del corso e con lo sviluppo di una capacità descrittiva e comunicativa nella illustrazione dei piani urbanistici. Nella seconda parte applicherà le conoscenze acquisite mediante la sintesi delle problematiche del territorio esaminato, per pervenire ad una visione critica che sarà evidenziata in forma grafica e tematica.
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Rubeo Francesco
(programma)
Corso di ANALISI URBANISTICA DEL PROGETTO prof. Francesco Rubeo PROGRAMMA - A.A. 2015/2016 1. PRINCIPALI OBIETTIVI DEL CORSO L’obiettivo principale del Corso è far acquisire allo studente una capacità critica e valutativa del progetto edilizio attraverso la conoscenza dei presupposti urbanistici formanti e disciplinanti il progetto stesso. Lo studente affronterà il percorso didattico con l’acquisizione delle conoscenze offerte nella prima parte del corso e con lo sviluppo di una capacità descrittiva e comunicativa nella illustrazione dei piani urbanistici. Nella seconda parte applicherà le conoscenze acquisite mediante la sintesi delle problematiche del territorio esaminato, per pervenire ad una visione critica che sarà evidenziata in forma grafica e tematica. A tal fine, il corso sarà organizzato in cicli di lezioni e in un’attività di esercitazione da svolgersi in aula. 2. PROGRAMMA DEL CORSO DELLE LEZIONI 1° PARTE: INTRODUZIONE ALL’URBANISTICA In questa prima parte si procederà a introdurre la disciplina, fornire alcune definizioni base e a inquadrare in forma storica l’attuale approccio alla pianificazione e alla progettazione urbanistica. I.1. Introduzione all’Urbanistica La città contemporanea e i compiti dell’Urbanistica contemporanea: - Sostenibilità urbana e resilienza. - Qualità - Risorse - Riqualificazione Definizioni: città, area urbana, area metropolitana. Modelli interpretativi anni ’80. Reti insediative non gerarchiche; città diffusa, “metropolizzazione” e governance metropolitana. Le conseguenze dell’azione urbanistica: cenni sulle Teorie classiche della rendita. I.2. Un passo indietro: dalla città Contemporanea alla città Moderna La città della prima rivoluzione industriale. Paradigmi urbanistici di questa fase: - Parigi di Haussman e la rendita, come finanziare i grands travaux. - Vienna: il Ring e lo spazio pubblico. - Barcellona. Passaggio dalla prima alla seconda fase di urbanizzazione. Paradigmi urbanistici della seconda fase: - Howard e la città giardino: ancora sulle rendite urbane - Garnier e la cité industrielle; lo spazio pubblico continuo, elemento determinante della qualità urbana. Rif. Bibliografico per i temi precedenti: sito internet: http://www.cittasostenibili.it 2° PARTE: LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA Nella seconda parte del corso si introdurranno i concetti chiave dell’attuale organizzazione della disciplina urbanistica in Italia. Si analizzeranno, quindi, i principi normativi l’organizzazione, gerarchica e tematica, degli strumenti urbanistici da essi previsti e, nel dettaglio, i contenuti di quelli di maggior rilevanza. In particolare, ci si soffermerà sui temi della pianificazione territoriale e delle ricadute sulla pianificazione sott’ordinata e sull’azione edilizia vera e propria, sullo strumento di pianificazione comunale e, in ultimo sulla strumentazione attuativa e sugli strumenti di Partenariato Pubblico-Privato. In ultimo si introdurranno alcuni elementi relativi alla pianificazione strategica II.1. La trasformazione dei processi di pianificazione: i piani strategici (cenni) La “crisi” della pianificazione territoriale e urbana e la pianificazione strategica. Contenuti della pianificazione strategica e relazioni con gli strumenti urbanistici. II.2. Evoluzione della normativa urbanistica Dalla Legge 1150/42, alle Legge delega e alle normative urbannistiche Regionali Quadro sinottico degli strumenti di pianificazione: gerarchie, piani “tematici” e piani generali. II.3. La pianificazione territoriale o di area vasta Rassegna sintetica dei livelli e tipi di piani. Differenza tra pianificazione territoriale e urbanistica e progettazione urbana. Gli strumenti della pianificazione territoriale, “forma”, obiettivi e contenuti di massima: - Piano di Bacino - Piano del Parco - Piano Territoriale Paesistico - Piano Territoriale di Coordinamento - Piano Territoriale Provinciale Rassegna sintetica dei livelli e tipi di piani, casi esemplificativi. I PTPG di Torino e di Roma; il PTPR e casi di Emilia Romagna e Lazio, ecc. II.4. Il piano urbanistico comunale Evoluzione del PRG Quadro normativo di riferimento, contenuti, elaborati, strumenti di semplificazione (Accordo di Programma e Conferenza dei Servizi) Le componenti del Piano: Piano Strutturale, Piano Operativo, Regolamento urbanistico Procedura di formazione ed approvazione del Piano Urbanistico Comunale L’elaborazione tecnica del Piano Urbanistico Comunale Il concetto di perequazione: scambi e cessione compensativa La partecipazione dei cittadini nella formazione del Piano Dimensionamento del piano: fabbisogni e standard urbanistici Esempi: Piano Urbanistico Generale Comunale, contenuti e percorso di formazione: i casi dei PRG di Bergamo e di Roma (1962/65) II.5. Il PRG di Roma Breve excursus storico dei Piani di Roma dal 1873 al 2008 Il PRG del 2003-2008 Strategie: la città policentrica Contenuti e regole La zonizzazione “morfologica” e le compatibilità II.6. La Valutazione degli impatti sul territorio (cenni) Il concetto di valutazione in Urbanistica. La Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Impatto Ambientale II.7. Elementi di Tecnica Urbanistica Dimensionamenti urbanistici Standard Urbanistici Indici e parametri di regolamentazione Rif. Bibliografici per i temi precedenti: - sito internet: http://www.cittasostenibili.it - Piroddi E. Rubeo F. e altri, Voce urbanistica del Manuale dell’Ingegneria Civile, Zanichelli/ESAC – Bologna 2006 3° PARTE: LA PROGETTAZIONE URBANA In questa sezione verranno introdotti gli strumenti della progettazione urbana, i contenuti e, in forma sintetica, le tematiche morfologiche e di progettazione che hanno dirette conseguenze sul prodotto edilizio. III.1. I piani attuativi Gli strumenti della pianificazione attuativa, “forma”, obiettivi e contenuti di massima - Piano Particolareggiato di Esecuzione (PPE) - Lottizzazione Convenzionata (LC) - Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP); - Piano di Recupero (PdR) - Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) Rassegna sintetica e casi esemplificativi. III.2. La progettazione urbana La “forma” e il “disegno”: tra norma e progetto Modelli contemporanei di progettazione urbana Contenuti Approcci La grande e la piccola dimensione Il Progetto Urbano I temi attuali: - la qualità urbana e bellezza delle città - la sostenibilità - lo spazio pubblico III.3. Il progetto dello Spazio Pubblico Il concetto di “spazio pubblico” Gli elementi costitutivi Qualità La dimensione sociale Rif. Bibliografici per i temi precedenti: - sito internet: http://www.cittasostenibili.it - Piroddi E. Rubeo F. e altri, Voce urbanistica del Manuale dell’Ingegneria Civile, Zanichelli/ESAC – Bologna 2006 4° PARTE: TRASFORMAZIONI URBANE E RISORSE: LE PPP In quest’ultima sezione si affronteranno le tematiche più recenti che derivano dalla riduzione delle risorse pubbliche e i nuovi strumenti di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) che sono stati introdotti per il coinvolgimento del soggetto privato nel finanziamento delle stesse. IV.1. I partenariati pubblico-privato Le esigenze finanziarie pubbliche e il ricorso alle risorse private Il concetto di IV.2. Programmi complessi e partenariati pubblico-privato Gli strumenti di PPP “forma”, obiettivi e contenuti di massima: Strumenti per le trasformazioni urbane: - Programmi complessi e Programmi Integrati (PrInt), - Società di Trasformazione Urbana (STU) Altri strumenti di PPP (cenni) applicati alle trasformazioni urbane: - Valorizzazione dei beni immobili pubblici: Vendita con convenzione e concessione di valorizzazione - Strumenti per la costruzione e gestione: Il Project financing - Strumenti per il finanziamento delle OO.PP.: Leasing in costruendo, Contratto di disponibilità Rassegna sintetica e casi esemplificativi. Rif. Bibliografici per i temi precedenti: - sito internet: http://www.cittasostenibili.it - Rubeo F. – P.P.P. - Partnership Pubblico Private per lo sviluppo urbano. Metodo Strumenti Processi, Maggioli Editore – aprile 2008 3. PROGRAMMA DEL CORSO DELLE ESERCITAZIONI Il corso delle esercitazioni ha l’obiettivo di mettere in pratica le conoscenze acquisite. In particolare, è prevista un’esercitazione che si svolgerà in gruppi di lavoro composti da tre studenti, su un’area urbana a scelta degli stessi, nella quale si ipotizzerà di procedere con un’ipotetica trasformazione. L’approccio sarà quello dello studio di fattibilità e, in particolare, gli studenti dovranno procedere con la messa a punto di tutte le analisi, tecnico-ambientali, socio-economiche, economico-finanziarie e giuridico-amministrative, con particolare approfondimento per quelle urbanistiche, e dei contenuti essenziali dello scenario ottimale da essi individuato, così come riportato nell’apposita dispensa. 4. BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO
(Date degli appelli d'esame)
* AA.VV. a cura di Camagni R. e Mazzonis D. – Verso un Piano Strategico per Roma, Alinea 2001 * Cecchini Domenico, Balduini Andrea, Di Sotto Giovanni - Rifare città. Studi per ricostruire un quartiere di Roma, Gangemi, 2005 * Dalla Longa R., Management delle opere pubbliche, Etaslibri, 1991 * Matteo G. Caroli, iIl Marketing Territoriale, Franco Angeli – Milano 1999 * Mantini Pierluigi, a cura di – Codice dell’Edilizia e dell’Urbanistica, Editore 24 Ore SpA – 2003 * Mike E. Miles, Gayle Berens, Marc A. Weiss, Real Estate Development – Third Edition, ULI - Urban Land Insitute - Washington 2000 * Piroddi E. Rubeo F. e altri, Voce urbanistica del Manuale dell’Ingegneria Civile, Zanichelli/ESAC – Bologna 1996 *Roda R., Segnalini O., Riqualificare le città e il territorio, Il Sole 24 ore, 2001 * Rubeo F. – P.P.P. - Partnership Pubblico Private per lo sviluppo urbano. Metodo Strumenti Processi, Maggioli Editore – aprile 2008 |
8 | ICAR/21 | 64 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
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1044144 -
GESTIONE ENERGETICA AMBIENTALE
(obiettivi)
MODULO ING-IND/11 | GESTIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (6 CFU)Scopo del corso è di fornire all’allievo le basi per la comprensione delle leggi e dei fenomeni fisici che governano il comportamento dell’edificio, conparticolare riferimento alla trasmissione del calore e alle proprietà e trasformazioni dei miscugli aria-vapore. Alla fine del corso lo studente dovrà avereacquisito gli strumenti fondamentali per affrontare lo studio dei temi applicativi e una base fisico-tecnica che gli permetta di dialogare adeguatamente con glioperatori del settore per quanto riguarda i problemi connessi al progetto di architettura. L’insegnamento si articola in 4 parti: sostenibilità energetica eambientale, trasmissione del calore, psicrometria e cenni di acustica e illuminotecnica, trattando in particolare i seguenti aspetti: il benessere e il risparmioenergetico nella progettazione degli edifici; l’aspetto normativo del risparmio energetico in edilizia; il comportamento dell’involucro; clima e benessereambientale; il fabbisogno energetico dell’edificio; l’impiego delle energie rinnovabili; interventi di risparmio energetico.MODULO ING-IND/11 | CERTIFICAZIONE AMBIENTALE (6 CFU)Il corso affronta con taglio tecnico-pratico i temi della certificazione energetica e della certificazione ambientale degli edifici sviluppandone i contenutinormativi e applicativi con l’obiettivo di fornire linee guida per la progettazione edilizia nell’attuale contesto legislativo. In particolare il corso intende offrireuna conoscenza di base relativamente ai seguenti principali argomenti: fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell’ambiente (aria, acqua, suolo);requisiti di qualità ambientale degli edifici; soluzioni progettuali ed impiantistiche per migliorare la qualità energetica ed ambientale degli edifici; sistemi per lacertificazione ambientale degli edifici (Leed, Protocollo ITACA); certificazione ambientale dei prodotti edilizi (Life cycle design, analisi del ciclo di vita deiprodotti (LCA), marchi di qualità ecologi: Ecolabel, EPD); qualità ambientale nel processo edilizio (certificazione ISO 14001 ed EMAS per le imprese delsettore delle costruzioni)
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CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI EDIFICI
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CASINI MARCO
(programma)
Il corso affronta con taglio tecnico-pratico i temi della certificazione energetica e della certificazione ambientale degli edifici sviluppandone i contenuti normativi e applicativi con l’obiettivo di fornire linee guida per la progettazione edilizia nell’attuale contesto legislativo.
Il corso intende offrire una conoscenza di base relativamente ai seguenti principali argomenti: Fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell’ambiente (aria, acqua, suolo); Requisiti di qualità ambientale degli edifici; Soluzioni progettuali ed impiantistiche per migliorare la qualità energetica ed ambientale degli edifici; Sistemi per la certificazione ambientale degli edifici (Leed, Protocollo ITACA); Certificazione ambientale dei prodotti edilizi (Life cycle design, analisi del ciclo di vita dei prodotti (LCA), marchi di qualità ecologi: Ecolabel, EPD); Qualità ambientale nel processo edilizio (certificazione ISO 14001 ed EMAS per le imprese del settore delle costruzioni). Durante il corso è previsto lo svolgimento di una esercitazione pratica sulla certificazione energetica di un edificio ai sensi del d.lgs 192/2005. 1. CASINI M., (2015), Efficienza e certificazione energetica degli edifici: i nuovi requisiti, pp. 175, Roma, DEI (ISBN: 978.88.496.5581.0)
2. CASINI M. (2014), Smart Building Involucro 2.0, pp. 185, Roma, DEI (ISBN: 978-88-496-166-1-3). 3. CASINI M. (2013), Progettare l’efficienza degli edifici. La certificazione di sostenibilità energetica e ambientale (II Ed), pp. 274, Roma, DEI (ISBN: 978-88-496-0471-9). 4. CASINI M. (2009), Costruire l’ambiente. Gli Strumenti e i metodi della progettazione ambientale, pp. 400, Milano, Edizioni Ambiente (ISBN: 978- 88-96238-29-5). |
6 | ICAR/12 | 48 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
1041452 -
DISEGNO E RILIEVO DELL'ARCHITETTURA
(obiettivi)
Il corso introduce alla conoscenza del disegno come mezzo per la rappresentazione dello specifico dell’architettura, individuando un quadro formativo (articolato secondo teorie, tecniche e strumenti) che è finalizzato alla predisposizione degli elementi conoscitivi di base necessari per qualsiasi tecnico che operi nel settore dell’architettura. Gli argomenti trattati riguarderanno sia l’ambito analitico
relativo alla lettura della realtà dell’architettura mediante il rilievo, che viene elaborato l’ambito interpretativo-propositivo delle tecniche di rappresentazione grafica per la progettazione in architettura.
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SBRANA STEFANO
(programma)
Supporto alla didattica in usoRevisione progressiva delle tavole e degli elaborati graficiModalità di frequenza• FacoltativaModalità di erogazione• TradizionaleObiettivi dell’insegnamentoIl corso introduce alla conoscenza del disegno come mezzo per la rappresentazione dello specifico dell’ architettura , individuando un quadro formativo articolato secondo teorie, metodi, tecniche e strumenti che è finalizzato alla predisposizione degli elementi conoscitivi interessanti in modo particolare il campo disciplinare degli operatori tecnici del settore dell’ architettura.ProgrammaElenco degli argomenti delle lezioni.- Lineamenti storici del disegno e del rilievo in architettura (teorie, metodi, strumenti e tecniche).- Teorie e tecniche di rappresentazione grafica in architettura: normative grafiche e codici di rappresentazione.- Teorie e tecniche del rilievo in architettura: il rilievo tradizionale o diretto; il rilievo strumentale.Esercitazioni e tema applicativo d’anno- Rilievo e rappresentazione grafica di un edificio nel suo contesto urbano;- Rilievo e documentazione grafica completa di un organismo architettonico di interrese storico.- Rilievo e documentazione grafica di alcuni elementi architettonici significativi.Elaborati richiesti- Rappresentazione grafica del tema di studio nel suo contesto urbano (planimetrie 1:500-1:200)- Rappresentazione grafica completa del fabbricato (piante, sezioni, prospetti, assonometria 1:100-1:50)- Rappresentazione grafica degli elementi architettonici significativi (pianta, sezione, prospetto 1:20-1:10)Modalità di esame• Prova orale• Test attitudinale• Valutazione di un grafico di rilievoBibliografiaMAESTRO R.: “Disegno per l’ analisi e per il progetto”Editrice Esculapio, Bologna 91MIRRI F.: “ La rappresentazione tecnica e progettuale” Editrice Nuova Italia Scientifica, Roma 92MORLACCHI M.: “ Il libro del disegno” Gangemi Editore, Roma 2008PORTE T.-GOODMAN S. : “ Basc Design” Editrice Clup, Milano 91
Bibliografia
(Date degli appelli d'esame)
MAESTRO R.: “Disegno per l’ analisi e per il progetto”Editrice Esculapio, Bologna 91 MIRRI F.: “ La rappresentazione tecnica e progettuale” Editrice Nuova Italia Scientifica, Roma 92 MORLACCHI M.: “ Il libro del disegno” Gangemi Editore, Roma 2008 PORTE T.-GOODMAN S. : “ Basc Design” Editrice Clup, Milano 91 Bibliography MAESTRO R.: “ Disegno per l’ analisi ed il progetto” Editrice Esculapio, Bologna 91 MIRRI F.: “La rappresentazione tecnica e progettuale” Editrice Nuova Italia Scientifica, Roma 92 MORLACCHI M.: “ Il libro del disegno” Gangemi Editore, Roma 2008 PORTER T. GOODMAN S.: “ Basic design” Editrice Clup, Milano 91 |
6 | ICAR/17 | 48 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
1025948 -
TECNICHE DI RECUPERO E RESTAURO NELL'EDILIZIA
(obiettivi)
Il corso si propone lo studio analitico delle tecniche per il recupero e il restauro. Le tecniche sono intese come operazioni speciali coerenti con le procedure attuali del processo edilizio e aggiornate in relazione al dibattito sulla conservazione dell'edilizia storica. I principali argomenti riguarderanno: le tecniche per assicurare la struttura: la struttura continua; la struttura a schema "trilitico"; la struttura a "telaio"; le strutture composte; le strutture di ferro; il rudere archeologico; le tecniche per assicurare la copertura: coperture a falde; coperture a cupola e a volta; coperture piane; le tecniche per assicurare le fondazioni: natura del suolo; stato della consolidazione del suolo; tipologie di fondazioni; le tecniche per assicurare le superfici esterne e interne degli edifici; le tecniche per la conservazione dei materiali; le modalità di preconsolidamento dei materiali in funzione della loro pulitura; le modalità di consolidamento dei materiali in funzione della loro conservazione: pietra naturale; intonaci; calcestruzzi; laterizio; adobe e terre; legno; metalli; le modalità di pulizia delle superfici: pietra naturale; intonaci; calcestruzzi; laterizio; legno; metalli; le modalità di integrazione delle lacune; generalità sugli impianti tecnologici e loro compatibilità con la preesistenza; progetto di restauro architettonico come organizzazione di cantiere; i documenti di progetto; il capitolato; il progettista, i consulenti, il direttore dei lavori, il responsabile della sicurezza e l'impresa: ruoli, collaborazione e responsabilità; il progetto architettonico in relazione alle tecniche e al cantiere.
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DE CESARIS FABRIZIO
(programma)
Il corso fornisce le competenze relative alle attività di recupero dell’edilizia e di restauro di edifici storici finalizzate a una generale comprensione delle problematiche connesse alla progettazione e alla gestione di interventi miranti alla conservazione e alla rivitalizzazione del preesistente patrimonio edilizio.
In particolare il percorso di studio evidenzia le diverse modalità di approccio all’edilizia esistente (dal restauro monumentale al recupero funzionale) considerandone la gradualità di valori peculiari, siano essi storici, architettonici, monumentali, funzionali ed economici, e le diverse componenti che caratterizzano il processo, nelle fasi di analisi conoscitiva e di diagnostica, miranti alla determinazione della consistenza storico-tecnologica e dello stato di degrado, e di intervento mediante l’approfondimento sulle tecniche adottate per la conservazione e il recupero dell’edilizia. In tal senso, al fine di pervenire al riconoscimento del valore dell’edificio per individuare le corrette modalità di intervento, risulta fondamentale sia la conoscenza dei principi essenziali del restauro e dei lineamenti dell’evoluzione della disciplina stessa sia l’acquisizione di conoscenze riguardanti le tecniche tradizionali storiche. Nel contempo, al fine di comprendere e gestire i processi di intervento, determinarne la sostenibilità e la fattibilità, sono necessarie le conoscenze basilari sulle norme tecniche, sulle procedure autorizzative e sulle tecnologie impiegate negli interventi di trasformazione e conservazione dell’edilizia. Ai fini di una immediata sperimentazione si propongono alcune attività di lettura diretta di edifici e manufatti storici e di analisi di interventi eseguiti in una gamma estesa dal restauro di edifici storici alla rifunzionalizzazione di edifici moderni, alla ricostruzione a seguito di calamità naturali. F. DE CESARIS, Gli elementi costruttivi tradizionali, in Trattato di restauro architettonico, diretto da G. Carbonara, UTET, vol. II, To 1996, pp. 3-293.
(Date degli appelli d'esame)
C. VARAGNOLI, La materia degli antichi edifici, in Trattato di restauro architettonico, diretto da G. Carbonara, UTET, vol. I, To 1996, pp. 301-470. F. DE CESARIS, Teoria e prassi per la conservazione e il riuso degli edifici. Tecniche di recupero e restauro dell’edilizia, Pioda Editore, ROMA, 2015. Ulteriori testi digitalizzati saranno forniti durante lo svolgimento del corso. |
6 | ICAR/19 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
1036553 -
SCIENZA E TECNICA DELLE COSTRUZIONI
(obiettivi)
La prima parte del corso offre richiami sulle nozioni fondamentali di meccanica del continuo e di teoria delle strutture per consentire un facile accesso al mondo dell'analisi strutturale. Nel corso verranno trattate, con lezioni ed esercitazioni, le seguenti tematiche: analisi della tensione; analisi della deformazione; legami costitutivi; criteri di resistenza; solido di Saint-Venant; teoria tecnica della trave; stabilità equilibrio elastico.La seconda parte del corso mira a formare tecnici in grado di dialogare in forma complementare con i progettisti strutturali. Particolare attenzione sarà perciò rivolta alla conoscenza delle norme tecniche per le costruzioni, illustrando la teoria che ispira le normative in questione, segnatamente per quanto attiene lo studio delle azioni, delle costruzioni in c.a., c.a.p., acciaio e muratura, nonché delle fondazioni.
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MONTI GIORGIO
(programma)
Analisi tensionale - deformazioni e sforzi - risoluzione schemi notevoli: travi appoggiate e mesole. Sforzo normale centrato
Analisi delle strutture isostatiche Travi reticolari Comportamento flessionale trave appoggiata - deformazioni e diagrammi delle sollecitazioni Metodo di Ritter Legami costitutivi acciaio e cls. Flessione - analisi in campo elastico per una sezione di materiale omogeneo Verifiche a flessione - momento ultimo di una trave in c.a. Flessione - calcolo momento ultimo sezione omogenea - Esempio numerico per una IPE in acciaio Analisi dei carichi: analisi dei carichi di una struttura agli Stati Limite Verifiche a taglio trave in c.a. Flessione: progetto di una sezione ed elemento in c.a. Analisi delle strutture iperstatiche Verifiche pressoflessione (pilastri) Taglio: progetto di una sezione ed elemento in c.a. Progetto e verifica di una struttura in c.a. Structural Analysis, Hibbeler, 8th Edition, Pearson, Prentice Hall
(Date degli appelli d'esame)
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10 | ICAR/09 | 80 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
AAF1186 -
PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA
(obiettivi)
Idoneità di lingua inglese
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BARTOCCI Maurizio
(programma)
Obiettivi dell’insegnamento
Il corso è rivolto a studenti che possiedano già una conoscenza della lingua inglese pari al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue e ha l'obiettivo di fornire allo studente gli strumenti grammaticali e lessicali necessari alla produzione scritta e orale, alla comprensione di testi specifici e di portarli a una conoscenza della lingua equivalente al livello B1. Programma Elementi grammaticali richiesti al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Consolidamento dei principali tempi verbali (incluso il present perfect e il past perfect, e le forme passive) e introduzione di nuove strutture, fra le quali: phrasal verbs, verbi modali, il modo condizionale, question tags, fututo “will” e “going to”, “conditionals”- Le strutture grammaticali saranno studiate all’interno di contesti tematici e testuali e gran parte del lavoro sarà dedicato al linguaggio specifico dell'architettura Michael Swan, Catherine Walters, Oxford English Grammar Course. Intermediate, O.U.P. S.
(Date degli appelli d'esame)
Evans, Dooley, Cook, Architecture, Publishing Express Paolo Bulletti, Inglese per l'architettura-English for Architecture. Dizionario italiano-inglese, inglese-italiano, Il Sole 24 ORE University Press |
4 | 32 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
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1031663 -
PROJECT MANAGEMENT
(obiettivi)
L'insegnamento si articola per moduli, che seguono un processo iterativo, mirato alla cultura ed all'utilizzo nella pratica del project management, delle sue componenti disciplinari chiave, come del suo processo d'insieme, così da facilitare ai laureandi l'inserimento nella professione, in conformità sia ai modelli ed alle leggi recentemente adottati in Italia, che alle teorie ed alle pratiche universalmente adottate in questo settore e meglio note come project management body of knowledge.
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DE MARIA CARLO
(programma)
Supporto alla didattica in uso
A supporto della didattica verranno utilizzati alcuni programmi e software applicativi, eventualmente illustrati da personale commerciale di qualificate aziende. Modalità di frequenza • Obbligatoria Modalità di erogazione • Tradizionale Obiettivi dell’insegnamento Il corso si propone di illustrare le metodiche applicative e gli strumenti oggi disponibili per soddisfare le esigenze tecniche che una progettazione integrata ed interdisciplinare, ovvero una commessa di costruzione, richiede per raggiungere i risultati attesi da operatori e committenti (attori del processo). Si tratteranno ed illustreranno i principi e i concetti generali di pianificazione e programmazione, realizzazione e controllo di commessa oggi universalmente applicati e le relative tecniche manageriali adottate. Programma Il corso illustra le principali tematiche e fornisce competenze per la gestione e pianificazione di progetti e programmi realizzativi nel settore delle costruzioni, soffermando l’attenzione sul governo dei costi, l’impiego delle risorse e sulla redditività di una commessa. Si approfondiranno le metodologie da applicarsi alla gestione ed al coordinamento interdisciplinare, sia di un’opera da progettare che da realizzare, come fattore fondamentale per il risultato economico da conseguire e per la buona riuscita qualitativa dell’opera, nei tempi stabiliti, entro i costi preventivati e con l’impiego ottimale delle risorse. Si sottolineeranno le differenze, ma anche le similitudini, nei processi di acquisizione, gestione e rilascio di commesse attinenti la sfera della progettazione e quella della realizzazione di un’opera. La prima parte del corso si soffermerà sui concetti generali del Project Management, approfondendo il significato di pianificazione e programmazione di una commessa, ovvero dei problemi da affrontare e requisiti da soddisfare attraverso una proposta ritenuta idonea. Si inquadreranno gli obiettivi, si analizzeranno i ruoli e le figure tipiche degli operatori previsti dalla normativa vigente: il “progettista”, l'“impresa di costruzione”, gli "organismi di controllo", con le rispettive mansioni e responsabilità. Si studierà la composizione ottimale del team deputato alla della commessa. Si studierà il metodo per la valutazione dei parametri fondamentali del project management : tempi, costi, allocazione ottimale delle risorse, qualità. Nella seconda parte si approfondirà il concetto di "pianificazione" : attraverso la delle attività da svolgere, avuto riguardo al tempo occorrente, ai costi, alle risorse da impiegare. Si parlerà di WBS e concetti connessi; e di "programmazione" : attraverso lo studio dei legami fra le attività, dell'uso di metodi e diagrammi per il controllo dei tempi contrattuali. Si parlerà di diagrammi a barre e reticolari per l'individuazione di percorsi critici, di milestones, dell'uso dei diagrammi più rappresentativi per l'andamento di una commessa, con riguardo al suo risultato economico. Si introdurrano i concetti del "Risk Management". Tratteremo della determinazione dei contenuti tecnico-economici di un progetto, con valutazione delle criticità del progetto stesso e della sua esecuzione. Il corso si concluderà con una disamina degli strumenti operativi oggi disponibili per il controllo operativo di una commessa, facendo ricorso a programmi informatici e applicativi disponibili sul mercato, per agevolare il compito e le funzioni del Project Manager. Modalità di esame L’esame consisterà in una prova individuale orale, in cui verranno accertate le nozioni impartite durante il corso. • Prova orale • Valutazione di un progetto Bibliografia
(Date degli appelli d'esame)
A disposizione degli studenti saranno messe a disposizione le dispense delle lezioni e di tutti gli argomenti trattati nel corso. E' disponibile il libro di testo: "Project Management nel processo edilizio" - a cura di Carlo De Maria ed Altri - edito da Società Editrice ESCULAPIO- 2014 |
8 | ICAR/12 | 64 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
1031662 -
ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA NEI CANTIERI
(obiettivi)
Il Corso è indirizzato alla formazione per la Direzione dei Lavori, per la Direzione di cantiere e per il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, con particolare riguardo alla fase di produzione in cantiere. A tal fine, affronta i seguenti temi didattici, sviluppati in una parte di carattere teorico e in una parte applicativa:-Le figure e le procedure del processo edilizio. Viene individuata una rappresentazione di insieme del processo edilizio che descrive le varie figure presenti (committente, progettista, costruttore, ecc.) e la loro natura, le competenze che ognuna di esse deve possedere, le relazioni e le procedure individuate sia a livello normativo regolamentare e tecnico che consuetudinarie. Vengono presentate infine le varie fasi che caratterizzano la realizzazione di un'opera pubblica.- Impianto del cantiere, uso delle macchine e dispositivi per la sicurezza. Con particolare riferimento al tema della sicurezza nel lavoro, sono studiati ed esemplificati rispetto al cantiere preso in esame, i problemi connessi al layout e alla logistica del cantiere, all'esercizio delle macchine e degli attrezzi di produzione, ai ponteggi e opere provvisionali, agli impianti di cantiere, ai servizi igienico-assistenziali, alla segnaletica di sicurezza, ai dispositivi di protezione personali e collettivi. Le attività d'esercitazione sono relative in questa fase alla progettazione del cantiere nelle sue fasi evolutive.-Tecniche analitiche per la gestione del processo produttivo. Sono studiate le situazioni decisionali tipiche del management della produzione edilizia facendo in gran parte riferimento alle formalizzazioni analitiche della Ricerca Operativa e delle norme ISO 9000; in particolare sono affrontati argomenti quali le tecniche Pert di programmazione lavori e le tecniche di ottimizzazione dell'impiego delle risorse. L'insegnamento si propone quindi di fornire le conoscenze e le tecniche per progettare e gestire la sicurezza nei cantieri. Le materie trattate e la forte connotazione applicativa che lo caratterizzano lo rendono funzionale per consentire agli studenti il conseguimento di uno dei requisiti necessari per poter svolgere il ruolo di coordinatore per la sicurezza, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione delle opere.
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10 | ICAR/12 | 125 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
1031626 -
RAPPRESENTAZIONE DEL PROGETTO CANTIERABILE
(obiettivi)
L’insegnamento, finalizzato principalmente alla formazione della figura del tecnico d’impresa operante nell’Industria delle Costruzioni, mira a fornire oltre alle necessarie premesse normative, la strumentazione metodologica ed operativa che consenta l’acquisizione e la realizzazione della commessa mediante una corretta interpretazione del progetto, traducendo poi le informazioni in ingresso in elaborati grafici ed istruzioni operative di cantiere, secondo le convenzioni grafiche della comunicazione tecnica. Particolare rilevanza viene attribuita, ricorrendo a casi di studio mutuati dalla realtà del mercato pubblico e privato, a metodologie di lavoro basate sulla condivisione dei dati con gli altri rami in cui, tipicamente, è strutturata l’impresa di costruzioni (commerciale, acquisti, cantiere). Con il fine di favorire ed incentivare le occasioni di confronto e verifica con gli studenti del Corso, il ciclo di lezioni si avvarrà di testimonianze dirette di attori afferenti all’Industria delle Costruzioni: imprenditori, direttori tecnici, consulenti specialistici, ecc.
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6 | ICAR/17 | 48 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
1031665 -
SISTEMI IMPIANTISTICI A SCALA URBANA E DEGLI EDIFICI
(obiettivi)
Il Corso ha come obiettivo quello di inquadrare, nell'ambito delle conoscenze acquisite come Energy Manager, il ruolo degli impianti di climatizzazione, elettrici, acustici e di illuminazione all'interno del processo edilizio, in termini di installazione e di manutenzione. Saranno fornite nozioni preliminari sul benessere termo-igrometrico e qualità dell'aria interna (IAQ), sul benessere acustico e luminoso, che serviranno come quadro di riferimento per la conoscenza delle tematiche impiantistiche. La classificazione dei sistemi impiantistici di climatizzazione servirà, unitamente alla comprensione degli schemi funzionali, per comprendere sia i criteri sottesi dalla progettazione generale, che l'importanza della manutenzione impiantistica.Per quanto riguarda gli impianti elettrici verranno fornite nozioni sullo schema generale di un impianto a servizio di un edificio ad uso civile, partendo dalla cabina di trasformazione, dalle fonti di energia privilegiata, per arrivare alla distribuzione elettrica, agli impianti di illuminazione alle verifiche da effettuare su componenti e sistemi.
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PIRAS GIUSEPPE
(programma)
Richiami e approfondimenti del corso di Fisica tecnica (Fisica dell’edificio):
- richiami sul benessere ambientale comfort termoigrometrico; - trasmissione di calore a regime stazionario attraverso l’involucro edilizio per la determinazione dei carichi termici invernali necessari per il dimensionamento dell’impianto di riscaldamento e di climatizzazione invernale; - psicrometria e controllo dell’umidità; - impianti di riscaldamento, - impianti autonomi con caldaia adatta anche alla produzione di acqua calda sanitaria; - impianti di riscaldamento centralizzati; - funzionamento centrali termiche e gruppi frigo; - i provvedimenti normativi per limitare i consumi e le emissioni inquinanti. Impianti: - calcolo della trasmissione di calore, in regime variabile di temperatura ed in presenza di irraggiamento solare, attraverso pareti opache e pareti vetrate al fine della valutazione dei carichi termici estivi necessari per il dimensionamento degli impianti di climatizzazione; - qualità dell’aria in ambienti confinati: concetto di qualità dell’aria, sostanze inquinanti, indicatori di qualità dell’aria, controllo dell’inquinamento indoor, calcolo della portata di ventilazione, i filtri, implicazioni energetiche della ventilazione; - uso del diagramma psicrometrico per la determinazione delle trasformazioni e calcoli relativi per le principali apparecchiature presenti negli impianti di climatizzazione: batterie di riscaldamento , batterie di raffreddamento e deumidificazione , miscela di due masse d’aria , umidificatori del tipo adiabatico ed a vapore; - classificazione generale degli impianti di climatizzazione dal punto di vista energetico sia invernale che estivo , caratteristiche delle principali tipologie impiantistiche, impianti autonomi o centralizzati , impianti misti e tutt’aria, impianti a bassa e alta velocità . - impianti misti, ad aria primaria e ventilconvettori anche ad induzione del tipo due/quattro tubi, pannelli radianti, regolazione degli impianti misti; - impianti a tutt’aria monozona e multizona: a bassa velocità con batterie di post-riscaldamento, ad alta velocità monocondotto e doppio condotto con cassette di miscelazione, a portata variabile, a punto fisso e post-riscaldamento, a controllo diretto dell’umidità relativa, a by-pass di ricircolo e di miscela, a controllo diretto sulla batteria di raffreddamento e deumidificazione, dimensionamento della portata dell’aria, regolazione degli impianti a tutt’aria; - centrali frigorifere, torri evaporative, pompe di calore, recuperatori di calore, macchine per la produzione combinata di acqua calda e refrigerata, tipi di fluidi termo vettori; - schemi funzionali di impianti misti e a tutt’aria: centrali termiche, gruppi frigo, unità di trattamento aria, ventilconvettori, radiatori, pannelli radianti, sistemi di regolazione; - impianti autonomi, sistemi split mono e multi, fluidi frigorigeni; - considerazioni progettuali per gli impianti a tutt’aria e misti, criteri di progetto per gli impianti a tutt’aria e misti, confronto fra le tipologie impiantistiche; - impianti elettrici: richiami di Elettrotecnica, generazione di correnti alternate monofase e trifase, collegamenti a stella e a triangolo, potenza e sfasamento, trasporto e fornitura di energia elettrica all’utenza, inverter, gruppi elettrogeni, gruppi di continuità, interruttori magnetotermici, interruttori differenziali, messa a terra, normativa; - illuminotecnica e acustica; - domotica, (prendere visione del materiale messo sulla piattaforma elearning2.uniroma1.it); Efficienza energetica e sistemi di produzione di energia rinnovabile: - certificazione energetica degli edifici; - la figura dell’energy manager; - macchine per la produzione dell’energia; - cogenerazione e trigenerazione; - impianti per la distribuzione dell’energia; - la contabilizzazione dell'energia - rendimento globale dell’impianto; - sistemi di teleriscaldamento e reti di teleriscaldamento; - energia solare termica, impianti solari con collettori piani, efficienza di raccolta dell’energia solare, riscaldamento dell’acqua sanitaria, produzione di energia termica per riscaldamento; - energia fotovoltaica, effetto fotovoltaico, tipologie di celle fotovoltaiche, materiali semiconduttori, drogaggio p, drogaggio n, la giunzione PN, tipologia e componenti di impianti stand alone e grid connected, potenza di picco, principio di funzionamento di un impianto FV, energy storage. - energia geotermica, il gradiente geotermico, sistema geotermico, sistema geotermico HDR, classificazione delle risorse geotermiche, utilizzazione della risorsa geotermica, impianti a bassa entalpia, uso diretto del calore, sistemi di captazione, la pompa Fisica Tecnica Ambientale volume III, benessere termico, acustico, visivo; G. Moncada Lo Giudice, L. de Santoli, Cea editrice, 1999.
(Date degli appelli d'esame)
Progettazione di impianti tecnici, problemi e applicazioni; G. Moncada Lo Giudice, L. de Santoli, Cea editrice, 1999. Fisica dell'Edificio: Psicrometria; G. Caruso, edizione Aracne, 2003. Esercizi sui sistemi tecnologici per la sostenibilità edilizia; F. Cumo, U. Di Matteo, V. Sforzini, Editrice Esculapio Bologna, 2011. Geotermia, manuale tecnico pratico per la realizzazione di un impianto geotermico; Architettura sostenibile, M. Tornagli, sistemi editoriali editori. Geotermia e pompe di calore, Guida pratica agli impianti geotermici di climatizzazione, S. Bastia, F. Minchio, Editore Basta Savino, 2008 Le energie rinnovabili, A. Bartolazzi, edizione Hoepli Elettrotecnica, L. Olivieri E. Ravelli, edizione Cedam, 1995 La progettazione degli impianti elettrici in bassa tensione, M. Montanari, edizione EPC Libri, 2010 http://www.unionegeotermica.it/ Sito ufficiale Unione Geotermica italiana http://www.geothermal-energy.org/ Sito ufficiale Associazione Internazionale sulla Geotermia |
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ITA | ||||||||||||||||||||
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MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
(obiettivi)
Il corso è strettamente relazionato al nuovo comparto di mercato dei servizi di Asset, Property & Facility Management, rispettivamente finalizzati alla gestione strategico-finanziaria, economico-amministrativa e tecnico-funzionale dei patrimoni immobiliari. Questa nuova filiera di mercato sta mostrando negli ultimi anni una decisiva ed imponente progressione, a fronte di una potenziale domanda di servizi (finora in gran parte sommersa o inevasa) e di un effettivo mercato che tenderà largamente a triplicarsi entro il prossimo quinquennio (fonte: CRESME). Gli ambiti di formazione sono: il censimento e l'anagrafica dei beni; l'auditing, la due diligence e la valorizzazione dei beni; la progettazione, la programmazione, l'organizzazione, l'esecuzione, il controllo e il monitoraggio dei diversi servizi (in forme "internalizzate", "esternalizzate", di "global service", ecc.); il benchmarking dei servizi; la gestione delle diverse forme di procurement dei servizi; la progettazione, l'integrazione e la gestione dei sistemi informativi "dedicati".
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Curcio Silvano
(programma)
A. LINEAMENTI GENERALI DEL CORSO INTEGRATO
(Prof. Silvano Curcio + Prof. Pierluigi Cipollone) Il Corso di "Manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare" (6 CFU) - collocato nell'ambito del 1° semestre del 3° anno del Corso di Laurea in "Gestione del Processo Edilizio - Project Management" - si pone l'obiettivo di fornire agli studenti un corredo sistematico di contributi didattici per inquadrare, analizzare e conoscere il contesto tecnico, normativo, economico e organizzativo, le fasi di articolazione e le strumentazioni di supporto del processo "integrato" di management dei patrimoni immobiliari e urbani. Campo di applicazione del Corso sono i servizi di Facility Management per il funzionamento, la fruizione e la valorizzazione dei beni immobiliari e urbani. In questa direzione, il percorso formativo si sviluppa attraverso due moduli didattici integrati: - un Corso "istituzionale", curato dal Prof. Arch. Silvano Curcio, incentrato sulla definizione e sull'inquadramento a livello di management della materia (servizi di gestione, manutenzione e valorizzazione dei patrimoni immobiliari e urbani); - un Corso "monografico", curato dal Prof. Pierluigi Cipollone (v. programma specifico), incentrato sulla presentazione di programmi e strumenti settoriali adottati alla scala urbana (riqualificazione, recupero e dismissione di patrimoni immobiliari). B. CONTESTO DI RIFERIMENTO DEL CORSO ISTITUZIONALE (Prof. Silvano Curcio) IL CAMPO DI APPLICAZIONE: LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEI PATRIMONI IMMOBILIARI E URBANI Il Corso istituzionale ha per campo di applicazione la gestione e la manutenzione dei patrimoni di proprietà pubblica e privata che costituiscono e caratterizzano a livello urbano l'ambiente costruito e non del nostro paese e rappresentano un complesso sistema di risorse fisiche tra loro assai diversificate ma strettamente compenetrate; nello specifico: - i beni immobiliari; - le infrastrutture viarie; - le reti tecnologiche; - il verde e l'arredo urbano. Nell'ambito del processo edilizio, la fase di gestione implica ormai l'adozione di nuovi approcci metodologico-operativi e tecnico-scientifici specificamente orientati al "Facility Management", vale a dire alla gestione integrata dei servizi di supporto per il funzionamento, la fruizione e la valorizzazione dei beni immobiliari e urbani. Attraverso questa nuova disciplina manageriale si rende possibile gestire un sistema di attività sempre più complesse ed articolate rivolte ai patrimoni; tra queste in particolare: - il censimento e l'anagrafica dei beni; - la progettazione, la programmazione, l'organizzazione, l'esecuzione, il controllo e il monitoraggio dei diversi servizi (in forme "internalizzate", "esternalizzate", di "Global Service", ecc.); - il governo dei flussi e dei sistemi informativi. L'importanza del Facility Management è fondamentale ai fini del perseguimento di due obiettivi strategici: - garantire il corretto, sicuro e ottimale funzionamento ed utilizzo dei beni immobiliari e urbani durante tutto il loro "ciclo di vita utile"; - garantire il mantenimento/incremento del loro valore economico. IL MERCATO SETTORIALE NAZIONALE: LA "FILIERA" DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT Il mercato dei servizi integrati di Facility Management per i patrimoni immobiliari e urbani, sviluppatosi nel nostro paese soltanto negli ultimi anni rispetto ad altri paesi europei, è in fase di costante e sempre più imponente progressione: in Italia la potenziale domanda di servizi settoriali (finora in gran parte sommersa o inevasa) è stimata in oltre 140 miliardi di euro/anno (di cui oltre 33 miliardi di euro/anno nel solo settore dei patrimoni immobiliari pubblici), con un effettivo mercato che ha già oggi superato la soglia dei 35 miliardi di euro (fonte: Cresme). Rispetto a questo nuovo mercato, la domanda e l'offerta di servizi di Facility Management è rappresentata da un'articolata "filiera" di committenze e di imprese assai differenziate per dimensioni, caratteristiche e tipologia. Per poter presidiare un comparto di mercato di così significative dimensioni e prospettive di ulteriore sviluppo, questi soggetti tuttavia si trovano ad affrontare due ordini di criticità: - la complessità dei nuovi modelli manageriali che di necessità occorre individuare, assimilare e adottare per operare in termini di qualità, efficienza ed efficacia rispetto alle richieste e alle esigenze del mercato; - la carenza di nuove figure e competenze professionali di impronta manageriale in grado di coniugare ed affrontare i diversi aspetti e problemi che caratterizzano la gestione integrata dei patrimoni immobiliari e urbani. C. FINALITÀ, CONTENUTI E ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO ISTITUZIONALE (Prof. Silvano Curcio) OBIETTIVI DIDATTICI In questo ambito, il Corso costituisce il secondo importante segmento di una filiera formativa specialistica della Sapienza incentrata sul management dei patrimoni immobiliari e urbani ("3+1"). Questa filiera, già attivata con il Corso di "Economia e gestione dell'impresa - Facility Management" (1° anno), si perfeziona - dopo la laurea in "Gestione del Processo Edilizio" - attraverso il Master di primo livello in "Gestione integrata e valorizzazione dei patrimoni immobiliari e urbani. Asset, Property, Facility & Energy Management" della Sapienza Università di Roma (www.sapienza.mastermgv.it). Il Corso, così collocato, si pone pertanto l'obiettivo di fornire agli studenti un corredo sistematico di contributi didattici necessari per inquadrare, analizzare e conoscere: 1. il contesto tecnico, normativo, economico e organizzativo e le fasi di articolazione del processo "integrato" di gestione e manutenzione dei patrimoni immobiliari e urbani, inserito nel più esteso processo edilizio; 2. il sistema di modelli e di strumentazioni di natura gestionale specifici del Facility Management. ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI DIDATTICI Lo schema generale di articolazione dei contenuti della didattica è il seguente: Introduzione - presentazione del programma, dei contenuti e della struttura organizzativa del Corso Basi lessicali e concettuali - definizioni terminologiche - concetti di base Il processo edilizio per i beni immobiliari e urbani - fasi di programmazione, progettazione, realizzazione e gestione - normativa cogente e raccomandativa La fase di gestione e il mercato dei servizi di Facility Management - fasi, operatori e strumentazioni del processo di gestione e manutenzione - definizione, finalità e contesto operativo del Facility Management - tipologia e caratteristiche dei servizi - tipologia e caratteristiche di committenze e imprese - dimensioni e struttura del mercato. CRITERI ORGANIZZATIVI Al fine di saldare strettamente "teoria" e "prassi", il Corso istituzionale è organizzato in forma coordinata attraverso un duplice percorso didattico: - un primo percorso di tipo "metodologico-analitico" che sviluppa i contenuti in un'ottica di "problem setting", concentrandosi in particolare sui processi sottesi al Facility Management dei patrimoni immobiliari e urbani; - un secondo percorso di tipo "esperenziale" che sviluppa i contenuti in un'ottica di "problem solving", concentrandosi in particolare su applicazioni in contesti reali (workshop studenti e case study operatori del settore). MODALITÀ DI ESAME La prenotazione ai singoli appelli di esame deve essere effettuata attraverso il sito https://stud.infostud.uniroma1.it. Gli studenti saranno esaminati congiuntamente sui programmi del Corso istituzionale e del Corso monografico, con assegnazione di una votazione unica da parte dei docenti. Nello specifico, la sezione di esame relativa al Corso istituzionale verterà: - sulla verifica, anche mediante prova scritta, dell'apprendimento dei diversi argomenti trattati nell'ambito delle lezioni ed approfonditi dagli studenti attraverso la consultazione del materiale fornito e dei testi di cui alla "Bibliografia di base"; - sulla verifica dell'eventuale contributo personale effettivo di ogni singolo studente all'attività di workshop. Stante le caratteristiche organizzative del Corso, si ritiene fondamentale per gli studenti la frequenza in aula. MATERIALE FORNITO Come strumenti didattici e documentativi di supporto al Corso, vengono forniti attraverso la sezione del Corso sul sito http://elearning2.uniroma1.it: - schemi degli argomenti trattati ed estratti di testi base; - documentazione workshop; - accesso a CenTer - Centro di documentazione Terotec sul Facility Management (http://center.terotec.it). BIBLIOGRAFIA DI BASE DEL CORSO ISTITUZIONALE
(Date degli appelli d'esame)
(Prof. Silvano Curcio) Facility Management: terminologia e concetti chiave - Curcio S., Talamo C., Glossario del Facility Management, EdiCom, Milano, 2013 [voci: anagrafe immobiliare, asset management, bene immobiliare, bene urbano, censimento immobiliare/urbano, costo del ciclo di vita, energy management, esigenza, facility management, maintenance management, manuale di manutenzione, manuale d'uso, manutenzione immobiliare, manutenzione urbana, norma cogente, norma volontaria, patrimonio immobiliare, piano di manutenzione, politica di manutenzione, prestazione, processo edilizio, programma di manutenzione, property management, pulizia, qualità ambientale, qualità edilizia, requisito, retrofit energetico, sistema informativo di manutenzione immobiliare, space management, standard di qualità, standard di servizio, strategia di manutenzione, utente]; - Curcio S. (a cura di), Lessico del Facility Management. Gestione integrata e manutenzione degli edifici e dei patrimoni immobiliari, Il Sole 24 Ore, Milano, 2003 [sezione II - capitoli 5, 17, 18, 19, 20, 21, 25]; Facility Management: mercato ed esperienze sul campo di committenze & imprese - Curcio S. (a cura di), Global Service. Linee guida per l'esternalizzazione dei servizi di Facility Management per i patrimoni immobiliari e urbani, Il Sole 24 Ore, Milano, 2005 [sezione I - capitoli 1, 3]; - Curcio S. (a cura di), Manutenzione dei patrimoni immobiliari. Modelli, strumenti e servizi innovativi, Maggioli, Rimini, 1999 [introduzione]; - Rivista "FMI Facility Management Italia" [ultimi due numeri http://www.terotec.it/frameset_rivistafmi.htm]; - CenTer - Centro di documentazione Terotec sul Facility Management [http://center.terotec.it]. I testi indicati sono consultabili: - nella sezione del Corso sul sito http://elearning2.uniroma1.it; - presso le Biblioteche della Facoltà di Architettura (Centrale Via A. Gramsci 53 e Dip. PDTA Via Flaminia 70). |
6 | ICAR/12 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
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AAF1048 -
TIROCINIO
(obiettivi)
Il tirocinio obbligatorio, da svolgersi (attraverso l’utilizzo della piattaforma JOBSOUL) presso: imprese di costruzione e produttori industriali di settore, strutture tecniche di pubblica amministrazione, aziende private operanti nei settori della gestione immobiliare, ovvero presso studi di progettazione e società di ingegneria, è considerato percorso fondamentale di sintesi di quello curriculare già svolto dagli studenti, attraverso gli esami sostenuti, ed è propedeutico ad un concreto inserimento nel mondo del lavoro.
Canale: 1
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MARANDOLA MARZIA
(programma)
Svolgimento di Tirocinio della durata di 250 ore (10 crediti formativi) presso studi di progettazione e aziende reperibili sul sito www.jobsoul.it
Si veda http://www.architettura.uniroma1.it/tirocini-modulistica
(Date degli appelli d'esame)
Canale: 2
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10 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
Lo studente potrà scegliere tra gli insegnamenti offerti nel Gruppo extra-curriculare per almeno 12 CFU - - A scelta dello studente |
12 | 96 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
AAF1004 -
PROVA FINALE
(obiettivi)
La tesi di laurea è un elaborato originale realizzato individualmente su temi scientifici e culturali concordati col relatore ed attinente, per contenuti e metodi, il Corso di Laurea.. Essa può esser parte di un lavoro più ampio realizzato in gruppo e presentato in comune da più laureandi purché tale elaborazione individuale ne costituisca una parte compiuta, significativa e distinguibile tanto da consentirne una valutazione a sé stante. La tesi di laurea deve essere seguita da almeno un relatore o da più relatori, nel caso il lavoro sia interdisciplinare o riguardi una molteplicità di temi. E' consentita la collaborazione di esperti esterni in veste correlatori. La tesi potrà anche prendere avvio e svilupparsi nell'ambito delle attività di uno dei corsi previsti al terzo anno o nell'ambito di un tirocinio, prevedendosi per il suo completamento il riconoscimento di 6 CFU, corrispondenti a 150 ore di attività dello studente.
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6 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |